Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 6a capoversi 1, 4 e 5 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020, ordina:
Sezione 1: Oggetto
La presente ordinanza disciplina:
- a.
la forma, il contenuto, l’emissione e la revoca dei seguenti certificati COVID-19 attestanti:
- 1.
l’avvenuta vaccinazione anti-COVID-19 (certificato di vaccinazione COVID-19),
- 2.
la guarigione da un’infezione da SARS-CoV-2 (certificato di guarigione dalla COVID-19),
- 3.
un risultato negativo di un test per il rilevamento del SARS-CoV-2 (certificato di test COVID-19),
- 4.
- b.
le direttive per la verifica di questi certificati;
- c.
il riconoscimento di certificati esteri equivalenti;
- d.
i sistemi d’informazione gestiti dalla Confederazione inerenti a questi certificati;
- e.
le applicazioni offerte dalla Confederazione ai titolari del certificato e alle persone incaricate della verifica;
- f.
i compiti dei Cantoni inerenti all’emissione e alla revoca dei certificati;
- g.
l’addebito delle spese ai richiedenti.
Sezione 2: Emissione, forma e revoca dei certificati COVID-19
Chi desidera ricevere un certificato COVID-19 deve presentare una richiesta a un emittente di cui all’articolo 6 o 7.
Art. 3Informazione e identificazione del richiedente
1 L’emittente informa il richiedente su:
- a.
il tipo e la portata del trattamento di dati necessario per la redazione e la firma del certificato COVID-19;
- b.
le condizioni per la revoca del certificato emesso.
2 L’emittente verifica l’identità del richiedente e a tal fine gli chiede, se necessario, di esibire un documento di legittimazione.
Art. 4Creazione del certificato COVID-19 nel sistema per l’emissione di certificati COVID-19
1 L’emittente trasmette al sistema per l’emissione di certificati COVID-19 di cui all’articolo 26, gestito dall’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione (UFIT), le informazioni che devono essere inserite nel certificato COVID-19.
2 Il sistema genera il certificato. Lo trasmette all’emittente a condizione che questi provveda alla trasmissione o alla consegna al richiedente.
Art. 5Trasmissione o consegna del certificato COVID-19 al richiedente
1 L’emittente assicura la trasmissione o la consegna rapida e sicura del certificato COVID-19 al richiedente.
2 L’emittente è responsabile dell’osservanza delle prescrizioni sulla protezione dei dati durante la trasmissione o la consegna del certificato. In particolare si deve garantire che terzi non possano venire a conoscenza delle informazioni ivi contenute.
3 La Confederazione può proporre ai Cantoni di provvedere essa stessa alla stampa su carta dei certificati e alla loro trasmissione al richiedente.
4 Fattura ai Cantoni i costi per la stampa e la trasmissione dei certificati di vaccinazione COVID-19 delle persone che si fanno vaccinare dal 15 luglio 2021.1
- Introdotto dal n. I dell’O del 30 giu. 2021, in vigore dal 3 lug. 2021 (RU 2021 410).
Art. 6Disposizioni generali sugli emittenti dei certificati COVID-19
1 I Cantoni e il medico in capo dell’esercito designano gli emittenti per i diversi tipi di certificati COVID-19.
2 Sono designati emittenti le persone fisiche che:
- a.
dispongono delle conoscenze tecniche necessarie a valutare l’esistenza delle condizioni per l’emissione dei certificati;
- b.
utilizzano sistemi e prodotti informatici mediante i quali è possibile identificare chiaramente e autenticare in modo certo gli emittenti;
- c.
garantiscono l’osservanza del diritto applicabile, segnatamente della presente ordinanza.
3 I Cantoni e il medico in capo dell’esercito effettuano una comunicazione all’UFIT riguardante gli emittenti designati. La comunicazione deve contenere le seguenti informazioni:
- a.
nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo e-mail e numero di telefono dell’emittente;
- b.
informazioni sul fornitore di servizi d’identificazione utilizzato e sull’identificativo con il quale quest’ultimo identifica la persona in questione;
- c.
indicazione dei certificati che l’emittente può emettere;
- d.
data di inizio e di fine del periodo di validità della designazione.
4 Per l’emissione dei certificati gli emittenti designati hanno la facoltà di ricorrere ad altre persone, alle quali possono impartire istruzioni. Sono responsabili degli atti e delle omissioni di queste persone.
5 I Cantoni e il medico in capo dell’esercito vigilano affinché gli emittenti emettano e revochino i certificati conformemente alle prescrizioni applicabili della Confederazione e dei Cantoni.
6 I Cantoni revocano una designazione se elementi inequivocabili indicano che l’emittente non soddisfa più le condizioni. Comunicano la revoca della designazione all’UFIT.
Art. 7Emittenti per l’emissione successiva di certificati di vaccinazione COVID-19 e certificati di guarigione COVID-191
1 I Cantoni e il medico capo dell’esercito provvedono affinché, nei seguenti casi, le richieste di emissione di certificati di vaccinazione COVID-19 o di certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all’articolo 16 capoverso 1 lettera a siano elaborate anche se a tal fine non è disponibile né una cartella clinica né documentazione primaria presso un emittente di cui all’articolo 6:2
- a.
per una vaccinazione ricevuta in Svizzera o una guarigione avvenuta in Svizzera attestabile mediante un’analisi di biologia molecolare;
- b.
per una vaccinazione ricevuta all’estero o una guarigione avvenuta all’estero attestabile mediante un’analisi di biologia molecolare per i gruppi di persone seguenti:
- 1.
