L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), visto l’articolo 86 capoverso 2 dell’ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso; visto l’articolo 3 capoverso 2 dell’ordinanza del 16 dicembre 2016 sui contaminanti, ordina:
Art. 1Campo d’applicazione
1 La presente ordinanza si applica all’importazione e all’immissione sul mercato di derrate alimentari che sono contaminate da cesio 137 a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl.
2 Non si applica alle derrate alimentari importate a scopi di ricerca.
Art. 2Valori massimi
Le derrate alimentari di cui all’articolo 1 capoverso 1 possono essere importate e immesse sul mercato soltanto se non superano i seguenti valori massimi cumulativi di cesio 137:
- a.
370 Bq / kg per:
- 1.
latte e prodotti a base di latte,
- 2.
alimenti per lattanti e bambini fino a tre anni;
- b.
600 Bq / kg per tutte le altre derrate alimentari.
Art. 3Importazione di determinate derrate alimentari
1 Le derrate alimentari elencate nell’allegato provenienti da uno dei Paesi seguenti possono essere importate in Svizzera soltanto se la partita è accompagnata da un certificato ufficiale secondo l’allegato III del regolamento (CE) n. 2020/11581:
- a.
- b.
- c.
- d.
- e.
- f.
- g.
- h.
- i.
- j.
- k.
- l.
Regno Unito, senza Irlanda del Nord.
2 Il certificato deve essere presentato in una lingua ufficiale della Confederazione o in inglese.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1158 della Commissione, del 5 agosto 2020, relativo alle condizioni d’importazione di prodotti alimentari e alimenti per animali originari dei paesi terzi a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl, GU L 257 del 6.8.2020, pag. 1
Art. 4Verifica dei documenti e rilascio della partita
1 L’autorità di esecuzione esamina i documenti che accompagnano le partite provenienti dai Paesi di cui all’articolo 3 capoverso 1.
2 Se dalla verifica del certificato emerge che il contenuto di cesio è inferiore al valore massimo determinante di cui all’articolo 2, essa rilascia la partita.
Art. 5Disposizione transitoria
Le derrate alimentari di cui all’articolo 1 capoverso 1 possono essere importate e immesse sul mercato secondo il diritto anteriore fino al 31 gennaio 2022.
[RU 2017 1349]L’ordinanza Chernobyl del 16 dicembre 2016 è abrogata.
Art. 7Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2021.