Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visti gli articoli 4 capoverso 4, 16 capoverso 5, 27 capoverso 4, 30 capoverso 2, 30a capoverso 2, 31 capoverso 7, 34 capoverso 1, 38 capoverso 3 e 40 dell’ordinanza del 16 dicembre 2016 concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC); visto l’articolo 303 dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), ordina:
Sezione 1 Esigenze riguardanti i macelli, gli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina e le aziende nelle quali si eseguono macellazioni occasionali
1 I macelli e stabilimenti per la lavorazione della selvaggina2 devono soddisfare le esigenze di cui all’allegato 1.
2 Le aziende nelle quali si eseguono macellazioni occasionali devono soddisfare le esigenze di cui all’allegato 2.3
- Abrogata dal n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, con effetto dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1637).
- Nuova espr. giusta il n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1637). Di detta mod. è stato tenuto conto in tutti gli art. menzionati nella RU.
- Introdotto dal n. I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 1).
- Abrogato dal n. II 3 dell’O del 16 mag. 2007, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2711).
Sezione 2 Misure d’igiene nei macelli, negli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina e nelle aziende nelle quali si eseguono macellazioni occasionali
1 Per le misure d’igiene nei macelli e stabilimenti per la lavorazione della selvaggina1 fanno stato le prescrizioni di cui all’allegato 3.
2 Per le misure d’igiene nei locali di macellazione e nei locali frigoriferi delle aziende nelle quali si eseguono macellazioni occasionali fanno stato le prescrizioni di cui all’allegato 3a.2
- Nuova espressione giusta il n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1637).
- Introdotto dal n. I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 1).
Sezione 3: Procedura di controllo degli animali da macello
Per il controllo degli animali da macello fanno stato le prescrizioni di cui all’allegato 4.
Sezione 4: Procedura di controllo delle carni
Art. 5Preparazione della carcassa
1 Chiunque macelli animali deve presentare, per il controllo delle carni, le carcasse e le parti di carcassa soggette al controllo secondo l’allegato 5.
2 Gli organi devono essere presentati con i rispettivi linfonodi, se questi sono soggetti al controllo.
3 Per le specialità gastronomiche il veterinario ufficiale1 può, caso per caso, autorizzare deroghe al modo di presentazione.
- Nuova espressione giusta l’all. 2 n. 3 dell’O del 24 gen. 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 561). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 6Controllo delle carni1
1 Per il controllo delle carni di una carcassa e delle parti dell’animale fanno stato le prescrizioni di cui all’allegato 6.2
2 Se necessario, il veterinario ufficiale estende il controllo segnatamente:
- a.
prelevando campioni per analisi di laboratorio;
- b.
incidendo altre parti della carcassa e i relativi linfonodi.
2bis Per i suini domestici è possibile rinunciare al prelievo di un campione per le analisi di laboratorio al fine di verificare la presenza di Trichinella, se sono soddisfatte le condizioni per l’idoneità al consumo o per il trattamento di congelazione secondo lʼallegato 7 numero 1.3.2.3
3 Nella misura in cui la presente ordinanza non prescrive il procedimento, occorre applicare metodi di controllo scientificamente riconosciuti e sperimentati, in particolare quelli stabiliti a livello internazionale.
4 Durante il controllo vanno adottate le necessarie precauzioni per prevenire le contaminazioni.
5 Qualora diversi organi di esecuzione ufficiali partecipino al controllo di una carcassa e delle parti dell’animale, tutti i risultati che differiscono dallo stato normale devono essere comunicati alla persona che effettua la valutazione finale.4
6 Per le specialità gastronomiche il veterinario ufficiale può, di caso in caso, autorizzare deroghe alle procedure di controllo.5
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 1).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 1).
- Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1637).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 1).
- Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4811).
1 Il veterinario ufficiale decide in merito all’idoneità al consumo delle carcasse e dei prodotti della macellazione dopo aver esaminato tutte le informazioni utili e i motivi di contestazione secondo l’allegato 7.
2 Il veterinario ufficiale può:
- a.
ordinare che, prima della loro eliminazione, le carcasse e le parti non idonee al consumo siano denaturate o contrassegnate in modo particolare;
- b.
imporre condizioni per l’utilizzazione della carne di animali infortunati e macellati fuori dal macello o dallo stabilimento per la lavorazione della selvaggina.
Art. 8Bollatura della carne
1 L’idoneità al consumo è dichiarata:
- a.
con un bollo di idoneità al consumo:
- 1.
apposto sui quarti o sui sesti degli animali della specie equina e bovina; è esclusa la carne di animali della specie bovina di età inferiore a otto mesi la cui carne è sezionata in mezzene,
- 2.
apposto su ognuna delle mezzene dell’altro bestiame da macello; per gli agnelli, i capretti e i porcellini interi è sufficiente un bollo,
- 3.
per la selvaggina, ad eccezione delle lepri e della selvaggina da penna, si applica un solo bollo;
- b.
con un certificato di idoneità al consumo secondo l’allegato 8 per la carne di volatili da cortile, conigli domestici, ratiti, lepri e selvaggina da penna.
2 Il bollo di idoneità al consumo può essere apposto anche prima che i risultati degli esami siano disponibili, se il veterinario ufficiale ha la garanzia che la carne dell’animale interessato sarà commercializzata soltanto in caso di risultati soddisfacenti.
3 Il bollo di idoneità al consumo può essere impresso con l’inchiostro o a fuoco. Forma e testo sono stabiliti nell’allegato 9.
4 Per il bollo di idoneità al consumo e per tutte le bollature non ufficiali sono utilizzabili solo coloranti indelebili e ben visibili, ammessi dall’ordinanza del 23 novembre 20051 sugli additivi.
