Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visti gli articoli 10 capoverso 4 lettera e nonché 95 capoverso 3 dell’ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, ordina:
Art. 1Oggetto e campo di applicazione
1 La presente ordinanza fissa limiti massimi per i residui di sostanze farmacologicamente attive e di additivi per alimenti per animali presenti nelle derrate alimentari di origine animale.1
2 La presente ordinanza non si applica:
- a.
alle sostanze attive di origine biologica utilizzate nei medicamenti immunologici per uso veterinario per l’immunizzazione attiva o passiva o per l’accertamento dello stato immunologico;
- b.
ai contaminanti di cui all’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20162 sui contaminanti;
- c.
alle derrate alimentari che provengono da animali a cui, nell’ambito di sperimentazioni cliniche, sono state somministrate sostanze farmacologicamente attive non autorizzate.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 28 mar. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 1245).
- RS 817.022.15
Nella presente ordinanza si intende per:
- a.
limite massimo di residuo: la concentrazione del residuo di una sostanza farmacologicamente attiva e dei suoi prodotti derivati aventi un’importanza tossicologica che può essere presente in una derrata alimentare di origine animale;
- b.
residui delle sostanze farmacologicamente attive: tutte le sostanze farmacologicamente attive, siano esse componenti attivi, eccipienti o prodotti della degradazione, nonché i loro metaboliti che rimangono nelle derrate alimentari di origine animale;
- c.
sostanze vietate: le sostanze farmacologicamente attive che non possono essere somministrate ad animali da reddito in quanto rappresentano un rischio potenziale per la salute umana oppure non consentono di trarre conclusioni definitive in merito agli effetti dei rispettivi residui sulla salute umana;
- d.
valore di riferimento per interventi: il tenore di residui di una sostanza farmacologicamente attiva fissato per motivi di controllo per determinate sostanze per le quali non è stato stabilito un limite massimo.
Art. 3Limiti massimi di residuo
1 I limiti massimi per i residui di sostanze farmacologicamente attive nelle derrate alimentari di origine animale nonché la classificazione di tali sostanze sono disciplinati nell’elenco 1 dell’allegato.
2 I limiti massimi per i residui derivanti dall’utilizzo di additivi per alimenti per animali di cui all’articolo 3 capoverso 2 lettera h e all’articolo 25 capoverso 1 lettere b ed e dell’ordinanza del 26 ottobre 20111 sugli alimenti per animali che si trovano nelle derrate alimentari di origine animale (OsAIA) sono disciplinati nell’elenco 2 dell’allegato.
3 I limiti massimi per i residui di additivi per alimenti per animali provenienti da carry-over, come coccidiostatici e istomonostatici, che si trovano nelle derrate alimentari di origine animale sono disciplinati nell’elenco 3 dell’allegato.
4 Le sostanze vietate sono disciplinate nell’elenco 4 dell’allegato.
5 I valori di riferimento per interventi sono disciplinati nell’elenco 5 dell’allegato.
- RS 916.307
Art. 4Immissione sul mercato
1 I residui di sostanze farmacologicamente attive e di additivi per alimenti per animali possono essere presenti nelle derrate alimentari di origine animale solo in quantità innocue per la salute e tecnicamente inevitabili.
2 Le derrate alimentari di origine animale non possono essere immesse sul mercato se contengono residui di sostanze che:
- a.
superano i limiti massimi fissati nell’allegato della presente ordinanza;
- b.
- c.
3 In deroga al capoverso 2 lettere b e c una derrata alimentare può essere immessa sul mercato se:
- a.
per una di tali sostanze è stato fissato un valore di riferimento per interventi; e
- b.
il limite massimo di residuo non supera tale valore di riferimento.
Art. 5Adeguamento dell’allegato
1 L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) adegua l’allegato allo stato attuale della scienza e della tecnica nonché al diritto dei principali partner commerciali della Svizzera.
2 Può fissare disposizioni transitorie per questi adeguamenti.
Art. 6Direttive alle autorità cantonali di esecuzione
1 Se gli elenchi allegati alla presente ordinanza non corrispondono più alle nuove conoscenze o ai nuovi sviluppi e si rendono necessari provvedimenti immediati per tutelare la salute, l’USAV può emanare direttive provvisorie a uso delle autorità cantonali di esecuzione fino a quando gli elenchi non saranno modificati.
2 Le direttive sono pubblicate in Internet.
Art. 7Disposizioni transitorie
I residui delle sostanze attive che finora erano elencate nelle liste a e b dell’allegato 2 dell’ordinanza del 18 agosto 20041 sui medicamenti veterinari e che non sono contenute nell’elenco 1, dal 1° gennaio 2021 non potranno più essere presenti nelle derrate alimentari di origine animale.
- RS 812.212.27
- Introdotto dalla cifra I dell’O dell’USAV del 23 ott. 2019 (RU 2019 3359). Abrogato dalla cifra I dell’USAV del 26 nov. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2025 808).
- Introdotto dalla cifra I dell’O dell’USAV del 14 feb. 2022 (RU 2022 123). Abrogato dalla cifra I dell’USAV del 26 nov. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2025 808).
- Introdotto dalla cifra I dell’O dell’USAF del 2 giu. 2025 (RU 2025 390). Abrogato dalla cifra I dell’USAV del 26 nov. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2025 808).
Art. 7dDisposizione transitoria della modifica del 26 novembre 20251
I residui di sostanze farmacologicamente attive non conformi alla modifica del 26 novembre 2025 concernente l’elenco 1 dell’allegato non devono più essere presenti nelle derrate alimentari di origine animale dal 1° luglio 2026.
- Introdotto dalla cifra I dell’USAV del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 808).
Art. 8Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2017.
Allegati
- Elenco dei limiti massimi per i residui
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.