Législation

Ordinanza del DATEC del 28 novembre 2011 sull'ammontare della tassa di smaltimento anticipata per pile

RS 814.670.1In vigoreStato 01.09.20233 articoli

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  • RU 2019 3899atto di base Ordinanza del DATEC sull'ammontare della tassa di smaltimento anticipata per pilein vigore il 01.01.2020
    modificato: art. 1

1 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), visto l’articolo 32abis capoverso 2 della legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente, ordina:

Art. 1Ammontare della tassa

1

 La tassa di smaltimento anticipata (tassa) di cui all’allegato 2.15 numero 6.2 dell’ordinanza del 18 maggio 20051 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) ammonta a:

  1. a.

    1,60 franchi al chilogrammo per le pile portatili agli ioni di litio, per le pile per autoveicoli agli ioni di litio e per le pile industriali agli ioni di litio gravate dalla tassa, ma come minimo 0,03 franchi per pila portatile;

  2. b.

    1,90 franchi al chilogrammo per le pile portatili ad acqua salata e per le pile industriali ad acqua salata gravate dalla tassa;

  3. c.

    0,50 franchi al chilogrammo per le pile al piombo per autoveicoli e per le pile al piombo industriali gravate dalla tassa;

  4. d.

    2 franchi al chilogrammo per le pile industriali per sistemi ibridi gravate dalla tassa, eccetto per le pile agli ioni di litio;

  5. e.

    2,50 franchi al chilogrammo per le pile portatili al sodio-cloruro di nichel gravate dalla tassa e per le pile industriali al cloruro di nichel di sodio gravate dalla tassa;

  6. f.

    3,20 franchi al chilogrammo per le altre pile portatili gravate dalla tassa, ma come minimo 0,03 franchi per pila portatile;

  7. g.

    3,20 franchi al chilogrammo per le altre pile per autoveicoli e per le altre pile industriali gravate dalla tassa.2

2

 L’organizzazione incaricata dalla Confederazione della riscossione, dell’amministrazione e dell’impiego della tassa secondo l’allegato 2.15 numero 6.7 ORRPChim pubblica in un tariffario l’ammontare della tassa calcolato per i singoli tipi di pile in base alle indicazioni di cui al capoverso 1.

  1. RS 814.81
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 25 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3899).

Art. 2Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 29 novembre 19991 sull’ammontare della tassa di smaltimento anticipata per pile e accumulatori è abrogata.

  1. [RU 1999 3600, 2005 3417 n. II 5747]

Art. 3Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.09.2023. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).