Législation

Ordinanza del DFI del 26 giugno 2020 sulle conferme di competenza e gli attestati di competenza per le manifestazioni che prevedono l'impiego di radiazione laser

RS 814.711.31In vigoreStato 01.11.20255 articoli

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Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 16 capoverso 4 dell’ordinanza del 27 febbraio 2019 concernente la legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (O-LRNIS), ordina:

Art. 1Conferme di competenza e attestati di competenza

Le conferme di competenza e gli attestati di competenza che autorizzano a utilizzare apparecchi laser delle classi 1M, 2M, 3R, 3B o 4 durante manifestazioni che prevedono l’impiego di radiazione laser sono elencati nell’allegato.

Art. 2Documenti

Chi intende richiedere conferme di competenza o attestati di competenza di cui all’articolo 1 deve presentare una domanda all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), entro il 30 aprile successivo, corredata dei seguenti documenti:

  1. a.

    documenti relativi alla formazione e agli esami;

  2. b.

    documenti relativi alle qualifiche professionali dei formatori e dei periti d’esame.

Art. 3Notifiche

1

 Gli organi d’esame autorizzati a rilasciare le conferme di competenza e gli attestati di competenza di cui nell’allegato notificano ogni anno all’UFSP, al più tardi entro il 31 ottobre:

  1. a.

    una statistica degli esami che indichi le quote di esami superati e non superati;

  2. b.

    ...

2

 Essi notificano all’UFSP, entro un mese dal termine degli esami, le persone a cui hanno rilasciato una conferma di competenza o un attestato di competenza, indicando il nome e il cognome nonché la data di nascita.

3

 Essi notificano all’UFSP eventuali adeguamenti dei documenti relativi alla formazione e agli esami nonché delle qualifiche professionali allo stato della scienza e della tecnica.

Art. 4Verifica

L’UFSP verifica almeno ogni cinque anni se i documenti relativi alla formazione e agli esami e le qualifiche professionali corrispondono ancora allo stato della scienza e della tecnica.

Art. 5Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2020.

Allegati

  • Conferme di competenza e attestati di competenza

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.11.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).