Législation

Ordinanza del 25 novembre 2015 sugli impianti di telecomunicazione (OIT)

OITRS 784.101.2In vigoreStato 15.08.202450 articoli

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  • RU 2023 720in vigore il 01.01.2024
    introdotto: art. 6, 7, 28a, 44a · modificato: art. 13, 19, 27, 27a, 28
  • RU 2020 6213in vigore il 01.01.2021
    modificato: art. 8, 14, 23, 24, 26, 27, 29, 39 · introdotto: art. 16, 18

2 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Capitolo 1Disposizioni generali1–5
  2. Capitolo 2Messa a disposizione sul mercato di impianti di radiocomunicazione nuovi6–24a
  3. Capitolo 3Eccezioni25
  4. Capitolo 4Disposizioni particolari26–29a
  5. Capitolo 5Messa a disposizione sul mercato e dimostrazione di nuovi impianti di telecomunicazione collegati per filo30–31
  6. Capitolo 6Messa in servizio, installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione32–33
  7. Capitolo 7Messa a disposizione sul mercato, installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione usati34–35
  8. Capitolo 8Controllo36–40
  9. Capitolo 9Disposizioni finali41–45

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 21a capoverso 2, 22 capoverso 5, 31 capoverso 1, 32, 32a, 33 capoverso 2, 34 capoverso 1ter, 59 capoverso 3, 62 e 64 capoverso 2 della legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC); in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC), ordina:

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

  1. a.

    l’offerta, la messa a disposizione sul mercato, la messa in servizio, l’installazione e l’esercizio degli impianti di telecomunicazione ai sensi dell’articolo 3 lettera d LTC;

  2. b.

    il riconoscimento dei laboratori di prova e degli organismi di valutazione della conformità;

  3. c.

    il controllo degli impianti di telecomunicazione.

Art. 2Definizioni

1

 Nella presente ordinanza si intende per:

  1. a.

    impianto di radiocomunicazione: un prodotto elettrico o elettronico che emette o riceve intenzionalmente informazioni tramite onde radio o un prodotto elettrico o elettronico che deve essere completato da un accessorio, come un’antenna, per emettere o ricevere intenzionalmente informazioni tramite onde radio;

  2. b.

    impianto collegato per filo: qualsiasi prodotto elettrico o elettronico destinato a trasmettere informazioni per filo o utilizzato per tale scopo;

  3. c.

    impianto terminale di telecomunicazione: qualsiasi impianto destinato ad essere collegato in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, a interfacce di reti di telecomunicazione utilizzate, interamente o parzialmente, per fornire servizi di telecomunicazione (art. 3 lett. b LTC);

  4. d.

    interfaccia:

    1. 1.

      un punto terminale di una rete di telecomunicazione utilizzato, interamente o parzialmente, per fornire servizi di telecomunicazione, ossia un punto di collegamento materiale tramite il quale l’utilizzatore può avere accesso alla rete di telecomunicazione (interfaccia di reti di telecomunicazione utilizzata interamente o parzialmente per fornire sevizi di telecomunicazione), come pure le sue specifiche tecniche, o

    2. 2.

      un’interfaccia che specifica il cammino radioelettrico tra gli impianti di radiocomunicazione (interfaccia radio), come pure le sue specifiche tecniche;

  5. e.

    offerta: il fatto di proporre la messa a disposizione sul mercato di impianti di telecomunicazione, esponendoli in locali commerciali, presentandoli in esposizioni, prospetti, cataloghi, nei media elettronici o in altro modo;

  6. f.

    messa a disposizione sul mercato: qualsiasi fornitura di impianti di telecomunicazione per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato svizzero, a titolo oneroso o gratuito;

  7. g.

    immissione in commercio: la prima messa a disposizione di un impianto di telecomunicazione sul mercato svizzero;

  8. h.

    messa in servizio: la prima installazione e il primo esercizio di un impianto di telecomunicazione, indipendentemente dal fatto che la trasmissione o la ricezione delle informazioni siano operate con o senza successo;

  9. i.

    installazione: il fatto di mettere impianti di telecomunicazione in stato di esercizio;

  10. j.

    esercizio: l’utilizzazione di impianti di telecomunicazione, indipendentemente dal fatto che la trasmissione o la ricezione delle informazioni siano operate con o senza successo;

  11. k.

    interferenza: l’effetto, sulla ricezione in un sistema di radiocomunicazione, di un’energia indesiderata provocata da un’emissione, irradiazione o induzione. Tale effetto si manifesta con un peggioramento della qualità di trasmissione oppure con una deformazione o una perdita del contenuto dell’informazione che sarebbe disponibile in assenza di questa energia indesiderata;

  12. l.

    fabbricante: ogni persona fisica o giuridica che produce un impianto di telecomunicazione, o che lo fa progettare o produrre, e immette in commercio tale impianto con il proprio nome o il proprio marchio;

  13. m.

    mandatario: ogni persona fisica o giuridica con sede in Svizzera che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti;

  14. n.

    importatore: ogni persona fisica o giuridica con sede in Svizzera che immette sul mercato svizzero un impianto di telecomunicazione proveniente dall’estero;

  15. o.

    distributore: ogni persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall’importatore, che mette un impianto di telecomunicazione a disposizione sul mercato;

  16. obis.

    fornitore di servizi su ordinazione: ogni persona fisica o giuridica che propone, nel quadro di un’attività commerciale, almeno due dei servizi seguenti: deposito, confezionamento, etichettatura e spedizione, senza essere proprietaria dei prodotti in questione, eccetto i servizi postali ai sensi dell’articolo 2 lettera a della legge del 17 dicembre 20101 sulle poste e di qualsiasi altro servizio di trasporto merci;

  17. p.

    operatori economici: il fabbricante, il mandatario, l’importatore, il distributore, il fornitore di servizi su ordinazione e ogni persona fisica o giuridica che soggiace a obblighi relativi alla produzione di prodotti, alla loro messa a disposizione sul mercato o alla loro messa in servizio;

  18. pbis.

    fornitore di servizi della società dell’informazione: ogni persona fisica o giuridica che propone un servizio della società dell’informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e su richiesta individuale di un destinatario di servizi;

  19. q.

    marchio di conformità: marchio mediante il quale il fabbricante indica che l’impianto di telecomunicazione è conforme alle disposizioni applicabili della legislazione svizzera che ne prevedono l’apposizione.

2

 L’importazione di impianti di telecomunicazione destinati al mercato svizzero è equiparata a un’immissione in commercio.

3

 L’offerta di un impianto di telecomunicazione è equiparata a una messa a disposizione sul mercato.

4

 Un componente o una sottounità destinato a essere incorporato dall’utilizzatore in un impianto di telecomunicazione e suscettibile di incidere sulla conformità del suddetto impianto ai requisiti essenziali della presente ordinanza (art. 7) è equiparato a un impianto di telecomunicazione.

5

 Un kit di montaggio di un impianto di telecomunicazione è equiparato a un impianto di telecomunicazione.

