Législation

Ordinanza dell’USAV del 21 dicembre 2020 concernente l’importazione e l’immissione sul mercato di derrate alimentari che sono contaminate da cesio 137 a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl (Ordinanza Chernobyl)

RS 817.022.151In vigoreStato 01.02.20217 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), visto l’articolo 86 capoverso 2 dell’ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso; visto l’articolo 3 capoverso 2 dell’ordinanza del 16 dicembre 2016 sui contaminanti, ordina:

Art. 1Campo d’applicazione

1

 La presente ordinanza si applica all’importazione e all’immissione sul mercato di derrate alimentari che sono contaminate da cesio 137 a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl.

2

 Non si applica alle derrate alimentari importate a scopi di ricerca.

Art. 2Valori massimi

Le derrate alimentari di cui all’articolo 1 capoverso 1 possono essere importate e immesse sul mercato soltanto se non superano i seguenti valori massimi cumulativi di cesio 137:

  1. a.

    370 Bq / kg per:

    1. 1.

      latte e prodotti a base di latte,

    2. 2.

      alimenti per lattanti e bambini fino a tre anni;

  2. b.

    600 Bq / kg per tutte le altre derrate alimentari.

Art. 3Importazione di determinate derrate alimentari

1

 Le derrate alimentari elencate nell’allegato provenienti da uno dei Paesi seguenti possono essere importate in Svizzera soltanto se la partita è accompagnata da un certificato ufficiale secondo l’allegato III del regolamento (CE) n. 2020/11581:

  1. a.

    Albania;

  2. b.

    Belarus;

  3. c.

    Bosnia e Erzegovina;

  4. d.

    Kosovo;

  5. e.

    Macedonia del Nord;

  6. f.

    Moldova;

  7. g.

    Montenegro;

  8. h.

    Russia;

  9. i.

    Serbia;

  10. j.

    Turchia;

  11. k.

    Ucraina;

  12. l.

    Regno Unito, senza Irlanda del Nord.

2

 Il certificato deve essere presentato in una lingua ufficiale della Confederazione o in inglese.

  1. Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1158 della Commissione, del 5 agosto 2020, relativo alle condizioni d’importazione di prodotti alimentari e alimenti per animali originari dei paesi terzi a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl, GU L 257 del 6.8.2020, pag. 1

Art. 4Verifica dei documenti e rilascio della partita

1

 L’autorità di esecuzione esamina i documenti che accompagnano le partite provenienti dai Paesi di cui all’articolo 3 capoverso 1.

2

 Se dalla verifica del certificato emerge che il contenuto di cesio è inferiore al valore massimo determinante di cui all’articolo 2, essa rilascia la partita.

Art. 5Disposizione transitoria

Le derrate alimentari di cui all’articolo 1 capoverso 1 possono essere importate e immesse sul mercato secondo il diritto anteriore fino al 31 gennaio 2022.

Art. 6Abrogazione

[RU 2017 1349]

L’ordinanza Chernobyl del 16 dicembre 2016 è abrogata.

Art. 7Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2021.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.02.2021. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).