Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) visti gli articoli 24 capoverso 1, 25 capoverso 1 e 138a capoversi 1 e 2 dell’ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea, ordina:
Art. 1Campo d’applicazione e oggetto
1 La presente ordinanza si applica alle seguenti categorie di personale dei servizi della sicurezza aerea:
- a.
supervisori dei fornitori di servizi della sicurezza aerea (Supervisor, SPVR);
- b.
addetti del servizio d’informazione di volo (Flight Information Service Officer, FISO) delle seguenti categorie:
- 1.
servizio d’informazione di volo (Flight Information Service, FIS),
- 2.
servizio d’informazione di volo aeroportuale (Aerodrome Flight Information Service, AFIS);
- c.
addetti alla gestione del flusso del traffico aereo e della capacità (Air Traffic Flow and Capacity Management, ATFCM).
2 Essa disciplina per le categorie di personale di cui al capoverso 1:
- a.
il rilascio, il rinnovo e la revoca delle licenze;
- b.
la formazione e gli esami;
- c.
il riconoscimento delle licenze straniere;
- d.
la certificazione di organizzazioni che offrono corsi di formazione e di perfezionamento (organizzazioni di formazione);
- e.
il riconoscimento di autorizzazioni straniere (certificazioni) di organizzazioni di formazione.
3 Le licenze dei controllori del traffico aereo sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 216/20081 e dal regolamento (UE) 2015/3402. I controllori del traffico aereo sottostanno comunque alle disposizioni penali di cui all’articolo 8 della presente ordinanza.
- Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE nella versione vincolante per la Svizzera secondo il punto 3 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).
- Regolamento (UE) 2015/340 della Commissione, del 20 febbraio 2015, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti licenze e certificati dei controllori del traffico aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 805/2011 della Commissione nella versione vincolante per la Svizzera secondo il punto 3 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).
Art. 2Altro diritto applicabile
Ai requisiti posti alle categorie di personale secondo la presente ordinanza nonché alla loro formazione si applicano per analogia:
- a.
gli articoli 1, 2, 4, 6 e 9 nonché gli allegati del regolamento (UE) 2015/3401;
- b.
i titolari delle licenze si assumono gli obblighi d’informazione di cui all’allegato I capo A ATCO.A.015 (b) del regolamento (UE) 2015/340 nei confronti dei loro rispettivi datori di lavoro;
- c.
l’articolo 8c e l’allegato Vb del regolamento (CE) n. 216/20082.
- Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 3.
- Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 3.
1 Per attuare le prescrizioni di cui all’articolo 2, l’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) può emanare direttive (Means of Compliance).
2 Se le direttive sono rispettate, si può presumere che i requisiti stabiliti dalle prescrizioni di cui all’articolo 2 siano soddisfatti.
3 Chi deroga alle direttive è tenuto a provare all’UFAC che i requisiti sono soddisfatti in altro modo.
Art. 4Età minima per l’ottenimento di una licenza
L’età minima per l’ottenimento di una licenza è di 18 anni.
Art. 5Requisiti medici
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 3.Per l’esercizio della loro attività, gli addetti FISO necessitano di un certificato medico in corso di validità di classe 3 secondo l’allegato IV del regolamento (UE) 2015/340.
1 Gli addetti FISO che soddisfano i requisiti della presente ordinanza ricevono una licenza per compiti rilevanti per la sicurezza (SRT).
2 I controllori del traffico aereo titolari di una licenza conformemente al regolamento (UE) 2015/3401 che forniscono un servizio FIS o un servizio AFIS, non necessitano di un’ulteriore licenza SRT.
- Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 3.
Art. 7Abilitazioni e specializzazioni
1 Una licenza secondo la presente ordinanza comprende le abilitazioni e le specializzazioni ai sensi dell’articolo 4 definizioni 7, 13, 16, 21 e 30 del regolamento (UE) 2015/3401.
2 Le abilitazioni FIS e AFIS possono essere abbinate alla specializzazione in monitoraggio radar (Radar Monitoring, RAM).
3 La specializzazione RAM autorizza il titolare della licenza a fornire, sulla base delle informazioni della postazione radar, i seguenti servizi:
- a.
informazioni sul traffico;
- b.
allerte riguardanti gli spazi aerei soggetti ad autorizzazione nonché le zone vietate, regolamentate o pericolose.
- Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 3.
Art. 8Disposizioni penali
RS 748.0È punito conformemente all’articolo 91 capoverso 1 lettera i della legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea chiunque:
- a.
viola l’articolo 5 capoverso 1;
- b.
in quanto titolare di una specializzazione RAM esercita un’attività che va oltre i servizi ammessi di cui all’articolo 7 capoverso 3;
- c.
viola un obbligo di cui all’allegato I capo A ATCO.A.015 (b), capo B ATCO.B.030 (a), capo C titolo 1 ATCO.C.010 (a) e (b) nonché all’allegato IV capo A titolo 1 ATCO.MED.A.020 (a) del regolamento (UE) 2015/3401;
- d.
in quanto responsabile di un’organizzazione di formazione viola un obbligo di cui all’allegato III capo B ATCO.OR.B.025 del regolamento (UE) 2015/340;
- e.
in quanto persona responsabile di una delle categorie di personale di cui all’articolo 1 capoverso 1 viola un obbligo di cui all’allegato I capo A ATCO.A.015 (d) del regolamento (UE) 2015/340.
- Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 3.
L’UFAC esegue la presente ordinanza.
Art. 10Abrogazione di un altro atto normativo
[RU 2014 185]L’ordinanza del DATEC del 13 gennaio 2014 sulle licenze di determinate categorie di personale dei servizi di navigazione aerea è abrogata.
Art. 11Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.