6

 L’occupazione di una o più frequenze allo scopo di impedire o disturbare le telecomunicazioni o la radiodiffusione è equiparata alla trasmissione di informazioni.

7

 L’immissione in commercio di un impianto di telecomunicazione usato importato è equiparata a un’immissione in commercio di un impianto di telecomunicazione nuovo, salvo se sia già stato immesso sul mercato svizzero un impianto di telecomunicazione nuovo identico.

8

 Un importatore o un distributore è equiparato a un fabbricante:

  1. a.

    se immette in commercio un impianto di telecomunicazione con il proprio nome o marchio; o

  2. b.

    se modifica un impianto già immesso in commercio tanto da pregiudicarne la conformità alla presente ordinanza.

9

 La riparazione di un impianto di telecomunicazione è equiparata a un esercizio.

  1. RS 783.0

Art. 3Interfacce

1

 L’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) stabilisce le prescrizioni tecniche applicabili alle interfacce e le pubblica nella Raccolta ufficiale delle leggi federali sotto forma di rinvio1.

2

 Esso stabilisce l’ubicazione delle interfacce tenendo conto della prassi internazionale.

  1. Queste prescrizioni possono essere consultate o ottenute dietro pagamento presso l’Ufficio federale delle comunicazioni, rue de l’Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne o al seguente indirizzo Internet: www.ufcom.ch

Art. 4Norme tecniche

1

 L’UFCOM può incaricare organismi svizzeri di normazione indipendenti di elaborare norme tecniche od occuparsene direttamente.

2

 Esso pubblica nel Foglio federale sotto forma di rinvio1 le norme tecniche definite secondo l’articolo 31 capoverso 2 lettera a LTC.

  1. Le norme possono essere consultate gratuitamente od ottenute a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch, o presso l’ASUT, Klösterlistutz 8, 3013 Berna.

Art. 5Classi d’impianti di radiocomunicazione

1

 L’UFCOM stabilisce, tenendo conto della prassi internazionale, le classi d’impianti di radiocomunicazione e gli impianti che le compongono, e ne compila l’elenco1.

2

 Una classe comprende categorie d’impianti di radiocomunicazione considerati simili e le interfacce radio alle quali gli impianti sono adibiti. Un impianto può appartenere a più classi d’impianti.

  1. Questo elenco può essere consultato o ottenuto dietro pagamento presso l’Ufficio federale delle comunicazioni, rue de l’Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne o al seguente indirizzo Internet: www.ufcom.ch

Capitolo 2 Messa a disposizione sul mercato di impianti di radiocomunicazione nuovi

Sezione 1 Conformità

Art. 6Condizioni della messa a disposizione sul mercato

1

 Gli impianti di radiocomunicazione possono essere messi a disposizione sul mercato unicamente se soddisfano le disposizioni della presente ordinanza e se sono adeguatamente installati, sottoposti a manutenzione e utilizzati conformemente ai fini previsti.

2

 In deroga al capoverso 1, la messa a disposizione sul mercato d’impianti di radiocomunicazione destinati a essere impiegati dalle autorità per garantire la sicurezza pubblica soggiace agli articoli 26 e 27, a condizione che non siano disponibili sul mercato altri impianti conformi alle prescrizioni della presente ordinanza, i quali adempiono lo stesso scopo.

3

 In deroga al capoverso 1, la messa a disposizione sul mercato d’impianti di radiocomunicazione destinati a essere impiegati dall’esercito o dalla protezione civile in bande di frequenze previste per usi sia militari sia civili soggiace all’articolo 29a, a condizione che non siano disponibili sul mercato altri impianti conformi alle prescrizioni della presente ordinanza, i quali adempiono lo stesso scopo.1

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 720).

Art. 7Requisiti essenziali

1

 Gli impianti di radiocomunicazione devono essere costruiti in modo da garantire:

  1. a.

    la protezione della salute, la sicurezza delle persone e degli animali domestici, e la protezione dei beni, compresi i requisiti di sicurezza ai sensi dell’ordinanza del 25 novembre 20151 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT), ma senza i limiti di tensione;

  2. b.

    un livello adeguato di compatibilità elettromagnetica ai sensi dell’ordinanza del 25 novembre 20152 sulla compatibilità elettromagnetica (OCEM).

2

 Gli impianti di radiocomunicazione devono essere costruiti in modo da utilizzare efficacemente lo spettro delle radiofrequenze e da contribuire a un’utilizzazione ottimale al fine di evitare interferenze.

2bis

 Gli impianti di radiocomunicazione ricaricabili mediante cavo ampiamente disponibili sul mercato devono poter essere ricaricati tramite una porta USB‑C. L’UFCOM stabilisce le categorie di impianto e le specifiche per le prestazioni e i protocolli di comunicazione per la ricarica di tali impianti di radiocomunicazione. Emana le prescrizioni amministrative necessarie sulla base degli atti delegati corrispondenti della Commissione europea.3

3

 L’UFCOM stabilisce i requisiti essenziali supplementari applicabili, come pure gli impianti di radiocomunicazione o le classi d’impianti ai quali essi si riferiscono, tenendo conto degli atti delegati corrispondenti della Commissione europea. I requisiti essenziali supplementari sono i seguenti:4

  1. a.

    gli impianti devono essere compatibili, oltre che con i dispositivi di ricarica di cui al capoverso 2bis, con ulteriori accessori;

  2. abis.

    gli impianti di radiocomunicazione ricaricabili senza cavo che sono ampiamente disponibili sul mercato devono poter essere ricaricati con un caricatore a induzione o a risonanza magnetica;

  3. b.

    gli impianti devono interagire con altre apparecchiature radio via rete;

  4. c.

    gli impianti possono essere collegati ad interfacce del corrispondente tipo in Svizzera;

  5. d.

    gli impianti non devono danneggiare la rete o il suo funzionamento, né abusare delle risorse della rete arrecando quindi un deterioramento inaccettabile del servizio;

  6. e.

    gli impianti devono contenere elementi di salvaguardia per garantire la protezione dei dati personali e della vita privata degli utilizzatori e degli abbonati;

  7. f.

    gli impianti devono supportare caratteristiche speciali che consentano di tutelarsi dalle frodi;

  8. g.

    gli impianti devono supportare funzioni speciali che permettano l’accesso a servizi d’emergenza;

  9. h.

    gli impianti devono supportare caratteristiche speciali che facilitino il loro uso da parte di utenti disabili;

  10. i.

    gli impianti devono supportare alcune caratteristiche che impediscono di introdurre un software nell’apparecchiatura radio, se non è stata dimostrata la conformità della combinazione dell’apparecchiatura radio e del software.

  1. RS 734.26
  2. RS 734.5
  3. Introdotto dal n. I dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 720).
  4. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 720).

Art. 8Rispetto dei requisiti essenziali

1

 Si presuppone che gli impianti di radiocomunicazione prodotti secondo le norme tecniche di cui all’articolo 31 capoverso 2 lettera a LTC soddisfino i requisiti essenziali per quanto riguarda gli aspetti sottoposti alla disposizione citata.

