Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 55 capoverso 3 e 55f capoverso 2 della legge 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb); visto l’articolo 28 capoverso 2 della legge del 21 marzo 2003 sull’ingegneria genetica (LIG); visto l’articolo 12 capoverso 3 della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), ordina:
Art. 1Organizzazioni legittimate a ricorrere1
Le organizzazioni legittimate a ricorrere secondo gli articoli 55 e 55f LPAmb, 28 LIG o 12 LPN figurano nell’allegato.
- Nuovo testo giusta l’all. 5 n. 5 dell’O del 10 set. 2008 sull’emissione deliberata nell’ambiente, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4377).
1 In caso di cambiamento dello scopo statutario, della forma giuridica o della designazione, le organizzazioni legittimate a ricorrere devono avvertirne senz_a indugio il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Dipartimento).1
2 Il Dipartimento verifica se le organizzazioni legittimate a ricorrere adempiono ancora alle condizioni per il diritto di ricorso. Esso può consultare i documenti necessari per la valutazione. Se accerta che un’organizzazione non adempie più a tali condizioni, chiede al Consiglio federale le pertinenti modifiche dell’allegato.2
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 giu. 1998, in vigore dal 1° lug. 1998 (RU 1998 1570).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4635).
Art. 3Richiesta di altre organizzazioni
1 Le organizzazioni che adempiono le condizioni dell’articolo 55 capoverso 1 LPAmb o dell’articolo 12 capoverso 1 LPN sono iscritte, a richiesta, nell’elenco delle organizzazioni legittimate a ricorrere (allegato).1
2 Le organizzazioni che adempiono le condizioni degli articoli 55 capoverso 1 e 55f capoverso 1 LPAmb, dell’articolo 28 capoverso 1 LIG o dell’articolo 12 capoverso 1 LPN sono iscritte, a richiesta, nell’elenco delle organizzazioni legittimate a ricorrere (allegato).2
3 La richiesta deve contenere:
- a.
i dati relativi al diritto di ricorso di cui l’organizzazione vuole fruire;
- b.
la prova che l’organizzazione adempie alle condizioni necessarie a tal fine; e
- c.
i documenti necessari per detta prova, in particolare gli statuti e i rapporti annuali degli ultimi 10 anni.3
4 Secondo l’articolo 55 capoverso 1 LPAmb e l’articolo 12 capoverso 1 LPN, le attività economiche delle organizzazioni servono a conseguire scopi idealistici se il tipo di attività corrisponde a tali scopi e l’attività in questione non è predominante rispetto alle altre attività dell’organizzazione.4
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 giu. 1998, in vigore dal 1° lug. 1998 (RU 1998 1570).
- Nuovo testo giusta l’all. 5 n. 5 dell’O del 10 set. 2008 sull’emissione deliberata nell’ambiente, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4377).
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4635).
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2008 4635).
Art. 4Rendicontazione1
1 Le organizzazioni tengono ogni anno una statistica delle loro attività di ricorso. Inoltrano tale statistica, insieme al rapporto annuale, all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) entro la fine di aprile e rendono pubbliche tali informazioni.
2 L’organizzazione deve mostrare nella sua statistica, indicando l’autorità competente, in quanti casi conclusi nell’anno precedente:
- a.
i suoi ricorsi sono stati accolti, interamente o parzialmente, respinti o sono diventati senza oggetto;
- b.
ha stipulato accordi con i richiedenti secondo gli articoli 55c capoverso 1 LPAmb o 12d capoverso 1 LPN e ha ritirato il proprio ricorso in tale ambito;
- c.
ha ritirato il proprio ricorso senza stipulare un accordo.
3 L’UFAM determina in quale forma devono essergli forniti i dati di cui al capoverso 2. Tiene una statistica globale di tali dati e la pubblica.
4 Le organizzazioni informano l’UFAM entro la fine di aprile di ogni anno sull’ammontare delle loro entrate dell’anno precedente in relazione all’esercizio del diritto di ricorso.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4635).
Art. 5Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 1990.
Disposizione transitoria relativa alla modifica del 19 settembre 2008
Allegati
- Elenco delle organizzazioni legittimate a ricorrere ai sensi della LPAmb, della LIG o della LPN
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.