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Ordinanza 3 del 19 giugno 2020 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 3 COVID-19)

RS 818.101.24Non più in vigoreStato 01.02.202346 articoli

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  • RU 2022 838in vigore il 01.01.2023
    modificato: art. 11, 13, 24, 24a, 24f · abrogato: art. 15, 19 e 20, 26, 26a, 26b e 26c, 27, 29 · introdotto: art. 28d
  • RU 2022 570in vigore il 01.01.2023
    modificato: art. 12
  • RU 2022 206in vigore il 01.04.2022
    introdotto: art. 21, 22
  • RU 2022 182in vigore il 21.03.2022
    modificato: art. 4, 10
  • RU 2022 96in vigore il 15.03.2022
    introdotto: art. 24fbis · abrogato: art. 28b, 28c
  • RU 2022 97in vigore il 17.02.2022
    introdotto: art. 25a

20 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Capitolo 1: Disposizioni generali1–2
  2. Capitolo 2: Mantenimento delle capacità nell’assistenza sanitaria3–24g
  3. Capitolo 3: Assistenza sanitaria25–26b e 26c
  4. Capitolo 4: ...27
  5. Capitolo 4a: ...27a
  6. Capitolo 5: Disposizioni finali28–29

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3, 4, 5 lettere a e b, nonché 8 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020; visto l’articolo 63 capoverso 3 della legge del 15 dicembre 2000 sugli agenti terapeutici; visto l’articolo 41 capoverso 1 della legge del 28 settembre 2012 sulle epidemie (LEp), ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1Oggetto e scopo

1

 La presente ordinanza stabilisce provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni, delle istituzioni e dei Cantoni per combattere il coronavirus (COVID-19).

2

 I provvedimenti sono finalizzati a salvaguardare le capacità della Svizzera di far fronte all’epidemia, in particolare per il mantenimento di un approvvigionamento sufficiente di cure e di materiale medico importante per la popolazione.

Art. 2Competenza dei Cantoni

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, i Cantoni mantengono le loro competenze.

Capitolo 2: Mantenimento delle capacità nell’assistenza sanitaria

Sezione 1: Principio

Art. 3

1

 Al fine di salvaguardare le capacità della Svizzera di fare fronte all’epidemia di COVID-19, in particolare di assicurare un approvvigionamento sufficiente di cure e di materiale medico importante per la popolazione, è necessario adottare segnatamente i provvedimenti seguenti:

  1. a.

    provvedimenti che limitino l’entrata in Svizzera di persone provenienti da Paesi o regioni a rischio, nonché l’importazione e l’esportazione di merci;

  2. b.

    provvedimenti per garantire l’approvvigionamento di materiale medico importante.

2

 Per Paesi o regioni a rischio si intendono Paesi o regioni in cui è stato rilevato il coronavirus SARS-CoV-2 e in cui:

  1. a.

    sussiste un rischio elevato di contagio; oppure

  2. b.

    è diffusa una variante del virus che presenta un rischio di contagio più elevato o un decorso più grave della malattia rispetto alla variante del virus diffusa nello spazio Schengen.1

3

 Gli elenchi dei Paesi e delle regioni a rischio sono pubblicati nell’allegato 1.2

  1. Nuovo testo giusta l’all. 3 dell’O del 23 giu. 2021 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori, in vigore dal 26 giu. 2021 (RU 2021 380).
  2. Introdotto dall’all. 3 dell’O del 23 giu. 2021 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori, in vigore dal 26 giu. 2021 (RU 2021 380).

Sezione 2 Limitazioni del traffico di confine e dell’ammissione di stranieri

Art. 4Passaggio della frontiera e controlli1

1

 È rifiutata l’entrata per un soggiorno esente da permesso di tre mesi al massimo senza attività lucrativa (art. 10 della legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri e la loro integrazione, LStrI):

  1. a.

    agli stranieri provenienti da un Paese o da una regione a rischio, che intendono entrare in Svizzera e non rientrano nel campo d’applicazione dell’Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) o della Convenzione del 4 gennaio 19604 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Accordo AELS);

  2. b. e c. ... .
2

 Sono escluse dal presente divieto d’entrata le persone che:

  1. a.

    attestano che sono state vaccinate contro il SARS-CoV-2; le persone considerate vaccinate, la durata di validità della vaccinazione e le attestazioni riconosciute sono disciplinate nell’allegato 1a numero 1;

  2. a.bis

    attestano che sono state contagiate con il SARS-CoV-2 e che sono considerate guarite; la durata della deroga e le attestazioni riconosciute sono disciplinate nell’allegato 1a numero 2;

  3. b.

    rendono verosimile di trovarsi in una situazione di assoluta necessità;

  4. c.

    non hanno ancora compiuto i 18 anni.5

2bis

...6

2ter

 Le deroghe di cui al capoverso 2 lettere a, abis e c non si applicano alle persone provenienti da un Paese o da una regione di cui all’allegato 1 numero 2 che intendono entrare in Svizzera.7

2quater

 La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) emana le necessarie istruzioni per le deroghe al divieto d’entrata.8

3

 Le decisioni delle autorità competenti possono essere eseguite immediatamente. Si applica per analogia l’articolo 65 LStrI. La decisione su opposizione della SEM può essere impugnata entro 30 giorni dalla notificazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

