Législation

Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente l'igiene nella macellazione (OIgM)

OIgMRS 817.190.1In vigoreStato 01.02.202415 articoli

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  • RU 2024 1in vigore il 01.02.2024
    introdotto: art. 1, 3, 12a · modificato: art. 6, 9, 10
  • RU 2017 1637in vigore il 01.05.2017
    abrogato: art. 1 · modificato: art. 3 · introdotto: art. 6
  • RU 2007 2711in vigore il 01.07.2007
    abrogato: art. 2
  • RU 2007 561in vigore il 01.04.2007
    modificato: art. 5
  • RU 2006 4811in vigore il 01.01.2007
    introdotto: art. 6

5 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1Esigenze riguardanti i macelli, gli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina e le aziende nelle quali si eseguono macellazioni occasionali1–2
  2. Sezione 2Misure d’igiene nei macelli, negli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina e nelle aziende nelle quali si eseguono macellazioni occasionali3
  3. Sezione 3: Procedura di controllo degli animali da macello4
  4. Sezione 4: Procedura di controllo delle carni5–8
  5. Sezione 5: Disposizioni di natura organizzativa e tecnica9–11
  6. Sezione 6: Disposizioni finali12–14

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visti gli articoli 4 capoverso 4, 16 capoverso 5, 27 capoverso 4, 30 capoverso 2, 30a capoverso 2, 31 capoverso 7, 34 capoverso 1, 38 capoverso 3 e 40 dell’ordinanza del 16 dicembre 2016 concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC); visto l’articolo 303 dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), ordina:

Sezione 1 Esigenze riguardanti i macelli, gli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina e le aziende nelle quali si eseguono macellazioni occasionali

Art. 1...1

1

I macelli e stabilimenti per la lavorazione della selvaggina2 devono soddisfare le esigenze di cui all’allegato 1.

2

 Le aziende nelle quali si eseguono macellazioni occasionali devono soddisfare le esigenze di cui all’allegato 2.3

  1. Abrogata dal n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, con effetto dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1637).
  2. Nuova espr. giusta il n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1637). Di detta mod. è stato tenuto conto in tutti gli art. menzionati nella RU.
  3. Introdotto dal n. I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 1).

Art. 21

  1. Abrogato dal n. II 3 dell’O del 16 mag. 2007, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2711).

Sezione 2 Misure d’igiene nei macelli, negli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina e nelle aziende nelle quali si eseguono macellazioni occasionali

Art. 3

1

 Per le misure d’igiene nei macelli e stabilimenti per la lavorazione della selvaggina1 fanno stato le prescrizioni di cui all’allegato 3.

2

 Per le misure d’igiene nei locali di macellazione e nei locali frigoriferi delle aziende nelle quali si eseguono macellazioni occasionali fanno stato le prescrizioni di cui all’allegato 3a.2

  1. Nuova espressione giusta il n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1637).
  2. Introdotto dal n. I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 1).

Sezione 3: Procedura di controllo degli animali da macello

Art. 4

Per il controllo degli animali da macello fanno stato le prescrizioni di cui all’allegato 4.

Sezione 4: Procedura di controllo delle carni

Art. 5Preparazione della carcassa

1

 Chiunque macelli animali deve presentare, per il controllo delle carni, le carcasse e le parti di carcassa soggette al controllo secondo l’allegato 5.

2

 Gli organi devono essere presentati con i rispettivi linfonodi, se questi sono soggetti al controllo.

3

 Per le specialità gastronomiche il veterinario ufficiale1 può, caso per caso, autorizzare deroghe al modo di presentazione.

  1. Nuova espressione giusta l’all. 2 n. 3 dell’O del 24 gen. 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 561). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 6Controllo delle carni1

1

 Per il controllo delle carni di una carcassa e delle parti dell’animale fanno stato le prescrizioni di cui all’allegato 6.2

2

 Se necessario, il veterinario ufficiale estende il controllo segnatamente:

  1. a.

    prelevando campioni per analisi di laboratorio;

  2. b.

    incidendo altre parti della carcassa e i relativi linfonodi.

2bis

 Per i suini domestici è possibile rinunciare al prelievo di un campione per le analisi di laboratorio al fine di verificare la presenza di Trichinella, se sono soddisfatte le condizioni per l’idoneità al consumo o per il trattamento di congelazione secondo lʼallegato 7 numero 1.3.2.3

3

 Nella misura in cui la presente ordinanza non prescrive il procedimento, occorre applicare metodi di controllo scientificamente riconosciuti e sperimentati, in particolare quelli stabiliti a livello internazionale.

