Art. 1Ammontare della tassa
La tassa di smaltimento anticipata (tassa) di cui all’allegato 2.15 numero 6.2 dell’ordinanza del 18 maggio 20051 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) ammonta a:
- a.
1,60 franchi al chilogrammo per le pile portatili agli ioni di litio, per le pile per autoveicoli agli ioni di litio e per le pile industriali agli ioni di litio gravate dalla tassa, ma come minimo 0,03 franchi per pila portatile;
- b.
1,90 franchi al chilogrammo per le pile portatili ad acqua salata e per le pile industriali ad acqua salata gravate dalla tassa;
- c.
0,50 franchi al chilogrammo per le pile al piombo per autoveicoli e per le pile al piombo industriali gravate dalla tassa;
- d.
2 franchi al chilogrammo per le pile industriali per sistemi ibridi gravate dalla tassa, eccetto per le pile agli ioni di litio;
- e.
2,50 franchi al chilogrammo per le pile portatili al sodio-cloruro di nichel gravate dalla tassa e per le pile industriali al cloruro di nichel di sodio gravate dalla tassa;
- f.
3,20 franchi al chilogrammo per le altre pile portatili gravate dalla tassa, ma come minimo 0,03 franchi per pila portatile;
- g.
3,20 franchi al chilogrammo per le altre pile per autoveicoli e per le altre pile industriali gravate dalla tassa.2
L’organizzazione incaricata dalla Confederazione della riscossione, dell’amministrazione e dell’impiego della tassa secondo l’allegato 2.15 numero 6.7 ORRPChim pubblica in un tariffario l’ammontare della tassa calcolato per i singoli tipi di pile in base alle indicazioni di cui al capoverso 1.
- RS 814.81
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 25 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3899).