- 2.
stranieri titolari di un permesso di soggiorno di breve durata, di un permesso di dimora, di un permesso di domicilio o di un permesso per frontalieri secondo gli articoli 32–35 della legge federale del 16 dicembre 20053 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI),
- 3.
persone ammesse provvisoriamente secondo l’articolo 83 capoverso 1 LStrI,
- 4.
persone bisognose di protezione secondo l’articolo 66 della legge del 26 giugno 19984 sull’asilo,
- 5.
persone richiedenti l’asilo titolari di una carta di soggiorno o di una conferma secondo l’articolo 30 dell’ordinanza 1 dell’11 agosto 19995 sull’asilo,
- 6.
persone titolari di una carta di legittimazione secondo l’articolo 17 dell’ordinanza del 7 dicembre 20076 sullo Stato ospite (OSOsp),
- 7.
persone titolari di un permesso Ci secondo l’articolo 22 capoverso 3
OSOsp.7
1bis I Cantoni provvedono affinché siano elaborate le richieste di emissione di certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all’articolo 16 capoverso 1 lettera b o c, anche se a tal fine non è disponibile né una cartella clinica né documentazione primaria presso un emittente di cui all’articolo 6, per le persone:
- a.
che hanno ricevuto una decisione di isolamento;
- b.
per le quali è stato emesso un certificato di guarigione dalla COVID-19 di cui all’articolo 16 capoverso 1 lettera b nella versione del 19 gennaio 20228.9
2 Per l’elaborazione di tali richieste, designano almeno un emittente.
3 La richiesta di emissione di un certificato di vaccinazione COVID-19 o di un certificato di guarigione dalla COVID-19 di cui al capoverso 1, compresa la documentazione di cui agli articoli 13 capoverso 2 lettera c e 16, deve essere presentata in una lingua ufficiale del Cantone, in inglese o come traduzione autenticata ufficialmente in una di queste lingue.10
4 Se sussistono dubbi sull’autenticità della documentazione presentata, l’emittente può:
- a.
chiedere al richiedente di:
- 1.
- 2.
presentare autenticazioni ufficiali della documentazione,
- 3.
presentare altre informazioni o altra documentazione necessaria per valutare la domanda;
- b.
chiedere altre informazioni a servizi esteri competenti, nel rispetto dell’articolo 62 della legge del 28 settembre 201211 sulle epidemie.12
5 Se nonostante i provvedimenti permangono dubbi sull’autenticità della documentazione, l’emittente può respingere la richiesta. In questo caso il richiedente non ha diritto ad alcun rimborso di un eventuale emolumento versato.13
- Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 17 gen. 2022 (RU 2021 881).
- Nuovo testo giusta n. I dell’O del 27 apr. 2022 (Certificati di guarigione dalla COVID-19 compatibili con l’UE basati su test antigenici rapidi), in vigore dal 2 mag. 2022 (RU 2022 258).
- RS 142.20
- RS 142.31
- RS 142.311
- RS 192.121
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 feb. 2022, in vigore dal 3 feb. 2022 (RU 2022 60).
- RU 2022 20
- Introdotto dal n. I dell’O del 2 feb. 2022 (RU 2022 60). Nuovo testo giusta n. I dell’O del 27 apr. 2022 (Certificati di guarigione dalla COVID-19 compatibili con l’UE basati su test antigenici rapidi), in vigore dal 2 mag. 2022 (RU 2022 258).
- Introdotto dal n. I dell’O del 17 set. 2021, in vigore dal 20 set. 2021 (RU 2021 564).
- RS 818.101
- Introdotto dal n. I dell’O del 1° ott. 2021, in vigore dall’11 ott. 2021 (RU 2021 592).
- Introdotto dal n. I dell’O del 1° ott. 2021, in vigore dall’11 ott. 2021 (RU 2021 592).
Art. 7aEmittenti di certificati di test COVID-19 in caso di test mirati e ripetuti1
I Cantoni provvedono affinché siano elaborate richieste di emissione di un certificato di test COVID-19 nei casi seguenti:
- a.
analisi di biologia molecolare aggregate per il rilevamento del SARS-CoV-2:
- 1.
in caso di test mirati e ripetuti nelle scuole, nelle università e negli istituti di formazione ai fini della prevenzione e dell’individuazione precoce dei focolai,
- 2.
in caso di test mirati e ripetuti in ospedali, case di riposo e di cura nonché in altri istituti medico-sociali che accolgono persone a fini di trattamento, assistenza, riabilitazione o esercizio di una riabilitazione o occupazione professionale e sociale,
- 3.
in caso di test mirati e ripetuti in aziende;
- b.
analisi di biologia molecolare individuale per il rilevamento del SARS-CoV‑2 eseguita per confermare un risultato positivo di un test di cui alla lettera a.
- Introdotto dall’all. n. 3 dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 17 gen. 2022 (RU 2021 881).
Art. 8Procedura automatizzata per l’emissione di certificati di guarigione dalla COVID-19
1 Per emettere i certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all’articolo 16 capoverso 1 nell’ambito di una procedura automatizzata, i Cantoni possono permettere di consultare le informazioni sulla guarigione del richiedente nel sistema d’informazione di cui all’articolo 60 della legge del 28 settembre 20121 sulle epidemie e di confrontarle con quelle contenute nella richiesta.2
2 A tal fine, i Cantoni possono mettere a disposizione del richiedente un modulo di richiesta elettronico fornito dalla Confederazione.
3 Se dal confronto con i dati consultati nel sistema d’informazione emerge che le condizioni per l’emissione di un certificato sono soddisfatte, il sistema per l’emissione dei certificati COVID-19 (art. 26) genera il certificato.
