Législation

Ordinanza del DFI del 26 aprile 2017 concernente le formazioni, gli aggiornamenti e le attività permesse in materia di radioprotezione (Ordinanza sulla formazione in radioprotezione)

RS 814.501.261In vigoreStato 01.08.202517 articoli

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  • RU 2025 468in vigore il 01.08.2025
    modificato: art. 3, 4, 9, 12 · introdotto: art. 10, 15a

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Indice
  1. Sezione 1Disposizioni generali1–3
  2. Sezione 2Riconoscimento di formazioni e aggiornamenti4–11
  3. Sezione 3Altre disposizioni12–13
  4. Sezione 4Disposizioni finali14–16

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), d’intesa con l’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) e con il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), visti gli articoli 144 capoverso 2, 174 capoversi 2 e 3, 175 capoverso 3, 181 nonché 183 dell’ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP), ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1Oggetto ed esclusione dal campo d’applicazione

1

 La presente ordinanza disciplina:

  1. a.

    gli obiettivi, i requisiti e la portata della formazione e dell’aggiornamento in radioprotezione;

  2. b.

    le competenze e le conoscenze che vanno acquisite dalle persone di cui all’articolo 172 ORaP;

  3. c.

    le formazioni e gli aggiornamenti soggetti all’obbligo di riconoscimento secondo gli articoli 174–183 ORaP;

  4. d.

    i presupposti per il riconoscimento delle formazioni e degli aggiornamenti di cui alla lettera c;

  5. e.

    le materie d’esame e lo svolgimento degli esami stessi;

  6. f.

    le attività permesse per le persone con una formazione e un aggiornamento soggetti all’obbligo di riconoscimento nel campo della radioprotezione;

  7. g.

    l’istruzione delle persone mobilitate di cui all’articolo 144 ORaP.

2

 L’oggetto di cui al capoverso 1 è disciplinato:

  1. a.

    nell’allegato 1: per i medici, i dentisti, i chiropratici e i veterinari;

  2. b.

    nell’allegato 2: per le altre professioni mediche, nonché per il commercio nel settore medico;

  3. c.

    nell’allegato 3: per le attività nel settore degli impianti nucleari;

  4. d.

    nell’allegato 4: per le attività nei settori dell’industria, del commercio, dell’insegnamento, della ricerca e dei trasporti;

  5. e.

    nell’allegato 5: per le persone che, in caso di incidente o emergenza, hanno a che fare con radiazioni ionizzanti, possono esservi esposte oppure pianificano od ordinano lavori con esse o gestiscono le infrastrutture critiche oppure forniscono servizi pubblici.

3

 È esclusa dal campo d’applicazione della presente ordinanza la formazione del personale degli impianti nucleari secondo gli articoli 2−4, 6−8, 14−17, 19 e 20 dell’ordinanza del 9 giugno 20061 sulle esigenze per il personale degli impianti nucleari.

  1. RS 732.143.1

Art. 2Obiettivi della formazione

La formazione deve garantire che le persone di cui all’articolo 172 ORaP:

  1. a.

    siano informate sui pericoli per la salute dell’esposizione a radiazioni;

  2. b.

    conoscano le regole di base della radioprotezione;

  3. c.

    padroneggino una tecnica di lavoro adeguata e siano in grado di applicare le prescrizioni di radioprotezione valide per la corrispondente attività;

  4. d.

    conoscano i rischi delle esposizioni a radiazioni che potrebbero risultare da un comportamento errato;

  5. e.

    dispongano di conoscenze approfondite della legislazione in materia di radioprotezione e dei compiti specifici di radioprotezione se esercitano la funzione di perito in radioprotezione secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera g ORaP.

Art. 3Corsi di aggiornamento

1

 Chi offre corsi di aggiornamento deve coprire due dei tre contenuti seguenti:

  1. a.

    ripetizione delle conoscenze acquisite;

  2. b.

    aggiornamento e nuovi sviluppi;

  3. c.

    conoscenze acquisite in azienda o in caso di incidente.

2

 Deve inoltre garantire che i contenuti menzionati al capoverso 1 comprendano esempi tratti dalla pratica.

3

 L’istituzione che offre l’aggiornamento ha facoltà di deciderne la forma.

4

 Per gli aggiornamenti non soggetti all’obbligo di riconoscimento l’istituzione di aggiornamento rilascia un attestato di partecipazione contenente i seguenti dati:

  1. a.

    cognome, nome e data di nascita del partecipante;

  2. b.

    titolo del corso di aggiornamento;

  3. c.

    data del corso di aggiornamento;

  4. d.

    contenuto del corso di aggiornamento;

  5. e.

    numero di unità didattiche del corso di aggiornamento;

  6. f.

    designazione dell’istituzione di aggiornamento.1

5

 L’istituzione di aggiornamento è tenuta a conservare i dati di cui al capoverso 4 per cinque anni a partire dalla data di rilascio dell’attestato di partecipazione.2

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 18 giu. 2025, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 468).
  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI del 18 giu. 2025, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 468).

