Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), visti gli articoli 7 capoverso 3, 8 capoversi 3 e 4, 12 capoversi 3–5 nonché 23 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 maggio 2005 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim), ordina:
Sezione 1 Campo d’applicazione dell’autorizzazione e condizioni per il rilascio
Art. 1Campo d’applicazione dell’autorizzazione
1 Un’autorizzazione speciale secondo la presente ordinanza consente l’impiego professionale e commerciale di prodotti per la protezione del legno secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera d della legge del 15 dicembre 20001 sui prodotti chimici (LPChim) ai fini del trattamento del legname a partire dal taglio in segheria e dei prodotti del legno.
2 L’autorizzazione speciale consente inoltre di trattare il legname abbattuto con prodotti fitosanitari secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera e LPChim prima del taglio in segheria.
3 L’autorizzazione speciale consente inoltre di impartire istruzioni ad altre persone nell’ambito delle attività di cui ai capoversi 1 e 2.
4 Le persone che non possiedono un’autorizzazione speciale possono esercitare le attività di cui ai capoversi 1 e 2 soltanto se sono o sono state istruite sul posto da un titolare di un’autorizzazione speciale.
- RS 813.1
Art. 2Capacità e conoscenze necessarie e loro attestazione
1 L’autorizzazione speciale è concessa alle persone in possesso delle capacità e delle conoscenze necessarie secondo l’allegato 1.
2 Il possesso delle conoscenze e delle capacità necessarie è attestato dal superamento di un esame tecnico secondo l’articolo 3.
Sezione 2: Esame tecnico
1 L’esame tecnico serve a stabilire se i candidati possiedano le capacità e le conoscenze che, secondo l’allegato 1, sono necessarie ai fini del rilascio di un’autorizzazione speciale.
2 L’esame tecnico è disciplinato nell’allegato 2.
Sezione 3: Qualifiche equivalenti
Art. 4Diplomi rilasciati da scuole e istituti di formazione professionale
1 Un determinato diploma è considerato equivalente a un’autorizzazione speciale se è conforme ai requisiti definiti nella presente ordinanza.
2 L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)1 decide in merito all’equivalenza dei diplomi su domanda di una scuola o di un istituto di formazione professionale.
3 Alla domanda devono essere allegati il piano di studi e il regolamento d’esame.
4 Il certificato di diploma relativo a una formazione riconosciuta come equivalente ha valore di autorizzazione speciale.
- La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 5Autorizzazioni speciali secondo il diritto anteriore
1 Le autorizzazioni speciali rilasciate secondo il diritto anteriore per l’impiego di prodotti per la protezione del legno mantengono la loro validità.
2 Gli esami riconosciuti secondo il diritto anteriore come equivalenti a un’autorizzazione speciale hanno valore di autorizzazione speciale secondo la presente ordinanza.
Art. 6Autorizzazioni speciali equiparate
Le autorizzazioni speciali rilasciate in Stati membri dell’Unione europea (UE) e dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) sono equiparate a quelle emesse in Svizzera.
Sezione 4: Compiti degli organi competenti
Art. 7Ente responsabile
1 L’ente responsabile per l’organizzazione e lo svolgimento degli esami tecnici è la Scuola universitaria professionale bernese di architettura, genio civile e legno.1
2 L’ente responsabile ha segnatamente i seguenti compiti:
- a.
designa gli organi d’esame e vigila su di essi;
- b.
coordina gli esami tecnici;
- c.
tiene una statistica degli esami;
- d.
redige un rapporto annuale destinato all’UFAM;
- e.
offre, all’occorrenza, possibilità di preparazione agli esami tecnici.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 15 dic. 2011, in vigore dal 1° feb. 2012 (RU 2012 371).
Art. 8Organi d’esame
Gli organi d’esame hanno i seguenti compiti:
- a.
si occupano dello svolgimento degli esami tecnici;
- b.
offrono corsi di preparazione d’intesa con l’ente responsabile;
- c.
designano gli esaminatori;
- d.
rilasciano le autorizzazioni speciali dopo il superamento dell’esame tecnico;
- e.
notificano all’ente responsabile il rilascio delle autorizzazioni speciali;
- f.
tengono un elenco non pubblico delle autorizzazioni speciali da essi rilasciate.
L’UFAM ha i seguenti compiti e le seguenti attribuzioni:
- a.
- b.
esercita la vigilanza sull’ente responsabile;
- c.
tiene un elenco degli organi d’esame designati dall’ente responsabile;
- d.
decide in merito alle domande di riconoscimento di diplomi equivalenti e tiene un elenco dei diplomi riconosciuti come equivalenti;
- e.
tiene un elenco non pubblico delle misure decise dalle autorità esecutive cantonali secondo l’articolo 11 capoverso 1 o l’articolo 8 capoverso 5 ORRPChim;
- f.
definisce un modello per l’autorizzazione speciale.
- Abrogato dal n. I dell’O del DATEC del 15 dic. 2011, con effetto dal 1° feb. 2012 (RU 2012 371).
Sezione 5: Tasse, emolumenti
1 Le tasse d’iscrizione agli esami tecnici sono disciplinate nell’allegato 2 numero 6.
2 Gli emolumenti riscossi dall’UFAM per l’esecuzione della presente ordinanza sono disciplinati nell’ordinanza del 18 maggio 200513 sugli emolumenti in materia di prodotti chimici.
- 3 RS 813.153.1
Sezione 6: ...
- Abrogato dal n. I 4 dell’O del DATEC del 26 gen. 2007 concernente la modifica di ordinanze in relazione con la riforma dell’organizzazione giudiziaria federale (RU 2007 357).
Sezione 7: Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1º agosto 2005.
Allegati
- Fondamenti di ecologia e tossicologia
- Oggetto
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.