2

 In caso di modifica di una norma tecnica designata, l’UFCOM pubblica nel Foglio federale la data a partire dalla quale la presunzione di conformità viene a cadere per gli impianti di radiocomunicazione conformi alla versione precedente.1

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6213).

Art. 9Rispetto dei requisiti di utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze

Un impianto di radiocomunicazione può essere messo a disposizione sul mercato soltanto se rispetta i requisiti per l’utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze di almeno una delle prescrizioni tecniche applicabili alle interfacce radio determinate dall’UFCOM ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1.

Art. 10Obbligo d’informazione sulla conformità della combinazione degli impianti di radiocomunicazione e dei software

1

 I fabbricanti di impianti di radiocomunicazione e di software che permettono di utilizzare questi impianti conformemente al loro scopo forniscono all’UFCOM informazioni sulla conformità ai requisiti essenziali della presente ordinanza per le combinazioni previste di impianti di radiocomunicazione e di software.

2

 Le informazioni risultano da una valutazione della conformità effettuata secondo gli articoli 12 e 13 e sono aggiornate continuamente.

3

 Tenendo conto della prassi internazionale, l’UFCOM, stabilisce le categorie o le classi d’impianti di radiocomunicazione che soggiacciono ai requisiti del capoverso 1 ed emana le prescrizioni amministrative necessarie.

Art. 11Registrazione degli impianti di radiocomunicazione1

1

 Tenendo conto della prassi internazionale, l’UFCOM stabilisce le categorie di impianti di radiocomunicazione che presentano un basso livello di conformità ai requisiti essenziali della presente ordinanza.

2

 I fabbricanti devono registrare presso l’UFCOM gli impianti di radiocomunicazione appartenenti alle categorie di cui al capoverso 1 prima che gli impianti di radiocomunicazione di tali categorie siano immessi in commercio.

3

 L’UFCOM attribuisce a ogni impianto di radiocomunicazione registrato un numero di registrazione. I fabbricanti devono apporre tale numero sugli impianti immessi in commercio.

4

 Tenendo conto della prassi internazionale, l’UFCOM emana le prescrizioni tecniche e amministrative necessarie.

  1. In vigore dal 12 giu. 2018 (vedi art. 45 cpv. 2).

Sezione 2 Valutazione della conformità

Art. 12Principio

1

 Il fabbricante procede a una valutazione della conformità degli impianti di radiocomunicazione al fine di soddisfare i requisiti essenziali della presente ordinanza. La valutazione della conformità tiene conto di tutte le condizioni di funzionamento previste e, per i requisiti essenziali di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera a, tiene conto anche delle condizioni ragionevolmente prevedibili.

2

 Nel caso in cui gli impianti di radiocomunicazione possano avere più configurazioni, la valutazione della conformità serve a stabilire se questi soddisfano i requisiti essenziali della presente ordinanza per tutte le configurazioni possibili.

Art. 13Procedure applicabili

1

 Il fabbricante deve dimostrare la conformità degli impianti di radiocomunicazione ai requisiti essenziali di cui all’articolo 7 capoverso 1 e 2bis tramite una delle seguenti procedure di valutazione della conformità:1

  1. a.

    il controllo interno della produzione (allegato 2);

  2. b.

    l’esame del tipo seguito dalla conformità al tipo sulla base del controllo interno della produzione (allegato 3);

  3. c.

    la garanzia totale della qualità (allegato 4).

2

 Se il fabbricante ha applicato le norme tecniche stabilite dall’UFCOM (art. 31 cpv. 2 lett. a LTC) per valutare la conformità degli impianti di radiocomunicazione ai requisiti essenziali di cui all’articolo 7 capoversi 2 e 3, ricorre a scelta a una delle procedure di cui al capoverso 1 lettere a–c (allegati 2–4).

3

 Se il fabbricante non ha applicato o ha applicato solo parzialmente le norme tecniche stabilite dall’UFCOM (art. 31 cpv. 2 lett. a LTC) per valutare la conformità degli impianti di radiocomunicazione ai requisiti essenziali di cui all’articolo 7 capoversi 2 e 3, o se non esistono norme tecniche stabilite, ricorre a scelta, per quanto riguarda questi requisiti essenziali, a una delle procedure di cui al capoverso 1 lettera b (allegato 3) o c (allegato 4).

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 720).

Art. 14Documentazione tecnica

1

 Il fabbricante allestisce una documentazione tecnica prima dell’immissione in commercio dell’impianto di radiocomunicazione e la tiene aggiornata. La documentazione tecnica deve:

  1. a.

    permettere la valutazione della conformità dell’impianto di radiocomunicazione ai requisiti essenziali della presente ordinanza;

  2. b.

    dimostrare la conformità dell’impianto a detti requisiti.

2

 La documentazione tecnica precisa le esigenze applicabili e copre, nella misura necessaria alla valutazione, la progettazione, la produzione e il funzionamento dell’impianto di radiocomunicazione.

3

 La documentazione tecnica comprende un’analisi e una valutazione adeguate di uno o più rischi.1

4

 La documentazione tecnica deve contenere, se del caso, almeno gli elementi seguenti:

  1. a.

    una descrizione generale dell’impianto di radiocomunicazione comprendente:

    1. 1.

      fotografie o disegni che illustrano le caratteristiche esterne, il marchio e la configurazione interna,

    2. 2.

      le versioni dei software e firmware che incidono sulla conformità ai requisiti essenziali della presente ordinanza,

    3. 3.

      le istruzioni per l’uso e il montaggio;

  2. b.

    i disegni di progettazione e produzione nonché gli schemi di componenti, sottounità, circuiti e altri elementi analoghi;

  3. c.

    le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento dell’impianto di radiocomunicazione;

  4. d.

    un elenco delle norme tecniche di cui all’articolo 31 capoverso 2 lettera a LTC, applicate interamente o solo in parte, e in caso di mancata applicazione delle norme di cui all’articolo 31 capoverso 2 lettera a LTC, le soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali della presente ordinanza, compreso un elenco delle altre specifiche tecniche pertinenti applicate. In caso di applicazione parziale delle norme tecniche di cui all’articolo 31 capoverso 2 lettera a LTC, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;

  5. e.

    una copia della dichiarazione di conformità redatta secondo l’allegato 5;

  6. f.

    se è stato utilizzato il modulo di valutazione della conformità descritto nell’allegato 3, una copia del certificato dell’esame del tipo e dei suoi allegati come consegnati dall’organismo di valutazione della conformità coinvolto;

  7. g.

    i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, dei controlli effettuati e altri elementi dello stesso genere;

  8. h.

    le relazioni sulle prove effettuate;

  9. i.

    una spiegazione della conformità ai requisiti di cui all’articolo 9 e l’inclusione o l’esclusione delle informazioni sull’imballaggio ai sensi dell’articolo 19.