4 Se dal confronto non emerge alcun risultato univoco o emerge un risultato negativo, il servizio cantonale competente contatta il richiedente e verifica manualmente se le condizioni per l’emissione di un certificato sono soddisfatte.
5 I Cantoni assicurano che il richiedente possa presentare la richiesta anche in formato cartaceo o in un altro modo adeguato.
- RS 818.101
- Nuovo testo giusta n. I dell’O del 16 feb. 2022 (Scadenza dei certificati COVID-19 validi solo in Svizzera), in vigore dal 17 feb. 2022 (RU 2022 99).
Art. 8aProcedura automatizzata per la conversione di certificati COVID-191
1 Ai fini dell’adempimento dei compiti di cui all’articolo 7 la Confederazione può consentire ai Cantoni di emettere automaticamente nuovi certificati in base a certificati esistenti se:
- a.
il certificato esistente non può più essere utilizzato per motivi tecnici o la sua ulteriore utilizzabilità non è garantita; oppure
- b.
il certificato esistente, emesso in base a una versione precedente della presente ordinanza, attesta una vaccinazione o guarigione che dà diritto a un certificato anche secondo il diritto vigente.
2 Possono essere sostituiti soltanto certificati COVID-19 svizzeri e certificati non revocati.
3 La richiesta di emissione automatizzata di un nuovo certificato va trasmessa mediante l’applicazione per la conservazione (art. 28).
4 Se il certificato esistente soddisfa le condizioni di cui ai capoversi 1 e 2, il sistema per l’emissione di certificati COVID-19 (art. 26) genera un nuovo certificato per la stessa vaccinazione o guarigione e lo invia all’applicazione per la conservazione.
- Introdotto dal n. I dell’O del 10 giu. 2022, in vigore dal 27 giu. 2022 (RU 2022 374).
Art. 9Forma dei certificati COVID-19
1 I certificati COVID-19 sono emessi in forma cartacea o elettronica, a scelta del richiedente.
2 Essi sono verificabili, mediante un sigillo elettronico regolamentato predisposto dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), per quanto attiene all’autenticità e all’integrità delle informazioni.
3 Il contenuto di entrambe le forme di certificato deve presentarsi sia come testo leggibile senza mezzi ausiliari sia come codice a due dimensioni leggibile da una macchina (codice a barre). Sono tuttavia considerati come un certificato anche il codice a barre e i dati in esso memorizzati in forma elettronica sigillata.
4 I certificati sono emessi in una delle lingue ufficiali della Confederazione, a scelta del richiedente, e in inglese.
5 I certificati sono dotati di un identificativo univoco.
Art. 10Revoca dei certificati COVID-19
1 Gli emittenti di cui agli articoli 6 e 7 e le autorità cantonali competenti revocano un certificato COVID-19 su richiesta del titolare se questi dimostra in modo verosimile che:
- a.
il certificato contiene informazioni errate; o
- b.
si sono verificati ripetutamente errori durante la verifica dell’autenticità, della validità o dell’integrità del certificato.
2 Una richiesta di revoca deve contenere le seguenti indicazioni:
- a.
l’identificativo univoco del certificato;
- b.
informazioni sull’identità del titolare, se sono necessarie alla valutazione dei motivi di revoca secondo il capoverso 1, e altre informazioni necessarie alla valutazione dei motivi di revoca.
3 Gli emittenti sono tenuti a revocare immediatamente, anche in assenza di una richiesta, i certificati da loro emessi che non sono conformi alle prescrizioni della presente ordinanza o comprovano fatti che si rivelano inesatti.
4 L’UFIT e le autorità cantonali competenti revocano i certificati al posto dell’emittente se questi non effettua la revoca entro il termine utile secondo il capoverso 1 o 3.
5 Gli emittenti, l’UFIT e le autorità cantonali competenti registrano la revoca nel sistema per l’emissione di certificati COVID-19 (art. 26). Il sistema trasmette gli identificativi dei certificati revocati al sistema per la comparazione con i certificati revocati (art. 27).
6 Gli emittenti, le autorità cantonali competenti e l’UFIT documentano la revoca dei certificati con le seguenti informazioni:
- a.
identificativo univoco del certificato;
- b.
dati che garantiscono la trasparenza della decisione relativa alla revoca.1
- Introdotto dal n. I dell’O del 17 set. 2021, in vigore dal 20 set. 2021 (RU 2021 564).
1 L’emissione e la revoca di certificati COVID-19 sono gratuite per il richiedente, fatti salvi i casi di cui al capoverso 2.
2 I Cantoni possono prevedere la possibilità per gli emittenti di chiedere una partecipazione adeguata ai costi nei seguenti casi:
- a.
se un certificato deve essere emesso più volte perché è andato perso;
- b.
per le persone di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera b che non hanno un domicilio o una dimora abituale o, nel caso di Svizzeri all’estero, che non hanno l’ultimo Comune di domicilio o di attinenza nel Cantone interessato.
- 3 Se il Cantone ha disposto un isolamento, il capoverso 2 lettera b non è applicabile.
- Nuovo testo giusta n. I dell’O del 16 feb. 2022 (Scadenza dei certificati COVID-19 validi solo in Svizzera), in vigore dal 17 feb. 2022 (RU 2022 99).
Sezione 3: Contenuto generale di tutti i certificati COVID-19
1Tutti i certificati COVID-19 contengono le seguenti informazioni di cui all’allegato 1:
- a.
informazioni sull’identità del titolare;
- b.
informazioni sull’editore;
- c.
2 I certificati COVID-19 leggibili senza mezzi ausiliari contengono un’indicazione generale sulla rilevanza del certificato secondo l’allegato 1 numero 3.1
- Introdotto dal n. I dell’O del 3 nov. 2021 (RU 2021 653). Nuovo testo giusta n. I dell’O del 16 feb. 2022 (Scadenza dei certificati COVID-19 validi solo in Svizzera), in vigore dal 17 feb. 2022 (RU 2022 99).
