Législation

Ordinanza del DATEC del 24 novembre 2022 concernente l’autorizzazione speciale per l’impiego di prodotti fitosanitari nell’economia forestale (OAS-Fo)

OAS-FoRS 814.812.36In vigoreStato 01.01.202613 articoli

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Indice
  1. Sezione 1Campo d’applicazione dell’autorizzazione speciale e condizioni per il rilascio1–2
  2. Sezione 2Esame e formazione continua3–13

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), visti gli articoli 7 capoverso 3, 8 capoversi 1 e 2, 9 capoverso 2, 10 capoverso 2, 12 capoversi 3–6, 12a nonché 23 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 maggio 2005 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim); visti gli articoli 1, 3 e 4 dell’ordinanza del 16 novembre 2022 concernente il registro delle autorizzazioni speciali per l’impiego di prodotti fitosanitari, ordina:

Sezione 1 Campo d’applicazione dell’autorizzazione speciale e condizioni per il rilascio

Art. 1Campo d’applicazione dell’autorizzazione speciale

1

L’autorizzazione speciale disciplinata dalla presente ordinanza autorizza il suo titolare a impiegare nell’economia forestale, a titolo professionale o commerciale, prodotti fitosanitari secondo l’articolo 2 capoverso 1 dell’ordinanza del 12 maggio 20101 sui prodotti fitosanitari (autorizzazione speciale Economia forestale).

2

L’autorizzazione speciale consente inoltre di istruire altre persone nell’ambito delle attività di cui al capoverso 1.

3

 Le persone che non possiedono un’autorizzazione speciale possono impiegare prodotti fitosanitari soltanto se sono o sono state preliminarmente istruite sul posto dal titolare di un’autorizzazione speciale.

4

 Una persona è considerata istruita ai sensi del capoverso 3 se ha ottenuto almeno le seguenti informazioni sui prodotti fitosanitari che deve impiegare:

  1. a.

    nomi e impieghi previsti dei prodotti fitosanitari;

  2. b.

    modi e condizioni d’uso;

  3. c.

    pericoli legati ai prodotti fitosanitari utilizzati, misure precauzionali e restrizioni applicabili;

  4. d.

    persona da contattare in caso di domande o di emergenza.

5

 Il titolare di un’autorizzazione speciale che istruito una persona è responsabile delle azioni di quest’ultima. La violazione delle prescrizioni della legislazione sulla protezione dell’ambiente e della salute da parte della persona istruita sarà considerata come una violazione da parte del titolare dell’autorizzazione speciale che ha impartito l’istruzione con le conseguenze che ne derivano ai sensi dell’articolo 11 ORRPChim.

  1. RS 916.161

Art. 2Competenze e conoscenze

1

 L’autorizzazione speciale è rilasciata alle persone in possesso delle competenze e delle conoscenze richieste secondo l’allegato 1.

2

 Le competenze e conoscenze richieste sono convalidate mediante il superamento di un esame secondo l’articolo 3.

3

 Per le autorizzazioni speciali rilasciate da uno Stato membro dell’Unione europea o dell’Associazione europea di libero scambio (UE/AELS) si applicano gli articoli 8 capoverso 2 e 8a ORRPChim. Gli emolumenti per l’organizzazione di misure di compensazione sono a carico del titolare dell’autorizzazione speciale conformemente all’allegato dell’ordinanza del 18 maggio 20051 sugli emolumenti in materia di prodotti chimici.

  1. RS 813.153.1

Sezione 2 Esame e formazione continua

Art. 3Esame

1

 L’esame permette di controllare che i candidati possiedano le competenze e le conoscenze richieste secondo l’allegato 1 per ottenere un’autorizzazione speciale.

2

 L’esame è disciplinato nell’allegato 2.

Art. 41

  1. Entra in vigore il 1° gen. 2027 (vedi art. 13 lett. b).

Sezione 3 Compiti dei servizi competenti

Art. 5Ufficio federale dell’ambiente

L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) ha segnatamente i compiti e le competenze seguenti:

  1. a.

    istituisce una commissione d’esame e una commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali;

  2. b.

    riconosce gli organi incaricati della formazione continua previa consultazione della commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali e della commissione d’esame;

  3. c.

    tiene e pubblica un elenco degli organi incaricati degli esami e della formazione continua;

  4. d.

    approva il catalogo degli esercizi d’esame secondo l’allegato 2 numero 3.4, proposto dalla commissione d’esame, previa consultazione della commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali;

  5. e.

    rilascia le autorizzazioni speciali alle persone che hanno superato l’esame nonché ai titolari di autorizzazioni speciali UE/AELS che abbiano convalidato le proprie qualifiche professionali conformemente all’articolo 2 capoverso 3;

  6. f.

    esercita la vigilanza sulla commissione d’esame e sugli organi incaricati della formazione continua ed esige misure correttive sulla base di tale vigilanza;

  7. g.

    sceglie ogni cinque anni tra gli argomenti indicati nell’elenco dell’allegato 1 numero 2 quelli che devono essere insegnati nella formazione continua su argomenti obbligatori, previa consultazione della commissione d’esame e della commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali;

  8. h.

    sostiene la commissione d’esame di cui all’articolo 6 capoverso 1 nei suoi compiti amministrativi e nell’organizzazione delle sue riunioni.

