Il Dipartimento federale dell’interno, vista l’ordinanza del 16 marzo 2007 concernente l’attribuzione di organi per il trapianto (ordinanza sull’attribuzione di organi), ordina:
Capitolo 1: Definizioni
Ai sensi della presente ordinanza si intende per:
- a.
- b.
anticorpi anti-HLA preformati: sostanze immunitarie endogene circolanti nel sangue rivolte contro cellule umane estranee e che in caso di trapianto possono provocare la distruzione dell’organo trapiantato;
- c.
locus HLA: sito del cromosoma in cui risiedono i geni per le caratteristiche antigeniche tissutali.
Capitolo 2: Criteri di attribuzione e priorità
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 2Compatibilità del gruppo sanguigno
Un organo può essere attribuito a un neonato o a un bambino in tenera età il cui gruppo sanguigno non è compatibile, se il rappresentante legale lo consente.
Art. 3Inizio del tempo d’attesa1
1 Il tempo d’attesa è calcolato in giorni. Inizia a decorrere:
- a.
dal giorno dell’iscrizione nella lista d’attesa; o
- b.
dal giorno dell’inizio della dialisi, se precedente al giorno dell’iscrizione nella lista d’attesa.
2 Se, per motivi non imputabili a un paziente, l’iscrizione nella lista d’attesa non è avvenuta tempestivamente, il tempo d’attesa inizia a decorrere dal giorno in cui le condizioni d’iscrizione erano soddisfatte. Il centro di trapianto competente comunica tale giorno al servizio nazionale di attribuzione.
3 Se per un paziente è indicato un nuovo trapianto, il tempo d’attesa inizia a decorrere:
- a.
dal giorno del suo reinserimento nella lista d’attesa; o
- b.
dal giorno in cui ricomincia la dialisi, se precedente al giorno del reinserimento nella lista d’attesa.
4 Se nei primi 90 giorni dopo il trapianto di un rene per un paziente è indicato un nuovo trapianto di rene, viene computato anche il tempo d’attesa prima del primo intervento.
5 Se il ricorso di un paziente contro una decisione di non iscrizione nella lista d’attesa emessa dal centro di trapianto è accolto, il tempo d’attesa inizia a decorrere:
- a.
dal giorno in cui il centro di trapianto ha emanato la decisione; o
- b.
dal giorno dell’inizio della dialisi, se precedente al giorno di emanazione della decisione del centro di trapianto.
6 Se il ricorso di un paziente contro una decisione di cancellazione dalla lista d’attesa emessa dal centro di trapianto è accolto, il periodo decorso dalla cancellazione è computato come tempo d’attesa.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 19 ott. 2017, in vigore dal 15 nov. 2017 (RU 2017 5671). Vedi anche le disp. trans. della mod. del 3 nov. 2010 qui appresso.
Art. 3aCalcolo e delimitazione del tempo d’attesa1
1 Il periodo in cui un paziente non può temporaneamente subire un trapianto è computato come tempo d’attesa.
2 Per i pazienti con urgenza medica si considera tempo d’attesa soltanto il periodo in cui essi attendono un trapianto in queste condizioni.
3 Per i pazienti senza urgenza medica si considera tempo d’attesa tutto il periodo in cui essi attendono un trapianto.
4 Se è indicato un trapianto di rene, il tempo d’attesa massimo computabile senza dialisi è di 18 mesi.
6 Il tempo d’attesa in una lista d’attesa all’estero è computato a condizione che il paziente presenti una conferma scritta del centro estero competente relativa al periodo in questione; sono fatti salvi i capoversi 4 e 5.
- Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 19 ott. 2017, in vigore dal 15 nov. 2017 (RU 2017 5671).
- Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 5 dic. 2023, con effetto dal 1° apr. 2024 (RU 2023 813).
Sezione 2: Attribuzione di un cuore
Art. 4Urgenza medica
1 È considerato in imminente pericolo di morte il paziente che:
- a.
si trova in un reparto di cure intense e necessita di farmaci inotropi positivi ad alto dosaggio o medicamenti vasoattivi equivalenti;
- b.
subisce complicazioni dovute all’impianto di un dispositivo di assistenza ventricolare;
- c.
ha subìto un rigetto acuto del cuore trapiantato;
- d.
non adempie i criteri di cui alle lettere a–c, ma presenta una prognosi negativa analoga in assenza di trapianto.
