Législation

Regolamento interno del 6 novembre 1997 della ComComi

RS 784.101.115In vigoreStato 01.01.202120 articoli

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  • RU 2020 6209in vigore il 01.01.2021
    modificato: art. 8, 19
  • RU 2009 5835in vigore il 01.01.2010
    modificato: art. 4, 13
  • RU 2007 993in vigore il 01.04.2007
    modificato: art. 2 · abrogato: art. 17, 18
  • RU 1999 599in vigore il 01.02.1999
    modificato: art. 12

4 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1: Disposizioni generali1–3
  2. Sezione 2: Competenze4–10
  3. Sezione 3: Sedute e procedure11–19
  4. Sezione 4: Entrata in vigore20

La Commissione federale delle comunicazioni (ComCom), visti gli articoli 56 capoverso 3 e 62 capoverso 1 della legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1Oggetto

Nuova espr. giusta il n. I dell’O della ComCom del 24 set. 2009, approvata dal CF il 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5835). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Il presente regolamento disciplina l’organizzazione e l’esecuzione dei compiti della ComCom, nonché i rapporti tra quest’ultima e l’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) per quanto concerne l’esecuzione dei suoi compiti.

Art. 2ComCom

1

 La ComCom è composta dai membri nominati dal Consiglio federale. Ha sede a Berna.1

2

 La ComCom può costituire comitati per l’esame di determinati fascicoli.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O della ComCom del 12 dic. 2006, approvata dal CF il 9 mar. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 993).

Art. 3Segreteria

La segreteria si compone:

  1. a.

    di un capo;

  2. b.

    di impiegati.

Sezione 2: Competenze

Art. 4ComCom1

Nuovo testo giusta il n. I dell’O della ComCom del 23 ott. 2020, approvata dal CF il 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6209).

La ComCom è competente in particolare per:

  1. a.

    rilasciare le concessioni per il servizio universale (art. 14 cpv. 1 LTC) e le concessioni per l’utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze destinato alla fornitura di servizi di telecomunicazione (22a cpv. 1 LTC);

  2. b.

    pronunciare una decisione in materia di accesso e disporre i necessari provvedimenti cautelari (art. 11a cpv. 1 LTC);

  3. c.

    decidere in merito a controversie tra fornitori di servizi di telecomunicazione riguardanti l’accesso al punto d’entrata nell’edificio o le condizioni di coutenza di impianti domestici (art. 35b cpv. 5 LTC);

  4. d.

    ...

  5. e.

    definire il genere e la forma delle informazioni contabili e finanziarie che i fornitori di servizi di telecomunicazione che detengono una posizione dominate sul mercato devono presentare nell’ambito di una procedura in materia di accesso (art. 11a cpv. 4 LTC);

  6. f.

    ...

  7. g.

    prendere provvedimenti di vigilanza e sanzioni amministrative (art. 58 cpv. 4 e art. 60 cpv. 2 LTC);

  8. h.

    vietare ai fornitori di servizi di telecomunicazione organizzati secondo una legislazione estera di utilizzare le radiofrequenze la cui utilizzazione è sottoposta a concessione o gli elementi di indirizzo gestiti a livello nazionale se non è concessa la reciprocità (art. 5 LTC);

  9. i.

    assumere a livello internazionale i compiti che rientrano nel suo settore di competenza e rappresentare la Svizzera in seno alle organizzazioni inter-nazionali interessate (art. 64 cpv. 3 LTC).

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O della ComCom del 24 set. 2009, approvata dal CF il 4 nov. 2009,d in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5835).

Art. 5Esperti

La ComCom può fare appello a esperti per ogni procedura.

Art. 6Concetto e politica d’informazione

1

 La ComCom elabora un concetto di informazione interna.

2

 Essa fissa i principi della sua politica di informazione.

Art. 7Segreteria

1

 La segreteria è l’organo di contatto della ComCom e ne cura gli affari dal punto di vista tecnico e amministrativo. Essa coordina i lavori tra la ComCom e l’UFCOM.

2

 La ComCom nomina il personale della segreteria. Il rapporto di servizio si basa sulla legislazione federale in materia di personale.

Art. 8UFCOM

1

 L’UFCOM prepara gli affari della ComCom, le presenta proposte e ne esegue le decisioni. Svolge questi compiti in modo autonomo, fatte salve le competenze della ComCom e il potere di quest’ultima di emanare istruzioni. In particolare esso:1

  1. a.

    rilascia le concessioni di radiocomunicazione per l’utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze non destinato alla fornitura di servizi di telecomunicazione (art. 22 cpv. 2 lett. a LTC) e le concessioni di radiocomunicazione per la fornitura di servizi di telecomunicazione su delega della ComCom (art. 22a cpv. 3 LTC);

  2. b.

    prepara le procedure relative alle concessioni rilasciate dalla ComCom, segnatamente le procedure di pubblica gara;

  3. c.

    prepara le decisioni relative alle domande d’accesso (art. 11a cpv. 1 LTC) e alle controversie riguardanti l’accesso al punto d’entrata nell’edificio o le condizioni di coutenza di impianti domestici (art. 35b cpv. 5 LTC);

  4. d.

    propone l’emanazione di misure cautelari;

  5. e.

    ...