5

 Se la documentazione tecnica non è redatta in una delle lingue ufficiali della Svizzera o in inglese, l’UFCOM può chiederne la traduzione integrale o parziale in una di queste lingue.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6213).

Art. 15Dichiarazione di conformità

1

 Ogni impianto di radiocomunicazione messo a disposizione sul mercato deve essere corredato, a discrezione del fabbricante, di una dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali completa secondo l’allegato 5 o abbreviata secondo l’allegato 6.

2

 La dichiarazione di conformità è redatta dal fabbricante o dal suo mandatario conformemente ai modelli figuranti negli allegati 5 e 6. La dichiarazione di conformità, aggiornata regolarmente, attesta la conformità ai requisiti essenziali.

3

 La dichiarazione di conformità deve essere redatta o tradotta in una delle lingue ufficiali della Svizzera o in inglese.

4

 Se l’impianto di radiocomunicazione è soggetto a più regolamentazioni che esigono una dichiarazione di conformità, va redatta una sola dichiarazione. Un dossier contenente diverse dichiarazioni individuali è equiparato a una dichiarazione singola.

Art. 16Conservazione della dichiarazione di conformità e della documentazione tecnica

1

 Il fabbricante, il suo mandatario o, se nessuno dei due risiede in Svizzera, l’importatore devono poter presentare una copia della dichiarazione di conformità e della documentazione tecnica durante dieci anni a decorrere dalla data dell’immissione in commercio dell’impianto.

2

 In caso di immissione in commercio di serie di impianti di radiocomunicazione, il termine decorre dalla data dell’immissione in commercio dell’ultimo esemplare della serie in questione.

3

 Il fornitore di servizi su ordinazione soggiace all’obbligo di cui al capoverso 1:

  1. a.

    se il fabbricante e il suo mandatario non risiedono in Svizzera; e

  2. b.

    se l’importatore importa l’impianto per il proprio utilizzo.1

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 16 lug. 2021 (RU 2020 6213).

Art. 17Laboratori di prova e organismi di valutazione della conformità

1

 I laboratori di prova e gli organismi di valutazione della conformità che stilano rapporti o rilasciano certificati devono essere:

  1. a.

    accreditati conformemente all’ordinanza del 17 giugno 19961 sull’accreditamento e sulla designazione (OAccD);

  2. b.

    riconosciuti in Svizzera in virtù di accordi internazionali; oppure

  3. c.

    autorizzati in altro modo dal diritto svizzero.

2

 Chi si fonda su documenti di un organismo diverso da quelli citati nel capoverso 1 deve provare con verosimiglianza che le procedure di prova o di valutazione e le qualifiche di detto organismo soddisfano le esigenze svizzere (art. 18 cpv. 2 LOTC).

3

 Oltre agli obblighi previsti dall’OAccD, gli organismi di valutazione della conformità devono:

  1. a.

    partecipare alle attività di regolamentazione in materia di impianti di radiocomunicazione e di pianificazione delle frequenze;

  2. b.

    soddisfare gli obblighi d’informazione previsti negli allegati 3 e 4.

4

 L’UFCOM emana le prescrizioni amministrative necessarie in relazione agli obblighi di cui al capoverso 3 lettera a, tenendo conto della prassi internazionale.

  1. RS 946.512

Sezione 3 Informazioni

Art. 18Marchio di conformità, informazioni d’identificazione e rintracciabilità

1

 Ogni impianto di radiocomunicazione deve recare il marchio di conformità conformemente all’allegato 1 numero 1 o il marchio di conformità estero di cui nell’allegato 1 numero 2.

2

Il marchio di conformità deve essere apposto in modo visibile, leggibile e indelebile sull’impianto di radiocomunicazione o sulla sua targhetta, a meno che ciò non sia possibile o giustificato dalla natura dell’impianto. Deve essere apposto in modo visibile e leggibile sull’imballaggio.

3

Ogni impianto di radiocomunicazione deve recare, se del caso, il numero d’identificazione dell’organismo di valutazione della conformità. Questo numero ha la stessa altezza del marchio di conformità.

4

 Ogni impianto di radiocomunicazione deve essere identificato tramite il tipo, il lotto, il numero di serie o qualsiasi altra informazione che ne consenta un’identificazione univoca. Qualora le dimensioni o la natura dell’impianto di radiocomunicazione non lo consentano, queste informazioni devono figurare sull’imballaggio dell’impianto di radiocomunicazione o in un documento di accompagnamento.

5

 Ogni impianto di radiocomunicazione deve recare il nome, la ragione sociale o il marchio registrato del fabbricante nonché l’indirizzo postale al quale può essere contattato. Ove ciò non sia possibile, queste informazioni devono figurare sull’imballaggio dell’impianto o in un documento di accompagnamento. L’indirizzo precisa un unico luogo ove il fabbricante può essere contattato. I dati sono indicati in una lingua che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali.

6

 Se il fabbricante non ha sede in Svizzera, ogni impianto di radiocomunicazione deve anche recare il nome, la ragione sociale o il marchio registrato dell’importatore, nonché l’indirizzo postale al quale può essere contattato. Ove ciò non sia possibile, queste informazioni devono figurare sull’imballaggio dell’impianto o in un documento di accompagnamento. I dati sono indicati in una lingua che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali.

6bis

 Se il fabbricante e il suo mandatario non risiedono in Svizzera e l’importatore importa l’impianto per il proprio utilizzo, ogni impianto di radiocomunicazione deve anche recare il nome, la ragione sociale o il marchio registrato del fornitore di servizi su ordinazione, nonché l’indirizzo postale al quale può essere contattato. Se ciò non è possibile, queste informazioni devono figurare sull’imballaggio dell’impianto o in un documento di accompagnamento. I dati sono indicati in una lingua che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali.1

7

 L’UFCOM emana le prescrizioni amministrative necessarie.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 16 lug. 2021 (RU 2020 6213).

Art. 19Altre informazioni

1

 Ogni impianto di radiocomunicazione deve essere corredato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza. Le istruzioni contengono tutte le indicazioni necessarie per utilizzare l’impianto di radiocomunicazione conformemente al suo scopo. Fra le indicazioni figura, se del caso, una descrizione degli accessori e dei componenti (software inclusi) che consentono l’esercizio conforme allo scopo dell’impianto di radiocomunicazione.

2

 Ogni impianto di radiocomunicazione emittente deve essere corredato dalle seguenti informazioni:

  1. a.

    le bande di frequenze utilizzate dall’impianto di radiocomunicazione;

  2. b.

    la potenza di trasmissione massima sulle bande di frequenze utilizzate dall’impianto di radiocomunicazione;

  3. c.

    se del caso, le restrizioni d’esercizio, in particolare l’obbligo di disporre di una concessione per l’esercizio;

  4. d.

    nel caso degli impianti di radiocomunicazione di cui all’articolo 7 capoverso 2bis, le informazioni relative alla capacità di ricarica, ai dispositivi di ricarica compatibili nonché all’eventuale dispositivo di ricarica incluso.

