Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), visto l’articolo 25 dell’ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA), ordina:
1 Compito e campo d’applicazione
Il servizio medico aeronautico è competente per tutte le questioni mediche che si pongono nell’ambito dell’aviazione civile. Ad esso incombe, in particolare, il compito di visitare periodicamente persone, che esercitano o desiderano esercitare un attività soggetta ad autorizzazione in seno all’aviazione civile, circa la loro attitudine fisica e mentale, in quanto una simile visita sia prescritta.
Regolamento (UE) n.1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al n. 3 dell’all. all’Acc. del 21 giu. 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).La presente ordinanza si applica alla certificazione, nonché ai diritti e agli obblighi dei centri aeromedici e degli esaminatori aeromedici (medici di fiducia), sempreché non sia applicabile il regolamento (UE) n. 1178/2011.
- Introdotto dal n. 4 dell’all. all’O del DATEC del 27 apr. 2012 concernente le licenze del personale aeronavigante secondo il regolamento (UE) n. 1178/2011, in vigore dal 15 mag. 2012 (RU 2012 2397).
2 Organizzazione
21 In generale
1 Il servizio medico aeronautico è composto:
- a.
della Sezione di medicina aeronautica (AMS: Aeromedical Section);
- b.
del centro medico aeronautico (AMC: Aeromedical Center);
- c.
- d.
2 Il servizio medico aeronautico dipende amministrativamente dall’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC); quest’ultimo emana le debite istruzioni.2
3 UFAC3 nomina il medico in capo.
4 L’ UFAC nomina il sostituto del medico in capo, i medici di fiducia e i periti medici. Essi restano in carica per una durata di tre anni.
5 Su proposta dell’AMS, designa l’AMC.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 16 mar. 2007, in vigore dal 15 apr. 2007 (RU 2007 1161).
- Nuovo testo giusta il n. I 7 dell'O del DATEC del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1155).
- Nuova espressione giusta il n. I 7 dell'O del DATEC del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1155). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
22 Sezione di medicina aeronautica (AMS)
1 L’AMS è diretta, dal punto di vista tecnico, dal medico in capo o dal suo sostituto.
2 Il medico in capo o il suo sostituto sono affiancati da un segretariato.
3 L’AMS ha segnatamente i seguenti compiti:
- a.
emana istruzioni e direttive per le visite dei medici di fiducia, sulla base delle norme e delle raccomandazioni delle organizzazioni internazionali (OACI, JAA, AESA, Eurocontrol);
- b.
provvede alla formazione, perfezionamento professionale e consulenza dei medici di fiducia;
- c.
controlla i protocolli delle visite;
- d.
4 Il medico in capo e il suo sostituto devono almeno soddisfare i requisiti professionali posti ai medici di fiducia della categoria A. Essi stessi possono operare anche come medici di fiducia. I dettagli sono disciplinati dall’ UFAC mediante capitolati d’oneri.
5 Se sono necessarie visite speciali, il medico in capo può fare intervenire periti medici.
6 I periti medici devono conoscere le esigenze dell’aviazione civile, devono tenersi aggiornati sugli sviluppi della medicina aeronautica e partecipare a corsi di perfezionamento professionale in questo settore.
23 Centro medico aeronautico (AMC)
1 I compiti dell’AMC sono svolti dall’Istituto di medicina aeronautica delle Forze aeree. L’ UFAC può incaricare anche altri organismi, previo loro consenso, di svolgere le funzioni dell’AMC.
2 L’AMC ha segnatamente i seguenti compiti:
- a.
effettua la prima visita medica a candidati all’ottenimento della licenza di pilota professionale e di tutte le licenze del personale del servizio della sicurezza aerea (ANS);
- b.
effettua le visite mediche per tutte le altre categorie di piloti e per il personale del servizio della sicurezza aerea (ANS);
- c.
effettua perizie in merito a casi particolari presentati dall’AMS;
- d.
svolge, d’intesa con l’AMS, particolari compiti di medicina aeronautica convenuti.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 16 mar. 2007, in vigore dal 15 apr. 2007 (RU 2007 1161).
- Abrogati dal n. I dell’O del DFTCE del 1° nov. 1988, con effetto dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1928).
24 Medici di fiducia
I medici di fiducia sono assegnati dal medico in capo a una delle categorie seguenti:
Categoria A | Con autorizzazione illimitata a effettuare visite mediche, fatta eccezione per la prima visita medica a candidati all’ottenimento della licenza di pilota professionale e di tutte le licenze del personale del servizio della sicurezza aerea (ANS); |
Categoria B | Con autorizzazione a effettuare visite mediche per piloti privati, piloti professionali con licenza ristretta, volovelisti, piloti di aerostato e personale del servizio della sicurezza aerea (ANS), eccettuati i controllori dei traffico aereo. |
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 16 mar. 2007, in vigore dal 15 apr. 2007 (RU 2007 1161).
