Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 47 della legge del 15 dicembre 2000 sui prodotti chimici (LPChim); visto l’articolo 48 capoverso 2 della legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb), ordina:
Art. 1Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per decisioni, prestazioni e controlli (atti amministrativi) delle autorità federali preposte all’esecuzione della LPChim, della LPAmb in materia di sostanze e del pertinente diritto di esecuzione.
2 La presente ordinanza si applica inoltre ad altri enti di diritto pubblico o a privati (organi esecutivi terzi) qualora le autorità esecutive federali deleghino loro i compiti di esecuzione di cui al capoverso 1.
3 La presente ordinanza non si applica per atti amministrativi:
- a.
- b.
dell’organo di omologazione per i prodotti fitosanitari.
Art. 2Ordinanza generale sugli emolumenti
RS 172.041.1Per quanto la presente ordinanza non preveda una regolamentazione specifica, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 sugli emolumenti (OgeEm); le medesime disposizioni si applicano anche agli organi esecutivi terzi.
Art. 3Obbligo di pagare emolumenti
1 Chi dà luogo a un atto amministrativo secondo l’articolo 1 capoverso 1 deve pagare un emolumento.
2 Per i controlli effettuati per sondaggio sul mercato che non danno adito a contestazioni, non sussiste alcun obbligo di pagare emolumenti.
Art. 4Calcolo degli emolumenti
1 Il servizio che esegue un atto amministrativo stabilisce gli emolumenti:
- a.
secondo le tariffe definite nell’allegato;
- b.
secondo il tempo impiegato, tenuto conto del quadro tariffario definito nell’allegato;
- c.
negli altri casi, secondo il tempo impiegato.
2 Il tempo impiegato è fatturato secondo una tariffa oraria oscillante tra i 90 e i 200 franchi, a seconda delle conoscenze specifiche richieste e della funzione del personale incaricato del dossier.
3 Gli atti amministrativi di cui all’articolo 5 capoverso 3 OgeEm1 possono dar luogo a supplementi fino al 50 per cento dell’emolumento ordinario.
- RS 172.041.1
RS 172.041.1Sono considerati esborsi, oltre alle spese di cui all’articolo 6 OgeEm, segnatamente le spese causate dall’amministrazione della prova, dalle perizie scientifiche, dalle analisi di laboratorio o da esami speciali.
Art. 6Emolumenti riscossi da organi esecutivi terzi
1 Se un’autorità esecutiva federale delega un compito a un organo esecutivo terzo può prevedere che sia l’organo in questione a fatturare gli emolumenti corrispondenti, a fissare tali emolumenti mediante decisione in caso di vertenze e a procedere alla loro riscossione.
2 L’autorità esecutiva federale e l’organo esecutivo terzo concordano quale percentuale degli emolumenti spetta a quest’ultimo a copertura delle proprie spese.
Art. 7Disposizione transitoria
Gli emolumenti per atti amministrativi che all’entrata in vigore della presente ordinanza sono pendenti ma non ancora conclusi sono calcolati in base al diritto previgente.
Art. 8Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2005.