3

 Le informazioni di cui al capoverso 2 lettere c e d devono anche essere riportate sull’imballaggio. In caso di vendita a distanza, le informazioni di cui al capoverso 2 lettera d devono essere fornite con l’indicazione del prezzo. Se non vi è alcun imballaggio, le informazioni in merito alla capacità di ricarica e ai dispositivi di ricarica compatibili devono essere riportate sull’impianto stesso. Se a causa della dimensione o della tipologia dell’impianto di radiocomunicazione ciò non fosse possibile, l’utilizzatore deve poter stampare le informazioni come documento di accompagnamento separato.1

4

 Per gli impianti di radiocomunicazione il cui esercizio è sottoposto a restrizioni, le offerte fatte senza presentazione di un esemplare fisico, segnatamente su Internet o tramite un prospetto, devono chiaramente indicare tali restrizioni.

5

 Le informazioni devono essere ben visibili, leggibili e comprensibili per gli utilizzatori, e redatte nella lingua ufficiale del luogo di vendita dell’impianto. Nelle località bilingui devono essere redatte nelle due lingue ufficiali.2

6

 L’UFCOM emana le prescrizioni amministrative necessarie, tenendo conto della prassi internazionale.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 720).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 720).

Art. 20Restrizioni

Se un impianto di radiocomunicazione ricevente che permette di ascoltare sia trasmissioni di radiocomunicazione pubbliche che trasmissioni di radiocomunicazione non pubbliche ai sensi dell’articolo 179bis del Codice penale1, l’offerta e le informazioni fornite con l’impianto devono limitarsi a menzionare l’ascolto delle trasmissioni pubbliche.

  1. RS 311.0

Sezione 4 Obblighi generali degli operatori economici

Art. 21Obblighi d’identificazione

1

 Su richiesta dell’UFCOM, gli operatori economici identificano:

  1. a.

    qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un impianto di radiocomunicazione;

  2. b.

    qualsiasi operatore economico al quale abbiano fornito un impianto di radiocomunicazione.

2

 Essi devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al capoverso 1 per dieci anni a decorrere dalla data in cui è stato fornito loro l’impianto di radiocomunicazione e per dieci anni a decorrere dalla data in cui essi hanno fornito l’impianto di radiocomunicazione.

Art. 22Obblighi legati al trasporto e allo stoccaggio

Gli importatori e i distributori devono garantire che, fintanto che un impianto di radiocomunicazione è sotto la loro responsabilità, le condizioni di stoccaggio o di trasporto non compromettano la sua conformità ai requisiti essenziali della presente ordinanza.

Art. 23Obblighi di controllo

1

 Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati dagli impianti di radiocomunicazione, i fabbricanti e gli importatori eseguono, per proteggere la salute e la sicurezza degli utilizzatori finali, una prova a campione sugli impianti di radiocomunicazione messi a disposizione sul mercato e, se necessario, allestiscono un registro dei reclami, degli impianti di radiocomunicazione non conformi o richiamati e informano i distributori di tale controllo.

2

 I fabbricanti o gli importatori che ritengono o hanno motivo di supporre che un impianto di radiocomunicazione da essi immesso in commercio non sia conforme alla presente ordinanza devono adottare senza indugio le misure correttive necessarie per rendere conforme tale impianto o, se necessario, ritirarlo o richiamarlo.

3

 I distributori che ritengono o hanno motivo di supporre che un impianto di radiocomunicazione da essi messo a disposizione sul mercato non sia conforme alla presente ordinanza devono assicurarsi che siano prese le misure correttive necessarie per rendere conforme tale impianto o, se necessario, ritirarlo o richiamarlo.

4

 Qualora l’impianto di radiocomunicazione presenti un rischio, i fabbricanti, i mandatari, gli importatori e i distributori devono informarne immediatamente l’UFCOM, indicando in particolare in modo dettagliato i motivi della non conformità e le misure correttive adottate.1

5

 Qualora l’impianto di radiocomunicazione presenti un rischio, i fornitori di servizi su ordinazione devono informarne immediatamente l’UFCOM, indicando in particolare in modo dettagliato i motivi della non conformità e le misure correttive adottate, nel caso in cui né il fabbricante, né il suo mandatario risiedano in Svizzera e l’importatore abbia importato l’impianto per il proprio utilizzo.2

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 16 lug. 2021 (RU 2020 6213).
  2. Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 16 lug. 2021 (RU 2020 6213).

Art. 24Obblighi di collaborazione

1

 Su richiesta motivata dell’UFCOM, gli operatori economici devono fornirgli tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità dell’impianto di radiocomunicazione alla presente ordinanza.

2

 Le informazioni e la documentazione devono essere fornite per scritto in formato cartaceo o elettronico, in una lingua che può essere facilmente compresa dall’UFCOM.

3

 Su richiesta dell’UFCOM, gli operatori economici e i fornitori di servizi della società dell’informazione collaborano nell’esecuzione di tutte le misure volte a eliminare i rischi che un impianto di radiocomunicazione da essi messo a disposizione sul mercato presenta. Questo obbligo si applica anche al mandatario per gli impianti di radiocomunicazione che rientrano nel suo mandato.1

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 16 lug. 2021 (RU 2020 6213).

Sezione 5 Offerta combinata di impianti di radiocomunicazione e dispositivi di ricarica

Art 24a

Gli operatori economici che offrono impianti di radiocomunicazione di cui all’articolo 7 capoverso 2bis con un dispositivo di ricarica devono offrirli anche senza.

Capitolo 3 Eccezioni

Art. 25

1

 Non sono soggetti alle disposizioni del capitolo 2:

  1. a.

    gli impianti di radiocomunicazione installati ed esercitati esclusivamente su frequenze attribuite all’esercito, per scopi militari, per scopi di protezione civile o per altri scopi legati a situazioni straordinarie, sempre che non siano installati ed esercitati su una rete di radiocomunicazione comune con altri organismi;

  2. b.

    gli impianti di radiocomunicazione installati ed esercitati esclusivamente per scopi di sperimentazione tecnica, sulla base di una concessione di radiocomunicazione rilasciata appositamente;

  3. c.

    gli impianti di radiocomunicazione installati ed esercitati su frequenze superiori a 3000 GHz;

  4. d.

    gli impianti di radiocomunicazione per radioamatori che non sono messi a disposizione sul mercato;

  5. e.

    i kit di montaggio (art. 2 cpv. 5) per radioamatori, a prescindere dalla messa a disposizione o meno sul mercato;

  6. f.

    gli impianti di radiocomunicazione per radioamatori messi a disposizione sul mercato, che sono stati modificati per uso proprio ai sensi dell’articolo 47 capoversi 3 e 4 OUS da un radioamatore autorizzato conformemente all’articolo 44 capoverso 1 lettere a e b dell’ordinanza del 18 novembre 20201 sull’utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze (OUS);

  7. g.

    gli impianti di radiocomunicazione che persone aventi domicilio o sede all’estero installano temporaneamente ed esercitano per un periodo non superiore a tre mesi, se:

    1. 1.

