Législation

Ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sugli integratori alimentari (OIAl)

OIAlRS 817.022.14In vigoreStato 01.02.202410 articoli

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Progetti di revisione che toccano OIAl, seguiti fino alla pubblicazione nella RU.

Ultime modifiche

Una riga per pubblicazione nella Raccolta ufficiale, con gli articoli toccati.

  • RU 2023 826in vigore il 01.02.2024
    modificato: art. 3 · introdotto: art. 6c
  • RU 2020 2309in vigore il 01.07.2020
    introdotto: art. 6b
  • RU 2018 1335in vigore il 01.05.2018
    introdotto: art. 6a

3 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visti gli articoli 10 capoverso 4 lettera a, 12 capoverso 3, 14 capoverso 1, 25 capoverso 2, 26 capoverso 3 e 36 capoversi 3 e 4 dell’ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr), ordina:

Art. 1Integratori alimentari

Gli integratori alimentari sono derrate alimentari destinate a integrare la dieta normale. Costituiscono una fonte concentrata di vitamine, di sali minerali o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, sia monocomposti sia pluricomposti, e sono immessi sul mercato in forme di dosaggio.

Art. 2Requisiti

1

 Gli integratori alimentari possono essere immessi sul mercato soltanto in forma preconfezionata, a meno che non vengano somministrati ai consumatori per il consumo diretto.

2

 Per la loro assunzione, devono essere offerti in piccoli quantitativi in forma di capsule, pastiglie, compresse, pillole o altre forme di somministrazione simili, oppure in forma di polveri in bustina, liquidi contenuti in fiale e flaconi a contagocce o altre forme di somministrazione di liquidi e polveri.

3

 Possono contenere:

  1. a.

    le vitamine e i sali minerali elencati nell’allegato 1 parte A alle condizioni in esso elencate;

  2. b.

    altre sostanze nel rispetto delle restrizioni stabilite nell’allegato 1 parte B;

  3. c.

    sostanze che:

    1. 1.

      sono ammesse dall’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20161 sui nuovi tipi di derrate alimentari e possono essere utilizzate come integratori alimentari, oppure

    2. 2.

      sono state autorizzate dall’USAV come nuove derrate alimentari;

  4. d.

    altre derrate alimentari; sono fatte salve le lettere a–c.

4

 Sono vietate le sostanze elencate nell’allegato 4 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20162 sull’aggiunta di vitamine, sali minerali e altre sostanze alle derrate alimentari (OAVM).

5

 Le quantità massime di vitamine, sali minerali e altre sostanze fissate nell’allegato 1 non devono superare la dose giornaliera raccomandata.

6

 I composti ammessi di vitamine, sali minerali e altre sostanze sono disciplinati nell’allegato 2.

7

 I requisiti per le colture batteriche vive sono disciplinati nell’allegato 3.

8

 Per gli integratori alimentari con sali minerali basici sono ammessi sali basici (bicarbonato, carbonato e citrato) dei sali minerali di magnesio, potassio o calcio.

  1. RS 817.022.2
  2. RS 817.022.32

Art. 3Caratterizzazione

1

 La denominazione specifica per gli integratori alimentari è «integratore alimentare».1

2

 Per gli integratori alimentari devono essere indicati, in forma numerica per dose giornaliera raccomandata, il tenore di vitamine, sali minerali o altre sostanze e le relative percentuali rispetto alle quantità di riferimento di cui all’allegato 10 parte A dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20162 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID). L’indicazione della percentuale può comparire anche in forma grafica.

3

 Nella caratterizzazione occorre precisare il tenore di vitamine, sali minerali o altre sostanze al momento della consegna ai consumatori. I valori indicati devono basarsi sui valori medi di cui all’articolo 26 capoverso 4 OID.

4

 Nel caso si faccia riferimento a una vitamina, a un sale minerale o a un’altra sostanza, la dose giornaliera raccomandata deve contenere:

  1. a.

    per le vitamine e i sali minerali: almeno il 15 per cento della quantità di riferimento di cui all’allegato 10, parte A OID;

  2. b.

    per le altre sostanze: almeno il 15 per cento della quantità massima secondo l’allegato 1; questa percentuale può essere eccezionalmente inferiore se si può dimostrare, sulla base di dati e informazioni scientifici generalmente riconosciuti, che la sostanza è presente in una quantità tale da produrre un effetto nutritivo o fisiologico.