4

 Durante il controllo vanno adottate le necessarie precauzioni per prevenire le contaminazioni.

5

 Qualora diversi organi di esecuzione ufficiali partecipino al controllo di una carcassa e delle parti dell’animale, tutti i risultati che differiscono dallo stato normale devono essere comunicati alla persona che effettua la valutazione finale.4

6

 Per le specialità gastronomiche il veterinario ufficiale può, di caso in caso, autorizzare deroghe alle procedure di controllo.5

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 1).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 1).
  3. Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1637).
  4. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 1).
  5. Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4811).

Art. 7Decisione

1

 Il veterinario ufficiale decide in merito all’idoneità al consumo delle carcasse e dei prodotti della macellazione dopo aver esaminato tutte le informazioni utili e i motivi di contestazione secondo l’allegato 7.

2

 Il veterinario ufficiale può:

  1. a.

    ordinare che, prima della loro eliminazione, le carcasse e le parti non idonee al consumo siano denaturate o contrassegnate in modo particolare;

  2. b.

    imporre condizioni per l’utilizzazione della carne di animali infortunati e macellati fuori dal macello o dallo stabilimento per la lavorazione della selvaggina.

Art. 8Bollatura della carne

1

 L’idoneità al consumo è dichiarata:

  1. a.

    con un bollo di idoneità al consumo:

    1. 1.

      apposto sui quarti o sui sesti degli animali della specie equina e bovina; è esclusa la carne di animali della specie bovina di età inferiore a otto mesi la cui carne è sezionata in mezzene,

    2. 2.

      apposto su ognuna delle mezzene dell’altro bestiame da macello; per gli agnelli, i capretti e i porcellini interi è sufficiente un bollo,

    3. 3.

      per la selvaggina, ad eccezione delle lepri e della selvaggina da penna, si applica un solo bollo;

  2. b.

    con un certificato di idoneità al consumo secondo l’allegato 8 per la carne di volatili da cortile, conigli domestici, ratiti, lepri e selvaggina da penna.

2

 Il bollo di idoneità al consumo può essere apposto anche prima che i risultati degli esami siano disponibili, se il veterinario ufficiale ha la garanzia che la carne dell’animale interessato sarà commercializzata soltanto in caso di risultati soddisfacenti.

3

 Il bollo di idoneità al consumo può essere impresso con l’inchiostro o a fuoco. Forma e testo sono stabiliti nell’allegato 9.

4

 Per il bollo di idoneità al consumo e per tutte le bollature non ufficiali sono utilizzabili solo coloranti indelebili e ben visibili, ammessi dall’ordinanza del 23 novembre 20051 sugli additivi.

  1. [RU 2005 6191. RU 2007 2977 art. 7]. Vedi ora l’O del 24 nov. 2013 (RS 817.022.31).

Sezione 5: Disposizioni di natura organizzativa e tecnica

Art. 9Tempo richiesto per il controllo delle carni

1

 I macelli e stabilimenti per la lavorazione della selvaggina1 con un impianto di trasporto delle carcasse devono regolarne la velocità in modo che per ogni carcassa e per le rispettive parti vi siano a disposizione almeno i seguenti intervalli di tempo per il controllo delle carni:

  1. a.

    per gli animali della specie bovina di età superiore a otto mesi:

4 minuti;

  1. b.

    per gli animali della specie bovina di età inferiore a otto mesi:

2 minuti;

  1. c.

    per gli animali delle specie ovina e caprina:

1 minuto

  1. d.

    per gli animali della specie suina (senza campionamento ai fini dell’esame trichinoscopico):

1 minuto

  1. e.

    per gli animali della specie equina (senza campionamento ai fini dell’esame trichinoscopico):

4 minuti

  1. f.

    per altro bestiame da macello:

2 minuti

  1. g.

    per le lepri e la selvaggina da penna:

1 minuto

  1. h.

    per altra selvaggina (senza campionamento ai fini dell’esame trichinoscopico:

2 minuti

  1. i.

    per i volatili da cortile e i conigli domestici:

2,5 secondi

2

 Gli intervalli di tempo di cui al capoverso 1 si applicano al controllo di una carcassa e delle parti dell’animale, se:

  1. a.

    non ha dato luogo a contestazioni sostanziali;

  2. b.

    non ha rilevato indizi di un possibile rischio per la salute dell’uomo o dell’animale o di un pregiudizio al benessere dell’animale quando era ancora in vita secondo l’articolo 30a capoverso 1 OMCC; ed

  3. c.