4

 Si applicano per analogia le disposizioni penali dell’articolo 115 LStrI. In caso di violazione delle disposizioni in materia d’entrata può inoltre essere pronunciato un divieto d’entrata.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 2020 (Allentamenti nei settori delle frontiere, dell’entrata e dell’ammissione al soggiorno e al mercato del lavoro), in vigore dal 6 lug. 2020 (RU 2020 2611).
  2. RS 142.20
  3. RS 0.142.112.681
  4. RS 0.632.31
  5. Nuovo testo giusta l’all. 3 dell’O del 23 giu. 2021 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori, in vigore dal 26 giu. 2021 (RU 2021 380).
  6. Introdotto dall’all. 3 dell’O del 23 giu. 2021 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori (RU 2021 380). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 mar. 2022, in vigore dal 21 mar. 2022 (RU 2022 182).
  7. Introdotto dall’all. 3 dell’O del 23 giu. 2021 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori (RU 2021 380). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 mar. 2022, in vigore dal 21 mar. 2022 (RU 2022 182).
  8. Introdotto dall’all. 3 dell’O del 23 giu. 2021 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori, in vigore dal 26 giu. 2021 (RU 2021 380).

Art. 5Aggiornamento degli allegati1

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), sentiti il Dipartimento federale dell’interno (DFI) e il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), aggiorna costantemente gli allegati 1 e 1a.

  1. Nuovo testo giusta l’all. 3 dell’O del 23 giu. 2021 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori, in vigore dal 26 giu. 2021 (RU 2021 380).

Art. 6 e 71

  1. Abrogati dal n. I dell’O del 24 giu. 2020 (Allentamenti nei settori delle frontiere, dell’entrata e dell’ammissione al soggiorno e al mercato del lavoro), con effetto dal 6 lug. 2020 (RU 2020 2611).

Art. 81

  1. Abrogato dall’art. 6 n. 1 dell’O del 2 lug. 2020 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori, con effetto dal 6 lug. 2020 (RU 2020 2737).

Art. 9Disposizioni sul traffico transfrontaliero delle persone e delle merci

1

 Il DFGP, sentiti il DFI, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), il DFF e il DFAE, decide in merito a restrizioni del traffico aereo di persone in provenienza da Paesi o regioni a rischio.

2

 Può in particolare limitare il traffico delle persone a determinati voli, chiudere singoli aerodromi di frontiera per il traffico di persone in provenienza da Paesi o regioni a rischio o vietare del tutto il traffico in Svizzera di persone in provenienza da Paesi o regioni a rischio.

3

 Le restrizioni del traffico transfrontaliero delle persone sono elencate nell’alle­gato 3.

Art. 10Rilascio dei visti1

RS 0.142.112.681

Agli stranieri provenienti da un Paese o da una regione a rischio che intendono entrare in Svizzera e non rientrano nel campo d’applicazione dell’ALC o dell’accordo AELS2 è rifiutata la concessione di un visto Schengen per un soggiorno esente da permesso di tre mesi al massimo senza attività lucrativa. Sono fatte salve le domande delle persone di cui all’articolo 4 capoverso 2.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 mar. 2022, in vigore dal 21 mar. 2022 (RU 2022 182).
  2. RS 0.632.31

Art. 10aEstensione dei termini1

1

 Gli stranieri che a causa di provvedimenti legati al coronavirus sono stati impossibilitati ad agire tempestivamente secondo gli articoli 47 o 61 LStrI2 possono compiere l’atto omesso fino alla scadenza della durata di validità della presente ordinanza.

2

 Il compimento dell’atto omesso reintegra la situazione che sarebbe risultata dal compimento tempestivo dell’atto.

3

 Se i termini per il rinnovo dei dati biometrici di cui all’articolo 59b o 102a LStrI per la concessione o la proroga di un permesso non hanno potuto essere rispettati a causa del coronavirus, i permessi possono essere concessi o rinnovati fino alla scadenza della durata di validità della presente ordinanza.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 24 giu. 2020 (Allentamenti nei settori delle frontiere, dell’entrata e dell’ammissione al soggiorno e al mercato del lavoro), in vigore dal 6 lug. 2020 (RU 2020 2611).
  2. RS 142.20

Sezione 3: Approvvigionamento di materiale medico importante

Art. 11Definizione

1

 Sono considerati materiale medico importante i medicamenti, i dispositivi medici e i dispositivi di protezione importanti e urgentemente necessari per prevenire e combattere il coronavirus elencati nell’allegato 4.

2

 Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) è responsabile dell’elenco e, sentito il Gruppo di lavoro interdipartimentale materiale medico di cui all’articolo 12 e il Laboratorio Spiez, lo aggiorna costantemente.1

3

 L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) definisce il fabbisogno e l’impiego del materiale da acquistare. Sulla base di queste prescrizioni, stabilisce le quantità necessarie di volta in volta coinvolgendo il Gruppo di lavoro interdipartimentale materiale medico.2

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 2020 (Test rapidi SARS-CoV-2), in vigore dal 21 dic. 2020 (RU 2020 5801).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 dic. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 838).

Art. 12Gruppo di lavoro interdipartimentale materiale medico

1

 Il Gruppo di lavoro interdipartimentale materiale medico è costituito da rappresentanti di almeno le seguenti unità amministrative:

  1. a.