5

 Nel caso si faccia riferimento a colture batteriche vive o lattasi, la dose giornaliera raccomandata deve contenere:

  1. a.

    per le colture batteriche vive: almeno 108 UFC3;

  2. b.

    per la lattasi: almeno 4500 unità FCC4.

6

 L’aggiunta di colture batteriche vive deve figurare nell’elenco degli ingredienti e nella denominazione specifica come segue:

  1. a.

    con la nomenclatura scientifica specifica secondo le prescrizioni dell’International Committee on Systematics of Prokaryotes5; oppure

  2. b.

    con l’indicazione «con batteri acidolattici».

7

 Oltre alle indicazioni specificate nell’articolo 3 capoverso 1 lettere a–i, k, m e o–q OID, occorre indicare:

  1. a.

    la dose giornaliera raccomandata espressa in porzioni del prodotto;

  2. b.

    l’avvertenza di non superare la dose giornaliera raccomandata;

  3. c.

    un riferimento al fatto che gli integratori alimentari non devono essere utilizzati in sostituzione di un’alimentazione variata;

  4. d.

    un riferimento al fatto che i prodotti devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini piccoli;

  5. e.

    l’avvertenza o il riferimento al gruppo di destinatari specifico o alle condizioni d’uso di cui all’allegato 1;

  6. f.

    i nomi delle categorie di vitamine, sali minerali o altre sostanze che caratterizzano il prodotto o una menzione relativa alla natura di tali vitamine, sali minerali o altre sostanze.

  1. Nuovo testo giusta dal n. I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 826).
  2. RS 817.022.16
  3. UFC = Unità formanti colonia
  4. FCC = Food Chemicals Codex
  5. ICSP; www.the-icsp.org

Art. 4Riferimenti non ammessi

La caratterizzazione, la presentazione e la pubblicità degli integratori alimentari non possono contenere riferimenti in cui si affermi o si suggerisca che un’alimentazione equilibrata e variata non consenta generalmente un apporto adeguato delle quantità di sostanze nutritive.

Art. 5Criteri di purezza

1

 Per le sostanze elencate nell’allegato 2 valgono i criteri specifici di purezza per gli additivi fissati nell’allegato del regolamento (UE) n. 231/20121 .

2

 Per le sostanze elencate nell’allegato 2, per i quali non sono stati fissati criteri di purezza, valgono i criteri di purezza riconosciuti generalmente e raccomandati dagli organismi internazionali quali FAO/OMS e le farmacopee internazionali.

  1. Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2015/1739, GU L 253 del 30.9.2015, pag. 3.

Art. 6Adeguamento degli allegati

1

 L’USAV adegua regolarmente gli allegati allo stato attuale della scienza e della tecnica nonché al diritto dei più importanti partner commerciali della Svizzera.

2

 Può stabilire altresì disposizioni transitorie.

Art. 6aDisposizione transitoria della modifica del 12 marzo 20181

Le derrate alimentari che non soddisfano i requisiti della modifica del 12 marzo 2018 possono essere importate e fabbricate secondo il diritto anteriore fino al 30 aprile 2019 e consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte

  1. Introdotto dal n. I dell’O dell’USAV del 12 mar. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 1335).

Art. 6bDisposizione transitoria della modifica del 27 maggio 20201

Le derrate alimentari non conformi alla modifica del 27 maggio 2020 possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto anteriore sino 30 giugno 2022 ed essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

  1. Introdotto dal n. I dell’O dell’USAV del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2309).

Art. 6cDisposizione transitoria della modifica dell’8 dicembre 20231

Le derrate alimentari non conformi alla modifica dell’8 dicembre 2023 possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto anteriore sino al 31 gennaio 2025 ed essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 826).

Art. 7Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2017.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.02.2024. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).