Législation

Ordinanza del 5 giugno 2020 concernente agevolazioni in materia di diritto ambientale in relazione al coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 diritto ambientale)

RS 814.203Non più in vigoreStato 01.09.20207 articoli

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  • RU 2020 3593COVID-19; Ordinanza COVID-19 diritto ambientale · atto di base Ordinanza concernente agevolazioni in materia di diritto ambientale in relazione al coronavirusin vigore il 01.09.2020
    modificato: art. 4 · introdotto: art. 7

1 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 19 capoverso 2 lettera a e 38 della legge federale del 15 dicembre 2000 sui prodotti chimici; visti gli articoli 35c capoverso 3 e 39 capoverso 1 della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente; e visto l’articolo 5 della legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc), ordina:

Art. 1Oggetto

La presente ordinanza prevede, in considerazione dell’emergenza legata al coronavirus, deroghe temporanee a disposizioni in materia di diritto ambientale.

Art. 2Proroga del termine per la presentazione del conteggio finale per l’esenzione dal pagamento della tassa federale sulle acque di scarico

1

 Per i detentori di stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico per i quali, a causa dei provvedimenti del Consiglio federale per la lotta al coronavirus, l’attuazione delle misure di cui all’articolo 61a LPAc subisce ritardi, il termine per la presentazione del conteggio finale di cui all’articolo 60b capoverso 2 LPAc è prorogato sino al 15 novembre 2020.

2

 Il termine per la presentazione all’UFAM, da parte dei Cantoni, dei pareri secondo l’articolo 51b lettera b dell’ordinanza del 28 ottobre 19981 sulla protezione delle acque è prorogato sino al 15 dicembre 2020.

  1. RS 814.201

Art. 3Esenzione dei disinfettanti dalla tassa d’incentivazione sui COV

1

 I disinfettanti di cui ai numeri di tariffa 3808.9410 e 3808.9480 sono cancellati dall’elenco delle sostanze dell’allegato 2 dell’ordinanza del 12 novembre 19971 concernente la tassa d’incentivazione sui composti organici volatili (OCOV).

2

 Le tasse d’incentivazione riscosse all’importazione di disinfettanti di cui al capoverso 1 sono rimborsate su richiesta.

3

 Se i disinfettanti di cui al capoverso 1 sono prodotti in Svizzera, le sostanze contenenti composti organici volatili in essi contenute sono esentate dalla tassa secondo l’articolo 2 lettera a OCOV su richiesta dei produttori; le tasse già pagate sono rimborsate su richiesta.

  1. RS 814.018

Art. 4Rimborso della tassa d’incentivazione sui COV

1

 Le domande di rimborso di cui all’articolo 3 devono essere presentate all’Amministrazione federale delle dogane nella forma da essa ammessa.

2

 Le domande di rimborso di cui all’articolo 3 capoverso 2 devono essere presentate entro il 31 agosto 2020.

3

 Le domande di rimborso di cui all’articolo 3 capoverso 3 possono essere presentate mensilmente, ma al più tardi entro il 31 marzo 2022.1

4

 Non si ha diritto al rimborso di somme inferiori a 300 franchi.

5

 I capoversi 1, 3 e 4 si applicano anche al rimborso della tassa d’incentivazione sulle sostanze contenenti COV contenute in disinfettanti di cui ai numeri di tariffa 3003.9000 e 3004.9000.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 ago. 2020, in vigore dal 1° set. 2020 (RU 2020 3593).

Art. 6Proroga del termine per l’utilizzo di carta termica con bisfenoli

Il divieto di utilizzo di carta termica con bisfenolo A (n. CAS 80-05-7) o bisfenolo S (n. CAS-NE 80-09-1) con un contenuto in massa dello 0,02 per cento o superiore di cui all’allegato 1.10 numero 1 capoverso 3 dell’ordinanza del 18 maggio 20051 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici non si applica sino al 15 dicembre 2020.

  1. RS 814.81

Art. 7Entrata in vigore e durata di validità

1

 La presente ordinanza entra in vigore il 15 giugno 2020, fatti salvi i capoversi 2, 3 e 4, con effetto sino al 15 dicembre 2020.

1bis

 Fatto salvo il capoverso 1ter, la durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 marzo 2022.1

1ter

 Gli articoli 2 e 6 rimangono validi sino al 15 dicembre 2020.2

2

 L’articolo 3 entra retroattivamente in vigore il 28 febbraio 2020 con effetto sino al 31 agosto 2020.

2bis

 La durata di validità dell’articolo 3 è prorogata sino al 31 dicembre 2021.3

3

 L’articolo 5 entra retroattivamente in vigore il 1° maggio 2020 con effetto sino al 31 luglio 2020.

4

 L’articolo 6 entra retroattivamente in vigore il 1° giugno 2020.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 19 ago. 2020, in vigore dal 1° set. 2020 (RU 2020 3593).
  2. Introdotto dal n. I dell’O del 19 ago. 2020, in vigore dal 1° set. 2020 (RU 2020 3593).
  3. Introdotto dal n. I dell’O del 19 ago. 2020, in vigore dal 1° set. 2020 (RU 2020 3593).

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.09.2020. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).