Sezione 4: Certificati di vaccinazione COVID-19
1 Un certificato di vaccinazione COVID-19 è emesso soltanto per vaccini che:
- a.
dispongono di un’omologazione in Svizzera;
- b.
dispongono di un’autorizzazione dell’Agenzia europea per i medicinali conformemente al regolamento (CE) n. 726/20041;
- c.
sono autorizzati conformemente all’elenco per l’uso di emergenza dell’OMS; o
- d.
presentano comprovatamente la stessa composizione di un vaccino autorizzato secondo le lettere a, b o c, ma sono immessi in commercio da un licenziatario con un altro nome (prodotto su licenza).2
2 Un certificato di vaccinazione COVID-19 è emesso per ogni dose:
- a.
al momento della vaccinazione;
- b.
in un momento successivo alla vaccinazione, se la cartella clinica o la documentazione primaria riguardante il richiedente a disposizione dell’emittente indica che la vaccinazione è avvenuta e contiene le informazioni di cui all’articolo 14;
- c.
in un momento successivo alla vaccinazione, in assenza di una cartella clinica o una documentazione primaria e se uno dei giustificativi seguenti indica in modo affidabile che la vaccinazione è avvenuta e contiene le informazioni di cui all’articolo 14:
- 1.
certificato internazionale di vaccinazione secondo il modello dell’allegato 6 del Regolamento sanitario internazionale (2005) del 23 maggio 20053, con l’indicazione del vaccino somministrato e corredato della firma e del timbro del servizio responsabile,
- 2.
attestazione dell’avvenuta vaccinazione, fornita da un centro di vaccinazione cantonale,
- 3.
certificato di vaccinazione con l’indicazione del vaccino somministrato e corredato della firma o del timbro del servizio responsabile in Svizzera,
- 4.
altri documenti svizzeri o esteri equivalenti a uno dei giustificativi menzionati nei numeri 1–3.
2ter Per i vaccini non omologati in Svizzera, né autorizzati nell’UE, ma autorizzati conformemente all’elenco per l’uso di emergenza dell’OMS, nonché per i loro prodotti su licenza viene emesso un certificato solo a condizione che la persona si presenti personalmente presso l’emittente.5
3 I certificati COVID-19 di cui al capoverso 2 lettera c possono essere emessi soltanto dagli emittenti di cui all’articolo 7 in caso di vaccinazione completa secondo l’allegato 2 numero 3.6
- Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali, GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1; modificato da ultimo dal Regolamento (UE) n. 2019/5, GU L 4 del 7.1.2018, pag. 24.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 set. 2021, in vigore dal 20 set. 2021 (RU 2021 564).
- RS 0.818.103
- Introdotto dal n. I dell’O del 17 set. 2021 (RU 2021 564). Abrogato dal n. I dell’O del 3 nov. 2021, con effetto dal 16 nov. 2021 (RU 2021 653).
- Introdotto dal n. I dell’O del 17 set. 2021 (RU 2021 564). Nuovo testo giusta n. I dell’O del 16 feb. 2022 (Scadenza dei certificati COVID-19 validi solo in Svizzera), in vigore dal 17 feb. 2022 (RU 2022 99).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 16 nov. 2021 (RU 2021 653).
Oltre al contenuto generale di tutti i certificati COVID-19, i certificati di vaccinazione COVID-19 contengono le informazioni di cui all’allegato 2 relative alla vaccinazione anti-COVID-19 effettuata, segnatamente l’indicazione se la stessa è avvenuta in modo completo.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2021, in vigore dal 3 lug. 2021 (RU 2021 410).
1 L’inizio e la fine della validità dei certificati di vaccinazione COVID-19 sono basati sull’allegato 2.
2La validità inizia al più presto il giorno della somministrazione dell’ultima dose a condizione che la vaccinazione sia avvenuta in modo completo secondo i requisiti di cui all’allegato 2.1
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2021, in vigore dal 3 lug. 2021 (RU 2021 410).
- Introdotto dal n. I dell’O del 3 nov. 2021 (RU 2021 653). Abrogato dal n. I dell’O del 16 feb. 2022 (Scadenza dei certificati COVID-19 validi solo in Svizzera), con effetto dal 17 feb. 2022 (RU 2022 99).
Sezione 5: Certificati di guarigione dalla COVID-19
1 Un certificato di guarigione dalla COVID-19 è emesso se una persona si è infettata con il SARS-CoV-2 ed è considerata guarita. L’attestazione che la persona si è infettata deve basarsi sul risultato positivo di una delle seguenti analisi:
- a.
un’analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS-CoV-2;
- b.
un test rapido SARS-CoV-2 per uso professionale secondo l’articolo 24a capoverso 1 dell’ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 20202, a condizione che:
- 1.
il campione sia stato prelevato in Svizzera a partire dal 1° ottobre 2021 da una struttura secondo l’allegato 6 numero 1.4.3 lettera a dell’ordinanza 3 COVID-19, e
- 2.
il test non si basi né su un campione prelevato soltanto dalla cavità nasale né su un campione di saliva;
- c.
un’analisi immunologica di laboratorio degli antigeni SARS-CoV-2, a condizione che:
- 1.
l’analisi sia stata effettuata da un laboratorio autorizzato secondo l’articolo 16 della legge del 28 settembre 20123 sulle epidemie,
- 2.
l’analisi sia ammessa nell’UE per l’emissione di un certificato COVID‑19 digitale dell’UE,
- 3.
