Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), visti gli articoli 7 capoverso 3, 8 capoversi 1 e 2, 9 capoverso 2, 10 capoverso 2, 12 capoversi 3–6, 12a nonché 23 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 maggio 2005 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim); visti gli articoli 1, 3 e 4 dell’ordinanza del 16 novembre 2022 concernente il registro delle autorizzazioni speciali per l’impiego di prodotti fitosanitari, ordina:
Sezione 1 Campo d’applicazione dell’autorizzazione speciale e condizioni per il rilascio
Art. 1Campo d’applicazione dell’autorizzazione speciale
1 L’autorizzazione speciale disciplinata dalla presente ordinanza autorizza il suo titolare a impiegare in agricoltura, a titolo professionale o commerciale, prodotti fitosanitari secondo l’articolo 2 capoverso 1 dell’ordinanza del 12 maggio 20101 sui prodotti fitosanitari (autorizzazione speciale Agricoltura).
2 L’autorizzazione speciale consente inoltre di istruire altre persone per attività di cui all’articolo 1.
3 Le persone che non possiedono un’autorizzazione speciale possono impiegare prodotti fitosanitari soltanto se sono o sono state preliminarmente istruite sul posto dal titolare di un’autorizzazione speciale.
4 Una persona è considerata istruita ai sensi del capoverso 3 se ha ottenuto almeno le seguenti informazioni sui prodotti fitosanitari che deve impiegare:
- a.
nomi e utilizzi previsti dei prodotti fitosanitari;
- b.
- c.
pericoli legati ai prodotti fitosanitari utilizzati, misure precauzionali e restrizioni applicabili;
- d.
persona da contattare in caso di domande o di emergenza.
5 Il titolare dell’autorizzazione speciale che ha istruito una persona è responsabile delle azioni di quest’ultima. La violazione delle prescrizioni della legislazione sulla protezione dell’ambiente e della salute da parte della persona istruita sarà considerata come una violazione da parte del titolare dell’autorizzazione speciale che ha impartito l’istruzione con le conseguenze che ne derivano ai sensi dell’articolo 11 ORRPChim.
- RS 916.161
Art. 2Competenze e conoscenze
1 L’autorizzazione speciale è rilasciata alle persone in possesso delle competenze e delle conoscenze richieste secondo l’allegato 1.
2 Le competenze e conoscenze richieste sono convalidate mediante il superamento di un esame secondo l’articolo 3.
3 Per le autorizzazioni speciali rilasciate da uno Stato membro dell’Unione europea o dell’Associazione europea di libero scambio (UE/AELS) si applicano gli articoli 8 capoverso 2 e 8a ORRPChim. Gli emolumenti per l’organizzazione di misure di compensazione sono a carico del titolare dell’autorizzazione speciale conformemente all’allegato dell’ordinanza del 18 maggio 20051 sugli emolumenti in materia di prodotti chimici.
4 Il titolare di un’autorizzazione speciale Orticoltura secondo l’ordinanza del DATEC del 24 novembre 20222 concernente l’autorizzazione speciale per l’impiego di prodotti fitosanitari nell’orticoltura (OAS-O) può ottenere un’autorizzazione speciale Agricoltura a condizioni semplificate.
- RS 813.153.1
- RS 814.812.39
Sezione 2: Esame e formazione continua
1 L’esame permette di controllare che i candidati possiedano le competenze e le conoscenze richieste secondo l’allegato 1 per ottenere un’autorizzazione speciale.
2 L’esame è disciplinato nell’allegato 2.
- Entra in vigore il 1° gen. 2027 (vedi art. 13 lett. b).
Sezione 3: Compiti dei servizi competenti
Art. 5Ufficio federale dell’ambiente
L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) ha segnatamente i compiti e le competenze seguenti:
- a.
istituisce una commissione d’esame e una commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali;
- b.
riconosce gli organi incaricati della formazione continua previa consultazione della commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali e della commissione d’esame;
- c.
tiene e pubblica un elenco degli organi incaricati degli esami e della formazione continua;
- d.
approva il catalogo degli esercizi d’esame secondo l’allegato 2 numero 3.4, proposto dalla commissione d’esame, previa consultazione della commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali;
- e.
rilascia le autorizzazioni speciali alle persone che hanno superato l’esame, alle persone che desiderano sostituire la loro autorizzazione speciale Orticoltura secondo l’articolo 2 capoverso 4 nonché ai titolari di autorizzazioni UE/AELS che abbiano convalidato le proprie qualifiche professionali secondo l’articolo 2 capoverso 3;
- f.
esercita la vigilanza sulla commissione d’esame e sugli organi incaricati della formazione continua ed esige misure correttive sulla base di tale vigilanza;
- g.
sceglie ogni cinque anni tra gli argomenti indicati nell’elenco dell’allegato 1 numero 2 quelli che dovranno essere insegnati nella formazione continua su argomenti obbligatori, previa consultazione della commissione d’esame e della commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali.
Art. 6Commissione d’esame
1 Le organizzazioni e le autorità seguenti sono rappresentate da un delegato nella commissione d’esame:
- a.
l’organizzazione del mondo del lavoro delle professioni agricole, delle professioni legate alla trasformazione di prodotti agricoli e delle professioni equestri (oml AgriAliForm);
- b.
la Segreteria di Stato dell’economia;
- c.
le autorità esecutive cantonali;
- d.
la Conferenza dei direttori delle scuole d’agricoltura;
- e.
il Servizio per la prevenzione degli infortuni nell’agricoltura;
- f.
- g.
il rappresentante delle associazioni ambientali designato dall’UFAM.