    UFSP;

  2. b.

    settore Agenti terapeutici dell’organizzazione dell’approvvigionamento economico del Paese;

  3. c.

    Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic);

  4. d.

    Centrale nazionale d’allarme (CENAL);

  5. e.

    Organo di coordinamento sanitario (OCSAN) in rappresentanza della Gestione delle risorse della Confederazione (ResMaB);

  6. f.

    Farmacia dell’esercito;

  7. g.

    Servizio sanitario coordinato (SSC).

2

 Il rappresentante del SSC dirige il Gruppo di lavoro.1

  1. Nuovo testo giusta il n. II 4 dell’O del 23 set. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 570).

Art. 13Obbligo di notifica

1

 I Cantoni sono tenuti a notificare su richiesta al SSC le scorte attuali di materiale medico importante delle loro strutture sanitarie.

2

 Su richiesta, i laboratori, nonché i fabbricanti e i distributori di dispositivi medico-diagnostici in vitro («test COVID-19») sono tenuti a notificare regolarmente all’UFSP le loro scorte attuali di questi test.1

3

 Il SSC può richiedere alle aziende che stoccano materiale medico importante informazioni sulle loro scorte.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 dic. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 838).

Art. 14Acquisto di materiale medico importante

1

 Per sostenere l’approvvigionamento dei Cantoni e delle loro strutture sanitarie, di organizzazioni di utilità pubblica (p. es. la Croce Rossa Svizzera) e di terzi (p. es. la­boratori, farmacie) può essere acquistato materiale medico importante se gli usuali canali di acquisto non permettono di coprire il fabbisogno.

2

 L’indisponibilità di materiale medico importante è determinata in base ai dati trasmessi secondo l’articolo 13.

3

 Per l’acquisto di materiale medico importante secondo il capoverso 1 è competente, su incarico dell’UFSP, la Farmacia dell’esercito.

4

 Le autorità competenti possono incaricare terzi dell’acquisto di materiale medico importante.

5

 Nell’acquisto di materiale medico importante, la Farmacia dell’esercito può assumere rischi calcolabili e derogare alle istruzioni vigenti e alla legge federale del 7 ottobre 20051 sulle finanze della Confederazione per quanto riguarda i rischi, concedendo per esempio acconti senza garanzie o copertura dei rischi valutari.

6

 La Farmacia dell’esercito gestisce, su incarico del Gruppo di lavoro interdipartimentale materiale medico, il materiale medico importante acquistato.

  1. RS 611.0

Art. 15Attribuzione di materiale medico importante

1

Se necessario, i Cantoni presentano una domanda di attribuzione alla ResMaB.1

2

 L’attribuzione è continua ed è determinata in base alla situazione di approvvigionamento e al numero di casi aggiornato nei singoli Cantoni.

3

 Il SSC può, sentito il Gruppo di lavoro interdipartimentale materiale medico, attribuire materiale medico importante a Cantoni, organizzazioni di utilità pubblica e terzi.

4

 ...2

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mag. 2021, in vigore dal 17 mag. 2021 (RU 2021 274).
  2. Abrogato dal n. I dell’O del 21 dic. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 838).

Art. 16Fornitura e distribuzione di materiale medico importante

1

 La Confederazione o terzi da essa incaricati provvedono a fornire ai servizi di consegna centrali dei Cantoni il materiale medico importante acquistato secondo l’articolo 14. In casi eccezionali, la Confederazione può, d’intesa con i Cantoni, fornire il materiale direttamente alle strutture e alle organizzazioni aventi diritto.

2

 Per il materiale che non è fornito direttamente ai beneficiari, i Cantoni designano servizi di consegna cantonali e li notificano alle autorità federali competenti.

3

 Se necessario, provvedono rapidamente all’ulteriore distribuzione sul proprio territorio del materiale medico importante fornito.

Art. 17Commercializzazione diretta da parte della Confederazione

La Confederazione può distribuire il materiale medico importante contro pagamento sul mercato, direttamente o tramite terzi.

Art. 18Spese

1

 Le spese per l’acquisto di materiale medico importante sono anticipate dalla Confederazione se l’acquisto è effettuato da quest’ultima.

2

 I Cantoni, le organizzazioni di utilità pubblica e terzi rimborsano alla Confederazione il più rapidamente possibile le spese per l’acquisto del materiale medico importante fornito loro e acquistato dalla Confederazione conformemente all’artico­lo 14 capoverso 1.

3

 La Confederazione assume le spese di fornitura ai Cantoni del materiale medico importante acquistato.

4

 I Cantoni assumono le spese per l’ulteriore distribuzione sul loro territorio del materiale medico importante.

5

 Se il materiale acquistato è di nuovo liberamente disponibile sul mercato, la Confederazione può cedere le sue scorte a prezzi di mercato.1

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 12 mag. 2021, in vigore dal 17 mag. 2021 (RU 2021 274).

