Art. 1Oggetto
La presente ordinanza disciplina il sostegno finanziario ai quotidiani e settimanali in abbonamento a seguito della situazione straordinaria legata al coronavirus (COVID-19).

Nessun progetto di revisione in corso.
Una riga per pubblicazione nella Raccolta ufficiale, con gli articoli toccati.
2 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 14 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020, ordina:
La presente ordinanza disciplina il sostegno finanziario ai quotidiani e settimanali in abbonamento a seguito della situazione straordinaria legata al coronavirus (COVID-19).
La presente ordinanza si applica ai seguenti giornali in abbonamento:
i quotidiani e i settimanali che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 36 capoversi 1 e 2 OPO ad eccezione del requisito secondo cui la tiratura autenticata da un organo di controllo indipendente e riconosciuto non deve oltrepassare i 40 000 esemplari per edizione.
Fino al 30 novembre 2020 la Confederazione versa i seguenti contributi unici a sostegno dei quotidiani e dei settimanali in abbonamento:1
12,5 milioni di franchi per i giornali di cui all’articolo 2 lettera a;
5 milioni di franchi per i giornali di cui all’articolo 2 lettera b.
Se la presente ordinanza è abrogata prima del 31 dicembre 2021, gli importi di cui al capoverso 1bis sono ridotti pro rata temporis.4
I contributi sono versati per il finanziamento di misure transitorie temporanee e sono indipendenti dalla riduzione per la distribuzione secondo l’articolo 16 capoverso 4 lettera a LPO5.
Sono versati unicamente se gli editori in questione si impegnano per scritto nei confronti dell’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) a non versare dividendi per gli esercizi 2020 e 2021.6
I costi per la distribuzione regolare da parte della Posta Svizzera dei quotidiani e settimanali in abbonamento di cui all’articolo 2 lettera a sono interamente assunti dalla Confederazione.
La Confederazione partecipa ai costi per la distribuzione regolare da parte della Posta Svizzera dei giornali in abbonamento di cui all’articolo 2 lettera b da parte della Posta Svizzera nella misura di 27 centesimi per esemplare di giornale distribuito.
Non sono compresi nei costi presi a carico dalla Confederazione ai sensi dei capoversi 1 e 2 quelli per gli inserti di terzi.
Se, in un determinato mese di fatturazione, il numero degli esemplari di un giornale nella distribuzione regolare di cui all’articolo 2 lettere a o b supera di oltre il 10 per cento la media quantitativa dell’anno precedente, i relativi costi non sono assunti dalla Confederazione nel quadro della presente ordinanza.
Gli editori dei giornali di cui all’articolo 2 lettera b presentano all’UFCOM una richiesta scritta per ottenere sostegno ai sensi della presente ordinanza.
Se l’UFCOM accoglie la richiesta, l’editore ha diritto retroattivamente, dall’entrata in vigore della presente ordinanza, ai contributi ai sensi della presente ordinanza.
L’UFCOM segnala alla Posta Svizzera le testate di cui all’articolo 2 aventi diritto al sostegno.
La Posta Svizzera segnala all’UFCOM i costi di cui all’articolo 4 sostenuti per la distribuzione regolare dei giornali di cui all’articolo 2. Un’eventuale riduzione per la distribuzione secondo l’articolo 16 capoverso 4 lettera a LPO1 va documentata separatamente.
L’UFCOM versa alla Posta Svizzera i contributi conformemente alla presente ordinanza. La Posta Svizzera accredita tali contributi agli editori dei giornali di cui all'articolo 2 sulla fattura successiva.
L’UFCOM è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.
Verifica se l’editore rispetta la condizione di cui all’articolo 3 capoverso 3. Se questa non viene rispettata, l’UFCOM obbliga l’editore a restituire gli importi ricevuti ai sensi della presente ordinanza.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2020.
Si applica per un periodo di sei mesi dalla data d’entrata in vigore.
La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 30 giugno 2021.1
La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2021.2
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.07.2021. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).