Législation

Ordinanza dell'USAV del 14 settembre 2015 sulla gomma di guar originaria o proveniente dall'India

RS 817.026.1Non più in vigoreStato 01.02.20219 articoli

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  • RU 2021 42atto di base Ordinanza dell’USAV sulla gomma di guar originaria o proveniente dall’Indiain vigore il 01.02.2021
    modificato: art. 1, 2, 5 · abrogato: art. 6

1 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), visto l’articolo 86 capoverso 2 dell’ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, ordina:

Art. 1Oggetto1

www.tares.ch

La presente ordinanza disciplina l’importazione di gomma di guar, cui è attribuito il numero di tariffa doganale 1302 32 90, originaria o proveniente dall’India e destinata al consumo umano.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USAV del 21 dic. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 42).

Art. 2Certificato (certificato sanitario) concernente il tenore massimo di pentaclorofenolo

1

 La gomma di guar di cui all’articolo 1 può essere importata in Svizzera soltanto se è corredata da un certificato secondo l’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/17931, che attesta che la gomma non contiene più di 0,01 mg/kg di pentaclorofenolo (PCP).2

2

 Il certificato deve essere redatto in tedesco, francese, italiano o inglese.

3

 Il certificato deve essere firmato da un rappresentante autorizzato del ministero indiano del commercio e dell’industria o se il Paese d’origine è diverso dal Paese di spedizione da un rappresentante autorizzato del Paese di spedizione.

4

 La validità del certificato è limitata a quattro mesi a decorrere dalla data di emissione, tuttavia al massimo a sei mesi a decorrere dalla data dei risultati delle analisi di laboratorio.3

  1. Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione, GU L 277 del 29.10.2019, pag. 89.
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USAV del 21 dic. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 42).
  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USAV del 21 dic. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 42).

Art. 3Rapporto d’analisi concernente la prova del tenore di PCP

1

 Il tenore di PCP deve essere comprovato da un rapporto d’analisi da allegare al certificato.

2

 Il rapporto deve essere redatto da un laboratorio accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 170251 per l’analisi del PCP nelle derrate alimentari.

3

 Insieme al risultato dell’analisi devono essere indicati:

  1. a.

    l’incertezza di misura;

  2. b.

    il limite di rilevazione (Limit of Detection, LOD);

  3. c.

    il limite di quantificazione (Limit of Quantification, LOQ).

  1. Il testo di tali norme può essere consultato gratuitamente presso l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, 3003 Berna od ottenuto a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

Art. 4Metodi di campionamento e di analisi

1

 Il campionamento è effettuato dalla competente autorità di controllo indiana conformemente alle disposizioni della direttiva 2002/63/CE1.

2

 L’estrazione ai fini dell’analisi è effettuata mediante un solvente acidificato.

3

 L’analisi è eseguita conformemente alla versione modificata del metodo QuEChERS2. Se è impiegato un altro metodo, va fornita la prova che questo è altrettanto affidabile.

  1. Direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell’11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE, GU L 187 del 16.7.2002, pag. 30.
  2. www.crl-pesticides.eu/library/docs/srm/QuechersForGuarGum.pdf

Art. 5Codificazione della partita

1

 Ogni partita di gomma di guar di cui all’articolo 1 deve essere identificata mediante un codice.1

2

 Questo codice deve essere riportato anche sul certificato e sul rapporto d’analisi.

3

 Ogni singola confezione o altra forma d’imballaggio della partita è identificata da questo codice.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USAV del 21 dic. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 42).

Art. 61

  1. Abrogato dal n. I dell’O dell’USAV del 21 dic. 2020, con effetto dal 1° feb. 2021 (RU 2021 42).

Art. 7Attività di controllo nell’ambito dell’importazione

1

 I controlli ufficiali eseguiti nell’ambito dell’importazione comprendono:

  1. a.

    un esame sistematico dei documenti;

  2. b.

    un controllo d’identità;

  3. c.

    un esame della merce.

2

 I controlli d’identità e gli esami della merce, compresi il campionamento e l’analisi volta a rilevare la presenza di PCP, sono effettuati almeno sul 5 per cento delle partite.

3

 Le partite per le quali non possono essere presentate le certificazioni richieste sono respinte.

Art. 8Frazionamento di una partita

1

 Una partita può essere frazionata soltanto dopo i controlli ufficiali delle autorità doganali.

2

 Se una partita è frazionata, la competente autorità d’esecuzione allega a ogni parte della partita una copia autenticata del certificato.

Art. 9Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2015.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.02.2021. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).