il campione sia stato prelevato in Svizzera a partire dal 1° ottobre 2021 da una struttura secondo l’allegato 6 numero 1.4.3 lettera a dell’ordinanza 3 COVID-19, e
- 4.
l’analisi non si basi né su un campione prelevato soltanto dalla cavità nasale né su un campione di saliva.4
2 Una richiesta di emissione di un certificato di guarigione COVID-19 per una guarigione avvenuta all’estero deve basarsi su un’attestazione di un risultato positivo di un’analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS-CoV-2 e comprendere la seguente documentazione:5
- a.
attestazione di un risultato positivo di un’analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS-CoV-2, contenente le seguenti indicazioni:
- 1.
cognome, nome e data di nascita del richiedente,
- 2.
data e ora del prelievo del campione,
- 3.
nome e indirizzo del centro di test o dell’istituzione che ha effettuato il test;
- b.
conferma della revoca dell’isolamento o conferma medica della guarigione rilasciata da un servizio competente che adempie compiti delle autorità, incluso il nome e l’indirizzo di questo servizio.
- Nuovo testo giusta n. I dell’O del 16 feb. 2022 (Scadenza dei certificati COVID-19 validi solo in Svizzera), in vigore dal 17 feb. 2022 (RU 2022 99).
- RS 818.101.24
- RS 818.101
- Nuovo testo giusta n. I dell’O del 27 apr. 2022 (Certificati di guarigione dalla COVID-19 compatibili con l’UE basati su test antigenici rapidi), in vigore dal 2 mag. 2022 (RU 2022 258).
- Nuovo testo giusta n. I dell’O del 27 apr. 2022 (Certificati di guarigione dalla COVID-19 compatibili con l’UE basati su test antigenici rapidi), in vigore dal 2 mag. 2022 (RU 2022 258).
Oltre al contenuto generale di tutti i certificati COVID-19, i certificati di guarigione dalla COVID-19 contengono l’indicazione che la persona è stata ammalata di COVID-19 nonché le date del prelievo del campione secondo l’allegato 3 numero 2.
- Nuovo testo giusta n. I dell’O del 16 feb. 2022 (Scadenza dei certificati COVID-19 validi solo in Svizzera), in vigore dal 17 feb. 2022 (RU 2022 99).
1 L’inizio e la fine della validità dei certificati di guarigione dalla COVID-19 sono basati sull’allegato 3.
2 La validità dei certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all’articolo 16 capoverso 1 inizia al più presto l’11° giorno dopo il rilevamento del contagio.1
5 I certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all’articolo 16 capoverso 1 contengono una data di scadenza compatibile con i requisiti del regolamento (UE) 2021/9533. Possono essere validi oltre la data iscritta secondo l’allegato 3 numero 1.2 lettera a.4
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 gen. 2022 (Certificati di guarigione dalla COVID-19 per i test antigenici rapidi), in vigore dal 24 gen. 2022 (RU 2022 20).
- Introdotti dal n. I dell’O del 3 nov. 2021 (RU 2021 653). Abrogati dal n. I dell’O del 16 feb. 2022 (Scadenza dei certificati COVID-19 validi solo in Svizzera), con effetto dal 17 feb. 2022 (RU 2022 99).
- Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19, versione GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2022/1034, GU L 173 del 30.06.2022, pag. 37.
- Introdotto dal n. I dell’O del 3 nov. 2021 (RU 2021 653). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 374, 382).
Sezione 6: Certificati di test COVID-19
1 Un certificato di test COVID-19 è emesso in caso di risultato negativo di:
- a.
un’analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS-CoV-2;
- b.
un test rapido SARS-CoV-2 per uso professionale secondo l’articolo 24a capoverso 1 dell’ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 20201, a condizione che non si basi su un prelievo del campione solo dalla cavità nasale o su un campione di saliva;
- c.
un’analisi immunologica di laboratorio degli antigeni SARS-CoV-2 a condizione che:
- 1.
l’analisi sia stata eseguita da un laboratorio autorizzato secondo l’articolo 16 della legge del 28 settembre 20122 sulle epidemie,
- 2.
il test sia ammesso nell’UE per l’emissione di un certificato COVID digitale dell’UE,
- 3.
il campione sia stato prelevato da una struttura secondo l’allegato 6 numero 1.4.3 lettera a dell’ordinanza 3 COVID-19, e
- 4.
il test non si basi né su un campione prelevato soltanto dalla cavità nasale né su un campione di saliva.
1bis L’UFSP tiene un elenco aggiornato dei test rapidi SARS-CoV-2 secondo il capoverso 1 lettera b e delle analisi immunologiche di laboratorio degli antigeni SARS-CoV-2 secondo il capoverso 1 lettera c e lo pubblica sul proprio sito Internet.3
1ter Non possono essere emessi certificati di test COVID-19 per analisi per il SARS-CoV-2 nei casi seguenti:
- a.
per le persone che sono sintomatiche;
- b.
per le persone che in una delle seguenti circostanze vivevano nella stessa economia domestica o hanno similmente avuto un contatto stretto e regolare con:
- 1.
una persona il cui contagio con il SARS-CoV-2 è confermato o probabile e sintomatico: nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e fino a cinque giorni dopo,
- 2.
una persona il cui contagio con il SARS-CoV-2 è confermato e asintomatico: nelle 48 ore prima del prelievo del campione e fino all’isolamento della persona;
- c.
nell’ambito dello studio e del controllo di un focolaio su ordine di un medico;
- d.
per le persone informate dall’app SwissCovid di essere potenzialmente entrate in contatto stretto con una persona infettata dal SARS-CoV-2;
- e.
dopo il risultato positivo di un test antigenico rapido SARS-CoV-2 per uso professionale o di un test autodiagnostico per il SARS-CoV-2.4
2 Le richieste per l’emissione di certificati di test possono essere presentate al più tardi al momento del prelievo del campione.
