Législation

Ordinanza del DATEC del 28 giugno 2005 concernente l'autorizzazione speciale per l'utilizzazione di prodotti refrigeranti (OASPR)

OASPRRS 814.812.38In vigoreStato 01.03.202013 articoli

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  • RU 2020 27in vigore il 01.03.2020
    introdotto: art. 1 · modificato: art. 2, 7
  • RU 2007 357in vigore il 15.02.2007
    abrogato: art. 12

2 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1: Necessità dell’autorizzazione e condizioni per il rilascio1–2
  2. Sezione 2: Esame tecnico3
  3. Sezione 3: Qualifiche equivalenti4–6
  4. Sezione 4: Compiti degli organi competenti7–10
  5. Sezione 5: Tasse, emolumenti11
  6. Sezione 6: ...12
  7. Sezione 7: Entrata in vigore13

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), visti gli articoli 7 capoverso 3, 8 capoversi 3 e 4, 12 capoversi 3–5 nonché 23 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 maggio 2005 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim), ordina:

Sezione 1: Necessità dell’autorizzazione e condizioni per il rilascio

Art. 1Necessità dell’autorizzazione speciale

1

 Chiunque utilizzi a titolo professionale o commerciale prodotti refrigeranti secondo l’allegato 2.10 numero 1 capoverso 1 ORRPChim per la fabbricazione, l’installazione, la manutenzione o lo smaltimento di apparecchi o impianti che servono per la refrigerazione, la climatizzazione o la produzione di calore necessita di un’autorizzazione speciale.

1bis

 L’autorizzazione speciale è limitata a uno dei seguenti campi d’applicazione:

  1. a.

    impianti di refrigerazione utilizzati in veicoli stradali, macchine agricole o edili;

  2. b.

    altri apparecchi e impianti che servono per la refrigerazione, la climatizzazione o la produzione di calore.1

2

 Nelle aziende in cui viene svolta un’attività secondo il capoverso 1, almeno una delle persone responsabili deve possedere un’autorizzazione speciale per il relativo campo d’applicazione. Se i prodotti refrigeranti sono utilizzati al di fuori dell’area aziendale, deve essere presente almeno una persona in possesso di un’autorizzazione speciale per il relativo campo d’applicazione.2

  1. Introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 20 dic. 2019, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 27).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 dic. 2019, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 27).

Art. 2Capacità e conoscenze necessarie e loro attestazione

1

 L’autorizzazione speciale secondo l’articolo 1 capoverso 1bis lettera a è concessa alle persone in possesso delle capacità e delle conoscenze necessarie secondo l’allegato 1 numeri 1 e 2. L’autorizzazione speciale secondo l’articolo 1 capoverso 1bis lettera b è concessa alle persone in possesso delle capacità e delle conoscenze necessarie secondo l’allegato 1 numeri 1 e 3.1

2

 Il possesso delle conoscenze e delle capacità necessarie è attestato dal superamento di un esame tecnico secondo l’articolo 3.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 dic. 2019, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 27).

Sezione 2: Esame tecnico

Art. 3

1

 L’esame tecnico serve a stabilire se i candidati possiedano le capacità e le conoscenze che, secondo l’allegato 1, sono necessarie ai fini del rilascio di un’autorizzazione speciale.

2

 L’esame tecnico è disciplinato nell’allegato 2.

Sezione 3: Qualifiche equivalenti

Art. 4Diplomi rilasciati da scuole e istituti di formazione professionale

1

 Un determinato diploma è considerato equivalente a un’autorizzazione speciale se è conforme ai requisiti definiti nella presente ordinanza.

2

 L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)1 decide in merito all’equivalenza dei diplomi su domanda di una scuola o di un istituto di formazione professionale.

3

 Alla domanda devono essere allegati il piano di studi e il regolamento d’esame.

4

 Il certificato di diploma relativo a una formazione riconosciuta come equivalente ha valore di autorizzazione speciale.

  1. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 5Autorizzazioni speciali secondo il diritto anteriore

1

 Le autorizzazioni speciali rilasciate secondo il diritto anteriore per l’impiego di prodotti refrigeranti mantengono la loro validità.

2

 Gli esami riconosciuti secondo il diritto anteriore come equivalenti a un’autorizzazione speciale hanno valore di autorizzazione speciale secondo la presente ordinanza.

Art. 6Autorizzazioni speciali equiparate

Le autorizzazioni speciali rilasciate in Stati membri dell’Unione europea (UE) e dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) sono equiparate a quelle emesse in Svizzera.

