Législation

Ordinanza del DATEC del 28 giugno 2005 concernente l'autorizzazione speciale per l'impiego di prodotti per la protezione del legno (OASL)

OASLRS 814.812.37In vigoreStato 01.07.201513 articoli

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  • RU 2012 371in vigore il 01.02.2012
    modificato: art. 7 · abrogato: art. 10

1 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1Campo d’applicazione dell’autorizzazione e condizioni per il rilascio1–2
  2. Sezione 2: Esame tecnico3
  3. Sezione 3: Qualifiche equivalenti4–6
  4. Sezione 4: Compiti degli organi competenti7–10
  5. Sezione 5: Tasse, emolumenti11
  6. Sezione 6: ...12
  7. Sezione 7: Entrata in vigore13

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), visti gli articoli 7 capoverso 3, 8 capoversi 3 e 4, 12 capoversi 3–5 nonché 23 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 maggio 2005 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim), ordina:

Sezione 1 Campo d’applicazione dell’autorizzazione e condizioni per il rilascio

Art. 1Campo d’applicazione dell’autorizzazione

1

 Un’autorizzazione speciale secondo la presente ordinanza consente l’impiego professionale e commerciale di prodotti per la protezione del legno secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera d della legge del 15 dicembre 20001 sui prodotti chimici (LPChim) ai fini del trattamento del legname a partire dal taglio in segheria e dei prodotti del legno.

2

 L’autorizzazione speciale consente inoltre di trattare il legname abbattuto con prodotti fitosanitari secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera e LPChim prima del taglio in segheria.

3

 L’autorizzazione speciale consente inoltre di impartire istruzioni ad altre persone nell’ambito delle attività di cui ai capoversi 1 e 2.

4

 Le persone che non possiedono un’autorizzazione speciale possono esercitare le attività di cui ai capoversi 1 e 2 soltanto se sono o sono state istruite sul posto da un titolare di un’autorizzazione speciale.

  1. RS 813.1

Art. 2Capacità e conoscenze necessarie e loro attestazione

1

 L’autorizzazione speciale è concessa alle persone in possesso delle capacità e delle conoscenze necessarie secondo l’allegato 1.

2

 Il possesso delle conoscenze e delle capacità necessarie è attestato dal superamento di un esame tecnico secondo l’articolo 3.

Sezione 2: Esame tecnico

Art. 3

1

 L’esame tecnico serve a stabilire se i candidati possiedano le capacità e le conoscenze che, secondo l’allegato 1, sono necessarie ai fini del rilascio di un’autorizzazione speciale.

2

 L’esame tecnico è disciplinato nell’allegato 2.

Sezione 3: Qualifiche equivalenti

Art. 4Diplomi rilasciati da scuole e istituti di formazione professionale

1

 Un determinato diploma è considerato equivalente a un’autorizzazione speciale se è conforme ai requisiti definiti nella presente ordinanza.

2

 L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)1 decide in merito all’equivalenza dei diplomi su domanda di una scuola o di un istituto di formazione professionale.

3

 Alla domanda devono essere allegati il piano di studi e il regolamento d’esame.

4

 Il certificato di diploma relativo a una formazione riconosciuta come equivalente ha valore di autorizzazione speciale.

  1. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 5Autorizzazioni speciali secondo il diritto anteriore

1

 Le autorizzazioni speciali rilasciate secondo il diritto anteriore per l’impiego di prodotti per la protezione del legno mantengono la loro validità.

2

 Gli esami riconosciuti secondo il diritto anteriore come equivalenti a un’autorizzazione speciale hanno valore di autorizzazione speciale secondo la presente ordinanza.

Art. 6Autorizzazioni speciali equiparate

Le autorizzazioni speciali rilasciate in Stati membri dell’Unione europea (UE) e dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) sono equiparate a quelle emesse in Svizzera.

Sezione 4: Compiti degli organi competenti

Art. 7Ente responsabile

1

 L’ente responsabile per l’organizzazione e lo svolgimento degli esami tecnici è la Scuola universitaria professionale bernese di architettura, genio civile e legno.1

2

 L’ente responsabile ha segnatamente i seguenti compiti:

  1. a.

    designa gli organi d’esame e vigila su di essi;

  2. b.

    coordina gli esami tecnici;

  3. c.

    tiene una statistica degli esami;

  4. d.

    redige un rapporto annuale destinato all’UFAM;

  5. e.

    offre, all’occorrenza, possibilità di preparazione agli esami tecnici.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 15 dic. 2011, in vigore dal 1° feb. 2012 (RU 2012 371).

Art. 8Organi d’esame

Gli organi d’esame hanno i seguenti compiti:

  1. a.

    si occupano dello svolgimento degli esami tecnici;

  2. b.

    offrono corsi di preparazione d’intesa con l’ente responsabile;

  3. c.

    designano gli esaminatori;

  4. d.

    rilasciano le autorizzazioni speciali dopo il superamento dell’esame tecnico;

  5. e.

    notificano all’ente responsabile il rilascio delle autorizzazioni speciali;

  6. f.

    tengono un elenco non pubblico delle autorizzazioni speciali da essi rilasciate.

Art. 9UFAM

L’UFAM ha i seguenti compiti e le seguenti attribuzioni:

  1. a.

    ...

  2. b.

    esercita la vigilanza sull’ente responsabile;

  3. c.

    tiene un elenco degli organi d’esame designati dall’ente responsabile;

  4. d.

    decide in merito alle domande di riconoscimento di diplomi equivalenti e tiene un elenco dei diplomi riconosciuti come equivalenti;

  5. e.

    tiene un elenco non pubblico delle misure decise dalle autorità esecutive cantonali secondo l’articolo 11 capoverso 1 o l’articolo 8 capoverso 5 ORRPChim;

  6. f.

    definisce un modello per l’autorizzazione speciale.

Art. 101

  1. Abrogato dal n. I dell’O del DATEC del 15 dic. 2011, con effetto dal 1° feb. 2012 (RU 2012 371).

Sezione 5: Tasse, emolumenti

Art. 11

1

 Le tasse d’iscrizione agli esami tecnici sono disciplinate nell’allegato 2 numero 6.

2

 Gli emolumenti riscossi dall’UFAM per l’esecuzione della presente ordinanza sono disciplinati nell’ordinanza del 18 maggio 200513 sugli emolumenti in materia di prodotti chimici.

  1. 3 RS 813.153.1

Sezione 6: ...

Art. 121

  1. Abrogato dal n. I 4 dell’O del DATEC del 26 gen. 2007 concernente la modifica di ordinanze in relazione con la riforma dell’organizzazione giudiziaria federale (RU 2007 357).

Sezione 7: Entrata in vigore

Art. 13

La presente ordinanza entra in vigore il 1º agosto 2005.

Allegati

  • Fondamenti di ecologia e tossicologia
  • Oggetto

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.07.2015. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).