Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 6 capoverso 2 lettere a e b della legge del 28 settembre 2012 sulle epidemie (LEp), ordina:
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 1Oggetto e scopo
1La presente ordinanza stabilisce provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni, delle istituzioni e dei Cantoni per combattere l’epidemia di COVID-19.
2 I provvedimenti sono finalizzati a impedire la diffusione del coronavirus SARS-CoV-2 e interrompere le catene di trasmissione.
Art. 2Competenze dei Cantoni
Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, i Cantoni mantengono le loro competenze secondo la LEp.
Sezione 2 Obbligo di portare una mascherina facciale
Art. 3Trasporti pubblici
1 Nei settori chiusi di veicoli del trasporto pubblico come treni, tranvie, autobus, battelli, aeromobili e impianti a fune, tutti i viaggiatori a partire dai 12 anni devono portare una mascherina facciale. Sono esentati i settori dei veicoli destinati alla ristorazione.
2 Per veicoli del trasporto pubblico s’intendono:
- a.
i veicoli di imprese titolari di una concessione secondo l’articolo 6 o di un’autorizzazione secondo l’articolo 7 o 8 della legge del 20 marzo 20091 sul trasporto di viaggiatori;
- b.
aeromobili di imprese titolari di un’autorizzazione di esercizio secondo l’articolo 27 o 29 della legge federale del 21 dicembre 19482 sulla navigazione aerea, utilizzati nel traffico di linea o charter.
3 I gestori dei veicoli devono provvedere in modo adeguato affinché l’obbligo di portare una mascherina facciale sia rispettato.
- RS 745.1
- RS 748.0
Art. 4Ospedali, cliniche, case di cura e case per anziani
1 Nei luoghi chiusi accessibili al pubblico di ospedali, cliniche, case di cura e case per anziani, tutte le persone a partire dai 12 anni devono portare una mascherina facciale. I Cantoni possono esentare singole strutture, a condizione che sia garantita la protezione delle persone particolarmente a rischio.
2 Non devono portare una mascherina facciale:
- a.
i pazienti stazionari di ospedali e cliniche nelle loro stanze;
- b.
gli ospiti delle case di cura e delle case per anziani;
- c.
le persone che seguono un trattamento medico o cosmetico al viso;
- d.
le persone sedute al tavolo in un settore destinato alla ristorazione;
- e.
le persone che si esibiscono, segnatamente gli oratori.
3 I Cantoni o i gestori delle strutture possono prevedere l’obbligo della mascherina per le persone di cui al capoverso 2 lettere a, b ed e, se questo è necessario per proteggere le persone particolarmente a rischio.
4 I gestori delle strutture devono provvedere in modo adeguato affinché l’obbligo di portare una mascherina facciale sia rispettato.
Art. 5Altre strutture
I Cantoni o i gestori possono prevedere l’obbligo di portare una mascherina facciale in altre strutture, se è necessario per proteggere le persone presenti, segnatamente in strutture in cui sono presenti persone particolarmente a rischio.
Art. 6Esenzione dall’obbligo della mascherina
1 Le persone che possono provare che per motivi particolari, segnatamente di natura medica, non possono portare mascherine facciali sono esentate dall’obbligo di portare una mascherina facciale.
2 Quale prova dei motivi di natura medica è richiesto un attestato rilasciato da un professionista della salute abilitato all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale secondo la legge del 23 giugno 20061 sulle professioni mediche o la legge federale del 18 marzo 20112 sulle professioni psicologiche.
- RS 811.11
- RS 935.81
Sezione 3 Isolamento
Art. 7Ordine e durata
1 L’autorità cantonale competente ordina un isolamento di cinque giorni alle persone malate di COVID-19 o contagiate dal SARS-CoV-2.
2 Se la persona mostra sintomi particolarmente gravi o è fortemente immunosoppressa, l’autorità cantonale competente può ordinare un isolamento più lungo.
3 La durata dell’isolamento inizia a decorrere:
- a.
per le persone sintomatiche: dal giorno in cui si manifestano i sintomi;
- b.
per le persone asintomatiche: dal giorno di esecuzione del test.
4 L’autorità cantonale competente revoca l’isolamento al più presto dopo cinque giorni se la persona in isolamento:
- a.
è priva di sintomi da almeno 48 ore; o
- b.
continua a presentare sintomi, ma di entità tale da non giustificare più la prosecuzione dell’isolamento.
1 L’autorità cantonale competente può esentare dall’isolamento durante l’esercizio dell’attività professionale e lungo il tragitto per andare al lavoro determinate persone o categorie di persone se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- a.
le persone svolgono un’attività che è di grande importanza per la società e per la quale vi è una grave mancanza di personale;
- b.
per l’attività vige un piano di protezione che impedisce con provvedimenti opportuni una trasmissione del SARS-CoV-2 da queste persone ad altre.
2 Al di fuori della loro abitazione o del loro alloggio, le persone esentate dall’isolamento devono portare una mascherina facciale e tenersi a distanza dalle altre persone.
3 Al di fuori dell’attività professionale e del tragitto per andare al lavoro, le persone devono attenersi all’isolamento.
Sezione 4 Disposizione penale
È punito con la multa chi intenzionalmente o per negligenza viola l’obbligo di portare una mascherina facciale secondo gli articoli 3 capoverso 1 e 4 capoverso 1.
Sezione 5 Disposizioni finali
Art. 10Modifica di un altro atto normativo
L’ordinanza COVID-19 situazione particolare del 23 giugno 20211 è abrogata.
- [RU 2021 379, 563 all. n. 4, 813; 2022 5, 21, 29, 59]
Art. 11Modifica di altri atti normativi
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
Art. 12Entrata in vigore e durata di validità
1 La presente ordinanza entra in vigore il 17 febbraio 2022 alle ore 00.00.
2 Fatto salvo i capoversi 3 e 4, ha effetto sino al 31 marzo 2022.
3 L’allegato numero 1 (allegato 2, numero XVI, numero 16001 e 16003–16007), nonché numeri 2 e 3 ha effetto a tempo indeterminato.
4 L’allegato numero 1 (allegato 2, numero XVI, numero 16002) ha effetto sino al 31 marzo 2022. Dopodiché l’allegato numero 1 (allegato 2, numero XVI, numero 16002) è abrogato.
Allegati
- Modifica di altri atti normativi
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.