      l’installazione e l’esercizio di tali impianti sono ammessi nel relativo Stato, e

    2. 2.

      la potenza e le frequenze degli impianti sono conformi alle prescrizioni tecniche definite dall’UFCOM;

  8. h.

    gli impianti di radiocomunicazione fissi installati ed esercitati esclusivamente su aeromobili con occupanti, che servono a coordinare il traffico aereo e a garantire un pilotaggio sicuro degli aeromobili, purché riconosciuti a tale scopo dall’Ufficio federale dell’aviazione civile; quest’ultimo informa l’UFCOM in merito agli impianti riconosciuti;

  9. hbis.

    gli impianti di radiocomunicazione installati su aeromobili senza occupanti, la cui progettazione è certificata conformemente all’articolo 56 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2018/11392 e che sono destinati a funzionare unicamente su frequenze attribuite dal Regolamento delle radiocomunicazioni del 17 novembre 19953 per un’utilizzazione aeronautica protetta;

  10. i.

    i kit di valutazione su misura per professionisti destinati a essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e di sviluppo a tali fini;

  11. j.

    gli impianti di radiocomunicazione emittenti per misurazioni e per prove che, installati ed esercitati da persone specializzate nel settore delle telecomunicazioni, servono a individuare e a diagnosticare i problemi al momento della messa in servizio, dell’installazione o dell’esercizio degli impianti di telecomunicazione oppure per determinare le loro caratteristiche e verificare il loro corretto funzionamento;

  12. k.

    gli impianti di radiocomunicazione riceventi per misurazioni e per prove, che servono a individuare e a diagnosticare i problemi al momento della messa in servizio, dell’installazione o dell’esercizio degli impianti di telecomunicazione oppure per determinare le loro caratteristiche e verificare il loro corretto funzionamento.

2

 Gli impianti di radiocomunicazione che rientrano nel campo d’applicazione del capitolo 3 della presente ordinanza soggiacciono all’OPBT4 e all’OCEM5 per quanto concerne le condizioni relative alla messa a disposizione sul mercato. Sono fatti salvi gli articoli 36–40 della presente ordinanza.

3

 Gli impianti di radiocomunicazione di cui al capoverso 1 lettere b e g non possono essere messi a disposizione sul mercato.

  1. RS 784.102.1
  2. Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, versione della GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.
  3. RS 0.784.403.1
  4. RS 734.26
  5. RS 734.5

Capitolo 4 Disposizioni particolari

Sezione 1 Impianti di radiocomunicazione impiegati dalle autorità per garantire la sicurezza pubblica

Art. 26Omologazione degli impianti

1

 Fatto salvo l’articolo 6 capoverso 2, gli impianti di radiocomunicazione destinati ad essere impiegati dalle autorità per garantire la sicurezza pubblica possono essere messi a disposizione sul mercato soltanto dopo essere stati omologati dall’UFCOM. L’omologazione rilasciata dall’UFCOM vale per tutti gli impianti dello stesso tipo.

2

 Gli impianti di cui al capoverso 1 devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera a.

3

 Gli impianti di cui al capoverso 1 devono anche soddisfare determinati requisiti in materia di utilizzazione dello spettro ai sensi degli articoli 7 capoverso 2 e 9 nonché di compatibilità elettromagnetica ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 lettera b.1

4

 Gli impianti omologati devono essere identificati conformemente all’articolo 18 capoverso 4 e recare il numero di omologazione rilasciato dall’UFCOM. Devono essere corredati delle informazioni necessarie per l’uso previsto.

5

 L’UFCOM emana le prescrizioni tecniche e amministrative necessarie.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6213).

Art. 27Autorizzazione per gli operatori economici1

1

 Deve dapprima ottenere un’autorizzazione dell’UFCOM chiunque:

  1. a.

    intenda importare impianti di radiocomunicazione secondo l’articolo 6 capoverso 2 o metterli a disposizione sul mercato secondo l’articolo 26 capoverso 1;

  2. b.

    intenda installare dispositivi che provocano interferenze secondo l’articolo 32b LTC.2

1bis

 L’UFCOM può vincolare l’autorizzazione a condizioni e oneri. L’Ufficio emana le prescrizioni amministrative necessarie.3

2

 In caso di mancato rispetto delle condizioni e degli oneri relativi all’autorizzazione, l’UFCOM può ritirare quest’ultima senza indennizzo.

3

 L’UFCOM tiene a disposizione delle autorità di cui al capoverso 4 un elenco delle persone titolari di un’autorizzazione ai sensi del capoverso 1 e un elenco degli impianti omologati ai sensi dell’articolo 26 capoverso 1.

4

 Gli impianti di radiocomunicazione di cui all’articolo 26 capoverso 1 possono essere offerti o messi a disposizione sul mercato soltanto per:

  1. a.

    le autorità di polizia, le autorità di perseguimento penale o le autorità preposte all’esecuzione delle pene;

  2. b.

    il Servizio delle attività informative della Confederazione;

  3. c.

    l’esercito;

  4. d.

    le autorità competenti per le ricerche in situazioni di emergenza o le ricerche di persone condannate;

  5. e.

    le persone titolari di un’autorizzazione secondo il capoverso 1.4

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 720).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 720).
  3. Introdotto dal n. I dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 720).
  4. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6213).

Art. 27aDimostrazione, test e riparazione1

Chiunque intende installare ed esercitare per dimostrazione, test e riparazione un impianto di radiocomunicazione destinato a essere impiegato dalle autorità per garantire la sicurezza pubblica, necessita di un’autorizzazione secondo l’articolo 59a OUS2.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2020 (RU 2020 6213). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 720).
  2. RS 784.102.1

Art. 28Restrizioni d’esercizio1

Gli impianti di telecomunicazione di cui all’articolo 6 capoverso 2 possono essere esercitati soltanto alle condizioni fissate negli articoli 53–59a OUS2.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 720).
  2. RS 784.102.1

Art 28aIndirizzo di corrispondenza1

I richiedenti stabiliti all’estero devono indicare un indirizzo postale in Svizzera al quale sia possibile recapitare in modo giuridicamente valido in particolare comunicazioni e decisioni.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 720).

Sezione 2 Fiere e dimostrazioni

Art. 29

1

 Chiunque espone un impianto di radiocomunicazione che non soddisfa le condizioni richieste per la sua messa a disposizione sul mercato deve indicare chiaramente che questo non è conforme alle prescrizioni e che non può essere messo a disposizione sul mercato o messo in servizio.

2

 Chiunque intende installare ed esercitare per dimostrazione un impianto di radiocomunicazione che non soddisfa le condizioni richieste per la sua messa a disposizione sul mercato deve ottenere la necessaria concessione (art. 30 OUS1).2

3

 Sono fatti salvi gli articoli 22 OPBT3 e 22 OCEM4.

