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Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente i generatori aerosol

RS 817.023.61In vigoreStato 01.12.201922 articoli

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  • RU 2019 3411in vigore il 01.12.2019
    modificato: art. 8, 14 · introdotto: art. 19a
  • RU 2017 1633in vigore il 01.05.2017
    modificato: art. 1, 12 · abrogato: art. 13, 15 · introdotto: art. 18
  • RU 2010 5079in vigore il 01.12.2010
    introdotto: art. 2a, 3 · abrogato: art. 5, 6, 10 · modificato: art. 14, 16

3 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1: Campo d’applicazione e definizioni1–2
  2. Sezione 2: Requisiti generali2a–4
  3. Sezione 3: Generatori aerosol con recipienti di vetro5–6
  4. Sezione 4: Generatori aerosol con recipienti di metallo7–10
  5. Sezione 5: Generatori aerosol con recipienti di materia plastica11
  6. Sezione 6: Propellenti12–13
  7. Sezione 7: Caratterizzazione14
  8. Sezione 8: ...15
  9. Sezione 9: Controllo, trasporto e immagazzinamento16–17
  10. Sezione 10: Adeguamento degli allegati18
  11. Sezione 11: Disposizioni finali19–20

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visti gli articoli 47 capoverso 5 e 70 dell’ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr), ordina:

Sezione 1: Campo d’applicazione e definizioni

Art. 1Campo d’applicazione

1

 La presente ordinanza si applica ai generatori aerosol ai sensi dell’articolo 69 ODerr.1

2

 Non si applica ai generatori aerosol i cui recipienti presentano le seguenti capacità totali:

  1. a.

    meno di 50 ml, indipendentemente dal materiale utilizzato per il recipiente;

  2. b.

    più di 1000 ml, per i generatori aerosol con recipienti di metallo;

  3. c.

    più di 220 ml, per i generatori aerosol con recipienti di vetro con rivestimento protettivo (art. 5) o con recipienti di materia plastica, che scoppiando non possono produrre schegge (art. 11 cpv. 1);

  4. d.

    più di 150 ml, per i generatori aerosol con recipienti di vetro non protetto (art. 6) o con recipienti di materia plastica che scoppiando possono produrre schegge (art. 11 cpv. 2).

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1633).

Art. 2Definizioni

Per la presente ordinanza valgono le definizioni secondo l’allegato 1.

Sezione 2: Requisiti generali

Art. 2aAnalisi dei rischi1

1

 Il riempitore o l’importatore è obbligato ad analizzare i rischi che derivano dai suoi generatori aerosol sulla base della:

  1. a.

    infiammabilità secondo i numeri 8 e 9 dell’allegato 1;

  2. b.

    pressione secondo il numero 1 dell’allegato 1.

2

 Ove occorra, l’analisi dei rischi tiene conto anche dei rischi derivanti dall’inalazione del contenuto erogato dal generatore aerosol in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, considerando la dimensione e la distribuzione granulometrica delle particelle in relazione con le proprietà fisiche e chimiche del contenuto.

3

 Nella progettazione, nella fabbricazione e nella verifica del generatore aerosol si tiene conto dei risultati dell’analisi dei rischi e, se del caso, si aggiungono diciture specifiche relative al suo impiego.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 3 nov. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 5079).

Art. 3Costruzione e accessori

1

 Il materiale con il quale sono fabbricati i recipienti e le valvole deve essere resistente alla corrosione.

2

 Inoltre non deve trasmettere al contenuto nessuna componente che possa avere effetti negativi sullo stesso.

3

 La resistenza meccanica del generatore aerosol non deve essere diminuita dall’azione delle sostanze contenute, neanche dopo un periodo prolungato di immagazzinamento.

4

 La valvola deve:

  1. a.

    essere a chiusura automatica;

  2. b.

    chiudere ermeticamente il recipiente in normali condizioni di trasporto e di immagazzinamento;

  3. c.

    essere protetta da qualsiasi manipolazione involontaria e da qualsiasi deterioramento (p. es. mediante un coperchio di protezione);

  4. d.

    permettere di riconoscere chiaramente la direzione del getto.

5

 A 50 °C, il volume della fase liquida non deve superare il 90 per cento della capacità netta.1

  1. Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 3 nov. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 5079).

Art. 4Protezione dalle schegge

1

 I generatori aerosol con recipienti di materiale fragile, come il vetro, devono essere dotati di una protezione inamovibile antischegge (ad es. rete metallica a maglie strette, involucro di materiale sintetico elastico) che, in caso di rottura, impedisce la proiezione di schegge. Fanno eccezione i generatori aerosol di capacità non superiore a 150 ml e con pressione inferiore a 1,5 bar a 20 °C.

2

 Le caratteristiche del recipiente e l’efficacia dell’involucro protettivo non devono peggiorare per tutta la durata di immagazzinamento prevista dal fabbricante.

Sezione 3: Generatori aerosol con recipienti di vetro

Art. 5Recipienti di vetro con rivestimento protettivo permanente

1

 I recipienti con rivestimento protettivo permanente possono essere riempiti con gas compressi, liquefatti o disciolti.