Art. 21Deroghe all’obbligo di omologazione dei medicamenti

1

 I medicamenti contenenti i principi attivi elencati nell’allegato 5 fabbricati per il trattamento dei pazienti affetti da COVID-19 possono, dopo che è stata presentata una domanda di omologazione per un medicamento contenente uno di questi principi attivi, essere immessi in commercio senza omologazione finché Swissmedic non ha emanato una decisione in merito al rilascio dell’omologazione. Nel quadro dell’esame delle domande di omologazione, sulla base di un’analisi dei rischi e dei benefici Swissmedic può, per questi medicamenti, autorizzare deroghe alle vigenti disposizioni del diritto in materia di agenti terapeutici.

1bis

 I medicamenti contenenti i principi attivi elencati nell’allegato 5a fabbricati per la profilassi di un’infezione da COVID-19 in persone immunosoppresse che non possono essere vaccinate o nelle quali non può essere sviluppata una protezione immunitaria sufficiente nonostante la vaccinazione possono, dopo che è stata presentata una domanda di omologazione per un medicamento contenente uno di questi principi attivi, essere immessi in commercio senza omologazione finché Swissmedic non ha emanato una decisione in merito al rilascio dell’omologazione.1

2

 Le modifiche all’omologazione di un medicamento omologato in Svizzera contenente un principio attivo elencato nell’allegato 4 numero 1, in virtù del quale il medicamento può essere impiegato in Svizzera per il trattamento dei pazienti affetti da COVID-19, possono essere attuate immediatamente dopo che è stata presentata una corrispondente domanda, in attesa della decisione di Swissmedic. Per le modifiche all’omologazione di medicamenti contenenti un principio attivo elencato nell’allegato 4 numero 1, Swissmedic può, sulla base di un’analisi dei rischi e dei benefici, autorizzare deroghe alle vigenti disposizioni del diritto in materia di agenti terapeutici.2

3

 Il DFI aggiorna costantemente l’elenco di cui agli allegati 5 e 5a.3

4

 Sulla base di un’analisi dei rischi e dei benefici Swissmedic può, per i medicamenti impiegati in Svizzera per prevenire e combattere il coronavirus, autorizzare deroghe al processo di fabbricazione approvato nel quadro del rilascio dell’omologazione. Fissa i criteri in base ai quali il responsabile tecnico può emanare la decisione di liberazione sul mercato anticipata dei medicamenti impiegati in Svizzera per prevenire e combattere il coronavirus.

5

 In deroga allʼarticolo 9a capoverso 1 lettera c della legge del 15 dicembre 2000 sugli agenti terapeutici, possono essere rilasciate omologazioni temporanee, anche se in Svizzera è disponibile un medicamento alternativo equivalente omologato, a condizione che le omologazioni servano a garantire lʼapprovvigionamento di medicamenti destinati a prevenire e a combattere il coronavirus in Svizzera.4

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 206).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mag. 2021, in vigore dal 17 mag. 2021 (RU 2021 274).
  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 206).
  4. Introdotto dal n. I dell’O del 27 ott. 2021, in vigore dal 28 ott. 2021 (RU 2021 634).

Art. 22Deroghe alle disposizioni sull’importazione di medicamenti

1

 Dopo la presentazione di una domanda di omologazione per un medicamento contenente principi attivi elencati nell’allegato 5 per il trattamento dei pazienti affetti da COVID-19, il richiedente può già importare il medicamento prima dell’omologazione o conferire l’incarico di importarlo a un’azienda titolare di un’autorizzazione di commercio all’ingrosso o d’importazione.1

1bis

 I farmacisti a cui incombe la responsabilità farmaceutica di una farmacia ospedaliera possono importare medicamenti non omologati contenenti i principi attivi elencati nell’allegato 5 per il trattamento dei pazienti affetti da COVID-19. L’incarico di importare tali medicamenti può essere conferito a un’azienda titolare di un’autorizzazione di commercio all’ingrosso o d’importazione.2

2

 Ogni importazione secondo il capoverso 1bis deve essere notificata a Swissmedic entro 10 giorni dalla ricezione delle merci.3

2bis

 Dopo la presentazione di una domanda di omologazione per un medicamento di cui all’articolo 21 capoverso 1bis, il richiedente può già importare il medicamento prima dell’omologazione o conferire l’incarico di importarlo a un’azienda titolare di un’autorizzazione di commercio all’ingrosso o d’importazione.4

3

 Per prevenire e combattere il coronavirus in Svizzera Swissmedic può autorizzare, per un periodo limitato, l’immissione in commercio di un medicamento per supplire a una temporanea indisponibilità di un medicamento identico omologato in Svizzera, a condizione che in Svizzera non sia disponibile e omologato nessun medicamento sostanzialmente equivalente.

4

Dopo la presentazione di una domanda di omologazione per un vaccino contro il COVID-19 e di una domanda per il rilascio di un’autorizzazione d’esercizio secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera b della legge del 15 dicembre 2000 sugli agenti terapeutici, il richiedente può incaricare un’azienda titolare di un’autorizzazione di commercio all’ingrosso o d’importazione di importare il vaccino contro il COVID-19 prima ancora che sia stato omologato e di stoccarlo sino alla sua omologazione. L’azienda incaricata deve rispettare le norme internazionali della Buona prassi di distribuzione conformemente all’allegato 4 dell’ordinanza del 14 novembre 20185 sull’autorizzazione dei medicamenti.6

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 12 mag. 2021, in vigore dal 26 apr. 2021 (RU 2021 274).
  2. Originario cpv. 1.
  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mag. 2021, in vigore dal 26 apr. 2021 (RU 2021 274).
  4. Introdotto dal n. I dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 206).
  5. RS 812.212.1
  6. Introdotto dal n. I dell’O del 18 dic. 2020 (Test rapidi SARS-CoV-2), in vigore dal 21 dic. 2020 (RU 2020 5801).