2 Un’urgenza medica ha una durata di 14 giorni. È prorogata ogni volta di ulteriori 14 giorni se confermata dal centro di trapianto competente.
Art. 5Efficacia dal punto di vista medico
Se non vi è un’urgenza medica si applica il seguente ordine:
- a.
se il donatore ha meno di 16 anni, il cuore è attribuito a un paziente di età inferiore ai 16 anni;
- b.
se un’attribuzione secondo la lettera a non è possibile o se il donatore ha 16 anni o più, il cuore è attribuito a un paziente:
- 1.
il cui peso corporeo differisce al massimo del 25 per cento da quello del donatore, e
- 2.
la cui età differisce al massimo di 15 anni da quella del donatore.
Art. 6Attribuzione in caso di pari grado di priorità
1 Se più pazienti presentano lo stesso grado di priorità, il cuore è attribuito:
- a.
in primo luogo a un paziente per il quale è indicato un trapianto multiplo secondo l’articolo 11 dell’ordinanza sull’attribuzione di organi;
- b.
in secondo luogo a un paziente con gruppo sanguigno 0 o B, se il donatore è del gruppo sanguigno 0;
- c.
in terzo luogo al paziente con il tempo d’attesa più lungo.
2 Se più pazienti presentano un’urgenza medica ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1, il cuore è attribuito al paziente con il maggiore grado di urgenza. Se più pazienti presentano lo stesso grado di urgenza, per l’attribuzione si applica l’ordine di priorità di cui al capoverso 1.
Sezione 3: Attribuzione di un polmone
Art. 7Urgenza medica
1 È considerato in imminente pericolo di morte, in particolare, il paziente per il quale è indispensabile una ventilazione meccanica invasiva in un reparto di cure intense.
2 Un’urgenza medica ha una durata di 28 giorni. È prorogata ogni volta di ulteriori 28 giorni se confermata dal centro di trapianto competente.
Art. 8Efficacia dal punto di vista medico
1 Se non vi è un’urgenza medica, il polmone è attribuito:1
- a.
in primo luogo a pazienti che necessitano di un trapianto combinato del polmone e del cuore;
- b.
in secondo luogo a pazienti affetti da ipertonia polmonare;
- c.
in terzo luogo a pazienti d’età inferiore a 40 anni, se il donatore ha meno di 40 anni;
- d.
in quarto luogo a pazienti affetti da fibrosi polmonare.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° dic. 2021 (RU 2021 642).
- Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 1° ott. 2021, con effetto dal 1° dic. 2021 (RU 2021 642).
Art. 9Attribuzione in caso di pari grado di priorità
1 Se più pazienti presentano lo stesso grado di priorità, il polmone è attribuito:
- a.
in primo luogo a un paziente per il quale è indicato un trapianto multiplo secondo l’articolo 11 dell’ordinanza sull’attribuzione di organi;
- b.
in secondo luogo a un paziente con ossigenazione extracorporea a membrana e con respirazione meccanica invasiva nel reparto di cure intense;
- c.
in terzo luogo a un paziente con gruppo sanguigno 0 o B, se il donatore è del gruppo sanguigno 0;
- d.
in quarto luogo al paziente con il tempo d’attesa più lungo.1
2 Se più pazienti presentano un’urgenza medica ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1, il polmone è attribuito al paziente con il maggiore grado di urgenza. Se più pazienti presentano lo stesso grado di urgenza, per l’attribuzione si applica l’ordine di priorità i cui al capoverso 1.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 1° lug. 2011, in vigore dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3377).
Sezione 4: Attribuzione di un fegato
1 È considerato in imminente pericolo di morte il paziente che:1
- a.
presenta, nei primi 8 giorni dopo un trapianto, un non funzionamento primario del fegato o un non funzionamento dovuto a una trombosi a un’arteria epatica;
- b.
presenta un’insufficienza epatica fulminante acuta;
- c.
è colpito da degenerazione epatolenticolare (Morbo di Wilson) fulminante scompensata;
- d.
non adempie i criteri di cui alle lettere a-c, ma presenta una prognosi negativa analoga in assenza di trapianto.
1bis Il centro di trapianto di fegato competente chiede a tutti gli altri centri di trapianto di fegato in Svizzera se concordano con la classificazione secondo il capoverso 1 lettera d. Qualora i centri non riescano a trovare un’intesa, la decisione spetta al servizio nazionale di attribuzione.2
2 Un’urgenza medica ha una durata massima di 6 giorni. È prorogata ogni volta di ulteriori 2 giorni se è confermata dal centro di trapianto competente.
