Législation

Ordinanza del 16 febbraio 2022 sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare)

RS 818.101.26Non più in vigoreStato 17.02.202212 articoli

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Indice
  1. Sezione 1Disposizioni generali1–2
  2. Sezione 2Obbligo di portare una mascherina facciale3–6
  3. Sezione 3Isolamento7–8
  4. Sezione 4Disposizione penale9
  5. Sezione 5Disposizioni finali10–12

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 6 capoverso 2 lettere a e b della legge del 28 settembre 2012 sulle epidemie (LEp), ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1Oggetto e scopo

1

La presente ordinanza stabilisce provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni, delle istituzioni e dei Cantoni per combattere l’epidemia di COVID-19.

2

 I provvedimenti sono finalizzati a impedire la diffusione del coronavirus SARS-CoV-2 e interrompere le catene di trasmissione.

Art. 2Competenze dei Cantoni

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, i Cantoni mantengono le loro competenze secondo la LEp.

Sezione 2 Obbligo di portare una mascherina facciale

Art. 3Trasporti pubblici

1

 Nei settori chiusi di veicoli del trasporto pubblico come treni, tranvie, autobus, battelli, aeromobili e impianti a fune, tutti i viaggiatori a partire dai 12 anni devono portare una mascherina facciale. Sono esentati i settori dei veicoli destinati alla ristorazione.

2

 Per veicoli del trasporto pubblico s’intendono:

  1. a.

    i veicoli di imprese titolari di una concessione secondo l’articolo 6 o di un’autorizzazione secondo l’articolo 7 o 8 della legge del 20 marzo 20091 sul trasporto di viaggiatori;

  2. b.

    aeromobili di imprese titolari di un’autorizzazione di esercizio secondo l’articolo 27 o 29 della legge federale del 21 dicembre 19482 sulla navigazione aerea, utilizzati nel traffico di linea o charter.

3

 I gestori dei veicoli devono provvedere in modo adeguato affinché l’obbligo di portare una mascherina facciale sia rispettato.

  1. RS 745.1
  2. RS 748.0

Art. 4Ospedali, cliniche, case di cura e case per anziani

1

 Nei luoghi chiusi accessibili al pubblico di ospedali, cliniche, case di cura e case per anziani, tutte le persone a partire dai 12 anni devono portare una mascherina facciale. I Cantoni possono esentare singole strutture, a condizione che sia garantita la protezione delle persone particolarmente a rischio.

2

 Non devono portare una mascherina facciale:

  1. a.

    i pazienti stazionari di ospedali e cliniche nelle loro stanze;

  2. b.

    gli ospiti delle case di cura e delle case per anziani;

  3. c.

    le persone che seguono un trattamento medico o cosmetico al viso;

  4. d.

    le persone sedute al tavolo in un settore destinato alla ristorazione;

  5. e.

    le persone che si esibiscono, segnatamente gli oratori.

3

 I Cantoni o i gestori delle strutture possono prevedere l’obbligo della mascherina per le persone di cui al capoverso 2 lettere a, b ed e, se questo è necessario per proteggere le persone particolarmente a rischio.

4

 I gestori delle strutture devono provvedere in modo adeguato affinché l’obbligo di portare una mascherina facciale sia rispettato.

Art. 5Altre strutture

I Cantoni o i gestori possono prevedere l’obbligo di portare una mascherina facciale in altre strutture, se è necessario per proteggere le persone presenti, segnatamente in strutture in cui sono presenti persone particolarmente a rischio.

Art. 6Esenzione dall’obbligo della mascherina

1

 Le persone che possono provare che per motivi particolari, segnatamente di natura medica, non possono portare mascherine facciali sono esentate dall’obbligo di portare una mascherina facciale.

2

 Quale prova dei motivi di natura medica è richiesto un attestato rilasciato da un professionista della salute abilitato all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale secondo la legge del 23 giugno 20061 sulle professioni mediche o la legge federale del 18 marzo 20112 sulle professioni psicologiche.

  1. RS 811.11
  2. RS 935.81

Sezione 3 Isolamento

Art. 7Ordine e durata

1

 L’autorità cantonale competente ordina un isolamento di cinque giorni alle persone malate di COVID-19 o contagiate dal SARS-CoV-2.

2

 Se la persona mostra sintomi particolarmente gravi o è fortemente immunosoppressa, l’autorità cantonale competente può ordinare un isolamento più lungo.

3

 La durata dell’isolamento inizia a decorrere:

  1. a.

    per le persone sintomatiche: dal giorno in cui si manifestano i sintomi;

  2. b.

    per le persone asintomatiche: dal giorno di esecuzione del test.

4

 L’autorità cantonale competente revoca l’isolamento al più presto dopo cinque giorni se la persona in isolamento:

  1. a.

    è priva di sintomi da almeno 48 ore; o

  2. b.

    continua a presentare sintomi, ma di entità tale da non giustificare più la prosecuzione dell’isolamento.

Art. 8Deroghe

1

 L’autorità cantonale competente può esentare dall’isolamento durante l’esercizio dell’attività professionale e lungo il tragitto per andare al lavoro determinate persone o categorie di persone se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. a.

    le persone svolgono un’attività che è di grande importanza per la società e per la quale vi è una grave mancanza di personale;

  2. b.

    per l’attività vige un piano di protezione che impedisce con provvedimenti opportuni una trasmissione del SARS-CoV-2 da queste persone ad altre.

2

 Al di fuori della loro abitazione o del loro alloggio, le persone esentate dall’isolamento devono portare una mascherina facciale e tenersi a distanza dalle altre persone.

3

 Al di fuori dell’attività professionale e del tragitto per andare al lavoro, le persone devono attenersi all’isolamento.

Sezione 4 Disposizione penale

Art. 9

È punito con la multa chi intenzionalmente o per negligenza viola l’obbligo di portare una mascherina facciale secondo gli articoli 3 capoverso 1 e 4 capoverso 1.

Sezione 5 Disposizioni finali

Art. 11Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

Art. 12Entrata in vigore e durata di validità

1

 La presente ordinanza entra in vigore il 17 febbraio 2022 alle ore 00.00.

2

 Fatto salvo i capoversi 3 e 4, ha effetto sino al 31 marzo 2022.

3

 L’allegato numero 1 (allegato 2, numero XVI, numero 16001 e 16003–16007), nonché numeri 2 e 3 ha effetto a tempo indeterminato.

4 L’allegato numero 1 (allegato 2, numero XVI, numero 16002) ha effetto sino al 31 marzo 2022. Dopodiché l’allegato numero 1 (allegato 2, numero XVI, numero 16002) è abrogato.

Allegati

  • Modifica di altri atti normativi

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 17.02.2022. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).