- RS 818.101.24
- RS 818.101
- Introdotto dal n. I dell’O del 30 giu. 2021 (RU 2021 410). Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 18 dic. 2021 (RU 2021 881).
- Introdotto dal n. IV dell’O del 25 ago. 2021 (RU 2021 507). Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 16 feb. 2022, in vigore dal 17 feb. 2022 (RU 2022 96).
Oltre al contenuto generale di tutti i certificati COVID-19, i certificati di test COVID-19 contengono le informazioni sul test eseguito di cui all’allegato 4.
1 La validità dei certificati di test COVID-19 inizia nel momento della loro emissione.
2 La durata di validità è basata sull’allegato 4.
3 La durata di validità massima è di 72 ore a partire dal prelievo del campione.
Sezione 6a: ...
- Introdotti dal n. I dell’O del 3 nov. 2021 (RU 2021 653). Abrogati dal n. I dell’O del 16 feb. 2022 (Scadenza dei certificati COVID-19 validi solo in Svizzera), con effetto dal 17 feb. 2022 (RU 2022 99).
Sezione 7: Certificati esteri
Art. 22Riconoscimento dei certificati emessi da uno Stato membro dell’UE o dell’AELS
1 I certificati riconosciuti attestanti l’avvenuta vaccinazione, la guarigione o l’esecuzione di test che sono stati emessi da uno Stato membro dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione di libero scambio (AELS) figurano nell’allegato 5.
2 Previa consultazione del Dipartimento federale delle finanze (DFF) e del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), il Dipartimento federale dell’interno (DFI) aggiorna costantemente l’allegato 5.1
3 Il DFF inserisce nell’allegato i certificati emessi conformemente alle disposizioni applicabili nell’UE e i cui Stati di origine accordano la reciprocità. Può tuttavia rinunciare a inserirvi i certificati per i vaccini che non hanno ottenuto l’autorizzazione nell’UE dall’Agenzia europea per i medicinali conformemente al Regolamento (CE) n. 726/20042.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° set. 2021, in vigore dal 7 set. 2021 (RU 2021 522).
- Regolamento (CE) n. 26/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali, GU L 136 del 30.04.2004, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2019/5, GU L 4 del 7.1.2018, pag. 24.
Art. 23Riconoscimento di altri certificati esteri
1 I certificati esteri riconosciuti attestanti l’avvenuta vaccinazione, la guarigione o l’esecuzione di test, che non sono stati emessi da uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, figurano nell’allegato 5.
2 Non appena la Commissione europea riconosce l’equivalenza di uno o più certificati interoperabili di uno Stato o di una regione, il DFI aggiorna di conseguenza l’allegato 5. Tuttavia inserisce nell’allegato 5 soltanto i certificati di Stati e regioni che concedono alla Svizzera la reciprocità.1
3 Il DFI può inserirvi i certificati di altri Stati e regioni se sono soddisfatte le seguenti condizioni:2
- a.
il certificato estero contiene le informazioni di cui all’articolo 12 e all’articolo 14, 17 o 20 in combinato disposto con i pertinenti allegati;
- b.
l’autenticità, l’integrità e la validità delle informazioni di cui alla lettera a possono essere verificate elettronicamente;
- c.
le condizioni per l’emissione dei relativi certificati sono equivalenti a quelle stabilite nella presente ordinanza.
4 Il DFI cancella dall’elenco i certificati che non soddisfano più le condizioni.3
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 gen. 2022 (Certificati di guarigione dalla COVID-19 per i test antigenici rapidi), in vigore dal 24 gen. 2022 (RU 2022 20).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 gen. 2022 (Certificati di guarigione dalla COVID-19 per i test antigenici rapidi), in vigore dal 24 gen. 2022 (RU 2022 20).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° set. 2021, in vigore dal 7 set. 2021 (RU 2021 522).
Art. 24Importanza del riconoscimento
I certificati esteri riconosciuti sono equiparati ai certificati COVID-19 emessi secondo la presente ordinanza. In particolare sono trattati dall’applicazione per la conservazione e dall’applicazione per la verifica (art. 28 e 29) come i certificati emessi secondo la presente ordinanza.
Sezione 8 Sistemi d’informazione della Confederazione e software da essa messi a disposizione
Art. 25Sistema per l’amministrazione dei certificati di firma
1 L’UFIT gestisce in un sistema d’informazione i certificati di firma utilizzati per verificare l’autenticità, l’integrità e la validità delle firme elettroniche sui certificati COVID-19, segnatamente al fine di:
- a.
condividere i certificati di firma con i sistemi esteri, in particolare nell’ambito del «certificato digitale COVID dell’UE»;
- b.
metterli a disposizione delle applicazioni per la verifica e la conservazione dei certificati.
- Introdotto dal n. I dell’O del 3 nov. 2021 (RU 2021 653). Abrogato dal n. I dell’O del 16 feb. 2022 (Scadenza dei certificati COVID-19 validi solo in Svizzera), con effetto dal 17 feb. 2022 (RU 2022 99).
Art. 26Sistema per l’emissione di certificati COVID-19
1 L’UFIT gestisce un sistema d’informazione che permette di generare, trasmettere e revocare i certificati COVID-19.
2 I dati personali del richiedente non possono essere conservati per un periodo superiore a quello necessario per la redazione, la firma e la trasmissione del certificato o per la revoca di quest’ultimo.