1 I medici con diploma federale FMH di medicina generale o interna possono essere nominati medici di fiducia se:
- a.
dispongono dell’esperienza medica necessaria e padroneggiano le esigenze richieste nel settore dell’aviazione civile;
- b.
posseggono un loro proprio gabinetto;
- c.
dispongono di un’attrezzatura appropriata per poter effettuare i controlli secondo le istruzioni e le direttive del medico in capo;
- d.
nella regione in cui praticano la professione sussiste una necessità; e
- e.
hanno seguito e superato un corso di medicina aeronautica riconosciuto dall’AMS o una corrispondente formazione in medicina aeronautica.
3 Durante il primo biennio i medici di fiducia sono ammessi nella categoria B. Trascorso detto termine sono ammessi nella categoria A sempreché abbiano seguito un corso di formazione complementare organizzato o riconosciuto dall’ UFAC.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFTCE del 1° nov. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1928).
- Abrogato dal n. I dell’O del DATEC del 16 mar. 2007, con effetto dal 15 apr. 2007 (RU 2007 1161).
1 Chiunque postula la nomina di medico di fiducia deve inoltrare all’ UFAC una domanda con le indicazioni su la sua formazione, la sua attività medica e i suoi rapporti con l’aviazione.
2 L’ UFAC può assumere più ampie informazioni sul candidato.
Art. 10Perfezionamento
I medici di fiducia devono tenersi informati sull’evoluzione della medicina aeronautica, attenersi alle istruzioni e direttive del medico in capo e dell’ UFAC e partecipare alle conferenze e ai corsi indetti dall’ UFAC.
Art. 11Cessazione dell’attività di medico di fiducia
L’ UFAC radia un medico dall’elenco dei medici di fiducia:
- a.
se egli si dimette dalla carica di medico di fiducia;
- b.
se, al termine della carica, non è più riconfermato nella sua funzione;
- c.
se l’ UFAC lo destituisce dalla sua funzione;
- d.
allo scadere dell’anno in cui compie il 70° anno di età; in caso di necessità, l’AMS può eccezionalmente elevare questo limite di età.
3 Visita del medico di fiducia
1 I medici di fiducia eseguono le visite secondo le istruzioni e le direttive dell’AMS. Essi utilizzano i moduli di visita ufficiali e uno speciale programma elettronico.1
2 I risultati delle visite sono trasmessi all’AMS conformemente all’articolo 18.2
3 Il segreto medico è garantito; il medico in capo emana a tale scopo le istruzioni che s’impongono.
4 Se per l’accertamento dell’attitudine sono richieste visite speciali, il medico di fiducia sottopone il caso ad uno specialista. È comunque il medico di fiducia che decide, nell’ambito della sua responsabilità, se il candidato può essere dichiarato idoneo.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 16 mar. 2007, in vigore dal 15 apr. 2007 (RU 2007 1161).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 16 mar. 2007, in vigore dal 15 apr. 2007 (RU 2007 1161).
1 Il medico di fiducia, se conosce la persona da visitare da un’altra attività, può adempiere il suo compito di medico di fiducia unicamente se non ha nessun pregiudizio nei riguardi del paziente.
2 Del resto l’articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 19681 sulla procedura amministrativa (detta qui di seguito «legge sulla procedura amministrativa») è applicabile per analogia.
- RS 172.021
Art. 14Obbligo di informare
1 Chiunque intende sottoporsi alla visita deve dichiarare per scritto al medico di fiducia, se è già stato visitato a tale fine da un altro medico di fiducia e con quale esito.
2 Se questa dichiarazione o un’altra indicazione sul suo stato di salute non risulta conforme al vero o sono stati dissimulati fatti essenziali, l’UFAC può negare o ritirare la licenza; sono fatte salve conseguenze penali, in particolare in virtù dell’articolo 21a.1
3 Salvo motivi validi, le visite periodiche di controllo devono essere eseguite dallo stesso medico.2
- Nuovo testo giusta il n. I 7 dell'O del DATEC del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1155).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 16 mar. 2007, in vigore dal 15 apr. 2007 (RU 2007 1161).
1 I medici di fiducia rilasciano alla persona visitata un certificato steso su modulo ufficiale firmato personalmente; il certificato attesta l’attitudine o l’inattitudine.
