Art. 1Scopo
La presente ordinanza ha lo scopo di impedire che siano messi in commercio legno e prodotti da esso derivati che non provengono da prelievo o da commercio legali.

Progetti di revisione che toccano OCoL, seguiti fino alla pubblicazione nella RU.
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 35e capoverso 2, 35f capoversi 2 e 4, nonché 39 capoverso 1 della legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb), ordina:
La presente ordinanza ha lo scopo di impedire che siano messi in commercio legno e prodotti da esso derivati che non provengono da prelievo o da commercio legali.
La presente ordinanza si applica al legno e ai prodotti da esso derivati di cui all’allegato 1.
Essa non si applica ai prodotti ottenuti da legname di scarto.
Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:
prima messa in commercio: la prima immissione sul mercato in Svizzera, a titolo oneroso o gratuito, di legno o prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o all’uso nell’ambito di un’attività commerciale;
operatore: ogni persona fisica o giuridica che commercializza per la prima volta legno o prodotti da esso derivati;
commerciante: ogni persona fisica o giuridica che nell’ambito di un’attività commerciale acquista o rivende legno o prodotti da esso derivati già immessi sul mercato;
Paese di origine: Paese in cui è stato prodotto il legname;
legname di provenienza illegale: legname ottenuto violando la legislazione applicabile del Paese di origine;
legislazione applicabile del Paese di origine: la legislazione in vigore nel Paese di origine per quanto concerne le seguenti materie:
i diritti di prelievo di legname entro i confini legali ufficialmente pubblicati,
i pagamenti relativi ai diritti di prelievo di legname, comprese le imposte sul prelievo di legname,
il prelievo di legname, compresa la normativa in materia ambientale e forestale, con particolare riguardo per la gestione delle foreste e la conservazione della biodiversità, ove siano di immediata pertinenza per il prelievo del legname,
i diritti legittimi di terzi relativi all’uso e alla proprietà che sono lesi dalla produzione di legname, e
in materia commerciale e doganale, per quanto riguarda il settore forestale e del legno;
concessione di taglio: ogni norma che conferisce il diritto di tagliare legna in una determinata regione.
Gli operatori devono applicare un sistema di dovuta diligenza.
Il sistema di dovuta diligenza include:
la raccolta di informazioni e documentazione (art. 5);
l’esecuzione di una valutazione del rischio (art. 6);
l’esecuzione di un’attenuazione del rischio (art. 7).
Gli operatori devono aggiornare e valutare annualmente il proprio sistema di dovuta diligenza. Essi possono far valutare il proprio sistema e la sua applicazione secondo l’articolo 10 da un servizio di ispezione riconosciuto.
Gli operatori hanno l’obbligo di procurarsi le informazioni seguenti:
descrizione del legno o dei prodotti da esso derivati, comprendente la denominazione commerciale e il tipo di prodotto, nonché il nome comune della specie di albero e la sua denominazione scientifica completa;
il Paese di origine;
la regione, in caso di classificazione differenziata del rischio di prelievo illegale nelle regioni di un Paese di origine;
informazioni sulla concessione di taglio, in caso di classificazione differenziata del rischio di prelievo illegale per le concessioni di un Paese di origine o di una regione;
la quantità di legno e prodotti da esso derivati espressa in volume, peso o numero di unità;
nome e indirizzo del fornitore;
prove attestanti il rispetto della legislazione applicabile del Paese di origine; in tale contesto si ritiene che siano di provenienza legale il legno e i prodotti da esso derivati per i quali è stata rilasciata un’autorizzazione all’importazione, al transito e all’esportazione secondo l’articolo 8 capoversi 1, 2 o 4 e l’articolo 12 dell’ordinanza del 4 settembre 20131 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette.
Essi devono documentare a chi hanno venduto il legno o i prodotti da esso derivati.
Gli operatori devono eseguire una valutazione del rischio che il legno o i prodotti da esso derivati provengano da prelievo o da commercio illegali. Tale valutazione avviene sulla base delle informazioni di cui all’articolo 5 capoverso 1 nonché secondo i seguenti criteri:
l’eventuale esistenza di una garanzia del rispetto della legislazione del Paese di origine, che può comprendere la certificazione o altre disposizioni verificate da terzi che contemplano il rispetto della legislazione;
la prevalenza di produzione illegale delle specie di alberi in questione;
la prevalenza di produzione illegale nel Paese di origine o nella singola regione del Paese di origine, tenendo anche conto della prevalenza di conflitti armati nel Paese di origine;
eventuali sanzioni delle Nazioni Unite, dell’Unione europea o della Svizzera in relazione all’importazione, all’esportazione e al transito di legno e prodotti da esso derivati;
la complessità della catena di approvvigionamento del legno e dei prodotti da esso derivati;
il rischio di corruzione nei Paesi interessati e altri indicatori riconosciuti in materia di buon governo.
Se il rischio che il legno o i prodotti da esso derivati provengano da prelievo o da commercio illegali non è trascurabile, gli operatori devono attenuare il rischio per mezzo di ulteriori accertamenti e misure.
Se dopo l’attenuazione del rischio quest’ultimo continua a essere non trascurabile, gli operatori non possono mettere in commercio il legno o i prodotti da esso derivati.
Le informazioni secondo gli articoli 4–7 devono essere adeguatamente documentate e conservate per un periodo di cinque anni.
I commercianti devono conservare i documenti per cinque anni al fine di garantire la tracciabilità secondo l’articolo 35g capoverso 1 LPAmb.