3 Al fine di individuare e prevenire gli abusi nonché di procedere successivamente a un’eventuale revoca dei certificati, il sistema registra quale emittente ha creato quali certificati e quando.
Art. 26aSistema per la richiesta di certificati COVID-19 per vaccinazioni somministrate o guarigioni avvenute all’estero1
1 L’UFIT gestisce un sistema che può essere utilizzato per la presentazione delle richieste di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera b nonché per l’elaborazione e il disbrigo di tali richieste da parte degli emittenti.
2 Il sistema attribuisce le richieste di emissione di un certificato a una persona con domicilio o luogo di attinenza in Svizzera come segue:
- a.
nel caso di una persona con domicilio in Svizzera, al Cantone di domicilio;
- b.
nel caso degli Svizzeri all’estero, all’ultimo Cantone di domicilio o, se la persona non è mai stata domiciliata in Svizzera, al Cantone del luogo di attinenza;
- c.
in tutti gli altri casi, al Cantone nel quale la persona ha la propria dimora abituale.2
4 Le richieste sono conservate per 30 giorni, unitamente alla documentazione presentata e all’identificativo univoco del certificato, e successivamente cancellate dal sistema.
- Introdotto dal n. I dell’O del 1° ott. 2021, in vigore dall’11 ott. 2021 (RU 2021 592).
- Nuovo testo giusta n. I dell’O del 16 feb. 2022 (Scadenza dei certificati COVID-19 validi solo in Svizzera), in vigore dal 17 feb. 2022 (RU 2022 99).
- Abrogato dal n. I dell’O del 16 feb. 2022 (Scadenza dei certificati COVID-19 validi solo in Svizzera), con effetto dal 17 feb. 2022 (RU 2022 99).
Art. 27Sistema per la comparazione con i certificati revocati
1 L’UFIT gestisce un sistema che permette di comparare i certificati con quelli revocati e che a tal fine contiene l’identificativo univoco del certificato.
2 L’elenco degli identificativi dei certificati revocati è messo a disposizione delle applicazioni per la verifica e la conservazione dei certificati COVID-19.
Art. 28Applicazione per la conservazione: aspetti generali1
1 L’UFIT mette a disposizione un software che i titolari di certificati COVID-19 possono installare sul proprio cellulare o su un dispositivo analogo e utilizzare per trasmettere in modo sicuro e conservare in forma elettronica i certificati.
2 Per il software si applicano i seguenti principi:
- a.
il contenuto dei certificati o le dichiarazioni relative agli stessi possono essere trasmessi a terzi soltanto con il consenso accordato dal titolare nel singolo caso;
- b.
il contenuto dei certificati deve essere protetto attraverso misure adeguate da ogni accesso non autorizzato;
- c.
l’UFIT pubblica il codice sorgente e le specifiche tecniche dei software che mette a disposizione.
3 Il software mostra al titolare a quali categorie di accesso di cui all’allegato 6 numeri 1–3 è conforme il suo certificato.2
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2021, in vigore dal 12 lug. 2021 (RU 2021 410).
- Introdotto dal n. I dell’O del 16 feb. 2022 (Scadenza dei certificati COVID-19 validi solo in Svizzera), in vigore dal 17 feb. 2022 (RU 2022 99).
Art. 28aApplicazione per la conservazione: creazione di certificati contenenti soltanto i dati strettamente necessari1
1 L’applicazione per la conservazione permette di ricevere un certificato contenente soltanto i dati strettamente necessari utilizzabile in Svizzera.
2 A tal fine, mediante l’applicazione, il titolare invia un certificato COVID-19 al sistema per l’emissione di certificati COVID-19. Se il certificato inviato è valido, il sistema genera un certificato contenente soltanto i dati strettamente necessari e lo invia all’applicazione per la conservazione.
3 Il certificato contenente soltanto i dati strettamente necessari comprende le seguenti informazioni:
- a.
il contenuto generale di cui all’articolo 12 lettera a e all’allegato 1 numero 1;
- b.
l’indicazione che si tratta di un certificato COVID-19 svizzero contenente soltanto i dati strettamente necessari;
- c.
la fine della sua validità.
4 La durata di validità del certificato contenente soltanto i dati strettamente necessari corrisponde alla durata di validità più breve dei certificati di test COVID-19 secondo l’allegato 4; in ogni caso cessa con la fine della validità del certificato su cui si basa.
- Introdotto dal n. I dell’O del 30 giu. 2021, in vigore dal 12 lug. 2021 (RU 2021 410).
Art. 29Applicazione per la verifica
1 L’UFIT mette a disposizione uno o più software che possono essere installati su cellulari o dispositivi analoghi e utilizzati per la verifica elettronica dell’autenticità, dell’integrità, della validità e della conformità alle categorie di accesso di cui all’allegato 6 dei certificati COVID-19, compresi i certificati contenenti soltanto i dati strettamente necessari, nonché dei certificati esteri riconosciuti.1
2 Per i software si applicano i seguenti principi:
- a.
essi verificano l’autenticità, l’integrità e la validità dei certificati senza trasmettere o memorizzare dati personali;
- b.
essi verificano i certificati esteri secondo le regole applicabili ai certificati COVID-19;
- c.
essi forniscono il risultato della verifica esclusivamente nella forma seguente:
- 1.
indicazione di verifica riuscita (sfondo verde), non riuscita (sfondo rosso) o non possibile (sfondo arancione) e, se del caso, informazioni sui motivi di una verifica non andata a buon fine,
- 2.
informazioni secondo l’allegato 1 che permettono di attribuire il certificato COVID-19 al titolare,
- 3.
indicazione di conformità del certificato alle categorie di accesso di cui all’allegato 6;
- d.
essi possono verificare l’autenticità, l’integrità e la validità dei certificati COVID-19 senza una connessione Internet al momento della verifica; la verifica della validità presuppone tuttavia l’aggiornamento dell’elenco nel sistema per la comparazione con i certificati revocati, il quale richiede una connessione Internet;
- e.
l’UFIT pubblica il codice sorgente e le specifiche tecniche dei software che mette a disposizione.