2 Se il medico di fiducia attesta l’inattitudine, egli trasmette senza indugio il relativo modulo all’AMS per via elettronica.1
3 Il medico di fiducia, nell’ambito della sua competenza medica, può vincolare la dichiarazione d’attitudine a certe condizioni (obbligo di portare gli occhiali, ecc.) o ridurre la durata di validità del certificato.2
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 16 mar. 2007, in vigore dal 15 apr. 2007 (RU 2007 1161).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 16 mar. 2007, in vigore dal 15 apr. 2007 (RU 2007 1161).
Art. 16Riconoscimento di certificati esteri1
L’ UFAC può accettare da candidati residenti all’estero certificati di medici che sono autorizzati nel rispettivo Stato a effettuare visite in qualità di medico di fiducia, a condizione che dette visite corrispondano alle norme internazionali.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 16 mar. 2007, in vigore dal 15 apr. 2007 (RU 2007 1161).
1 Gli onorari per le visite di medicina aeronautica come anche per eventuali visite speciali ordinate dal medico di fiducia sono calcolati di regola secondo le tariffe concordate in base alla legge federale del 20 marzo 19812 sull’assicurazione contro gli infortuni (tariffe Tarmed).3
2 Gli onorari per le visite di medicina aeronautica, per eventuali visite speciali e per visite complementari effettuate durante la procedura di ricorso sono, purché non esistano disposizioni contrarie, a carico della persona visitata.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFTCE del 1° nov. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1928).
- RS 832.20
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 16 mar. 2007, in vigore dal 15 apr. 2007 (RU 2007 1161).
Art. 18Conservazione e trasmissione degli atti1
1 I medici di fiducia devono conservare i protocolli delle visite come anche gli altri eventuali documenti conformemente alle istruzioni del medico in capo e consegnarli a quest’ultimo al termine della loro attività di medico di fiducia.
2 Dopo ogni visita, il relativo protocollo deve essere inviato senza indugio all’AMS per via elettronica, per mezzo di uno speciale programma; questo programma deve garantire, in ogni momento, il rispetto del segreto professionale, in particolare attraverso la protezione contro l’accesso da parte di persone non autorizzate.
3 Eccezionalmente, gli atti possono essere inviati per posta, in particolare in caso di problemi tecnici di trasmissione.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 16 mar. 2007, in vigore dal 15 apr. 2007 (RU 2007 1161).
4 Procedura di ricorso
1 Contro la decisione di un medico di fiducia, la persona visitata può ricorrere, entro il termine di trenta giorni, presso il medico in capo; il ricorso deve contenere la domanda e la sua motivazione.
2 Se la decisione è stata pronunciata dal medico in capo o dal suo sostituto nella sua qualità di medico di fiducia, l’UFAC assegna a un perito indipendente il compito di trattare il ricorso.
1 Il medico in capo esamina i fatti ed tal fine può procedere ad ulteriori chiarimenti e chiedere il parere di periti; egli pronuncia la decisione finale sull’attitudine dal profilo medico e la comunica al ricorrente.1
2 Tenuto conto dell’apprezzamento del caso da parte del medico in capo, l’UFAC decide circa il rilascio, il rinnovo o il ritiro di una licenza.
3 Resta riservato il diritto di ricorso secondo la legge sulla procedura amministrativa2.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFTCE del 1° nov. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1928).
- RS 172.021
RS 172.021Le disposizioni degli articoli 63, 64 e 65 della legge sulla procedura amministrativa sono applicabili per analogia alla procedura di ricorso.
4a Disposizione penale
RS 748.0Chiunque nell’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 14 capoverso 1 fornisce informazioni false è punito in virtù dell’articolo 91 capoverso 1 lettera i della legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea.
5 Disposizioni finali
Art. 22Disposizione transitoria
I titolari di una licenza di pilota professionale rilasciata prima del 1° marzo 1976 possono continuare a farsi visitare dal loro medico di fiducia attuale anche se quest’ultimo non è assegnato alla categoria A (art. 7).
Art. 23Abrogazione di disposizioni anteriori
Con l’entrata in vigore della presente ordinanza sono abrogati:
- a.
il regolamento del 10 febbraio 19661 concernente il servizio medico aeronautico dell’aviazione civile;
- b.
l’articolo 3 capoversi 4 a 6 del regolamento del dicembre 19602 concernente le licenze del personale d’infrastruttura dell’aeronavigazione.
- Non pubblicato nella RU.
- [RU 1960 1560, 1983 285 art. 42. RU 1985 1548 art. 57 n. 1]
Art. 24Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 1976.