Art. 23Deroghe per i dispositivi medici1

1

 Swissmedic può, su richiesta, autorizzare l’immissione in commercio e la messa in esercizio di dispositivi medici non sottoposti a una procedura di valutazione della conformità secondo l’articolo 23 dell’ordinanza del 1° luglio 20202 relativa ai dispositivi medici (ODmed)3 se il loro impiego per prevenire e combattere il coronavirus in Svizzera è nell’interesse della salute pubblica oppure della sicurezza o della salute dei pazienti e se, tenendo conto dello scopo a cui sono destinati, ne sono dimostrati in misura sufficiente l’adempimento delle esigenze fondamentali, nonché l’efficacia e la prestazione.

2

 Nel quadro della ponderazione dei rischi secondo il capoverso 1, Swissmedic tiene conto in particolare del fabbisogno d’acquisto stabilito dall’UFSP per prevenire e combattere il coronavirus in Svizzera.

3

 L’autorizzazione è concessa a chi immette in commercio i dispositivi medici in Svizzera oppure all’istituzione o alla struttura sanitaria richiedente. L’autorizzazione può essere concessa a tempo determinato e subordinata a oneri o condizioni.

4

 Le mascherine facciali che non sono state sottoposte a una procedura di valutazione della conformità secondo l’articolo 23 ODmed possono essere immesse in commercio senza autorizzazione secondo il capoverso 1 se:

  1. a.

    sono immesse in commercio esclusivamente per un uso non medico; e

  2. b.

    sono espressamente contrassegnate per un uso non medico.

5

 Le mascherine facciali immesse in commercio secondo il capoverso 4 non devono essere usate negli ospedali o negli studi medici per il contatto diretto con i pazienti.

5bis

 L’app SwissCovid secondo l’ordinanza del 24 giugno 20204 sul sistema di tracciamento della prossimità per il coronavirus SARS-CoV-2 e secondo l’ordinanza del 30 giugno 20215 su un sistema di segnalazione di un possibile di contagio da corona­virus SARS-CoV-2 durante una manifestazione non sottostà alle disposizioni sulla valutazione della conformità di dispositivi medici.6

6

 Restano in vigore gli obblighi di sorveglianza sui dispositivi secondo l’ODmed, in particolare gli obblighi di raccolta e di notifica degli eventi gravi.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ago. 2021, in vigore dal 30 ago. 2021 (RU 2021 507).
  2. RS 812.213
  3. Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 26 mag. 2021. Di detta modifica è tenuto conto in tutto il presente testo.
  4. RS 818.101.25
  5. RS 818.102.4
  6. Introdotto dall’art. 18 dell’O del 30 giu. 2021 su un sistema di segnalazione di un possibile di contagio da coronavirus SARS-CoV-2 durante una manifestazione, in vigore dal 1° lug. 2021 al 30 giu. 2022 (RU 2021 411).

Art. 23a1

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 12 mar. 2021 (RU 2021 145). Abrogato dal n. I dell’O del 23 giu. 2021, con effetto dal 26 giu. 2021 (RU 2021 378).

Art. 23bDeroga per le mascherine di protezione delle vie respiratorie1

1

 Le mascherine di protezione delle vie respiratorie che non corrispondono ai principi e alle procedure per la valutazione della conformità di cui all’articolo 3 capoverso 2 dell’ordinanza del 25 ottobre 20172 sui DPI (ODPI) e la cui deroga a questi principi e procedure non è stata autorizzata in base all’articolo 24 capoverso 3 nella versione del 22 giugno 20203 non possono essere messe a disposizione sul mercato.

2

 Le mascherine di protezione delle vie respiratorie di cui al capoverso 1 presenti nelle scorte della Confederazione e dei Cantoni possono essere distribuite a ospedali, case per anziani e di cura e organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio privati nonché a istituzioni della Confederazione e dei Cantoni come l’esercito, la protezione civile, gli ospedali e le carceri se il servizio responsabile della distribuzione presso la Confederazione o il Cantone:

  1. a.

    tramite un esame da parte di un organismo di valutazione della conformità europeo riconosciuto per le mascherine di protezione delle vie respiratorie garantisce un livello di sicurezza equivalente a quello previsto dai requisiti legali vigenti secondo l’ODPI; e

  2. b.

    garantisce la tracciabilità.

3

 L’informazione sui dispositivi deve essere disponibile al momento della distribuzione e redatta almeno in una lingua ufficiale o in inglese. Deve essere garantito che gli utilizzatori siano in possesso dei presupposti necessari per utilizzare il dispositivo conformemente alle prescrizioni.