Art. 6Commissione d’esame

1

 Le organizzazioni e le autorità seguenti sono rappresentate da un delegato nella commissione d’esame:

  1. a.

    la Conferenza degli ispettori forestali cantonali (CIC);

  2. b.

    la Segreteria di Stato dell’economia;

  3. c.

    il Centro di formazione forestale di Lyss;

  4. d.

    l’ibW Bildungszentrum Wald di Maienfeld;

  5. e.

    l’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio;

  6. f.

    il rappresentante delle associazioni ambientali designato dall’UFAM.

2

 La CIC presiede la commissione.

3

 Il quorum è raggiunto se è presente la maggioranza dei membri. La commissione d’esame prende le decisioni a maggioranza semplice dei membri presenti, ciascuno dei quali dispone di un voto. Il voto del presidente è decisivo in caso di parità dei voti.

4

 La commissione d’esame ha i compiti e le competenze seguenti:

  1. a.

    controlla che siano offerti corsi di preparazione agli esami che soddisfano la domanda;

  2. b.

    fornisce consulenza all’UFAM per l’aggiornamento degli allegati, se del caso;

  3. c.

    propone un catalogo di esercizi per gli esami secondo l’allegato 2 numero 3.4;

  4. d.

    coordina gli esami;

  5. e.

    sceglie ogni cinque anni quali obiettivi indicati nell’allegato 1 numero 2 debbano essere insegnati durante la formazione continua su argomenti facoltativi secondo l’allegato 3.

Art. 7Organi incaricati degli esami

Gli organi incaricati degli esami hanno i compiti e le competenze seguenti:

  1. a.

    tengono gli esami secondo l’allegato 2;

  2. b.

    offrono corsi di preparazione agli esami, di concerto con la commissione d’esame;

  3. c.

    designano gli esaminatori e li formano per svolgere i loro compiti;

  4. d.

    conservano le prove d’esame per almeno cinque anni.

Art. 81

  1. Entra in vigore il 1° gen. 2027 (vedi art. 13 lett. b).

Art. 9Commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali

1

 Nella commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali sono rappresentati da un delegato le autorità seguenti:

  1. a.

    l’UFAM;

  2. b.

    l’Ufficio federale della sanità pubblica;

  3. c.

    l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria;

  4. d.

    la Segreteria di Stato dell’economia;

  5. e.

    l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni;

  6. f.

    la CIC.

2

 L’UFAM presiede la commissione.

3

 La commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali fornisce consulenza all’UFAM sulle questioni concernenti l’esecuzione della presente ordinanza.

Sezione 4 Emolumenti

Art. 10

1

 Gli emolumenti riscossi per gli esami sono fissati nell’allegato 2 numero 2.3, gli emolumenti riscossi per la formazione continua sono fissati nell’allegato 3 numero 6.

2

 Gli emolumenti prelevati dall’UFAM nell’ambito dell’esecuzione della presente ordinanza sono fissati secondo l’ordinanza del 18 maggio 20051 sugli emolumenti in materia di prodotti chimici. L’emolumento per il rilascio e la proroga di un’autorizzazione speciale è a carico del titolare dell’autorizzazione.

3

 L’autorizzazione è rilasciata o rinnovata solo dopo il pagamento dell’emolumento.

  1. RS 813.153.1

Sezione 5 Disposizioni finali

Art. 11Abrogazione di un altro atto

[RU 2005 3493; 2007 357 I 3; 2015 2005 I 3]

L’ordinanza del DATEC del 28 giugno 2005 concernente l’autorizzazione speciale per l’impiego di prodotti fitosanitari nell’economia forestale è abrogata.

Art. 12Disposizione transitoria

Le persone che hanno iniziato la loro formazione professionale superiore prima del 1° gennaio 2026 secondo il programma quadro del 12 aprile 2010 per le formazioni professionali superiori nell’economia forestale con diploma di Forestale SSS ricevono, dopo l’ottenimento del diploma, l’autorizzazione speciale per l’impiego di prodotti fitosanitari nell’economia forestale secondo l’articolo 23a capoverso 2 ORRPChim.

Art. 13Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore come segue:

  1. a.

    gli articoli 1–3, 5–7, 9–13: il 1° gennaio 2026;

  2. b.

    gli articoli 4 e 8: il 1° gennaio 2027.

Allegati

  • Classificazione dei livelli di competenze e conoscenze
  • Scopo degli esami

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).