Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), d’intesa con il Dipartimento federale di giustizia e polizia, visti gli articoli 122a capoverso 4, 122b capoverso 1, 122c capoverso 1 e 122d dell’ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA); in esecuzione del regolamento (CE) n. 300/2008, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373, ordina:
Sezione 1 Campo d’applicazione e diritto applicabile
1 La presente ordinanza disciplina, per le misure di sicurezza nell’aviazione secondo il regolamento (CE) n. 300/2008 in combinato disposto con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 e secondo il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 e gli articoli 122a–122d ONA:1
- a.
i compiti dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) e del comitato nazionale di sicurezza nell’aviazione;
- b.
i requisiti per i programmi di sicurezza degli esercenti di aeroporto e delle imprese di trasporto aereo;
- bbis.
i requisiti per il sistema di gestione della sicurezza dei fornitori di servizi della sicurezza aerea;
- c.
l’autorizzazione da parte dell’UFAC;
- d.
i compiti dell’organismo di controllo indipendente;
- dbis.
i compiti dell’organismo di formazione esterno;
- e.
le misure in caso di particolare minaccia;
- f.
il finanziamento delle misure;
- g.
le misure agevolate per determinati esercenti di aeroporto e imprese di trasporto aereo.
2 Nell’ambito della presente ordinanza il campo d’aviazione di San Gallo-Altenrhein viene considerato un aeroporto.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 21 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 798).
Sezione 2 Autorità competente e comitato nazionale di sicurezza nell’aviazione
Art. 2Autorità competente1
L’UFAC è l’autorità competente per il coordinamento e il monitoraggio dell’attuazione del programma nazionale di sicurezza nell’aviazione ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 300/2008.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).
Art. 3Comitato nazionale di sicurezza nell’aviazione
1 Il comitato nazionale di sicurezza nell’aviazione (comitato) coordina le attività dei vari organismi che partecipano all’elaborazione e all’attuazione del programma nazionale di sicurezza nell’aviazione. Esso ha in particolare i seguenti compiti:
- a.
esaminare l’entità della minaccia;
- b.
definire le priorità in materia di controlli di sicurezza;
- c.
esprimere un parere in merito al programma nazionale di sicurezza nell’aviazione e ad altre misure rilevanti per la sicurezza;
- d.
valutare l’efficienza e gli effetti dei controlli di sicurezza adottati;
- e.
garantire lo scambio di informazioni, in particolare sulle decisioni delle organizzazioni internazionali competenti in materia di sicurezza.
2 Il comitato è composto di rappresentanti:
- a.
- b.
dell’Ufficio federale di polizia;
- c.
dell’Amministrazione federale delle dogane;
- d.
dei competenti organi di polizia cantonali;
- e.
degli esercenti di aeroporto interessati;
- f.
delle imprese di trasporto aereo svizzere interessate;
- g.
delle imprese di servizi di assistenza a terra;
- h.
dei fornitori di servizi della sicurezza aerea;
- i.
del Servizio di ricerca scientifica dell’Istituto forense di Zurigo;
- j.
del settore del trasporto aereo. 1
3 L’UFAC nomina i membri d’intesa con l’Ufficio federale di polizia. A seconda dei temi trattati può prevedere la partecipazione di ulteriori persone.
4 L’UFAC dirige il comitato.
5 Il comitato si riunisce almeno una volta all’anno.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).
Sezione 3 Obblighi degli esercenti di aeroporto, delle imprese di trasporto aereo e dei fornitori di servizi della sicurezza aerea
Art. 4Esercenti di aeroporto
1 Le misure volte a garantire la sicurezza degli aeroporti secondo l’allegato I al regolamento (CE) n. 300/2008 e l’allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 sono di competenza dell’esercente dell’aeroporto.1
2 Conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 300/2008 e all’articolo 122a ONA, nel suo programma di sicurezza l’esercente dell’aeroporto prevede almeno:2
- a.
un organigramma dell’organizzazione di sicurezza in cui siano definiti compiti e responsabilità;
- b.
una descrizione del mandato e della composizione del comitato di sicurezza dell’aeroporto;
- c.
una descrizione delle procedure applicate per le misure di sicurezza;
- cbis.
una descrizione delle procedure applicate per la designazione di fornitori conosciuti di forniture per aeroporti;
- d.
un piano delle diverse aree dell’aeroporto;
- e.
una descrizione delle misure atte a garantire la qualità nell’ambito dei provvedimenti indicati nel programma;
- f.
i piani d’emergenza e le procedure da seguire in caso di azioni criminali, con particolare riferimento ai dirottamenti d’aeromobile, ai sabotaggi o alle minacce di attentato alla bomba;
- g.
un programma di formazione per le persone incaricate di effettuare i controlli di sicurezza;
- h.
una procedura per la notifica, entro il termine indicato, degli eventi rilevanti per la sicurezza all’autorità competente conformemente al programma nazionale di sicurezza nell’aviazione.
3 L’esercente dell’aeroporto garantisce che tutto il personale attivo nell’area di sicurezza sia dotato di nullaosta di sicurezza.3
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).
- Introdotto dalla cifra I dell’O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).