  1. Originario art. 23a. Introdotto dal n. I dell’O del 27 gen. 2021 (Test per il SARS-CoV-2 e mascherine di protezione delle vie respiratorie), in vigore dal 28 gen. 2021 (RU 2021 54).
  2. RS 930.115
  3. RU 2020 2195

Art. 24Esecuzione di test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale nonché dispensazione e impiego di test autodiagnostici SARS-CoV-212

1

 I test rapidi non automatizzati per il rilevamento diretto del SARS-CoV-2 sul singolo paziente (test rapidi SARS-CoV-2) per uso professionale possono essere eseguiti unicamente nelle seguenti strutture:3

  1. a.

    laboratori autorizzati secondo l’articolo 16 della legge del 28 settembre 20124 sulle epidemie (LEp);

  2. b.

    studi medici, farmacie e ospedali, case di riposo e di cura, istituti medico-sociali, nonché centri di test gestiti dal Cantone o su suo incarico.

1bis

 Possono essere eseguiti anche in e da organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio nonché da assistenti secondo la legge federale del 19 giugno 19595 su l’assicurazione per l’invalidità (LAI).6

2

 I test rapidi SARS-CoV-2 possono essere eseguiti anche al di fuori della sede delle strutture di cui al capoverso 1 lettera b, a condizione che uno specialista con un titolo di perfezionamento rilasciato dall’Associazione svizzera dei laboratori medici in Svizzera (FAMH), un medico o un farmacista si assuma la responsabilità del rispetto dei requisiti di cui al presente articolo e agli articoli 24a e 24b.7

3

 Le strutture di cui al capoverso 1 lettera a che offrono test rapidi SARS-CoV-2 al di fuori della loro sede autorizzata devono disporre di un’autorizzazione da parte di Swissmedic e notificare queste offerte al Cantone della loro sede.8

4

 Le strutture di cui ai capoversi 1 lettera b e 1bis possono eseguire test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale senza l’autorizzazione di cui all’articolo 16 LEp e al di fuori di sistemi chiusi se soddisfano i requisiti seguenti:9

  1. a.

    sono previsti e rispettati provvedimenti di sicurezza e piani di protezione adeguati per la protezione delle persone, degli animali, dell’ambiente e della diversità biologica;

  2. b.

    i test sono eseguiti soltanto da persone appositamente formate e secondo le istruzioni del fabbricante del test;

  3. c.

    i risultati dei test sono interpretati sotto la sorveglianza di persone con le conoscenze tecniche specifiche necessarie; a tal fine è anche possibile rivolgersi a specialisti esterni;

  4. d.

    le strutture tengono una documentazione che dimostri la tracciabilità e la qualità dei sistemi di test impiegati. La documentazione deve essere conservata;

  5. e.

    le strutture sono autorizzate dal Cantone a eseguire i test.

4bis

 I test rapidi SARS-CoV-2 destinati a essere utilizzati dal pubblico per l’autodiagnosi (test autodiagnostici SARS-CoV-2) possono essere dispensati e impiegati se sono destinati, secondo le indicazioni del fabbricante, a essere utilizzati per l’autodiagnosi e certificati di conseguenza.10

5

 Sono considerati test rapidi SARS-CoV-2 i metodi che permettono di rilevare direttamente la presenza degli antigeni del SARS-CoV-2. I test non sono automatizzati e richiedono uno strumentario minimo; è automatizzata tutt’al più la lettura dei risultati.11

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 2020 (Test rapidi SARS-CoV-2), in vigore dal 21 dic. 2020 (RU 2020 5801).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mar. 2021, in vigore dal 15 mar. 2021 (RU 2021 145).
  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 giu. 2021, in vigore dal 26 giu. 2021 (RU 2021 378).
  4. RS 818.101
  5. RS 831.20
  6. Introdotto dal n. I dell’O del 27 gen. 2021 (Test per il SARS-CoV-2 e mascherine di protezione delle vie respiratorie) (RU 2021 54). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mar. 2021, in vigore dal 15 mar. 2021 (RU 2021 145).
  7. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 dic. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 838).
  8. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2023 (RU 2022 838).
  9. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mar. 2021, in vigore dal 15 mar. 2021 (RU 2021 145).
  10. Introdotto dal n. I dell’O del 12 mar. 2021 (RU 2021 145). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ago. 2021, in vigore dal 30 ago. 2021 (RU 2021 507).
  11. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ago. 2021, in vigore dal 30 ago. 2021 (RU 2021 507).

Art. 24aTest rapidi SARS-CoV-2 ammessi per uso professionale1

1

 Per i test rapidi per il SARS-CoV-2 per uso professionale possono essere impiegati soltanto sistemi di test ammessi nell’UE per l’emissione del certificato COVID digitale dell’UE.

2

 In deroga al capoverso 1, possono essere impiegati anche altri sistemi di test a condizione che i test rapidi SARS-CoV-2 siano eseguiti da laboratori autorizzati secondo l’articolo 16 LEp.2

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 18 dic. 2020 (Test rapidi SARS-CoV-2) (RU 2020 5801). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ago. 2021, in vigore dal 30 ago. 2021 (RU 2021 507).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 dic. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 838).

Art. 24bComunicazione del risultato positivo del test al Cantone in assenza di un test diagnostico di conferma1

RS 818.101.1

Se dopo il risultato positivo di un test rapido SARS-CoV-2 non è eseguito un test diagnostico di conferma e il DFI non ha stabilito la dichiarazione dei risultati dei test rapidi SARS-CoV-2 secondo l’articolo 19 dell’ordinanza del 29 aprile 2015 sulle epidemie, la struttura o la persona responsabile dell’esecuzione del test deve comunicare il risultato positivo al servizio cantonale competente in materia di tracciamento dei contatti.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 18 dic. 2020 (Test rapidi SARS-CoV-2) (RU 2020 5801). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mar. 2021, in vigore dal 15 mar. 2021 (RU 2021 145).