2

 La capacità totale di questi recipienti di vetro non può superare i 220 ml.

3

 I recipienti di vetro previsti per il riempimento con gas compressi o disciolti sotto pressione devono resistere ad una pressione di prova di almeno 12 bar.

4

 I recipienti di vetro previsti per il riempimento con gas liquefatti devono resistere ad una pressione di prova di almeno 10 bar.

5

 ...1

6

 Per il riempimento valgono i seguenti requisiti:

  1. a.

    i recipienti di vetro riempiti con gas compressi non devono essere sottoposti ad una pressione superiore a 9 bar a 50 °C.

  2. b.

    i recipienti di vetro riempiti con gas disciolti non devono essere sottoposti ad una pressione superiore a 8 bar a 50 °C.

  3. c.

    i recipienti di vetro riempiti con gas liquefatti o con miscele di gas liquefatti non devono essere sottoposti, a 20 °C, a pressioni superiori a quelle indicate nell’allegato 2.

  1. Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 3 nov. 2010, con effetto dal 1° dic. 2010 (RU 2010 5079).

Art. 6Recipienti di vetro non protetto

1

 I recipienti di vetro non protetto possono essere riempiti soltanto con gas liquefatti o disciolti sotto pressione.

2

 La capacità totale di questi recipienti di vetro non può superare i 150 ml.

3

 La pressione di prova deve essere di almeno 12 bar.

4

 ...1

5

 Per il riempimento valgono i seguenti requisiti:

  1. a.

    i recipienti di vetro riempiti con gas disciolti non devono essere sottoposti ad una pressione superiore a 8 bar a 50 °C.

  2. b.

    i recipienti di vetro riempiti con gas liquefatti non devono essere sottoposti a pressioni superiori a quelle indicate nell’allegato 3 a 20 °C.

  1. Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 3 nov. 2010, con effetto dal 1° dic. 2010 (RU 2010 5079).

Sezione 4: Generatori aerosol con recipienti di metallo

Art. 7Capacità

La capacità totale dei generatori aerosol non può superare i 1000 ml.

Art. 8Riempimento1

A 50 °C la pressione nel generatore aerosol non deve superare i valori indicati nella seguente tabella, in funzione del tenore dei gas nel generatore aerosol:

Tenore dei gas

Pressione à 50 °C

Gas liquefatto o miscela di gas con un campo di infiammabilità con l’aria a 20 °C e a una pressione normale di 1,013 bar

12 bar

Gas liquefatto o miscela di gas non aventi un campo di infiammabilità con l’aria a 20 °C e a una pressione normale di 1,013 bar

13,2 bar

Gas compressi o gas disciolti sotto pressione non aventi un campo di infiammabilità con l’aria a 20 °C e a una pressione normale di 1,013 bar

15 bar

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3411).

Art. 9Pressione di prova dei recipienti di metallo

1

 Per i recipienti di metallo destinati ad essere riempiti ad una pressione inferiore a 6,7 bar a 50 °C, la pressione di prova deve essere di almeno 10 bar.

2

 Per i recipienti di metallo destinati ad essere riempiti ad una pressione uguale o superiore a 6,7 bar a 50 °C, la pressione di prova deve essere superiore del 50 per cento alla pressione interna a 50 °C.

Art. 101

  1. Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 3 nov. 2010, con effetto dal 1° dic. 2010 (RU 2010 5079).

Sezione 5: Generatori aerosol con recipienti di materia plastica

Art. 11

1

 Ai generatori aerosol con recipienti di materia plastica, che scoppiando non possono produrre schegge, sono applicabili per analogia i requisiti di cui all’articolo 5.

2

 Ai generatori aerosol con recipienti di materia plastica, che scoppiando possono produrre schegge, sono applicabili per analogia i requisiti di cui all’articolo 6.

Sezione 6: Propellenti

Art. 12Propellenti ammessi

1

 I propellenti impiegati nei generatori aerosol contenenti derrate alimentari, cosmetici o altri oggetti d’uso non devono mettere in pericolo la salute.1

2

 A seconda del campo d’applicazione sono ammessi i propellenti secondo l’allegato 4.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1633).

Art. 131

  1. Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, con effetto dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1633).

Sezione 7: Caratterizzazione

Art. 14

1

 Sui generatori aerosol si devono apporre le seguenti indicazioni:

  1. a.

    nome e indirizzo della persona o della ditta che fabbrica, importa, imballa, riempie o consegna i generatori aerosol;

  2. b.

    identificazione della partita;

  3. c.

    qualunque sia il contenuto:

    1. 1.

      quando l’aerosol è classificato come «non infiammabile» secondo i criteri di cui all’allegato 1 numero 9: l’avvertenza «Attenzione» e gli altri elementi della caratterizzazione per gli aerosol della categoria 3 secondo l’allegato I tabella 2.3.1 del regolamento (CE) n. 1272/2008 (regolamento UE-CLP)1 nella versione secondo l’allegato 2 numero 1 dell’ordinanza del 5 giugno 20152 sui prodotti chimici (OPChim),