3 Un fegato che non è attribuibile secondo i criteri d’identità o compatibilità del gruppo sanguigno, può essere attribuito a un paziente il cui gruppo sanguigno non è compatibile se egli vi acconsente.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° dic. 2021 (RU 2021 642).
- Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° dic. 2021 (RU 2021 642).
Art. 11Attribuzione secondo un sistema a punti per donatori di età inferiore a 18 anni1
1 Se per il paziente non vi è un imminente pericolo di morte ai sensi dell’articolo 10 capoverso 1 e se il donatore ha meno di 18 anni, il fegato è attribuito:
- a.
in primo luogo a un paziente di età inferiore a 12 anni;
- b.
in secondo luogo a un paziente di età compresa fra 12 e 18 anni;
- c.
in terzo luogo a un paziente di 18 anni o più.
2 Se il donatore appartiene al gruppo sanguigno 0, all’interno delle priorità di cui al capoverso 1 il fegato è attribuito come segue:
- a.
in primo luogo a pazienti appartenenti al gruppo sanguigno 0 che hanno ottenuto il maggior numero di punti, purché non inferiore a 20, secondo l’allegato 1;
- b.
in secondo luogo a pazienti appartenenti al gruppo sanguigno B che hanno ottenuto il maggior numero di punti, purché non inferiore a 20, secondo l’allegato 1;
- c.
in terzo luogo a pazienti appartenenti al gruppo sanguigno A o AB che hanno ottenuto il maggior numero di punti, purché non inferiore a 20, secondo l’allegato 1;
- d.
in quarto luogo a pazienti che hanno ottenuto il maggior numero di punti, tuttavia inferiore a 20, secondo l’allegato 1.
3 Se il donatore appartiene a un gruppo sanguigno diverso dal gruppo 0, all’interno delle priorità di cui al capoverso 1 il fegato è attribuito al paziente che ha ottenuto il maggior numero di punti secondo l’allegato 1.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 12 mag. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1429).
Art. 11aAttribuzione secondo un sistema a punti per donatori di età compresa fra 18 e 49 anni1
1 Se per il paziente non vi è un imminente pericolo di morte ai sensi dell’articolo 10 capoverso 1 e se il donatore ha un’età compresa fra 18 e 49 anni, il fegato è attribuito in primo luogo a un paziente di peso corporeo fino a 25 chilogrammi.
2 Se il donatore appartiene al gruppo sanguigno 0, all’interno delle priorità di cui al capoverso 1 il fegato è attribuito secondo le priorità di cui all’articolo 11 capoverso 2.
3 Se il donatore appartiene a un gruppo sanguigno diverso dal gruppo 0, all’interno delle priorità di cui al capoverso 1 il fegato è attribuito al paziente che ha ottenuto il maggior numero di punti secondo l’allegato 1.
- Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 12 mag. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1429).
Art. 11bAttribuzione secondo un sistema a punti per donatori di età non inferiore a 50 anni1
Se per il paziente non vi è un imminente pericolo di morte ai sensi dell’articolo 10 capoverso 1 e se il donatore ha un’età non inferiore a 50 anni, il fegato è attribuito:
- a.
per donatori appartenenti al gruppo sanguigno 0: secondo le priorità di cui all’articolo 11 capoverso 2;
- b.
per donatori appartenenti a un gruppo sanguigno diverso dal gruppo 0: al paziente che ha ottenuto il maggior numero di punti secondo l’allegato 1.
- Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 12 mag. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1429).
Art. 12Attribuzione in caso di pari grado di priorità
Se più pazienti presentano lo stesso grado di priorità, il fegato è attribuito:
- a.
in primo luogo a un paziente per il quale è indicato un trapianto multiplo secondo l’articolo 11 dell’ordinanza sull’attribuzione di organi;
- b.
in secondo luogo a un paziente con il gruppo sanguigno identico a quello del donatore;
- c.
in terzo luogo al paziente con il tempo d’attesa più lungo.
Art. 12aAttribuzione in caso di trapianto multiplo1
bisUn rischio di mortalità elevato ai sensi dell’articolo 11 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza sull’attribuzione di organi sussiste per i pazienti che hanno ottenuto almeno 25 punti secondo l’allegato 1.
- Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 19 ott. 2017, in vigore dal 15 nov. 2017 (RU 2017 5671).