2 L’oml AgriAliForm presiede la commissione.
3 Il quorum è raggiunto se è presente la maggioranza dei membri. La commissione d’esame prende le decisioni a maggioranza semplice dei membri presenti, ciascuno dei quali dispone di un voto. Il voto del presidente è decisivo in caso di parità dei voti.
4 La commissione d’esame ha i compiti e le competenze seguenti:
- a.
riconosce e sorveglia gli organi incaricati degli esami;
- b.
controlla che siano offerti corsi di preparazione agli esami che soddisfano la domanda;
- c.
sorveglia in maniera puntuale la qualità dei corsi di preparazione e degli esami e, se necessario, esige misure correttive dagli organi incaricati degli esami;
- d.
fornisce consulenza all’UFAM per il riconoscimento degli organi incaricati della formazione continua e l’aggiornamento degli allegati 1 e 2, se del caso;
- e.
propone un catalogo di esercizi per gli esami secondo l’allegato 2 numero 3.4;
- f.
confronta le competenze e conoscenze del titolare di un’autorizzazione speciale Orticoltura secondo l’OAS-O1 con quelle richieste secondo l’allegato 1 e stabilisce se è sufficiente un esame parziale per ottenere l’autorizzazione speciale Agricoltura.
5 L’oml AgriAliForm assume i compiti e le competenze seguenti all’interno della commissione d’esame:
- a.
sostiene la commissione d’esame nei suoi compiti amministrativi e nell’organizzazione delle sue riunioni;
- b.
- c.
redige annualmente un rapporto destinato all’UFAM sulle attività della commissione d’esame e degli organi incaricati degli esami.
- RS 814.812.39
Art. 7Organi incaricati degli esami
Gli organi incaricati degli esami hanno i compiti e le competenze seguenti:
- a.
tengono gli esami secondo l’allegato 2;
- b.
offrono corsi di preparazione agli esami, di concerto con la commissione d’esame;
- c.
designano gli esaminatori e li formano per svolgere i loro compiti;
- d.
conservano le prove d’esame per almeno cinque anni.
- Entra in vigore il 1° gen. 2027 (vedi art. 13 lett. b).
Art. 9Commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali
1 Nella commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali sono rappresentati da un delegato le autorità seguenti:
- a.
- b.
l’Ufficio federale della sanità pubblica;
- c.
l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria;
- d.
la Segreteria di Stato dell’economia;
- e.
l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni;
- f.
l’Ufficio federale dell’agricoltura;
- g.
le autorità esecutive cantonali.
2 L’UFAM presiede la commissione.
3 La commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali fornisce consulenza all’UFAM per le questioni concernenti l’esecuzione della presente ordinanza.
Sezione 4: Emolumenti
1 Gli emolumenti riscossi per gli esami sono fissati nell’allegato 2 numero 2.4, gli emolumenti riscossi per la formazione continua sono fissati nell’allegato 3 numero 6.
2 Gli emolumenti prelevati dall’UFAM nell’ambito dell’esecuzione della presente ordinanza sono fissati secondo l’ordinanza del 18 maggio 20051 sugli emolumenti in materia di prodotti chimici. L’emolumento per il rilascio e la proroga di un’autorizzazione speciale è a carico del titolare dell’autorizzazione.
3 L’autorizzazione speciale è rilasciata o rinnovata solo dopo il pagamento dell’emolumento.
- RS 813.153.1
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 11Abrogazione di un altro atto
[RU 2005 3461; 2007 357 I 1; 2015 2005 I 1]L’ordinanza del DATEC del 28 giugno 2005 concernente l’autorizzazione speciale per l’impiego di prodotti fitosanitari nell’agricoltura, nell’orticoltura e nel giardinaggio è abrogata.
Art. 12Disposizioni transitorie
1 I titolari di un’abilitazione valida fino al 31 dicembre 2025 che hanno portato a termine un apprendistato nel settore agricolo prima del 1° luglio 1993 possono annunciarla all’UFAM entro il 30 giugno 2026 al fine di sostituirla. Le abilitazioni rilasciate secondo il diritto previgente che sono state notificate entro il 30 giugno 2026 sono sostituite con un’autorizzazione speciale valida per cinque anni, i cui dati sono contenuti nel Registro Autorizzazioni speciali PF di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del 16 novembre 2022 concernente il registro delle autorizzazioni speciali per l’impiego di prodotti fitosanitari. L’abilitazione rilasciata secondo il diritto previgente scade il 1° gennaio 2027. Coloro che hanno ottenuto l’abilitazione prima del 1° gennaio 2000 devono seguire l’intera formazione continua ai sensi dell’articolo 9 capoverso 3 ORRPChim entro il 31 dicembre 2029.
2 Le persone che hanno iniziato la loro formazione professionale di base nell’agricoltura prima del 1° gennaio 2026 secondo l’ordinanza della SEFRI dell’8 maggio 20081 sulla formazione professionale di base Campo professionale «agricoltura e professioni agricole», dopo avere ottenuto l’attestato federale di capacità (AFC) ricevono entrambe le autorizzazioni speciali per l’impiego di prodotti fitosanitari nell’agricoltura e nell’orticoltura secondo l’articolo 23a capoverso 2 ORRPChim.
- RS 412.101.220.83
Art. 13Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore come segue:
- a.
gli articoli 1–3, 5–7, 9–13: il 1° gennaio 2026;
- b.
gli articoli 4 e 8: il 1° gennaio 2027.
Allegati
- Classificazione dei livelli di competenze e conoscenze
- Scopo degli esami
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.