Art. 24cElenco dei test rapidi SARS-CoV-21

1

 L’UFSP tiene aggiornati e pubblica sul proprio sito Internet elenchi dei test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale secondo l’articolo 24a e dei test autodiagnostici per il SARS-CoV-2 secondo l’articolo 24 capoverso 4bis.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 18 dic. 2020 (Test rapidi SARS-CoV-2) 21 dic. 2020 (RU 2020 5801). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ago. 2021, in vigore dal 30 ago. 2021 (RU 2021 507).

Art. 24dCompetenza dei Cantoni nell’esecuzione dei test rapidi per il SARS-CoV-21

I Cantoni sono competenti per i controlli del rispetto e l’applicazione dei requisiti di cui agli articoli 24–24b in relazione ai test rapidi per il SARS-CoV-2 non eseguiti nelle strutture di cui all’articolo 24 capoverso 1 lettera a.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 18 dic. 2020 (Test rapidi SARS-CoV-2) (RU 2020 5801). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 gen. 2021 (Test per il SARS-CoV-2 e mascherine di protezione delle vie respiratorie), in vigore dal 28 gen. 2021 (RU 2021 54).

Art. 24ePrelievo di campioni per le analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-21

1

 I campioni per le analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2 possono essere prelevati:

  1. a.

    nei laboratori autorizzati secondo l’articolo 16 LEp e nei centri di prelievo di campioni da essi gestiti;

  2. b.

    in strutture o da persone secondo l’articolo 24 capoversi 1 lettera b, 1bis e 2;

  3. c.

    ...

2

 Il centro di prelievo di campioni deve verificare l’identità della persona da testare. Il prelievo del campione deve essere effettuato da una persona formata.

3

 Il prelievo del campione può essere anche effettuato autonomamente dalla persona da testare:

  1. a.

    in una struttura, purché quest’ultima verifichi l’identità della persona da testare e il prelievo del campione sia effettuato sul posto e sotto sorveglianza; oppure

  2. b.

    al di fuori della struttura, purché quest’ultima verifichi l’identità della persona da testare e garantisca l’attribuzione sicura del campione alla persona da testare mediante opportune precauzioni, segnatamente la videosorveglianza.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 25 ago. 2021, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2021 507).

Art. 24fCompetenza per il controllo del prelievo di campioni per analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-21

Swissmedic è competente per il controllo del rispetto dei requisiti di cui all’articolo 24e da parte dei laboratori autorizzati secondo l’articolo 16 LEp, mentre i Cantoni sono competenti per il controllo nelle strutture secondo l’articolo 24e capoverso 1 lettera b.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 25 ago. 2021 (RU 2021 507). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 dic. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 838).

Art. 24fbisEsecuzione di analisi di biologia molecolareper il SARS-CoV-2 all’estero1

Solo i laboratori titolari di un’autorizzazione secondo l’articolo 16 LEp possono incaricare un laboratorio estero di eseguire analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2. Restano soggetti all’obbligo di dichiarazione di cui all’articolo 12 LEp.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 16 feb. 2022, in vigore dal 15 mar. 2022 (RU 2022 96).

Art. 24gComunicazione di dati1

Swissmedic può comunicare alle unità amministrative di cui all’articolo 12 capoverso 1 dati su materiale medico importante, nella misura in cui ciò sia necessario per l’esecuzione della presente ordinanza. Questi dati non possono contenere dati personali degni di particolare protezione.

  1. Originario: art. 24e. Introdotto dal n. I dell’O del 18 dic. 2020 (Test rapidi SARS-CoV-2), in vigore dal 21 dic. 2020 (RU 2020 5801).

Capitolo 3: Assistenza sanitaria

Art. 25Ospedali e cliniche

1

 I Cantoni assicurano che nel settore stazionario degli ospedali e delle cliniche siano disponibili capacità sufficienti (segnatamente posti letto e personale specializzato) per i pazienti affetti da COVID-19 e per altri esami e trattamenti urgenti dal punto di vista medico, in particolare nei reparti di cure intense e di medicina interna generale.

2

 Possono a tal fine obbligare gli ospedali e le cliniche a:

  1. a.

    mettere a disposizione o tenere a disposizione su richiesta le loro capacità nel settore stazionario; e

  2. b.

    limitare o sospendere gli esami e i trattamenti medici non urgenti.

3

 Gli ospedali e le cliniche devono provvedere affinché nei settori ambulatoriale e stazionario sia garantito l’approvvigionamento di medicamenti per i pazienti affetti da COVID-19 e per altri esami e trattamenti urgenti dal punto di vista medico.