  1. RS 784.102.1
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6213).
  3. RS 734.26
  4. RS 734.5

Sezione 3 Impianti di radiocomunicazione destinati a essere impiegati dall’esercito o dalla protezione civile in bande di frequenze previste per usi sia militari sia civili

Art 29a

Gli impianti di radiocomunicazione di cui all’articolo 6 capoverso 3 possono essere messi a disposizione sul mercato, installati ed esercitati unicamente nel rispetto dei parametri tecnici di cui all’articolo 8 capoverso 2 lettera i OUS1 stabiliti dall’UFCOM previa consultazione dell’organo militare competente.

  1. RS 784.102.1

Capitolo 5 Messa a disposizione sul mercato e dimostrazione di nuovi impianti di telecomunicazione collegati per filo

Art. 30Messa a disposizione sul mercato

1

 Gli impianti di telecomunicazione collegati per filo possono essere messi a disposizione sul mercato soltanto se soddisfano le disposizioni applicabili dell’OPBT1 e dell’OCEM2 per quanto concerne le condizioni della messa a disposizione sul mercato.

2

 Non sottostanno al capoverso 1 ma possono essere messi in servizio ed esercitati soltanto se non mettono in pericolo le persone e i beni e non interferiscono con il traffico delle telecomunicazioni o la radiodiffusione, gli impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo:

  1. a.

    messi in servizio ed esercitati esclusivamente per scopi di sperimentazione tecnica per al massimo 18 mesi;

  2. b.

    messi in servizio ed esercitati esclusivamente dai beneficiari istituzionali di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere a, b, d–f, i, k e l della legge del 22 giugno 20073 sullo Stato ospite, all’interno dei propri edifici o in un’area contigua.

  1. RS 734.26
  2. RS 734.5
  3. RS 192.12

Art. 31Dimostrazione

1

 Chiunque intende mettere in servizio ed esercitare per dimostrazione un impianto terminale di telecomunicazione che non soddisfa le condizioni richieste per la messa a disposizione sul mercato, allacciandolo alle rete di un fornitore di servizi di telecomunicazione, deve ottenere il consenso di quest’ultimo.

2

 Sono fatti salvi gli articoli 22 OMBT1 e 22 OCEM2.

  1. RS 734.26
  2. RS 734.5

Capitolo 6 Messa in servizio, installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione

Art. 32Messa in servizio ed esercizio

1

 Gli impianti di radiocomunicazione contemplati dalla presente ordinanza e messi in servizio devono essere conformi alla presente ordinanza.

2

 Gli impianti di telecomunicazione collegati per filo messi in servizio devono essere conformi alle disposizioni applicabili dell’OCEM1 per quanto concerne le condizioni di messa in servizio.

3

 Gli impianti di telecomunicazione devono essere correttamente installati, sottoposti a manutenzione ed esercitati conformemente agli scopi previsti.

4

 Un impianto di telecomunicazione deve essere messo in servizio ed esercitato conformemente alle istruzioni del fabbricante.

5

 Se un fornitore di servizi mette in servizio un impianto di telecomunicazione, deve rispettare le regole tecniche riconosciute.

6

 La riparazione di un impianto di telecomunicazione deve essere effettuata conformante ai requisiti essenziali e a quelli in materia di utilizzo dello spettro delle frequenze.

  1. RS 734.5

Art. 33Impianti di telecomunicazione collegati per filo basati sulla tecnologia CPL

1

 Allo scopo di evitare interferenze, l’UFCOM può emanare prescrizioni tecniche e amministrative concernenti la messa in servizio, l’installazione e l’esercizio di impianti di telecomunicazione collegati per filo che utilizzano la rete elettrica, compresi gli impianti interni, per trasmettere dati (corrente portante in linea, CPL).

2

 La messa in servizio di impianti CPL per la trasmissione di dati nell’ambito dei servizi di telecomunicazione e delle reti private che si estendono a diversi edifici non contigui deve essere previamente notificata all’UFCOM.

3

 L’UFCOM può sottoporre a previa autorizzazione l’esercizio di impianti CPL in determinati casi problematici quali l’utilizzazione di linee aeree.

Capitolo 7 Messa a disposizione sul mercato, installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione usati

Art. 34Messa a disposizione sul mercato di impianti di telecomunicazione usati

1

 Gli impianti di telecomunicazione usati possono essere messi a disposizione sul mercato unicamente se rispettano le disposizioni in vigore al momento in cui sono stati immessi in commercio e se le norme o le prescrizioni tecniche applicabili non sono state oggetto di modifiche sostanziali. L’articolo 35 si applica per analogia.

2

 Gli impianti di telecomunicazione usati, i cui componenti importanti per il funzionamento sono stati modificati, sono soggetti alle stesse disposizioni applicabili agli impianti nuovi.

3

 Chiunque intende mettere a disposizione sul mercato un impianto di radiocomunicazione usato deve trasmettere all’acquirente le informazioni sulle eventuali restrizioni d’utilizzo di cui era corredato l’impianto al momento dell’acquisto.

4

 L’articolo 19 capoverso 4 si applica per analogia.

Art. 35Installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione usati

In caso di modifiche sostanziali delle norme o prescrizioni tecniche applicabili, l’UFCOM emana se necessario prescrizioni tecniche e amministrative relative all’installazione e all’esercizio di impianti di telecomunicazione usati.

Capitolo 8 Controllo

Art. 36Principi

1

 L’UFCOM verifica che gli impianti di telecomunicazione messi a disposizione sul mercato, messi in servizio, installati ed esercitati siano conformi alla presente ordinanza e alle proprie prescrizioni (art. 33 cpv. 1 LTC). Il controllo degli aspetti relativi alla protezione della salute e alla sicurezza (art. 7 cpv. 1 lett. a) incombe all’autorità d’esecuzione dell’OPBT1.

2

 A tale fine l’UFCOM procede a controlli a campione. Effettua un controllo qualora vi sia motivo di supporre che un impianto di telecomunicazione non è conforme alle disposizioni della presente ordinanza e alle prescrizioni dell’UFCOM. È inoltre autorizzato a controllare impianti di radiocomunicazione nell’ambito dell’esame di una domanda di concessione.

3

 L’UFCOM può esigere che l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)2 gli fornisca, per un periodo determinato, informazioni sull’importazione di impianti di telecomunicazione.

4

 Se, nel quadro delle sue attività ordinarie, l’UDSC scopre impianti di telecomunicazione per i quali sospetta, in base a una lista di controllo fornita dall’UFCOM, la non conformità alla presente ordinanza, ne preleva un campione e lo trasmette senza indugio all’UFCOM.

5

 Per quanto attiene agli impianti di telecomunicazione militari, rimane salva l’ordinanza del 2 maggio 19903 concernente la protezione delle opere militari.

  1. RS 734.26
  2. La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
  3. RS 510.518.1

Art. 37Competenze

1

 L’UFCOM può esigere dagli operatori economici i documenti e le informazioni che dimostrano la conformità degli impianti di telecomunicazione alle disposizioni della presente ordinanza e alle proprie prescrizioni, nonché la consegna gratuita dei pertinenti impianti per esaminarli o farli esaminare da uno dei laboratori ai sensi dell’articolo 17.

