Législation

Ordinanza del 7 novembre 2001 concernente il servizio di ricerche e di salvataggio dell'aviazione civile (ORSA)

ORSARS 748.126.1In vigoreStato 01.01.20029 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3, 4 e 7 della legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea, ordina:

Art. 1Competenza

1

 Le operazioni di ricerca e di salvataggio di aeromobili civili svizzeri e di aeromobili civili e militari stranieri sono condotte dal servizio di ricerche e di salvataggio dell’aviazione civile (servizio di ricerche e di salvataggio).

2

 Le Forze aeree possono chiedere la collaborazione del servizio di ricerche e di salvataggio per le operazioni di ricerca e di salvataggio di velivoli militari svizzeri.

Art. 2Organizzazione

1

 L’Ufficio federale dell’aviazione civile (Ufficio federale) regolamenta il servizio di ricerche e di salvataggio.

2

 Esso può delegare il servizio di ricerche e di salvataggio a organizzazioni competenti.

Art. 3Collaborazione di altri servizi

Per effettuare le operazioni di ricerca e di salvataggio, può essere richiesta la collaborazione di altri servizi dell’amministrazione federale e, d’intesa con i Cantoni e i Comuni, della polizia e di altri organi cantonali e comunali.

Art. 4Collaborazione con l’estero

La collaborazione del servizio di ricerche e di salvataggio con i servizi analoghi esteri è disciplinata dagli accordi internazionali.

Art. 5Attraversamento della frontiera

1

 I servizi federali competenti agevolano nella misura del possibile l’ammissione e il soggiorno temporaneo sul territorio svizzero del personale straniero che collabora, d’intesa con le Forze aeree, alle operazioni di ricerca e di salvataggio.

2

 Essi facilitano l’entrata in Svizzera delle merci e del materiale esteri utilizzati per le operazioni di ricerca e di salvataggio.

Art. 6Circolazione aerea

1

 L’Ufficio federale disciplina la circolazione aerea nelle zone in cui sono eseguite operazioni di ricerca e di salvataggio di aeromobili o operazioni di soccorso mediante aeromobili in caso di catastrofi.

2

 Esso può vietare o limitare il sorvolo di queste zone agli aeromobili che non sono necessari allo svolgimento delle operazioni.

Art. 7Spese

1

 Le spese delle operazioni di ricerca e di salvataggio sono pagate dall’Ufficio federale, che ne chiede il rimborso all’esercente dell’aeromobile o al terzo che le ha cagionate.

2

 Su decisione esplicita del Consiglio federale o quando si tratti di operazioni di ricerca e di salvataggio concernenti aeromobili stranieri immatricolati in uno Stato che prende a suo carico le spese di ricerca e di salvataggio di aeromobili svizzeri sul suo territorio, le spese sono assunte dalla Confederazione.

Art. 8Diritto previgente: abrogazione

[RU 1955 327, 1994 3028 n. II 3]

Il decreto del Consiglio federale dell’11 marzo 1955 concernente il servizio di ricerche e di salvataggio della navigazione aerea civile è abrogato.

Art. 9Entrata in vigore

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2002.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2002. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).