  6. f.

    consulta la ComCom per questioni concernenti la posizione dominante sul mercato (art. 11a cpv. 2 LTC);

  7. g.

    svolge le procedure di vigilanza di competenza della ComCom (art. 58 cpv. 4 e 60 cpv. 2 LTC) ed esegue le misure decise da quest’ultima;

  8. h.

    sottopone altri progetti di decisione alla ComCom con proposta motivata;

  9. i.

    pubblica informazioni sui concessionari del servizio universale e di radiocomunicazione (art. 19b e 24f LTC).

2

 Può discutere di questioni importanti con la ComCom o con la Presidenza prima della presentazione della proposta o indipendentemente da quest’ultima.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O della ComCom del 23 ott. 2020, approvata dal CF il 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6209).

Art. 9Rapporto

1

 Su proposta del presidente, la ComCom approva il proprio rapporto annuale a destinazione del Consiglio federale. Il rapporto riguarda in particolare le questioni più importanti trattate nel corso dell’anno, la politica e gli obiettivi della ComCom. Quest’ultima decide sulla forma e sulla portata della pubblicazione.

2

 Su richiesta della ComCom, l’UFCOM redige relazioni dettagliate sulle attività o relazioni su determinati avvenimenti importanti.

Art. 10Preventivo

Su proposta della segreteria, la ComCom stabilisce il proprio preventivo.

Sezione 3: Sedute e procedure

Art. 11Convocazione

1

 Il presidente convoca la ComCom a seconda delle esigenze.

2

 Egli ha l’obbligo di convocare la ComCom se un membro ne fa richiesta motivata.

3

 Le deliberazioni non sono pubbliche.

Art. 12Decisioni

1

 La ComCom può prendere una decisione quando sono presenti almeno due terzi dei suoi membri.

2

 Essa prende le sue decisioni a maggioranza semplice dei membri presenti; a parità di voti, quello del presidente decide.

3

 A meno che un membro non richieda una riunione, essa può prendere decisioni mediante circolazione degli atti.1

4

 In singoli casi, la ComCom può incaricare uno dei suoi membri di sbrigare direttamente un affare urgente o un affare di minore importanza.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O della ComCom del 9 nov. 1998, approvata dal CF il 14 dic. 1998, in vigore dal 1° febbraio 1999 (RU 1999 599).

Art. 13Decisioni incidentali1

1

 La ComCom emana le decisioni incidentali relative alla ricusazione di un proprio membro senza il suo concorso (art. 10 cpv. 2 della LF del 20 dic. 19682 sulla procedura amministrativa).

2

 Le decisioni incidentali relative alla competenza e a singole questioni di diritto o di fatto, in particolare le decisioni relative alla posizione dominante sono prese dalla ComCom conformemente all’articolo 12.

3

 Le decisioni incidentali relative a misure preventive sono prese dal presidente della ComCom, unitamente ad un altro membro. I restanti membri della ComCom sono informati immediatamente delle decisioni prese.

4

 Tutte le restanti decisioni incidentali, in particolare quelle relative allo scambio di scritti, alla sospensione della procedura, all’assunzione di prove, all’esame degli atti o al gratuito patrocinio sono emanate dall’UFCOM. È fatto salvo il potere della ComCom di emanare istruzioni.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O della ComCom del 24 set. 2009, approvata dal CF il 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5835).
  2. RS 172.021

Art. 14Partecipazione dell’UFCOM

Il direttore dell’UFCOM partecipa di regola alle sedute della ComCom con voto consultivo e fa appello ai collaboratori responsabili.

Art. 15Preparazione

1

 La segreteria fornisce ai membri della ComCom e all’UFCOM un ordine del giorno scritto per ogni seduta. In casi urgenti, la ComCom può decidere anche in merito ad affari che non figurano all’ordine del giorno.

2

 L’UFCOM o la segreteria redigono un rapporto per ogni affare previsto all’ordine del giorno.

Art. 16Verbale

1

 La segreteria stende un verbale delle deliberazioni della ComCom. Dopo l’approvazione, il verbale è firmato dal presidente o dalla persona incaricata.

2

 Il verbale deve contenere almeno i nomi dei membri presenti, le proposte presentate, le decisioni prese e un riassunto dei motivi.

Art. 17Ricusazione dei membri della ComCom

1

 ...1

2

 Non vi è interesse personale o altro motivo di prevenzione se un membro appartiene ad un’associazione superiore.

3

 ...2

  1. Abrogato dal n. I dell’O della ComCom del 12 dic. 2006, approvata dal CF il 9 mar. 2007, con effetto dal 1° apr. 2007 (RU 2007 993).
  2. Abrogato dal n. I dell’O della ComCom del 12 dic. 2006, approvata dal CF il 9 mar. 2007, con effetto dal 1° apr. 2007 (RU 2007 993).

Art. 181

  1. Abrogato dal n. I dell’O della ComCom del 12 dic. 2006, approvata dal CF il 9 mar. 2007, con effetto dal 1° apr. 2007 (RU 2007 993).

Art. 19Indennità dei membri della ComCom1

L’indennità dei membri della ComCom è disciplinata dagli articoli 8l–8t dell’ordinanza del 25 novembre 19982 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O della ComCom del 23 ott. 2020, approvata dal CF il 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6209).
  2. RS 172.010.1

Sezione 4: Entrata in vigore

Art. 20

Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 1997.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2021. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).