L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), visto l’articolo 86 capoverso 2 dell’ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, ordina:
www.tares.chLa presente ordinanza disciplina l’importazione di gomma di guar, cui è attribuito il numero di tariffa doganale 1302 32 90, originaria o proveniente dall’India e destinata al consumo umano.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USAV del 21 dic. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 42).
Art. 2Certificato (certificato sanitario) concernente il tenore massimo di pentaclorofenolo
1 La gomma di guar di cui all’articolo 1 può essere importata in Svizzera soltanto se è corredata da un certificato secondo l’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/17931, che attesta che la gomma non contiene più di 0,01 mg/kg di pentaclorofenolo (PCP).2
2 Il certificato deve essere redatto in tedesco, francese, italiano o inglese.
3 Il certificato deve essere firmato da un rappresentante autorizzato del ministero indiano del commercio e dell’industria o se il Paese d’origine è diverso dal Paese di spedizione da un rappresentante autorizzato del Paese di spedizione.
4 La validità del certificato è limitata a quattro mesi a decorrere dalla data di emissione, tuttavia al massimo a sei mesi a decorrere dalla data dei risultati delle analisi di laboratorio.3
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione, GU L 277 del 29.10.2019, pag. 89.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USAV del 21 dic. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 42).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USAV del 21 dic. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 42).
Art. 3Rapporto d’analisi concernente la prova del tenore di PCP
1 Il tenore di PCP deve essere comprovato da un rapporto d’analisi da allegare al certificato.
2 Il rapporto deve essere redatto da un laboratorio accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 170251 per l’analisi del PCP nelle derrate alimentari.
3 Insieme al risultato dell’analisi devono essere indicati:
- a.
- b.
il limite di rilevazione (Limit of Detection, LOD);
- c.
il limite di quantificazione (Limit of Quantification, LOQ).
- Il testo di tali norme può essere consultato gratuitamente presso l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, 3003 Berna od ottenuto a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.
Art. 4Metodi di campionamento e di analisi
1 Il campionamento è effettuato dalla competente autorità di controllo indiana conformemente alle disposizioni della direttiva 2002/63/CE1.
2 L’estrazione ai fini dell’analisi è effettuata mediante un solvente acidificato.
3 L’analisi è eseguita conformemente alla versione modificata del metodo QuEChERS2. Se è impiegato un altro metodo, va fornita la prova che questo è altrettanto affidabile.
- Direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell’11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE, GU L 187 del 16.7.2002, pag. 30.
- www.crl-pesticides.eu/library/docs/srm/QuechersForGuarGum.pdf
Art. 5Codificazione della partita
1 Ogni partita di gomma di guar di cui all’articolo 1 deve essere identificata mediante un codice.1
2 Questo codice deve essere riportato anche sul certificato e sul rapporto d’analisi.
3 Ogni singola confezione o altra forma d’imballaggio della partita è identificata da questo codice.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USAV del 21 dic. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 42).
- Abrogato dal n. I dell’O dell’USAV del 21 dic. 2020, con effetto dal 1° feb. 2021 (RU 2021 42).
Art. 7Attività di controllo nell’ambito dell’importazione
1 I controlli ufficiali eseguiti nell’ambito dell’importazione comprendono:
- a.
un esame sistematico dei documenti;
- b.
- c.
2 I controlli d’identità e gli esami della merce, compresi il campionamento e l’analisi volta a rilevare la presenza di PCP, sono effettuati almeno sul 5 per cento delle partite.
3 Le partite per le quali non possono essere presentate le certificazioni richieste sono respinte.
Art. 8Frazionamento di una partita
1 Una partita può essere frazionata soltanto dopo i controlli ufficiali delle autorità doganali.
2 Se una partita è frazionata, la competente autorità d’esecuzione allega a ogni parte della partita una copia autenticata del certificato.
Art. 9Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2015.