Législation

Ordinanza del DFI del 28 giugno 2005 sulle conoscenze specifiche richieste per la fornitura di determinate sostanze e preparati pericolosi

RS 813.131.21In vigoreStato 01.07.201512 articoli

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Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 66 capoverso 2 dell’ordinanza del 5 giugno 2015 sui prodotti chimici (OPChim), ordina:

Art. 1Necessità di conoscenze specifiche12

1

 Deve possedere conoscenze specifiche chi fornisce a titolo commerciale:

  1. a.

    sostanze o preparati del gruppo 1 di cui all’allegato 5 numero 1.1 o 2.1 OPChim a persone che se li procurano a fini professionali senza immetterli sul mercato in altra forma;

  2. b.

    sostanze o preparati del gruppo 2 di cui all’allegato 5 numero 1.2 o 2.2 OPChim a utilizzatori privati;

  3. c.

    sostanze o preparati destinati all’autodifesa di cui all’articolo 69 OPChim a utilizzatori privati.3

2

 Per conoscenze specifiche si intende:

  1. a.

    le conoscenze specifiche della sostanza o del preparato in questione (conoscenze specifiche);

  2. b.

    le nozioni fondamentali inerenti alle disposizioni pertinenti della legislazione in materia di prodotti chimici e all’interpretazione dei contenuti delle schede di dati di sicurezza.

3

 Se la fornitura avviene sotto la direzione di una persona le cui conoscenze specifiche adempiono i requisiti di cui al capoverso 1, è sufficiente che il fornitore disponga di:

  1. a.

    conoscenze specifiche del prodotto;

  2. b.

    conoscenze sulle prescrizioni legali da osservare di cui agli articoli 64 e 65 OPChim.

4

 Non sono richieste alcune conoscenze specifiche per la fornitura di carburanti per motori.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6157).
  2. Nuova espr. giusta il n. II 2 dell’O del DFI del 5 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1981). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
  3. Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’O del DFI del 5 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1981).

Art. 2Conoscenze specifiche del prodotto

Dispone delle necessarie conoscenze specifiche del prodotto chi, al momento della fornitura, è in grado di informare sufficientemente l’acquirente sull’utilizzazione appropriata della sostanza o del preparato. Sono richieste conoscenze su:

  1. a.

    l’impiego della sostanza o del preparato previsto dal fabbricante;

  2. b.

    la manipolazione appropriata della sostanza o del preparato (dosaggio, misure di protezione);

  3. c.

    pericoli particolari nell’utilizzazione della sostanza o del preparato, segnatamente per quanto concerne le proprietà e l’impiego;

  4. d.

    l’immagazzinamento della sostanza o del preparato;

  5. e.

    il regolare smaltimento della sostanza o del preparato;

  6. f.

    misure di pronto soccorso e numeri telefonici di chiamata urgente.

Art. 3Nozioni fondamentali

1

 Le nozioni fondamentali necessarie includono le conoscenze e le capacità di cui all’allegato 1.

2

 Si presume che disponga delle nozioni fondamentali necessarie chi:

  1. a.

    ha concluso con successo una formazione o un perfezionamento professionali riconosciuti;

  2. b.

    ha acquisito una sufficiente esperienza professionale; o

  3. c.

    è in possesso di un certificato rilasciato da un organo d’esame riconosciuto.

  4. d.

    …

Art. 4Formazioni e perfezionamenti professionali riconosciuti

1

 L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) riconosce formazioni e perfezionamenti professionali che trasmettono le nozioni fondamentali di cui all’allegato 1.

2

 L’UFSP tiene un elenco delle formazioni e dei perfezionamenti professionali riconosciuti.

3

 L’UFSP verifica a intervalli regolari se una formazione o un perfezionamento professionale riconosciuto soddisfi ancora la condizione di cui al capoverso 1.

Art. 5Esperienza professionale sufficiente

1

 Un’esperienza professionale è considerata sufficiente se soddisfa le condizioni di cui all’allegato 2.

2

 L’UFSP conferma, su richiesta, che una persona dispone di un’esperienza professionale sufficiente, se gli sono presentati attestati scritti rilasciati in Svizzera o la conferma ufficiale di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS.

3

 A tal fine, l’UFSP sente le autorità d’esecuzione cantonali.1

  1. Introdotto dal n. I dell’O dell’O del DFI del 9 dic. 2008, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 445).

Art. 5aRifiuto del riconoscimento1

1

 In casi motivati l’autorità competente può rifiutare di riconoscere le nozioni fondamentali fatte valere, anche se i requisiti di cui all’articolo 5 sono formalmente adempiti. Ciò vale in particolare se l’autorità competente giunge al convincimento che una persona non dispone delle nozioni fondamentali fatte valere o che non è in grado di applicarle.

2

 La persona ha diritto di essere sentita prima che la decisione sia emessa.

  1. Introdotto dal n. I dell’O dell’O del DFI del 9 dic. 2008, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 445).

Art. 6Acquisizione delle nozioni fondamentali ed esame

1

 Per le persone che non possono dimostrare di possedere le nozioni fondamentali necessarie di cui agli articoli 4 o 5, l’UFSP assicura che:

  1. a.

    si tengano corsi per l’acquisizione delle nozioni fondamentali;

  2. b.

    siano ottenibili i mezzi per uno studio personale;

  3. c.

    siano svolti esami destinati a dimostrare di avere acquisito le nozioni fondamentali richieste.

2

 Le nozioni fondamentali da dimostrare mediante l’esame includono le conoscenze e le capacità di cui all’allegato 1.

3

 Lo svolgimento dell’esame è retto dal regolamento stabilito nell’allegato 3.

4

 A chi supera l’esame è rilasciato un certificato.

5

 Gli organi d’esame tengono un registro, non accessibile al pubblico, dei certificati da loro emessi. L’organo d’esame deve conservare i duplicati dei certificati per un periodo di 10 anni.

Art. 7Riconoscimento di organi d’esame

1

 Gli organi d’esame che intendono far riconoscere i propri esami devono presentare una domanda scritta all’UFSP.

2

 Alla domanda devono essere allegati documenti da cui risultino:

  1. a.

    le materie di esame;

  2. b.

    le qualifiche specifiche degli esaminatori;

  3. c.

    il disciplinamento degli emolumenti con le relative basi di calcolo.

3

 Gli organi d’esame che risiedono all’estero devono presentare, oltre alla documentazione di cui al capoverso 2, un regolamento degli esami.

4

 Un organo d’esame è riconosciuto a condizione che siano adempiti i requisiti di cui all’articolo 6 capoversi 2 e 3.

5

 L’UFSP tiene un elenco:

  1. a.

    degli organi d’esame riconosciuti;

  2. b.

    degli esami indetti e dei corsi offerti.

6

 L’UFSP verifica a intervalli regolari se un organo d’esame adempia ancora i requisiti per il riconoscimento.

Art. 8Tasse, emolumenti

1

 Le tasse riscosse dagli organi d’esame per la verifica delle nozioni fondamentali sono stabilite conformemente all’allegato 3 numero 5.

2

 Gli emolumenti per l’esecuzione delle altre disposizioni della presente ordinanza sono calcolati secondo l’ordinanza del 18 maggio 20051 sugli emolumenti in materia di prodotti chimici.

  1. RS 813.153.1

Art. 91

  1. Abrogato dal n. V 8 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

Art. 101

  1. Abrogato dal n. II 2 dell’O del DFI del 5 giu. 2015, con effetto dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1981).

Art. 11Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2005.

Allegati

  • Basi legali

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.07.2015. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).