Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), visti gli articoli 7 capoverso 3, 8 capoversi 3 e 4, 12 capoversi 3–5 nonché 23 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 maggio 2005 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim), ordina:
Sezione 1: Necessità dell’autorizzazione e condizioni per il rilascio
Art. 1Necessità dell’autorizzazione speciale
1 Chiunque utilizzi a titolo professionale o commerciale prodotti refrigeranti secondo l’allegato 2.10 numero 1 capoverso 1 ORRPChim per la fabbricazione, l’installazione, la manutenzione o lo smaltimento di apparecchi o impianti che servono per la refrigerazione, la climatizzazione o la produzione di calore necessita di un’autorizzazione speciale.
1bis L’autorizzazione speciale è limitata a uno dei seguenti campi d’applicazione:
- a.
impianti di refrigerazione utilizzati in veicoli stradali, macchine agricole o edili;
- b.
altri apparecchi e impianti che servono per la refrigerazione, la climatizzazione o la produzione di calore.1
2 Nelle aziende in cui viene svolta un’attività secondo il capoverso 1, almeno una delle persone responsabili deve possedere un’autorizzazione speciale per il relativo campo d’applicazione. Se i prodotti refrigeranti sono utilizzati al di fuori dell’area aziendale, deve essere presente almeno una persona in possesso di un’autorizzazione speciale per il relativo campo d’applicazione.2
- Introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 20 dic. 2019, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 27).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 dic. 2019, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 27).
Art. 2Capacità e conoscenze necessarie e loro attestazione
1 L’autorizzazione speciale secondo l’articolo 1 capoverso 1bis lettera a è concessa alle persone in possesso delle capacità e delle conoscenze necessarie secondo l’allegato 1 numeri 1 e 2. L’autorizzazione speciale secondo l’articolo 1 capoverso 1bis lettera b è concessa alle persone in possesso delle capacità e delle conoscenze necessarie secondo l’allegato 1 numeri 1 e 3.1
2 Il possesso delle conoscenze e delle capacità necessarie è attestato dal superamento di un esame tecnico secondo l’articolo 3.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 dic. 2019, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 27).
Sezione 2: Esame tecnico
1 L’esame tecnico serve a stabilire se i candidati possiedano le capacità e le conoscenze che, secondo l’allegato 1, sono necessarie ai fini del rilascio di un’autorizzazione speciale.
2 L’esame tecnico è disciplinato nell’allegato 2.
Sezione 3: Qualifiche equivalenti
Art. 4Diplomi rilasciati da scuole e istituti di formazione professionale
1 Un determinato diploma è considerato equivalente a un’autorizzazione speciale se è conforme ai requisiti definiti nella presente ordinanza.
2 L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)1 decide in merito all’equivalenza dei diplomi su domanda di una scuola o di un istituto di formazione professionale.
3 Alla domanda devono essere allegati il piano di studi e il regolamento d’esame.
4 Il certificato di diploma relativo a una formazione riconosciuta come equivalente ha valore di autorizzazione speciale.
- La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 5Autorizzazioni speciali secondo il diritto anteriore
1 Le autorizzazioni speciali rilasciate secondo il diritto anteriore per l’impiego di prodotti refrigeranti mantengono la loro validità.
2 Gli esami riconosciuti secondo il diritto anteriore come equivalenti a un’autorizzazione speciale hanno valore di autorizzazione speciale secondo la presente ordinanza.
Art. 6Autorizzazioni speciali equiparate
Le autorizzazioni speciali rilasciate in Stati membri dell’Unione europea (UE) e dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) sono equiparate a quelle emesse in Svizzera.
Sezione 4: Compiti degli organi competenti
Art. 7Enti responsabili1
1 Gli enti responsabili per l’organizzazione e lo svolgimento degli esami tecnici previsti dalla presente ordinanza sono:
- a.
nel campo d’applicazione secondo l’articolo 1 capoverso 1bis lettera a, l’Unione professionale svizzera dell’automobile;
- b.
nel campo d’applicazione secondo l’articolo 1 capoverso 1bis lettera b, l’Associazione svizzera della tecnica del freddo.
2 Gli enti responsabili hanno segnatamente i seguenti compiti nel proprio ambito di competenza:
- a.
designano gli organi d’esame e vigilano su di essi;
- b.
coordinano gli esami tecnici;
- c.
tengono una statistica degli esami;
- d.
redigono un rapporto annuale destinato all’UFAM;
- e.
offrono, all’occorrenza, la possibilità ai candidati di prepararsi agli esami tecnici.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 dic. 2019, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2020 27).
Art. 8Organi d’esame
Gli organi d’esame hanno i seguenti compiti:
- a.
si occupano dello svolgimento degli esami tecnici;
- b.
offrono corsi di preparazione d’intesa con l’ente responsabile;
- c.
designano gli esaminatori;
- d.
rilasciano le autorizzazioni speciali dopo il superamento dell’esame tecnico;
- e.
notificano all’ente responsabile il rilascio delle autorizzazioni speciali;
- f.
tengono un elenco non pubblico delle autorizzazioni speciali da essi rilasciate.
L’UFAM ha i seguenti compiti e le seguenti attribuzioni:
- a.
nomina una commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali;
- b.
esercita la vigilanza sugli enti responsabili;
- c.
tiene un elenco degli organi d’esame designati dagli enti responsabili;
- d.
decide in merito alle domande di riconoscimento di diplomi equivalenti e tiene un elenco dei diplomi riconosciuti come equivalenti;
- e.
tiene un elenco non pubblico delle misure decise dalle autorità esecutive cantonali secondo l’articolo 11 capoverso 1 o l’articolo 8 capoverso 5 ORRPChim;
- f.
definisce un modello per l’autorizzazione speciale.
Art. 10Commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali
1 Nella commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali sono rappresentati i seguenti uffici amministrativi e le seguenti organizzazioni:
- a.
- b.
l’Ufficio federale della sanità pubblica;
- c.
la Segreteria di Stato dell’economia;
- d.
l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni;
- e.
l’Ufficio federale del consumo;
- f.
le autorità esecutive cantonali secondo l’articolo 11 capoverso 1 ORRPChim;
- g.
l’Associazione svizzera della tecnica del freddo;
- h.
l’Associazione professionale svizzera delle pompe di calore;
- i.
l’Associazione svizzera dei fabbricanti e fornitori di elettrodomestici;
- j.
- k.
l’Associazione svizzera dei trasportatori stradali ASTAG;
- l.
l’Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione (suissetec);
- m.
l’Associazione degli importatori svizzeri di automobili (auto-schweiz);
- n.
l’Unione professionale svizzera dell’automobile.
2 L’UFAM presiede la commissione.
3 La commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali fornisce consulenza all’UFAM per le questioni concernenti l’esecuzione della presente ordinanza.
Sezione 5: Tasse, emolumenti
1 Le tasse d’iscrizione agli esami tecnici sono disciplinate nell’allegato 2 numero 6.
2 Gli emolumenti riscossi dall’UFAM per l’esecuzione della presente ordinanza sono disciplinati nell’ordinanza del 18 maggio 20051 sugli emolumenti in materia di prodotti chimici.
- RS 813.153.1
Sezione 6: ...
- Abrogato dal n. I 5 dell’O del DATEC del 26 gen. 2007 concernente la modifica di ordinanze in relazione con la riforma dell’organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 15 feb. 2007 (RU 2007 357).
Sezione 7: Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1º agosto 2005.
Allegati
- Capacità e conoscenze generali
- Oggetto
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.