Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 16 capoverso 4 dell’ordinanza del 27 febbraio 2019 concernente la legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (O-LRNIS), ordina:
Art. 1Conferme di competenza e attestati di competenza
Le conferme di competenza e gli attestati di competenza che autorizzano a utilizzare apparecchi laser delle classi 1M, 2M, 3R, 3B o 4 durante manifestazioni che prevedono l’impiego di radiazione laser sono elencati nell’allegato.
Chi intende richiedere conferme di competenza o attestati di competenza di cui all’articolo 1 deve presentare una domanda all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), entro il 30 aprile successivo, corredata dei seguenti documenti:
- a.
documenti relativi alla formazione e agli esami;
- b.
documenti relativi alle qualifiche professionali dei formatori e dei periti d’esame.
1 Gli organi d’esame autorizzati a rilasciare le conferme di competenza e gli attestati di competenza di cui nell’allegato notificano ogni anno all’UFSP, al più tardi entro il 31 ottobre:
- a.
una statistica degli esami che indichi le quote di esami superati e non superati;
- b.
2 Essi notificano all’UFSP, entro un mese dal termine degli esami, le persone a cui hanno rilasciato una conferma di competenza o un attestato di competenza, indicando il nome e il cognome nonché la data di nascita.
3 Essi notificano all’UFSP eventuali adeguamenti dei documenti relativi alla formazione e agli esami nonché delle qualifiche professionali allo stato della scienza e della tecnica.
L’UFSP verifica almeno ogni cinque anni se i documenti relativi alla formazione e agli esami e le qualifiche professionali corrispondono ancora allo stato della scienza e della tecnica.
Art. 5Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2020.
Allegati
- Conferme di competenza e attestati di competenza
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.