2

 In occasione dei controlli l’utilizzatore deve presentare:

  1. a.

    la documentazione in suo possesso relativa agli impianti di telecomunicazione; e

  2. b.

    le informazioni utili che permettono di identificare la persona responsabile della messa a disposizione sul mercato.

Art. 38Prove di laboratorio

1

 L’UFCOM fa esaminare un impianto di telecomunicazione da un laboratorio ai sensi dell’articolo 17 se:

  1. a.

    dalle prove da esso stesso effettuate risulta che tale impianto non rispetta i requisiti di cui agli articoli 7 o 9; e

  2. b.

    la richiesta proviene dalla persona responsabile della messa a disposizione sul mercato di questo impianto.

2

 Prima di far esaminare gli impianti da un laboratorio ai sensi dell’articolo 17, l’UFCOM sente la persona responsabile della messa a disposizione sul mercato, segnatamente per quanto riguarda il laboratorio scelto, la portata delle prove e la stima dei costi.

3

 I costi delle prove di laboratorio sono a carico del responsabile della messa a disposizione sul mercato dell’impianto di telecomunicazione qualora dalle prove risulti che quest’ultimo non soddisfa i requisiti richiesti.

4

 L’UFCOM può incaricare un laboratorio qualora esso stesso non possa effettuare le prove. In questo caso, alla persona responsabile della messa a disposizione sul mercato di un impianto che non rispetta i requisiti richiesti saranno imputati gli stessi costi come se l’UFCOM stesso avesse effettuato le prove. I capoversi 2 e 3 non si applicano.

Art. 39Misure

1

 Se dal controllo risulta che le disposizioni della presente ordinanza o le prescrizioni dell’UFCOM sono state violate, quest’ultimo, dopo aver sentito la persona responsabile della messa a disposizione sul mercato o dell’esercizio, può ordinare le misure previste dall’articolo 33 capoverso 3 LTC. Può pubblicare le misure adottate o renderle disponibili in linea.

2

 Se la documentazione tecnica non fornisce informazioni sufficienti o precisazioni utili sui mezzi impiegati per garantire la conformità degli impianti di telecomunicazione ai requisiti essenziali della presente ordinanza e non è dunque conforme all’articolo 14, l’UFCOM può richiedere che il fabbricante o l’importatore faccia eseguire, a proprie spese ed entro un certo periodo di tempo, una prova da parte di un laboratorio accettato dall’UFCOM allo scopo di verificare la conformità ai requisiti essenziali della presente ordinanza.

3

 L’articolo 19 capoverso 7 LOTC si applica.

4

 Quando informa la popolazione conformemente all’articolo 33 capoverso 4 LTC, l’UFCOM pubblica o rende accessibile mediante procedura di richiamo in particolare le informazioni seguenti:1

  1. a.

    le misure adottate;

  2. b.

    l’utilizzo cui l’impianto di telecomunicazione è destinato;

  3. c.

    le informazioni che ne permettono l’identificazione, come il fabbricante, il marchio e il tipo;

  4. d.

    le fotografie dell’impianto di telecomunicazione e del suo imballaggio;

  5. e.

    la data della decisione di non conformità.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6213).

Art. 40Interferenze

1

 L’UFCOM ha accesso in qualsiasi momento agli impianti di telecomunicazione che interferiscono con il traffico delle telecomunicazioni o la radiodiffusione e può adottare le misure previste dall’articolo 34 LTC.

2

 Per il resto, gli articoli 36–39 si applicano per analogia.

Capitolo 9 Disposizioni finali

Art. 41Esecuzione

1

 L’UFCOM è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.

2

 È autorizzato a stipulare accordi internazionali su questioni tecniche e amministrative attinenti alla presente ordinanza.

Art. 44Disposizioni transitorie

1

 Gli impianti di radiocomunicazione riceventi e gli impianti di radiocomunicazione per radioamatori che prima del 1° maggio 2001 non dovevano essere oggetto di una procedura di valutazione della conformità e che sono stati immessi in commercio prima di tale data possono continuare a essere installati ed esercitati senza essere sottoposti a una procedura di valutazione della conformità. Essi non possono tuttavia essere messi a disposizione sul mercato se non sono stati prima sottoposti a una tale procedura di valutazione.

2

 Possono ancora essere immessi in commercio fino al 12 giugno 2017 gli impianti di radiocomunicazione non conformi alla presente ordinanza ma:

  1. a.

    conformi all’ordinanza del 14 giugno 20021 sugli impianti di telecomunicazione; o

  2. b.

    che erano esentati da una valutazione della conformità e dall’apposizione del contrassegno ai sensi dell’articolo 16 lett. gbis–hbis dell’ordinanza del 14 giugno 2002 sugli impianti di telecomunicazione e che:

    1. 1.

      erano conformi all’ordinanza del 9 aprile 19972 sui prodotti elettrici a bassa tensione e all’ordinanza del 18 novembre 20093 sulla compatibilità elettromagnetica, o

    2. 2.

      sono conformi all’ordinanza del 25 novembre 20154 sui prodotti elettrici a bassa tensione e all’ordinanza del 25 novembre 20155 sulla compatibilità elettromagnetica.

  1. [RU 2002 2086; 2003 4771; 2005 677; 2007 995, 7085 n. II; 2008 1903; 2009 5837, 6243 all. 3 n. II 7; 2012 6561; 2014 4169; 2016 119 art. 30 cpv. 2 lett. e]
  2. [RU 1997 1016; 2000 734art. 19 n. 2,762 n. I 3;2007 4477 n. IV 23;2009 6243 all. 3 n. II 4; 2010 2583 all. 4 n. II 1,2749 n. I 1; 2013 3509 all. n. 2. RU 2016 105 art. 29]
  3. [RU 2009 6243, 2014 4159. RU 2016 119 art. 30 cpv. 1]
  4. RS 734.26
  5. RS 734.5

Art. 44aDisposizione transitoria della modifica del 23 novembre 20231

Gli impianti di radiocomunicazione che non soddisfano i requisiti di cui agli articoli 7 capoverso 2bis, 19 capoverso 2 lettera d e 3 nonché 24a, possono essere immessi in commercio fino alle seguenti date:2

  1. a.

    laptop: fino al 27 aprile 2026;

  2. b.

    altri impianti di radiocomunicazione: fino al 27 dicembre 2024.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 720). Correzione del 15 gen. 2024 (RU 2024 22).
  2. Correzione del 15 ago. 2024 (RU 2024 415).

Art. 45Entrata in vigore

1

 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 13 giugno 2016.

2

 L’articolo 11 entra in vigore il 12 giugno 2018.

Allegati

  • Marchio di conformità
  • Controllo interno della produzione (modulo A)
  • Esame del tipo seguito dalla conformità al tipo sulla base del controllo interno della produzione
  • Garanzia totale della qualità (modulo H)
  • Modello di dichiarazione di conformità
  • Modello di dichiarazione di conformità abbreviata

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 15.08.2024. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).