Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 66 capoverso 2 dell’ordinanza del 5 giugno 2015 sui prodotti chimici (OPChim), ordina:
Art. 1Necessità di conoscenze specifiche12
1 Deve possedere conoscenze specifiche chi fornisce a titolo commerciale:
- a.
sostanze o preparati del gruppo 1 di cui all’allegato 5 numero 1.1 o 2.1 OPChim a persone che se li procurano a fini professionali senza immetterli sul mercato in altra forma;
- b.
sostanze o preparati del gruppo 2 di cui all’allegato 5 numero 1.2 o 2.2 OPChim a utilizzatori privati;
- c.
sostanze o preparati destinati all’autodifesa di cui all’articolo 69 OPChim a utilizzatori privati.3
2 Per conoscenze specifiche si intende:
- a.
le conoscenze specifiche della sostanza o del preparato in questione (conoscenze specifiche);
- b.
le nozioni fondamentali inerenti alle disposizioni pertinenti della legislazione in materia di prodotti chimici e all’interpretazione dei contenuti delle schede di dati di sicurezza.
3 Se la fornitura avviene sotto la direzione di una persona le cui conoscenze specifiche adempiono i requisiti di cui al capoverso 1, è sufficiente che il fornitore disponga di:
- a.
conoscenze specifiche del prodotto;
- b.
conoscenze sulle prescrizioni legali da osservare di cui agli articoli 64 e 65 OPChim.
4 Non sono richieste alcune conoscenze specifiche per la fornitura di carburanti per motori.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6157).
- Nuova espr. giusta il n. II 2 dell’O del DFI del 5 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1981). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
- Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’O del DFI del 5 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1981).
Art. 2Conoscenze specifiche del prodotto
Dispone delle necessarie conoscenze specifiche del prodotto chi, al momento della fornitura, è in grado di informare sufficientemente l’acquirente sull’utilizzazione appropriata della sostanza o del preparato. Sono richieste conoscenze su:
- a.
l’impiego della sostanza o del preparato previsto dal fabbricante;
- b.
la manipolazione appropriata della sostanza o del preparato (dosaggio, misure di protezione);
- c.
pericoli particolari nell’utilizzazione della sostanza o del preparato, segnatamente per quanto concerne le proprietà e l’impiego;
- d.
l’immagazzinamento della sostanza o del preparato;
- e.
il regolare smaltimento della sostanza o del preparato;
- f.
misure di pronto soccorso e numeri telefonici di chiamata urgente.
Art. 3Nozioni fondamentali
1 Le nozioni fondamentali necessarie includono le conoscenze e le capacità di cui all’allegato 1.
2 Si presume che disponga delle nozioni fondamentali necessarie chi:
- a.
ha concluso con successo una formazione o un perfezionamento professionali riconosciuti;
- b.
ha acquisito una sufficiente esperienza professionale; o
- c.
è in possesso di un certificato rilasciato da un organo d’esame riconosciuto.
- d.
Art. 4Formazioni e perfezionamenti professionali riconosciuti
1 L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) riconosce formazioni e perfezionamenti professionali che trasmettono le nozioni fondamentali di cui all’allegato 1.
2 L’UFSP tiene un elenco delle formazioni e dei perfezionamenti professionali riconosciuti.
3 L’UFSP verifica a intervalli regolari se una formazione o un perfezionamento professionale riconosciuto soddisfi ancora la condizione di cui al capoverso 1.
Art. 5Esperienza professionale sufficiente
1 Un’esperienza professionale è considerata sufficiente se soddisfa le condizioni di cui all’allegato 2.
2 L’UFSP conferma, su richiesta, che una persona dispone di un’esperienza professionale sufficiente, se gli sono presentati attestati scritti rilasciati in Svizzera o la conferma ufficiale di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS.
3 A tal fine, l’UFSP sente le autorità d’esecuzione cantonali.1
- Introdotto dal n. I dell’O dell’O del DFI del 9 dic. 2008, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 445).
Art. 5aRifiuto del riconoscimento1
1 In casi motivati l’autorità competente può rifiutare di riconoscere le nozioni fondamentali fatte valere, anche se i requisiti di cui all’articolo 5 sono formalmente adempiti. Ciò vale in particolare se l’autorità competente giunge al convincimento che una persona non dispone delle nozioni fondamentali fatte valere o che non è in grado di applicarle.
2 La persona ha diritto di essere sentita prima che la decisione sia emessa.
- Introdotto dal n. I dell’O dell’O del DFI del 9 dic. 2008, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 445).
Art. 6Acquisizione delle nozioni fondamentali ed esame
1 Per le persone che non possono dimostrare di possedere le nozioni fondamentali necessarie di cui agli articoli 4 o 5, l’UFSP assicura che:
- a.
si tengano corsi per l’acquisizione delle nozioni fondamentali;
- b.
siano ottenibili i mezzi per uno studio personale;
- c.
siano svolti esami destinati a dimostrare di avere acquisito le nozioni fondamentali richieste.
2 Le nozioni fondamentali da dimostrare mediante l’esame includono le conoscenze e le capacità di cui all’allegato 1.
3 Lo svolgimento dell’esame è retto dal regolamento stabilito nell’allegato 3.
4 A chi supera l’esame è rilasciato un certificato.
5 Gli organi d’esame tengono un registro, non accessibile al pubblico, dei certificati da loro emessi. L’organo d’esame deve conservare i duplicati dei certificati per un periodo di 10 anni.
Art. 7Riconoscimento di organi d’esame
1 Gli organi d’esame che intendono far riconoscere i propri esami devono presentare una domanda scritta all’UFSP.
2 Alla domanda devono essere allegati documenti da cui risultino:
- a.
- b.
le qualifiche specifiche degli esaminatori;
- c.
il disciplinamento degli emolumenti con le relative basi di calcolo.
3 Gli organi d’esame che risiedono all’estero devono presentare, oltre alla documentazione di cui al capoverso 2, un regolamento degli esami.
4 Un organo d’esame è riconosciuto a condizione che siano adempiti i requisiti di cui all’articolo 6 capoversi 2 e 3.
5 L’UFSP tiene un elenco:
- a.
degli organi d’esame riconosciuti;
- b.
degli esami indetti e dei corsi offerti.
6 L’UFSP verifica a intervalli regolari se un organo d’esame adempia ancora i requisiti per il riconoscimento.
Art. 8Tasse, emolumenti
1 Le tasse riscosse dagli organi d’esame per la verifica delle nozioni fondamentali sono stabilite conformemente all’allegato 3 numero 5.
2 Gli emolumenti per l’esecuzione delle altre disposizioni della presente ordinanza sono calcolati secondo l’ordinanza del 18 maggio 20051 sugli emolumenti in materia di prodotti chimici.
- RS 813.153.1
- Abrogato dal n. V 8 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).
- Abrogato dal n. II 2 dell’O del DFI del 5 giu. 2015, con effetto dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1981).
Art. 11Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2005.
Allegati
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.