Art. 25aObbligo dei Cantoni di notificare le capacità nell’assistenza sanitaria1

I Cantoni sono tenuti a notificare regolarmente al Servizio sanitario coordinato quanto segue:

  1. a.

    il numero totale e l’occupazione dei posti letto ospedalieri;

  2. b.

    il numero totale e l’occupazione dei posti letto ospedalieri destinati al trattamento dei malati di COVID-19, nonché il numero dei degenti malati di COVID-19;

  3. c.

    il numero totale e l’occupazione dei posti letto di cure intense nonché il numero dei malati di COVID-19 degenti in tale reparto e sottoposti a ventilazione meccanica;

  4. d.

    il numero totale e l’occupazione degli apparecchi per l’ossigenazione extracorporea a membrana (ECMO);

  5. e.

    la disponibilità di personale medico e infermieristico negli ospedali;

  6. f.

    le capacità massime, segnatamente il numero totale di pazienti e il numero totale di pazienti affetti da COVID-19 che possono essere trattati nei loro ospedali, tenendo conto della disponibilità di posti letto e di personale.

  1. Introdotto dall’all. n. 2 dell’O COVID-19 situazione particolare del 16 feb. 2022, in vigore dal 17 feb. 2022 (RU 2022 97).

Art. 261

  1. Abrogato dal n. I dell’O del 21 dic. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 838).

Art. 26a1

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 24 giu. 2020 (RU 2020 2549). Abrogato dal n. I dell’O del 21 dic. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 838).

Art. 26b e 26c1

  1. Introdotti dal n. I dell’O del 27 gen. 2021 (Test per il SARS-CoV-2 e mascherine di protezione delle vie respiratorie) (RU 2021 54). Abrogati dal n. I dell’O del 21 dic. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 838).

Capitolo 4: ...

Art. 271

  1. Abrogato dal n. I dell’O del 21 dic. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 838).

Capitolo 4a: ...

Art. 27a1

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 13 gen. 2021 (Lavoratori particolarmente a rischio) (RU 2021 5). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 al 31 mar. 2022 (RU 2021 881; art. 29 cpv. 7).

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 28Abrogazione di un altro atto normativo

[RU 2020 773, 783, 841, 863, 867, 1059, 1065, 1101, 1131, 1137, 1155, 1199, 1245, 1249, 1333, 1401, 1501, 1505, 1585, 1751, 1815, 1823, 1835, 2097, 2099, 2213 art. 14 n. 2]

L’ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020 è abrogata.

Art. 28aDisposizione transitoria della modifica dell’11 settembre 20201

I dispositivi di protezione individuale autorizzati in virtù dell’articolo 24 del diritto anteriore possono continuare a essere immessi in commercio fino al 30 giugno 2021.

  1. Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 2020 (Proroga; spese per i test), in vigore dal 18 set. 2020 (RU 2020 3695).

Art. 28bDisposizioni transitorie della modifica del 23 giugno 20211

1

 ...2

2

 I test autodiagnostici SARS-CoV-2 autorizzati in virtù dell’articolo 23a del diritto anteriore possono continuare a essere dispensati dalle farmacie, a condizione che siano soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 24 capoverso 4bis lettera b.

3

 ...3

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 23 giu. 2021, in vigore dal 26 giu. 2021 (RU 2021 378).
  2. Abrogato dal n. I dell’O del 16 feb. 2022, con effetto dal 17 feb. 2022 (RU 2022 96).
  3. Abrogato dal n. I dell’O del 16 feb. 2022, con effetto dal 17 feb. 2022 (RU 2022 96).

Art. 28c1

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 25 ago. 2021 (RU 2021 507). Abrogato dal n. I dell’O del 16 feb. 2022, con effetto dal 17 feb. 2022 (RU 2022 96).

Art. 28dDisposizione transitoria della modifica del 21 dicembre 20221

Le spese delle analisi per il SARS-CoV-2 per cui il prelievo del campione è stato effet-tuato prima dell’entrata in vigore della modifica del 21 dicembre 2022 saranno assunte ai sensi degli articoli 26–26c del diritto anteriore.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 21 dic. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 838).

Art. 29Entrata in vigore e durata di validità

1

 La presente ordinanza entra in vigore il 22 giugno 2020 alle ore 00.00.

2

 Si applica fino al 13 settembre 2020.1

3

 ...2

4

 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2021, fatto salvo il capoverso 5.3

5

 ...4

6

 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2022, fatti salvi i capoversi 5 e 7.5

7

 L’articolo 27a e l’allegato 7 hanno effetto sino al 31 marzo 2022.6

8

 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 30 giugno 2024.7

  1. Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 12 ago. 2020 (Obbligo della mascherina negli aeromobili; grandi manifestazioni), in vigore dal 15 ago. 2020 (RU 2020 3547).
  2. Abrogato dal n. II dell’O del 12 ago. 2020 (Obbligo della mascherina negli aeromobili; grandi manifestazioni), con effetto dal 15 ago. 2020 (RU 2020 3547).
  3. Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 2020 (Proroga; spese per i test) (RU 2020 3695). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 ott. 2021, in vigore dal 28 ott. 2021 (RU 2021 634).
  4. Introdotto dal n. I dell’O del 27 ott. 2021 (RU 2021 634). Abrogato dal n. I dell’O del 21 dic. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 838).
  5. Introdotto dal n. I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 881).
  6. Introdotto dal n. I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 881).
  7. Introdotto dal n. I dell’O del 21 dic. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 838).

Allegati

  • Persone vaccinate
  • Principi attivi nonché medicamenti contenenti i principi attivi elencati

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.02.2023. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).