3 Chi riceve un certificato ai fini della verifica non può conservare né il certificato né le informazioni ivi contenute né utilizzarli per uno scopo diverso da quello della verifica. È fatta salva la registrazione della durata di validità del certificato presso le strutture alle quali hanno accesso solo persone che dispongono di un’autorizzazione personale di accesso ripetuto. Le persone interessate devono preliminarmente essere informate adeguatamente sul tipo e sulla portata del trattamento dei dati e acconsentirvi espressamente.2
- Nuovo testo giusta n. I dell’O del 16 feb. 2022 (Scadenza dei certificati COVID-19 validi solo in Svizzera), in vigore dal 17 feb. 2022 (RU 2022 99).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 16 nov. 2021 (RU 2021 653).
Art. 30Accesso ai sistemi per l’emissione di certificati COVID-19 e la comparazione con i certificati COVID-19 revocati
1 La registrazione nel sistema per l’emissione di certificati COVID-19 avviene mediante il sistema centrale di accesso e autorizzazione dell’Amministrazione federale per le applicazioni di rete. Sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza del 19 ottobre 20161 sui sistemi di gestione delle identità e sui servizi di elenchi della Confederazione (OIAM).
2 L’UFIT può collegare ai sistemi IAM della Confederazione, oltre a quelli di cui all’articolo 21 OIAM, altri sistemi IAM esterni a condizione che questi ultimi permettano un’identificazione sicura.
3 L’UFIT può revocare o negare l’accesso, in particolare in caso di dubbi sulla sicurezza TIC.
- RS 172.010.59
Art. 31Organo federale responsabile
L’UFIT è l’organo federale responsabile degli aspetti legali di protezione dei dati nell’ambito:
- a.
dell’attuazione delle misure tecniche e organizzative necessarie per i sistemi che esso gestisce;
- b.
delle applicazioni che esso mette a disposizione.
Art. 32Costi dei sistemi d’informazione e delle applicazioni1
1 La Confederazione si assume i costi per l’acquisto e la gestione dei sistemi d’informazione nonché per la messa a disposizione delle applicazioni.
2 Non riscuote nessun emolumento per l’utilizzo dei sistemi e delle applicazioni.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° ott. 2021, in vigore dall’11 ott. 2021 (RU 2021 592).
Sezione 9: Disposizioni finali
Art. 33Aggiornamento degli allegati 1–41
Previa consultazione del DFF e del DFAE, il DFI aggiorna gli allegati 1–4 secondo le norme armonizzate a livello internazionale al fine di ottenere l’interoperabilità con i certificati di un numero possibilmente elevato di Stati e regioni e il riconoscimento internazionale dei certificati emessi secondo la presente ordinanza.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 gen. 2022 (Certificati di guarigione dalla COVID-19 per i test antigenici rapidi), in vigore dal 24 gen. 2022 (RU 2022 20).
Art. 34Conclusione di trattati internazionali legati allo sviluppo e all’attuazione del «certificato digitale COVID dell’UE»
Il DFI ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti delegati e atti di esecuzione che la Commissione europea adotta ai fini dello sviluppo e dell’attuazione tecnica del «certificato digitale COVID dell’UE».
Art. 34aDisposizione transitoria della modifica del 16 febbraio 20221
1 I seguenti certificati mantengono la loro precedente durata di validità:
- a.
certificati di vaccinazione COVID-19 di cui all’articolo 15 capoverso 3 nella versione del 3 novembre 20212;
- b.
certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all’articolo 16 capoverso 1 lettera b nella versione del 19 gennaio 20223;
- c.
certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all’articolo 16 capoverso 3 nella versione del 3 novembre 20214;
- d.
certificati di deroga COVID-19 di cui all’articolo 21a nella versione del
3 novembre 20215.
2 Per i certificati COVID-19 di cui al capoverso 1, non sono forniti certificati di firma a sistemi esteri secondo l’articolo 25 lettera a; essi contengono l’indicazione relativa alla corrispondente validità limitata.
3 Le richieste di emissione di un certificato COVID-19 secondo il capoverso 1 presentate secondo il diritto anteriore sono elaborate entro il 21 febbraio 2022 alle ore 00.00. È escluso il rimborso degli emolumenti per le richieste presentate mediante il sistema di cui all’articolo 26a.
4 Le disposizioni delle sezioni 2 e 8, fatti salvi gli articoli 2, 8 e 11, sono applicabili anche ai certificati COVID-19 secondo il capoverso 1.
- Introdotto dal n. I dell’O del 16 feb. 2022 (Scadenza dei certificati COVID-19 validi solo in Svizzera), in vigore dal 17 feb. 2022 (RU 2022 99).
- RU 2021 653
- RU 2022 20
- RU 2021 653
- RU 2021 653, 813
Art. 35Entrata in vigore
1La presente ordinanza entra in vigore il 7 giugno 2021 alle ore 00.00 e ha effetto sino al 31 dicembre 2022.
2 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 agosto 2023.1
- Introdotto dal n. I dell’O del 21 dic. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 837).
Allegati
- Dati relativi al titolare
- Inizio e durata massima della validità
- Inizio e durata della validità
- ...
- Certificati riconosciuti emessi da uno Stato membro dell’UE o dell’AELS
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.