Sezione 4: Compiti degli organi competenti

Art. 7Enti responsabili1

1

 Gli enti responsabili per l’organizzazione e lo svolgimento degli esami tecnici previsti dalla presente ordinanza sono:

  1. a.

    nel campo d’applicazione secondo l’articolo 1 capoverso 1bis lettera a, l’Unione professionale svizzera dell’automobile;

  2. b.

    nel campo d’applicazione secondo l’articolo 1 capoverso 1bis lettera b, l’Associazione svizzera della tecnica del freddo.

2

 Gli enti responsabili hanno segnatamente i seguenti compiti nel proprio ambito di competenza:

  1. a.

    designano gli organi d’esame e vigilano su di essi;

  2. b.

    coordinano gli esami tecnici;

  3. c.

    tengono una statistica degli esami;

  4. d.

    redigono un rapporto annuale destinato all’UFAM;

  5. e.

    offrono, all’occorrenza, la possibilità ai candidati di prepararsi agli esami tecnici.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 dic. 2019, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 27).

Art. 8Organi d’esame

Gli organi d’esame hanno i seguenti compiti:

  1. a.

    si occupano dello svolgimento degli esami tecnici;

  2. b.

    offrono corsi di preparazione d’intesa con l’ente responsabile;

  3. c.

    designano gli esaminatori;

  4. d.

    rilasciano le autorizzazioni speciali dopo il superamento dell’esame tecnico;

  5. e.

    notificano all’ente responsabile il rilascio delle autorizzazioni speciali;

  6. f.

    tengono un elenco non pubblico delle autorizzazioni speciali da essi rilasciate.

Art. 9UFAM

L’UFAM ha i seguenti compiti e le seguenti attribuzioni:

  1. a.

    nomina una commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali;

  2. b.

    esercita la vigilanza sugli enti responsabili;

  3. c.

    tiene un elenco degli organi d’esame designati dagli enti responsabili;

  4. d.

    decide in merito alle domande di riconoscimento di diplomi equivalenti e tiene un elenco dei diplomi riconosciuti come equivalenti;

  5. e.

    tiene un elenco non pubblico delle misure decise dalle autorità esecutive cantonali secondo l’articolo 11 capoverso 1 o l’articolo 8 capoverso 5 ORRPChim;

  6. f.

    definisce un modello per l’autorizzazione speciale.

Art. 10Commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali

1

 Nella commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali sono rappresentati i seguenti uffici amministrativi e le seguenti organizzazioni:

  1. a.

    l’UFAM;

  2. b.

    l’Ufficio federale della sanità pubblica;

  3. c.

    la Segreteria di Stato dell’economia;

  4. d.

    l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni;

  5. e.

    l’Ufficio federale del consumo;

  6. f.

    le autorità esecutive cantonali secondo l’articolo 11 capoverso 1 ORRPChim;

  7. g.

    l’Associazione svizzera della tecnica del freddo;

  8. h.

    l’Associazione professionale svizzera delle pompe di calore;

  9. i.

    l’Associazione svizzera dei fabbricanti e fornitori di elettrodomestici;

  10. j.

    scienceindustries;

  11. k.

    l’Associazione svizzera dei trasportatori stradali ASTAG;

  12. l.

    l’Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione (suissetec);

  13. m.

    l’Associazione degli importatori svizzeri di automobili (auto-schweiz);

  14. n.

    l’Unione professionale svizzera dell’automobile.

2

 L’UFAM presiede la commissione.

3

 La commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali fornisce consulenza all’UFAM per le questioni concernenti l’esecuzione della presente ordinanza.

Sezione 5: Tasse, emolumenti

Art. 11

1

 Le tasse d’iscrizione agli esami tecnici sono disciplinate nell’allegato 2 numero 6.

2

 Gli emolumenti riscossi dall’UFAM per l’esecuzione della presente ordinanza sono disciplinati nell’ordinanza del 18 maggio 20051 sugli emolumenti in materia di prodotti chimici.

  1. RS 813.153.1

Sezione 6: ...

Art. 121

  1. Abrogato dal n. I 5 dell’O del DATEC del 26 gen. 2007 concernente la modifica di ordinanze in relazione con la riforma dell’organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 15 feb. 2007 (RU 2007 357).

Sezione 7: Entrata in vigore

Art. 13

La presente ordinanza entra in vigore il 1º agosto 2005.

Allegati

  • Capacità e conoscenze generali
  • Oggetto

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.03.2020. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).