Législation

Ordinanza del DATEC del 18 dicembre 2020 concernente le licenze e le abilitazioni del personale aeronavigante regolamentate a livello europeo (OLAE)

OLAERS 748.222.0In vigoreStato 01.02.20218 articoli

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Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), visti gli articoli 24 capoverso 1 e 25 capoverso 1 dell’ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea; in esecuzione del regolamento (UE) n. 1178/2011, del regolamento (UE) 2018/395 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 , ordina:

Art. 1Campo d’applicazione

La presente ordinanza si applica, nel quadro del campo d’applicazione del regolamento (UE) n. 1178/2011, del regolamento (UE) 2018/395 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976, in particolare:

  1. a.

    al rilascio, alla proroga, al rinnovo e al ritiro di licenze e abilitazioni per piloti;

  2. b.

    alla certificazione e alla sorveglianza di persone e organismi responsabili dell’addestramento in volo o dell’addestramento con simulatori di volo e della valutazione della capacità dei piloti;

  3. c.

    alla certificazione e alla sorveglianza di esaminatori aeromedici e di centri aeromedici;

  4. d.

    all’esame aeromedico di membri dell’equipaggio, nonché alle qualifiche delle persone e degli organismi competenti per il suddetto esame.

Art. 2Norme per l’attuazione del regolamento (UE) n. 1178/2011, del regolamento (UE) 2018/395 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976

1

 Le disposizioni del regolamento UE n. 1178/2011, del regolamento (UE) 2018/395 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 sono considerate rispettate se sono osservate le seguenti norme1 emanate dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) o dall’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC):

  1. a.

    le specifiche relative alla certificazione (Certification Specifications; CS);

  2. b.

    i metodi accettabili di rispondenza (Acceptable Means of Compliance; AMC);

  3. c.

    i metodi alternativi di rispondenza (Alternative Means of Compliance, AltMoC).

2

 Chi deroga alle norme di cui al capoverso 1 deve poter dimostrare all’UFAC di adempiere in altro modo i requisiti del regolamento (UE) n. 1178/2011, del regolamento (UE) 2018/395 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976.

  1. Queste norme non sono pubblicate nella RU e non sono tradotte. Sono pubblicate sul sito Internet dell’AESA (http://easa.europa.eu > Acceptable Means of Compliance and Guidance Material) e su quello dell’UFAC (www.bazl.admin.ch). Inoltre possono essere consultate gratuitamente presso l’Ufficio federale dell’aviazione civile, Mühlestrasse 2, 3063 Ittigen.

Art. 3Esame della competenza linguistica

1

 L’UFAC effettua gli esami per l’ottenimento, la proroga o il rinnovo di una specializzazione linguistica secondo il regolamento (UE) n. 1178/2011 allegato 1 sezione A, FCL.055. Gli esami sono effettuati più volte l’anno e organizzati a livello regionale.

2

 L’UFAC può delegare lo svolgimento degli esami a un’organizzazione idonea.

3

 Gli esami per la proroga o il rinnovo di una specializzazione linguistica di livello 4 secondo il regolamento (UE) n. 1178/2011 allegato 1 appendice 2 possono anche essere effettuati dal titolare di un’abilitazione quale esaminatore linguistico, a condizione che la specializzazione linguistica non sia scaduta da più di tre anni.

4

 Gli esaminatori linguistici conducono gli esami autonomamente durante un volo secondo le istruzioni dell’UFAC.

5

 L’esaminatore linguistico trasmette il risultato dell’esame all’UFAC. Se l’esame è superato registra una specializzazione linguistica provvisoria nella licenza di pilota.

Art. 4Ottenimento, proroga e rinnovo dell’abilitazione quale esaminatore linguistico

1

 L’UFAC rilascia l’abilitazione quale esaminatore linguistico se il candidato:

  1. a.

    dimostra di possedere una competenza linguistica almeno di livello 5 secondo il regolamento (UE) n. 1178/2011 allegato 1 appendice 2;

  2. b.

    ha seguito una formazione per l’ottenimento di un’abilitazione quale esaminatore linguistico secondo l’allegato;

  3. c.

    ha superato l’esame di capacità secondo l’allegato.

2

 L’abilitazione ha una validità di tre anni. È prorogata per altri tre anni se l’esaminatore linguistico:

  1. a.

    possiede una specializzazione linguistica almeno di livello 5;

  2. b.

    ha seguito una formazione per la proroga di un’abilitazione quale esaminatore linguistico secondo l’allegato e l’ha portata a termine da non più di dodici mesi.

3

 Un’abilitazione quale esaminatore linguistico può essere rinnovata entro cinque anni dalla sua scadenza alle condizioni di cui al capoverso 2. Se è scaduta da più tempo, l’abilitazione deve essere nuovamente richiesta.

4

 L’UFAC svolge le formazioni per l’ottenimento, la proroga e il rinnovo dell’abilitazione quale esaminatore linguistico; può delegarle a organizzazioni idonee.

Art. 5Provvedimenti amministrativi

RS 748.0

Se un esaminatore linguistico viola ripetutamente o gravemente i suoi doveri, l’UFAC può adottare provvedimenti amministrativi secondo l’articolo 92 della legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea.

Art. 6Lingue dell’esame teorico

Gli esami teorici per l’ottenimento di licenze per piloti commerciali e di linea e di abilitazioni al volo strumentale secondo il regolamento (UE) n. 1178/2011 sono svolti obbligatoriamente in lingua inglese.

Art. 7Abrogazione di un altro atto normativo

[RU 2012 2397]

L’ordinanza del DATEC del 27 aprile 2012 concernente le licenze del personale aeronavigante secondo il regolamento (UE) n. 1178/2011 è abrogata.

Art. 8Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2021.

Allegati

  • Generalità

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.02.2021. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).