Un servizio di ispezione ha i seguenti compiti:
valuta il sistema di dovuta diligenza e la sua applicazione da parte dell’operatore nell’ambito di un’ispezione periodica basata sul capitolato d’oneri dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM); eventualmente raccomanda misure adeguate;
informa le autorità in caso di rilevanti o reiterate inadempienze da parte degli operatori;
documenta adeguatamente le informazioni e le azioni di cui alle lettere a e b e le conserva per un periodo di cinque anni.
Un servizio di ispezione può essere riconosciuto se soddisfa i seguenti requisiti:
deve essere dotato di personalità giuridica e avere sede in Svizzera;
deve essere dotato delle necessarie competenze ed essere in grado di svolgere le proprie funzioni;
garantisce l’assenza di conflitti di interesse nell’espletare le sue funzioni;
dispone di un accreditamento del Servizio di accreditamento svizzero (SAS) quale organismo di certificazione della conformità che esegue ispezioni (norma SN EN ISO/IEC 17020: 2012, Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni, tipo C1).
Il riconoscimento avviene su domanda, alla quale deve essere allegata la documentazione secondo l’allegato 2. La competenza per il riconoscimento è attribuita all’UFAM. Quest’ultimo emana un capitolato d’oneri in cui è indicato quali competenze tecniche devono possedere i servizi di ispezione e quali elementi vanno verificati e annotati in un rapporto nell’ambito di un’ispezione.
Se un servizio di ispezione non adempie più le condizioni, l’UFAM gli fissa un termine per colmare la lacuna. Se la lacuna non viene colmata entro tale termine, l’UFAM revoca l’accreditamento all’organismo e informa il SAS.
Il SAS invia all’UFAM i rapporti allestiti nell’ambito dell’accreditamento e del mantenimento dell’accreditamento dei servizi di ispezione.
L’UFAM tiene un elenco pubblico dei servizi di ispezione riconosciuti.
L’UFAM gestisce un sistema d’informazione nel quale rileva i seguenti dati:
dati sull’attività degli operatori, dei commercianti e dei servizi di ispezione;
risultati dei controlli;
dati sull’accertamento, l’apertura, lo stato e il risultato di procedimenti penali;
dati sulla disposizione, lo stato e il risultato di provvedimenti amministrativi.
I Cantoni hanno accesso al sistema d’informazione e vi registrano dati se ciò è necessario per l’esecuzione secondo l’articolo 15 capoverso 3.
Nell’ambito dei suoi controlli secondo l’articolo 15 capoverso 2 e nei casi previsti dall’articolo 5 capoverso 1 lettera g parte finale del periodo, l’UFAM può chiedere all’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria di avere accesso alle informazioni memorizzate nel sistema d’informazione di cui all’articolo 21 della legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette.
L’UFAM è l’autorità competente per la comunicazione di dati ad autorità estere e istituzioni internazionali.
Esso può comunicare i dati personali degli operatori, dei commercianti e dei servizi di ispezione, compresi i dati personali degni di particolare protezione concernenti sanzioni amministrative o penali necessarie per l’esecuzione delle disposizioni dell’Unione europea relative alla messa in commercio di legno e prodotti da esso derivati alle autorità amministrative competenti dell’Unione europea e degli Stati membri dello Spazio economico europeo.
L’UFAM esegue la presente ordinanza.
Esso controlla se gli operatori e i commercianti, come pure i servizi di ispezione riconosciuti, rispettano i loro impegni secondo la presente ordinanza; nel caso degli operatori e dei commercianti, il controllo avviene secondo un approccio basato sui rischi.
Se il legname è di provenienza nazionale, i controlli degli operatori competono ai Cantoni.
L’Ufficio federale delle dogane e della sicurezza dei confini (UDSC) controlla, su richiesta dell’UFAM, se durante l’importazione di legno e prodotti da esso derivati vengono rispettati gli obblighi previsti dagli articoli 5–7.
In caso di sospetta infrazione, l’UDSC è autorizzato a trattenere la merce. In tal caso viene coinvolto l’UFAM, che effettua ulteriori accertamenti e adotta le misure necessarie.
L’UFAM può richiedere all’UDSC le informazioni contenute nelle dichiarazioni doganali necessarie per l’esecuzione della presente ordinanza.
Gli operatori, i commercianti e i servizi di ispezione devono trasmettere alle autorità competenti, su richiesta, le informazioni necessarie per l’esecuzione e garantire loro l’accesso ai propri impianti e installazioni.
Su richiesta dell’UFAM, gli operatori, i commercianti e i servizi di ispezione devono registrare i documenti necessari nel sistema d’informazione di cui all’articolo 12 capoverso 1.
L’UFAM e i Cantoni possono sequestrare a un operatore legno o prodotti da esso derivati se hanno un fondato sospetto che il legno o i prodotti da esso derivati provengano da prelievo o da commercio illegali.
Essi fissano un termine per consentire all’operatore di invalidare il sospetto.
Se il sospetto non viene invalidato entro il termine impartito, il legno sequestrato o i prodotti del legno sequestrati vengono confiscati.
I prodotti sequestrati sono tenuti provvisoriamente in un luogo adatto e a spese dell’operatore.
I prodotti confiscati sono:
conferiti in un impianto designato dall’UFAM o in un altro luogo adatto;
venduti;
distrutti, per esempio tramite valorizzazione energetica.
Per le decisioni, i controlli e le prestazioni dell’UFAM vengono riscossi emolumenti secondo l’ordinanza del 3 giugno 2005 sugli emolumenti dell’UFAM.
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni aggiorna gli allegati 1 e 2 in conformità delle disposizioni dell’Unione europea.
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato 3.
Gli articoli 4–9 sono applicabili soltanto al legno e ai prodotti da esso derivati che sono stati messi per la prima volta in commercio dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2022. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).