Sezione 2 Riconoscimento di formazioni e aggiornamenti

Art. 4Riconoscimento di corsi nonché di formazioni o aggiornamenti individuali1

1

 I corsi di formazione di cui all’articolo 174 ORaP e le formazioni individuali di cui all’articolo 178 ORaP sono riconosciuti se soddisfano i requisiti di cui alle tabelle 2–4 del pertinente allegato.

2

 I corsi di aggiornamento di cui all’articolo 175 ORaP e gli aggiornamenti individuali di cui all’articolo 178 ORaP sono riconosciuti se soddisfano i requisiti di cui all’articolo 3 capoversi 1 e 2 e di cui alle tabelle 3 e 4 del pertinente allegato.2

3

 L’autorità di riconoscimento competente può riconoscere le formazioni o gli aggiornamenti non definiti secondo gli allegati 1–5 oppure le formazioni o gli aggiornamenti che devono essere adeguati alle nuove esigenze in materia fino alla relativa modifica della presente ordinanza.3

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 18 giu. 2025, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 468).
  2. Originale cpv. 3.
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 18 giu. 2025, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 468).

Art. 5Durata di validità

La durata di validità del riconoscimento di un corso di formazione o di aggiornamento è di dieci anni.

Art. 6Condizioni per lo svolgimento di un’attività permessa

Le attività permesse possono essere svolte soltanto finché è fornita la necessaria attestazione della formazione e dell’aggiornamento.

Art. 7Procedura

Le istituzioni che intendono organizzare corsi di formazione e aggiornamento in radioprotezione soggetti all’obbligo di riconoscimento e le persone che desiderano far riconoscere la loro formazione o il loro aggiornamento individuale presentano una domanda di riconoscimento all’autorità di riconoscimento competente.

Art. 8Contenuto della domanda di riconoscimento per i corsi di formazione e aggiornamento

1

 La domanda di riconoscimento di un’istituzione di formazione e aggiornamento deve comprovare che:

  1. a.

    l’insegnamento copre l’acquisizione delle competenze e i contenuti della formazione e dell’aggiornamento secondo il pertinente allegato;

  2. b.

    le qualifiche richieste al corpo insegnante sono sufficienti per impartire le lezioni in modo professionalmente corretto e didatticamente adeguato nelle rispettive materie teoriche e pratiche;

  3. c.

    le aule rispondono ai requisiti dei corsi di formazione e aggiornamento e le attrezzature sono conformi allo stato della tecnica;

  4. d.

    la procedura d’esame per i corsi di formazione è definita in merito ai punti seguenti:

    1. 1.

      le condizioni di ammissione all’esame,

    2. 2.

      il tipo di esame,

    3. 3.

      i criteri per il superamento dell’esame,

    4. 4.

      i criteri per la ripetizione dell’esame;

  5. e.

    è disponibile un modello del questionario d’esame per i corsi di formazione;

  6. f.

    i membri della commissione d’esame dispongono di qualifiche sufficienti;

  7. g.

    la qualità dei corsi è verificata internamente a intervalli regolari ai fini di un miglioramento continuo.

2

 Se l’istituzione di formazione è certificata da un servizio accreditato, si presume che gli aspetti amministrativi, didattici e organizzativi di cui al capoverso 1 siano adempiuti; in tal caso, i pertinenti giustificativi non devono essere presentati.

3

 Nella domanda deve essere designata una persona responsabile della formazione e dell’aggiornamento.

4

 Per i corsi di aggiornamento non è richiesto l’esame finale ma va controllata la partecipazione. Nella domanda deve essere indicato come la partecipazione viene controllata.

Art. 9Certificato di formazione o di aggiornamento1

1

 L’istituzione di formazione o di aggiornamento rilascia alla persona che ha concluso un ciclo di formazione o di aggiornamento riconosciuti un certificato di formazione o di aggiornamento che deve includere almeno i seguenti punti:2

  1. a.

    la designazione del ciclo di formazione o aggiornamento;

  2. b.

    la data del superamento degli esami previsti dal ciclo di formazione o la data del ciclo di aggiornamento;

  3. c.

    le attività permesse secondo il pertinente allegato;

  4. d.

    cognome, nome e data di nascita del partecipante;

  5. e.

    l’autorità di riconoscimento di cui all’articolo 180 ORaP;

  6. f.

    designazione dell’istituzione di formazione o aggiornamento;

  7. g.

    contenuto del corso di aggiornamento;

  8. h.

    numero di unità didattiche del corso di aggiornamento.

2

 L’istituzione di formazione è tenuta a conservare per 30 anni i dati di cui al capoverso 1 lettere a–e.

