L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 110 capoverso 1 lettera a e 118 capoverso 2 lettera b della Costituzione federale; visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 1° giugno 2007; visto il parere del Consiglio federale del 22 agosto 2007, decreta:
Art. 1Campo d’applicazione
1 La presente legge disciplina la protezione contro il fumo passivo nei locali chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luoghi di lavoro per più persone.
2 Sono luoghi accessibili al pubblico in particolare:
- a.
gli edifici dell’amministrazione pubblica;
- b.
gli ospedali e le altre strutture sanitarie;
- c.
gli asili, le case per anziani e gli stabilimenti simili;
- d.
gli stabilimenti per l’esecuzione delle pene e delle misure;
- e.
gli istituti di formazione;
- f.
i locali di musei, teatri e cinema;
- g.
- h.
le imprese del settore alberghiero e della ristorazione (incluse quelle gestite come attività accessoria non agricola ai sensi dell’art. 24b della LF del 22 giu. 19791 sulla pianificazione del territorio) indipendentemente dalle esigenze per l’autorizzazione cantonale;
- i.
gli edifici e i veicoli dei trasporti pubblici;
- j.
i negozi e i centri commerciali.
3 La presente legge non si applica alle economie domestiche private.
- RS 700
Art. 2Divieto di fumare
1 Nei locali di cui all’articolo 1 capoversi 1 e 2 è vietato:
- a.
fumare prodotti del tabacco di cui all’articolo 3 lettera a della legge del 1° ottobre 20211 sui prodotti del tabacco (LPTab);
- b.
usare prodotti del tabacco destinati a essere riscaldati nonché sigarette elettroniche di cui all’articolo 3 lettere c e f LPTab.2
2 Il gerente o il responsabile dell’ordine interno può permettere di fumare in sale apposite e in cui non sono impiegati lavoratori, purché tali locali siano separati, designati come spazi per fumatori e dotati di sufficiente ventilazione (sale fumatori). Nelle sale fumatori delle imprese del settore alberghiero e della ristorazione possono essere impiegati lavoratori a titolo eccezionale e previo loro esplicito consenso. Tale consenso deve essere espresso nel contratto di lavoro.
3 Il Consiglio federale emana disposizioni speciali sul criterio qualitativo delle sale fumatori e sulle esigenze per la ventilazione. Emana pure disposizioni applicabili ai luoghi di detenzione e agli stabilimenti di soggiorno permanente o prolungato.
4 L’uso di sigarette elettroniche e di prodotti del tabacco destinati a essere riscaldati può essere autorizzato in determinate aree di negozi specializzati.3
5 Il Consiglio federale disciplina i dettagli.4
- RS 818.32
- Nuovo testo giusta l’all. 3 n. 3 della L del 1° ott. 2021 sui prodotti del tabacco, in vigore dal 1° ott. 2024 (RU 2024 457; FF 2019 837).
- Introdotto dall’all. 3 n. 3 della L del 1° ott. 2021 sui prodotti del tabacco, in vigore dal 1° ott. 2024 (RU 2024 457; FF 2019 837).
- Introdotto dall’all. 3 n. 3 della L del 1° ott. 2021 sui prodotti del tabacco, in vigore dal 1° ott. 2024 (RU 2024 457; FF 2019 837).
Art. 3Strutture per fumatori
Se ne fanno richiesta, le imprese della ristorazione possono essere autorizzate in quanto locali per fumatori se:
- a.
dispongono di una superficie totale accessibile al pubblico non superiore a 80 metri quadrati;
- b.
dispongono di una ventilazione adeguata e sono facilmente riconoscibili dall’esterno come locali per fumatori; e
- c.
impiegano unicamente persone che nel contratto di lavoro hanno acconsentito ad essere impiegate in un locale per fumatori.
Art. 4Prescrizioni cantonali
I Cantoni possono emanare prescrizioni più severe a tutela della salute.
Art. 5Disposizioni penali
1 È punito con la multa fino a 1000 franchi chiunque intenzionalmente o per negligenza:
- a.
viola il divieto di fumare di cui all’articolo 2 capoverso 1;
- b.
fa passare per sale fumatori locali non conformi alle condizioni dell’articolo 2 capoverso 2;
- c.
gestisce un esercizio pubblico per fumatori senza autorizzazione o, in quanto titolare di un’autorizzazione, non designa l’esercizio pubblico per fumatori come tale.
2 Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.
3 L’applicazione degli articoli 59–62 della legge sul lavoro del 13 marzo 19641 esclude quella delle disposizioni penali di cui al capoverso 1 soltanto se si tratta di punire violazioni relative alla protezione della salute dei lavoratori.
- RS 822.11
1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.
2 I Cantoni eseguono la presente legge.
Art. 7Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Data dell’entrata in vigore: 1° maggio 20101
- DCF del 28 ott. 2009.