    2. 2.

      quando l’aerosol è classificato come «infiammabile» secondo i criteri di cui all’allegato 1 numero 9: l’avvertenza «Attenzione» e gli altri elementi della caratterizzazione per gli aerosol della categoria 2 secondo l’allegato I tabella 2.3.1 del regolamento UE-CLP nella versione secondo l’allegato 2 numero 1 OPChim,

    3. 3.

      quando l’aerosol è classificato come «estremamente infiammabile» secondo i criteri di cui all’allegato 1 numero 9: l’avvertenza «Pericolo» e gli altri elementi della caratterizzazione per gli aerosol della categoria 1 secondo l’allegato I tabella 2.3.1 del regolamento UE-CLP nella versione secondo l’allegato 2 numero 1 OPChim,

    4. 4.

      se l’aerosol è un prodotto destinato al grande pubblico: il consiglio di prudenza P102 secondo l’allegato IV parte 1 tabella 6.1 del regolamento UE-CPL nella versione secondo l’allegato 2 numero 1 OPChim;

  4. d.–g. ...
2

 Se un generatore aerosol contiene componenti infiammabili secondo la definizione di cui al numero 8 dell’allegato 1, ma non è considerato «infiammabile» né «estremamente infiammabile» secondo i criteri esposti al numero 9 dell’allegato 1, la quantità di materiale infiammabile contenuto nel generatore aerosol deve essere chiaramente indicata sull’etichetta mediante la seguente dicitura, in caratteri leggibili e indelebili: «contiene X% in massa di componenti infiammabili».3

3

 Le indicazioni di cui al capoverso 1 lettera c devono distinguersi nettamente rispetto al resto del testo.4

4

 Per i generatori aerosol di capacità inferiore a 150 ml, le indicazioni secondo i capoversi 1–3 possono figurare su un’etichetta supplementare o su un foglietto allegato.5

5

 ...6

  1. Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.
  2. RS 813.11
  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 3 nov. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 5079).
  4. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3411).
  5. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 3 nov. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 5079).
  6. Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 3 nov. 2010, con effetto dal 1° dic. 2010 (RU 2010 5079).

Sezione 8: ...

Art. 151

  1. Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, con effetto dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1633).

Sezione 9: Controllo, trasporto e immagazzinamento

Art. 16Controllo

1

 Il riempitore o l’importatore in Svizzera del generatore aerosol pronto all’uso è responsabile del rispetto dei requisiti della presente ordinanza.

2

 I generatori aerosol vanno esaminati secondo i metodi di cui al numero 6 dell’allegato della direttiva 75/324/CEE1.2

3

 Se non è in condizione di eseguire personalmente le prove prescritte, il responsabile di cui al capoverso 1 deve affidare l’incarico ad un laboratorio ufficiale per il controllo delle derrate alimentari, all’Ispettorato federale per le sostanze pericolose oppure ad una terza persona riconosciuta da questo Ispettorato.

4

 È fatto salvo il controllo ufficiale dei generatori aerosol.

  1. Direttiva 75/324/CEE del Consiglio del 20 mag. 1975 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol, GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40, modificata dalla direttiva 2008/47/CE, GU L 96 del 9.4.2008, pag. 15.
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 3 nov. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 5079).

Art. 17Trasporto e immagazzinamento

Per il trasporto e l’immagazzinamento dei generatori aerosol si applicano le seguenti prescrizioni:

  1. a.

    la convenzione del 9 maggio 19801 sul trasporto ferroviario internazionale (COTIF);

  2. b.

    la legge del 20 marzo 20092 sul trasporto di viaggiatori;

  3. c.

    la legge federale del 19 dicembre 19583 sulla circolazione stradale;

  4. d.

    l’accordo del 30 settembre 19574 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR);

  5. e.

    le prescrizioni delle autorità cantonali e comunali competenti.

  1. RS 0.742.403.1
  2. RS 745.1
  3. RS 741.01
  4. RS 0.741.621

Sezione 10: Adeguamento degli allegati

Art. 18

1

L’USAV adegua regolarmente gli allegati della presente ordinanza allo stato attuale della scienza e della tecnica nonché al diritto dei più importanti partner commerciali della Svizzera.

2

 Può stabilire disposizioni transitorie.1

  1. Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1633).

Sezione 11: Disposizioni finali

Art. 19Diritto previgente: abrogazione

[RU 1995 3434, 2002 836, 2005 3389 II 5]

L’ordinanza del DFI del 26 giugno 1995 concernente i generatori aerosol è abrogata.

Art. 19aDisposizione transitoria della modifica del 23 ottobre 20191

Gli oggetti d’uso ai sensi della presente ordinanza non conformi alla modifica del 23 ottobre 2019 possono essere importati, fabbricati e caratterizzati secondo il diritto anteriore fino al 30 novembre 2020. Essi possono essere consegnati ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

  1. Introdotto dal il n. I dell’O del DFI del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3411).

Art. 20Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.

Allegati

  • Pressione

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.12.2019. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).