Législation

Ordinanza del 20 maggio 2020 concernente misure transitorie a favore dei media stampati legate al coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 media stampati)

RS 783.03Non più in vigoreStato 01.07.20217 articoli

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  • RU 2021 409COVID-19; Ordinanza COVID-19 media stampati · atto di base Ordinanza concernente misure transitorie a favore dei media stampati legate al coronavirusin vigore il 01.07.2021
    modificato: art. 3 · introdotto: art. 7
  • RU 2020 4671COVID-19; Ordinanza COVID-19 media stampati · atto di base Ordinanza concernente misure transitorie a favore dei media stampati legate al coronavirusin vigore il 01.12.2020
    modificato: art. 3 · introdotto: art. 7

2 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 14 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020, ordina:

Art. 1Oggetto

La presente ordinanza disciplina il sostegno finanziario ai quotidiani e settimanali in abbonamento a seguito della situazione straordinaria legata al coronavirus (COVID-19).

Art. 2Campo d’applicazione

La presente ordinanza si applica ai seguenti giornali in abbonamento:

  1. a.

    i giornali secondo l’articolo 16 capoverso 4 lettera a della legge del 17 dicembre 20101 sulle poste (LPO) in combinato disposto con l’articolo 36 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza del 29 agosto 20122 sulle poste (OPO);

  2. b.

    i quotidiani e i settimanali che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 36 capoversi 1 e 2 OPO ad eccezione del requisito secondo cui la tiratura autenticata da un organo di controllo indipendente e riconosciuto non deve oltrepassare i 40 000 esemplari per edizione.

  1. RS 783.0
  2. RS 783.01

Art. 3Importo del sostegno e scopo

1

 Fino al 30 novembre 2020 la Confederazione versa i seguenti contributi unici a sostegno dei quotidiani e dei settimanali in abbonamento:1

  1. a.

    12,5 milioni di franchi per i giornali di cui all’articolo 2 lettera a;

  2. b.

    5 milioni di franchi per i giornali di cui all’articolo 2 lettera b.

1bis

 Dal 1° dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 versa i seguenti contributi unici a sostegno dei quotidiani e dei settimanali in abbonamento:2

  1. a.

    14,585 milioni di franchi per i giornali di cui all’articolo 2 lettera a;

  2. b.

    5,835 milioni di franchi per i giornali di cui all’articolo 2 lettera b.3

1ter

 Se la presente ordinanza è abrogata prima del 31 dicembre 2021, gli importi di cui al capoverso 1bis sono ridotti pro rata temporis.4

2

 I contributi sono versati per il finanziamento di misure transitorie temporanee e sono indipendenti dalla riduzione per la distribuzione secondo l’articolo 16 capoverso 4 lettera a LPO5.

3

 Sono versati unicamente se gli editori in questione si impegnano per scritto nei confronti dell’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) a non versare dividendi per gli esercizi 2020 e 2021.6

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° dic. 2020 (RU 2020 4671).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 409).
  3. Introdotto dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° dic. 2020 (RU 2020 4671).
  4. Introdotto dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020 (RU 2020 4671). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 409).
  5. RS 783.0
  6. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° dic. 2020 (RU 2020 4671).

Art. 4Misure transitorie

1

 I costi per la distribuzione regolare da parte della Posta Svizzera dei quotidiani e settimanali in abbonamento di cui all’articolo 2 lettera a sono interamente assunti dalla Confederazione.

2

 La Confederazione partecipa ai costi per la distribuzione regolare da parte della Posta Svizzera dei giornali in abbonamento di cui all’articolo 2 lettera b da parte della Posta Svizzera nella misura di 27 centesimi per esemplare di giornale distribuito.

3

 Non sono compresi nei costi presi a carico dalla Confederazione ai sensi dei capoversi 1 e 2 quelli per gli inserti di terzi.

4

 Se, in un determinato mese di fatturazione, il numero degli esemplari di un giornale nella distribuzione regolare di cui all’articolo 2 lettere a o b supera di oltre il 10 per cento la media quantitativa dell’anno precedente, i relativi costi non sono assunti dalla Confederazione nel quadro della presente ordinanza.

Art. 5Procedura

1

 Gli editori dei giornali di cui all’articolo 2 lettera b presentano all’UFCOM una richiesta scritta per ottenere sostegno ai sensi della presente ordinanza.

2

 Se l’UFCOM accoglie la richiesta, l’editore ha diritto retroattivamente, dall’entrata in vigore della presente ordinanza, ai contributi ai sensi della presente ordinanza.

3

 L’UFCOM segnala alla Posta Svizzera le testate di cui all’articolo 2 aventi diritto al sostegno.

4

 La Posta Svizzera segnala all’UFCOM i costi di cui all’articolo 4 sostenuti per la distribuzione regolare dei giornali di cui all’articolo 2. Un’eventuale riduzione per la distribuzione secondo l’articolo 16 capoverso 4 lettera a LPO1 va documentata separatamente.

5

 L’UFCOM versa alla Posta Svizzera i contributi conformemente alla presente ordinanza. La Posta Svizzera accredita tali contributi agli editori dei giornali di cui all'articolo 2 sulla fattura successiva.

  1. RS 783.0

Art. 6Esecuzione

1

 L’UFCOM è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.

2

 Verifica se l’editore rispetta la condizione di cui all’articolo 3 capoverso 3. Se questa non viene rispettata, l’UFCOM obbliga l’editore a restituire gli importi ricevuti ai sensi della presente ordinanza.

Art. 7Entrata in vigore e durata di validità

1

 La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2020.

2

 Si applica per un periodo di sei mesi dalla data d’entrata in vigore.

3

 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 30 giugno 2021.1

4

 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2021.2

  1. Introdotto dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° dic. 2020 (RU 2020 4671).
  2. Introdotto dal n. I dell’O del 30 giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 409).

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.07.2021. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).