    è stato eseguito in condizioni favorevoli sia dal profilo tecnico-aziendale che da quello del personale.2

  1. Nuova espr. giusta il n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1637).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 1).

Art. 10Analisi microbiologica delle carni1

1

 L’analisi microbiologica delle carni comprende un’analisi batteriologica di parti di muscoli e di organi e un test biologico di rilevamento di sostanze inibitrici.

2

 Un’analisi microbiologica delle carni deve essere presa in considerazione se a causa di alterazioni patologiche della carcassa o delle sue parti risulta difficile pronunciare una decisione di idoneità al consumo.

3

 L’idoneità al consumo è incerta segnatamente in caso di:

  1. a.

    alterazioni anatomopatologiche che:

    1. 1.

      costituiscono un focolaio attivo di disseminazione batterica, come gli Endocarditis valvularis thromboticans,

    2. 2.

      possono essere un indizio acuto di disseminazione batterica, come una polmonite tromboembolica acuta, o

    3. 3.

      costituiscono una porta d’ingresso con segni di disseminazione, come un’ulcera della suola con complicazioni;

  2. b.

    sospetto di infezioni con microrganismi patogeni per l’uomo, come le salmonelle;

  3. c.

    dissanguamento dubbio.

4

 L’analisi microbiologica delle carni non è necessaria se, a causa di uno dei motivi di contestazione secondo l’allegato 7, la carcassa deve essere eliminata come sottoprodotto di origine animale.

5

 Il risultato dell’analisi microbiologica delle carni è uno degli elementi che, secondo l’allegato 7, devono essere presi in considerazione per decidere in merito all’utilizzabilità della carcassa. Il risultato favorevole dell’analisi microbiologica non è sufficiente da solo per dichiarare una carcassa senz’altro idonea al consumo.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 1).

Art. 11Moduli

Occorre utilizzare i seguenti moduli:

  1. a.

    rapporto ufficiale sul prelevamento di campioni secondo l’allegato 10;

  2. b.

    contestazione all’atto del controllo degli animali da macello e delle carni secondo l’allegato 11;

  3. c.

    rapporto d’ispezione secondo l’allegato 12;

  4. d.

    certificato di sanità per gli animali sottoposti al controllo degli animali da macello nell’effettivo di provenienza secondo l’allegato 13;

  5. e.

    certificato riguardante il controllo della selvaggina cacciata secondo l’allegato 14.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 12Disposizioni transitorie

1

 In deroga all’articolo 9 capoverso 1 lettere a e b, allegato 5 numeri 1 e 2 e allegato 6 numeri 1 e 2, il limite d’età per i bovini è fissato a 6 mesi fino al 31 dicembre 2006.

2

 Fino al 31 dicembre 2006, al posto del bollo di idoneità al consumo (allegato 9) può essere utilizzato il bollo per il controllo delle carni di cui all’allegato 5 dell’ordinanza del 3 marzo 19951 sul controllo delle carni.

  1. [RU 1995 1703]

Art. 12aDisposizione transitoria della modifica dell’8 dicembre 20231

Si applicano i seguenti termini transitori:

  1. a.

    per gli adeguamenti edilizi necessari nelle aziende nelle quali si eseguono macellazioni occasionali secondo l’articolo 1 capoverso 2 e l’allegato 2: 5 anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza;

  2. b.

    per gli adeguamenti necessari delle misure di igiene secondo l’articolo 3 capoverso 2 e l’allegato 3a nelle aziende nelle quali si eseguono macellazioni occasionali: 1 anno dall’entrata in vigore della presente ordinanza;

  3. c.

    per gli adeguamenti organizzativi e aziendali necessari dei controlli delle carni secondo l’articolo 6 capoverso 1 e l’allegato 6: 5 anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 1).

Art. 13Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 3 marzo 19951 sul controllo delle carni è abrogata.

  1. [RU 1995 1703]

Art. 14Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.

Allegati

  • Esigenze generali
  • Dotazione dei locali
  • Prescrizioni generali d’igiene
  • Svolgimento
  • Animali della specie bovina di età superiore a otto mesi
  • Animali delle specie bovina, ovina, caprina, suina o equina, altro
  • Indicazioni generali

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.02.2024. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).