Législation

Ordinanza del DFI del 10 dicembre 2007 concernente le avvertenze combinate sui prodotti del tabacco

RS 817.064Non più in vigoreStato 01.01.20088 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Il Dipartimento federale dell’interno, visti gli articoli 12 capoverso 5 e 16 capoverso 2 dell’ordinanza del 27 ottobre 2004 sul tabacco (OTab), ordina:

Art. 1Oggetto

La presente ordinanza disciplina per tutti i pacchetti di prodotti del tabacco destinati a essere fumati e di articoli da fumo contenenti succedanei del tabacco la combinazione di fotografie a colori o altre illustrazioni con le avvertenze complementari, prevista all’articolo 12 capoverso 5 OTab.

Art. 2Avvertenza combinata

1

 Un’avvertenza combinata consiste in:

  1. a.

    un’avvertenza complementare secondo l’articolo 12 capoverso 3 OTab;

  2. b.

    una fotografia a colori o un’altra illustrazione che può avere segnatamente forma di un testo di colore bianco;

  3. c.

    un’indicazione visiva relativa alla prevenzione del tabagismo (indicazione «Stop tabacco»).

2

 Possono essere utilizzate soltanto le avvertenze combinate che figurano all’allegato 1.

Art. 3Struttura delle avvertenze combinate

1

 L’illustrazione deve coprire circa il 50 per cento della superficie dell’avvertenza combinata.

2

 L’avvertenza complementare deve coprire circa il 38 per cento della superficie dell’avvertenza combinata.

3

 Se ha forma di testo, l’illustrazione deve coprire, assieme all’avvertenza complementare, circa l’88 per cento della superficie dell’avvertenza combinata.

4

 L’indicazione «Stop tabacco» deve coprire circa il 12 per cento della superficie dell’avvertenza combinata, senza tener conto del filtro della sigaretta spezzata che sporge dal margine.

5

 L’avvertenza complementare e la fotografia a colori devono essere unite graficamente da una zona nera che diventa trasparente sfumando gradatamente. Tale zona deve occupare circa il 10 per cento della superficie dell’avvertenza combinata.

Art. 4Regole concernenti la presentazione

1

 Le regole tecniche concernenti la presentazione delle avvertenze combinate sono enunciate nell’allegato 2.

2

 Per il resto le regole tecniche di cui si deve tener conto sono enunciate nelle guide seguenti:

  1. a.

    «Combined warning editing, Guidance document» del 5 maggio 20061, della Direzione generale salute e protezione dei consumatori della Commissione europea; e

  2. b.

    «Adeguamenti grafici dell’indicazione “Stop tabacco”», dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)2.

  1. La guida può essere ordinata gratuitamente all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), 3003 Berna, www.tabak.bag.admin.ch o consultata in Internet all’indirizzo: http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/keydo_tobacco_en.htm.
  2. La guida può essere ordinata gratuitamente all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), 3003 Berna, www.tabak.bag.admin.ch.

Art. 5Serie di stampa

1

 Le avvertenze combinate sono pubblicate conformemente alle tre serie di stampa di cui all’allegato 1. Le serie di stampa sono pubblicate secondo un ordine di rotazione prestabilito (1a serie, 2a serie, 3a serie, 1a serie, ecc.).

2

 Il cambio di serie è effettuato ogni due anni, il 1° gennaio. I pacchetti con la nuova serie possono essere consegnati in anticipo ai consumatori, tra il 1° ottobre e il 31 dicembre, prima del cambio di serie.

3

 I pacchetti già prodotti con le avvertenze combinate della serie precedente possono essere consegnati ai consumatori fino a esaurimento delle scorte, ma non oltre il 31 dicembre che segue il cambio di serie.

Art. 6Utilizzo delle illustrazioni e dell’indicazione «Stop tabacco»

1

 Le illustrazioni e l’indicazione «Stop tabacco» di cui all’allegato 1 sono riservate alla realizzazione di avvertenze combinate.

2

 Le autorità federali possono impiegare le illustrazioni per altri scopi con l’accordo dell’UFSP.

Art. 7Disposizioni transitorie

1

 I pacchetti dei prodotti disciplinati dalla presente ordinanza possono essere consegnati ai consumatori secondo il diritto anteriore fino al 31 dicembre 2009.

2

 Le serie di stampa hanno inizio il 1° gennaio 2010 con le avvertenze combinate della 1a serie per tutti i prodotti del tabacco.

Art. 8Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

Allegati

  • avvertenze combinate

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2008. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).