Sezione 5: Attribuzione di un rene
È considerato in imminente pericolo di morte, in particolare, il paziente che non può o non può più essere sottoposto a dialisi.
Art. 13aCorrispondenza dell’età e compatibilità del gruppo sanguigno12
1 Se non vi è un’urgenza medica secondo l’articolo 13 e se il donatore ha 60 anni o meno, il rene è attribuito in seconda priorità:
- a.
in primo luogo a un paziente di età inferiore a 20 anni il cui gruppo sanguigno è identico a quello del donatore;
- b.
in secondo luogo a un paziente di età inferiore a 20 anni il cui gruppo sanguigno è compatibile con quello del donatore;
- c.
in terzo luogo a un paziente di 20 anni o più il cui gruppo sanguigno è identico a quello del donatore;
- d.
in quarto luogo a un paziente di 20 anni o più il cui gruppo sanguigno è compatibile con quello del donatore.
2 Se il donatore ha più di 60 anni, il rene è attribuito:
- a.
in primo luogo a un paziente di 20 anni o più il cui gruppo sanguigno è identico a quello del donatore;
- b.
in secondo luogo a un paziente di 20 anni o più il cui gruppo sanguigno è compatibile con quello del donatore;
- c.
in terzo luogo a un paziente di età inferiore a 20 anni il cui gruppo sanguigno è identico a quello del donatore;
- d.
in quarto luogo a un paziente di età inferiore a 20 anni il cui gruppo sanguigno è compatibile con quello del donatore.
3 All’interno dello stesso gruppo di età, si tiene conto delle seguenti situazioni in modo uguale a quelle con gruppo sanguigno identico (cpv. 1 lett. a e c nonché 2 lett. a e c):
- a.
il gruppo sanguigno del donatore è 0, il gruppo sanguigno del paziente è B e il valore calcolato di anticorpi reattivi al pannello (all. 2 n. 3.1) del paziente è superiore al 98 per cento;
- b.
il gruppo sanguigno del donatore è A, il gruppo sanguigno del paziente è AB e il valore calcolato di anticorpi reattivi al pannello (all. 2 n. 3.1) del paziente è superiore al 98 per cento.3
- Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 17 set. 2008, in vigore dal 15 ott. 2008 (RU 2008 4469).
- Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 5 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2023 813).
- Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 5 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2023 813).
Art. 14Compatibilità tissutale1
1 In terza priorità il rene è attribuito ai pazienti che:
- a.
non hanno anticorpi anti-HLA donatore specifici; o
- b.
al massimo hanno tanti anticorpi anti-HLA donatore specifici quanti sono stati loro autorizzati dal servizio nazionale di attribuzione.
2 Il servizio nazionale di attribuzione autorizza solo anticorpi anti-HLA donatore specifici:
- a.
la cui intensità di fluorescenza media è inferiore a 10 000; o
- b.
per i quali non sussiste un rischio elevato di rigetto dell’organo.
3 Il numero di anticorpi anti-HLA donatore specifici da autorizzare deve essere calcolato in modo che ogni paziente possa ricevere da almeno il 2 per cento dei donatori che entrano in considerazione un’offerta di organo. Per il calcolo ci si basa su tutti i dati dei donatori finora rilevati.
4 Il numero di anticorpi anti-HLA donatore specifici da autorizzare deve essere calcolato al momento dell’iscrizione nella lista d’attesa. Esso è ricalcolato ogni volta all’inizio dell’anno civile o quando sono disponibili nuove conoscenze sugli anticorpi anti-HLA donatore specifici di un paziente.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 23 mag. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3139).
Art. 14aConsiderazione dell’età e del valore calcolato di anticorpi reattivi al pannello1
1 Se il donatore ha un’età inferiore a 30 anni, il rene è attribuito in quarta priorità:
- a.
a pazienti di età compresa fra 20 e 59 anni; o
- b.
a pazienti di 60 anni o più il cui valore calcolato di anticorpi reattivi al pannello (all. 2 n. 3.1) è superiore al 98 per cento.
2Se il donatore ha un’età non inferiore a 80 anni, il rene è attribuito:
- a.
a pazienti di 60 anni o più; o
- b.
a pazienti con meno di 60 anni il cui valore calcolato di anticorpi reattivi al pannello (all. 2 n. 3.1) è superiore al 98 per cento.
- Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 5 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2023 813).