3

 Per le professioni sottoposte alla legge del 13 dicembre 20023 sulla formazione professionale (LFPr) il rilascio dei certificati e il loro contenuto si basano sulle pertinenti ordinanze di esecuzione.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 18 giu. 2025, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 468).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 18 giu. 2025, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 468).
  3. RS 412.10

Art. 10Casi particolari

1

 Per le formazioni secondo le ordinanze di esecuzione della LFPr1 è competente per l’emanazione, l’approvazione e il riconoscimento delle formazioni in radioprotezione secondo l’articolo 182 ORaP comprese nel ciclo la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione.

2

 Il riconoscimento secondo il capoverso 1 può essere concesso solo se il ciclo adempie i requisiti di cui alle tabelle 2–4 dell’allegato 2.

3

 Le istituzioni competenti secondo il capoverso 1 sono tenute a coinvolgere l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) nell’elaborazione del ciclo in merito agli aspetti attinenti alla radioprotezione.

4

 Al riconoscimento di titoli acquisiti all’estero si applica l’articolo 69a dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale.

5

 Le formazioni previste esclusivamente per le attività concernenti le persone di cui all’articolo 172 capoverso 1 lettera e ORaP non devono necessariamente essere riconosciute per le persone facenti parte dell’autorità di vigilanza di cui all’articolo 184 ORaP.3

  1. RS 412.10
  2. RS 412.101
  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI del 18 giu. 2025, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 468).

Art. 11Revoca ed estinzione del riconoscimento di corsi

1

 Il riconoscimento di corsi di formazione e aggiornamento è revocato quando una condizione non è più adempiuta e questa inadempienza, nonostante diffida, non è sanata.

2

 Il riconoscimento si estingue quando:

  1. a.

    il titolare vi rinuncia formalmente;

  2. b.

    è scaduta la durata di validità e non è stata concessa alcuna proroga.

Sezione 3 Altre disposizioni

Art. 12Compiti e attribuzioni delle autorità di riconoscimento

1

 Le autorità di riconoscimento verificano la qualità dei corsi di formazione e aggiornamento. I suoi rappresentanti possono assistere a formazioni e aggiornamenti e ad esami.

2

 In caso di esposizione comportante un accumulo di dose nell’ambito di una formazione, le autorità di riconoscimento possono stabilire la dose di radiazione massima accumulabile per ogni corso nel quadro della formazione scolastica.1

3

 L’UFSP verifica d’intesa con le competenti istituzioni di cui all’articolo 10 capoverso 1 la qualità delle formazioni in radioprotezione nel quadro dei corsi nel settore medico.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 18 giu. 2025, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 468).

Art. 13Obbligo di notifica delle istituzioni di formazione e aggiornamento

1

 I fornitori di corsi di formazione e aggiornamento riconosciuti notificano all’autorità di riconoscimento competente al più tardi due settimane prima dello svolgimento di un ciclo riconosciuto:

  1. a.

    le date del ciclo di formazione o aggiornamento;

  2. b.

    la data e il luogo dell’esame finale di una formazione.

2

 Essi notificano all’autorità di riconoscimento competente le persone che hanno concluso con successo il ciclo e i dati di cui all’articolo 179 capoverso 3 ORaP.

Sezione 4 Disposizioni finali

Art. 15Disposizioni transitorie

1

 I corsi di formazione in radioprotezione riconosciuti secondo il diritto anteriore possono essere iniziati fino a cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza. Dopodiché, tali corsi non sono più considerati riconosciuti.

2

 Le attestazioni individuali di formazione in radioprotezione ottenute secondo il diritto anteriore conservano la loro validità.

3

 Per i titolari di una formazione secondo il diritto anteriore, dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza, per l’attestazione di un aggiornamento richiesto fanno stato le periodicità di cui agli allegati 1−5.

Art. 15aDisposizioni transitorie della modifica del 18 giugno 20251

1

 I corsi di formazione e aggiornamento in radioprotezione riconosciuti secondo il diritto previgente e adeguati dalla modifica del 18 giugno 2025 possono essere iniziati nei due anni successivi dalla sua entrata in vigore. Dopodiché, tali corsi non sono più considerati riconosciuti.

2

 Le attestazioni individuali di formazione e aggiornamento in radioprotezione ottenute secondo il diritto previgente conservano la loro validità.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI del 18 giu. 2025, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 468).

Art. 16Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

Allegati

  • Attività nel settore medico per medici, dentisti, chiropratici, veterinari
  • Attività nel settore delle professioni mediche (esclusi medici, dentisti, chiropratici e veterinari) e commercio nel settore medico
  • Attività nel settore degli impianti nucleari
  • Attività nei settori dell’industria, del commercio, dell’insegnamento, della ricerca e dei trasporti
  • Attività di persone che, in caso di incidente o emergenza, hanno a che fare con radiazioni ionizzanti, possono esservi esposte oppure pianificano od ordinano lavori con esse o gestiscono le infrastrutture critiche oppure forniscono servizi pubblici

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.08.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).