- [RU 2005 6191. RU 2007 2977 art. 7]. Vedi ora l’O del 24 nov. 2013 (RS 817.022.31).
Sezione 5: Disposizioni di natura organizzativa e tecnica
Art. 9Tempo richiesto per il controllo delle carni
1 I macelli e stabilimenti per la lavorazione della selvaggina1 con un impianto di trasporto delle carcasse devono regolarne la velocità in modo che per ogni carcassa e per le rispettive parti vi siano a disposizione almeno i seguenti intervalli di tempo per il controllo delle carni:
- a.
per gli animali della specie bovina di età superiore a otto mesi:
| 4 minuti; |
- b.
per gli animali della specie bovina di età inferiore a otto mesi:
| 2 minuti; |
- c.
per gli animali delle specie ovina e caprina:
| 1 minuto |
- d.
per gli animali della specie suina (senza campionamento ai fini dell’esame trichinoscopico):
| 1 minuto |
- e.
per gli animali della specie equina (senza campionamento ai fini dell’esame trichinoscopico):
| 4 minuti |
- f.
per altro bestiame da macello:
| 2 minuti |
- g.
per le lepri e la selvaggina da penna:
| 1 minuto |
- h.
per altra selvaggina (senza campionamento ai fini dell’esame trichinoscopico:
| 2 minuti |
- i.
per i volatili da cortile e i conigli domestici:
| 2,5 secondi |
2 Gli intervalli di tempo di cui al capoverso 1 si applicano al controllo di una carcassa e delle parti dell’animale, se:
- a.
non ha dato luogo a contestazioni sostanziali;
- b.
non ha rilevato indizi di un possibile rischio per la salute dell’uomo o dell’animale o di un pregiudizio al benessere dell’animale quando era ancora in vita secondo l’articolo 30a capoverso 1 OMCC; ed
- c.
è stato eseguito in condizioni favorevoli sia dal profilo tecnico-aziendale che da quello del personale.2
- Nuova espr. giusta il n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1637).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 1).
Art. 10Analisi microbiologica delle carni1
1 L’analisi microbiologica delle carni comprende un’analisi batteriologica di parti di muscoli e di organi e un test biologico di rilevamento di sostanze inibitrici.
2 Un’analisi microbiologica delle carni deve essere presa in considerazione se a causa di alterazioni patologiche della carcassa o delle sue parti risulta difficile pronunciare una decisione di idoneità al consumo.
3 L’idoneità al consumo è incerta segnatamente in caso di:
- a.
alterazioni anatomopatologiche che:
- 1.
costituiscono un focolaio attivo di disseminazione batterica, come gli Endocarditis valvularis thromboticans,
- 2.
possono essere un indizio acuto di disseminazione batterica, come una polmonite tromboembolica acuta, o
- 3.
costituiscono una porta d’ingresso con segni di disseminazione, come un’ulcera della suola con complicazioni;
- b.
sospetto di infezioni con microrganismi patogeni per l’uomo, come le salmonelle;
- c.
4 L’analisi microbiologica delle carni non è necessaria se, a causa di uno dei motivi di contestazione secondo l’allegato 7, la carcassa deve essere eliminata come sottoprodotto di origine animale.
5 Il risultato dell’analisi microbiologica delle carni è uno degli elementi che, secondo l’allegato 7, devono essere presi in considerazione per decidere in merito all’utilizzabilità della carcassa. Il risultato favorevole dell’analisi microbiologica non è sufficiente da solo per dichiarare una carcassa senz’altro idonea al consumo.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 1).
Occorre utilizzare i seguenti moduli:
- a.
rapporto ufficiale sul prelevamento di campioni secondo l’allegato 10;
- b.
contestazione all’atto del controllo degli animali da macello e delle carni secondo l’allegato 11;
- c.
rapporto d’ispezione secondo l’allegato 12;
- d.
certificato di sanità per gli animali sottoposti al controllo degli animali da macello nell’effettivo di provenienza secondo l’allegato 13;
- e.
certificato riguardante il controllo della selvaggina cacciata secondo l’allegato 14.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 12Disposizioni transitorie
1 In deroga all’articolo 9 capoverso 1 lettere a e b, allegato 5 numeri 1 e 2 e allegato 6 numeri 1 e 2, il limite d’età per i bovini è fissato a 6 mesi fino al 31 dicembre 2006.
2 Fino al 31 dicembre 2006, al posto del bollo di idoneità al consumo (allegato 9) può essere utilizzato il bollo per il controllo delle carni di cui all’allegato 5 dell’ordinanza del 3 marzo 19951 sul controllo delle carni.
- [RU 1995 1703]
Art. 12aDisposizione transitoria della modifica dell’8 dicembre 20231
Si applicano i seguenti termini transitori:
- a.
per gli adeguamenti edilizi necessari nelle aziende nelle quali si eseguono macellazioni occasionali secondo l’articolo 1 capoverso 2 e l’allegato 2: 5 anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza;
- b.
per gli adeguamenti necessari delle misure di igiene secondo l’articolo 3 capoverso 2 e l’allegato 3a nelle aziende nelle quali si eseguono macellazioni occasionali: 1 anno dall’entrata in vigore della presente ordinanza;
- c.
per gli adeguamenti organizzativi e aziendali necessari dei controlli delle carni secondo l’articolo 6 capoverso 1 e l’allegato 6: 5 anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
- Introdotto dal n. I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 1).
Art. 13Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 3 marzo 19951 sul controllo delle carni è abrogata.
- [RU 1995 1703]
Art. 14Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.
Allegati
- Esigenze generali
- Dotazione dei locali
- Prescrizioni generali d’igiene
- Svolgimento
- Animali della specie bovina di età superiore a otto mesi
- Animali delle specie bovina, ovina, caprina, suina o equina, altro
- Indicazioni generali
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.