Se i donatori sono risultati negativi al test del virus Epstein-Barr, il rene è attribuito in quinta priorità ai pazienti risultati parimenti negativi al test del virus Epstein-Barr.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 5 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2023 813).
Art. 15aAttribuzione secondo un sistema a punti1
Il rene è attribuito in sesta priorità ai pazienti che hanno ottenuto il maggior numero di punti secondo l’allegato 2.
- Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 17 set. 2008 (RU 2008 4469). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 5 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2023 813).
Art. 16Attribuzione in caso di pari grado di priorità
Se più pazienti hanno lo stesso grado di priorità, il rene è attribuito come segue:
- a.
in primo luogo al paziente per il quale è indicato un trapianto multiplo secondo l’articolo 11 dell’ordinanza sull’attribuzione di organi;
- b.
in secondo luogo al paziente con il tempo d’attesa più lungo.
Sezione 6: Attribuzione di un pancreas e di isole di Langerhans
Art. 17Compatibilità del gruppo sanguigno e corrispondenza dell’età1
1 Se il donatore ha 60 anni o meno, il pancreas e le isole di Langerhans sono attribuiti in prima priorità come segue:
- a.
in primo luogo a pazienti di età inferiore a 20 anni il cui gruppo sanguigno è identico a quello del donatore;
- b.
in secondo luogo a pazienti di età inferiore a 20 anni, il cui gruppo sanguigno è compatibile con quello del donatore;
- c.
in terzo luogo a pazienti di 20 anni o più, il cui gruppo sanguigno è identico a quello del donatore;
- d.
in quarto luogo a pazienti di 20 anni o più, il cui gruppo sanguigno è compatibile con quello del donatore.
2 Se il donatore ha più di 60 anni, il pancreas e le isole di Langerhans sono attribuiti in prima priorità come segue:
- a.
in primo luogo a pazienti di 20 anni o più, il cui gruppo sanguigno è identico a quello del donatore;
- b.
in secondo luogo a pazienti di 20 anni o più, il cui gruppo sanguigno è compatibile con quello del donatore;
- c.
in terzo luogo a pazienti di età inferiore a 20 anni, il cui gruppo sanguigno è identico a quello del donatore;
- d.
in quarto luogo a pazienti di età inferiore a 20 anni, il cui gruppo sanguigno è compatibile con quello del donatore.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 19 ott. 2017, in vigore dal 15 nov. 2017 (RU 2017 5671).
Art. 18Attribuzione secondo un sistema a punti1
Il pancreas e le isole di Langerhans vanno attribuiti in seconda priorità ai pazienti che hanno ottenuto il maggior numero di punti secondo l’allegato 2a.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 19 ott. 2017, in vigore dal 15 nov. 2017 (RU 2017 5671).
Art. 19Attribuzione in caso di pari grado di priorità1
Se più pazienti hanno lo stesso grado di priorità, il pancreas e le isole di Langerhans sono attribuiti come segue:
- a.
in primo luogo al paziente per il quale è indicato un trapianto multiplo secondo l’articolo 11 dell’ordinanza sull’attribuzione di organi;
- b.
in secondo luogo al paziente con il tempo d’attesa più lungo.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 19 ott. 2017, in vigore dal 15 nov. 2017 (RU 2017 5671).
Sezione 7: Attribuzione di un intestino tenue
È considerato in imminente pericolo di morte, in particolare, il paziente che non può o non può più essere nutrito per via parenterale.
Art. 21Attribuzione in caso di pari grado di priorità
1 Se più pazienti presentano un’urgenza medica, l’intestino tenue è attribuito come segue:
- a.
in primo luogo al paziente per il quale è indicato un trapianto multiplo secondo l’articolo 11 dell’ordinanza sull’attribuzione di organi;
- b.
in secondo luogo al paziente con il tempo d’attesa più lungo.
2 Se più pazienti non presentano un’urgenza medica, l’intestino tenue è attribuito come segue:
- a.
in primo luogo al paziente per il quale è indicato un trapianto multiplo secondo l’articolo 11 dell’ordinanza sull’attribuzione di organi;
- b.
in secondo luogo al paziente che ha ottenuto il maggior numero di punti secondo il sistema a punti dell’allegato 3;
- c.
in terzo luogo al paziente con il tempo d’attesa più lungo.
Capitolo 3: Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2007.
Allegati
- Criteri e calcolo dei punti
- Criteri e calcolo dei punti
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.