Art. 5Imprese di trasporto aereo
1 Le misure volte a garantire la sicurezza degli aeromobili secondo l’allegato I al regolamento (CE) n. 300/2008 e l’allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 sono di competenza dell’impresa di trasporto aereo.1
2 Conformemente all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 300/2008 e all’articolo 122b ONA, nel suo programma di sicurezza l’impresa di trasporto aereo prevede almeno:2
- a.
un organigramma dell’organizzazione di sicurezza in cui siano definiti compiti e responsabilità; l’organizzazione di sicurezza deve garantire che in caso di eventi rilevanti per la sicurezza i responsabili siano a disposizione in Svizzera in qualsiasi momento;
- b.
una descrizione delle procedure applicate per le misure di sicurezza;
- c.
una descrizione delle misure atte a garantire la qualità nell’ambito dei provvedimenti indicati nel programma;
- d.
i piani d’emergenza e le procedure da seguire in caso di azioni criminali, con particolare riferimento ai dirottamenti, ai sabotaggi o alle minacce di attentato alla bomba;
- e.
un programma di formazione per le persone incaricate di effettuare i controlli di sicurezza;
- f.
una procedura per la notifica, entro il termine indicato, degli eventi rilevanti per la sicurezza all’autorità competente conformemente al programma nazionale di sicurezza nell’aviazione.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).
Art. 5aFornitori di servizi della sicurezza aerea1
1 Le misure di sicurezza volte a proteggere da minacce alla sicurezza degli aeromobili secondo l’allegato III al regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 sono di competenza del fornitore di servizi della sicurezza aerea.2
2 Conformemente alla sottoparte D punto ATM/ANS.OR.D.010 dell’allegato III al regolamento di esecuzione (UE) 2017/373, un sistema di gestione della sicurezza del fornitore di servizi della sicurezza aerea prevede almeno:3
- a.
un organigramma dell’organizzazione di sicurezza interna in cui siano definiti compiti e responsabilità;
- b.
una descrizione delle procedure applicate per la sicurezza dei suoi impianti, del suo personale e dei suoi dati;
- c.
una descrizione delle procedure applicate relative alla valutazione e alla riduzione del rischio nel settore della sicurezza, al controllo e al miglioramento della sicurezza, alle valutazioni della sicurezza e alla diffusione degli insegnamenti tratti;
- d.
una descrizione delle procedure applicate per individuare le infrazioni alle disposizioni di sicurezza e allertare il personale;
- e.
una descrizione delle misure per contenere gli effetti delle infrazioni alle disposizioni di sicurezza e individuare le misure di ristabilimento del livello di sicurezza e le procedure per minimizzare tali eventi in modo da prevenirne il ripetersi;
- f.
un programma di formazione per le persone che hanno accesso a impianti, opere o sistemi critici;
- g.
una procedura per la notifica, entro il termine indicato, degli eventi rilevanti per la sicurezza all’autorità competente conformemente al programma nazionale di sicurezza nell’aviazione.
3 Il fornitore di servizi della sicurezza aerea garantisce che tutto il personale che ha accesso a impianti, opere o sistemi critici sia dotato di nullaosta di sicurezza.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 21 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 798).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 21 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 798).
Sezione 4 Autorizzazione
L’UFAC è competente per l’autorizzazione di:
- a.
agenti regolamentati per merci o posta ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 26 del regolamento (CE) n. 300/2008 (n. 6.3.1 dell’all. al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998);
- b.
mittenti conosciuti di merci o di posta ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 27 del regolamento (CE) n. 300/2008 (n. 6.4.1 dell’all. al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998);
- c.
fornitori regolamentati o conosciuti di provviste di bordo ai sensi del numero 8.0.2 dell’allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 (n. 8.1.3 e 8.1.4 dell’all. al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998);
- d.
trasportatori ai sensi del numero 6.5.1 dell’allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 come trasportatori autorizzati;
- e.
organismi di controllo indipendenti conformemente all’articolo 7;
- f.
organismi di formazione esterni conformemente all’articolo 9a;
- g.
coloro che utilizzano apparecchiature a raggi X o sistemi per il rilevamento di esplosivi (sistemi EDS) (n. 11.3.1 lett. b dell’all. al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998);
- h.
istruttori (n. 11.5.1 dell’all. al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998);
- i.
persone incaricate dell’organismo di controllo indipendente conformemente all’articolo 9 lettere a e b;
- j.
coloro che effettuano lo screening di merci e posta (ispezioni manuali) ai sensi del numero 11.2.3.2 dell’allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 21 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 798).
Sezione 5 Organismo di controllo indipendente
Art. 7Attribuzione dell’incarico
1 L’UFAC può incaricare un organismo di controllo indipendente di svolgere compiti di controllo presso le seguenti entità:
- a.
agenti regolamentati per merci o posta di cui all’articolo 6 lettera a;
- b.
mittenti conosciuti di merci o di posta di cui all’articolo 6 lettera b;
- c.
fornitori regolamentati e conosciuti di provviste di bordo di cui all’articolo 6 lettera c;
- d.
trasportatori autorizzati di cui all’articolo 6 lettera d.
2 L’UFAC può incaricare contemporaneamente diversi organismi di controllo indipendenti al fine di garantire la sicurezza aerea.
Art. 8Compiti e requisiti
1 L’organismo di controllo indipendente adempie i seguenti compiti:
- a.
verifica i requisiti applicabili alle entità e stila rapporti sulle verifiche svolte all’attenzione dell’UFAC;
- b.
esamina e sottopone a perizia, all’attenzione dell’UFAC, i programmi di sicurezza delle entità;
- c.
presenta all’UFAC la richiesta di autorizzazione per le entità controllate;
- d.
rilascia alle entità controllate, su loro richiesta, una conferma della loro autorizzazione da parte dell’UFAC.
2 L’organismo di controllo indipendente sottostà alla vigilanza dell’UFAC.
3 L’UFAC incarica soltanto un organismo di controllo che:
- a.
è indipendente da tutte le entità da controllare;
- b.
svolge la propria attività di controllo in tutta la Svizzera a tariffe unitarie;
- c.
dispone di personale con sufficiente formazione ed esperienza nei settori rilevanti della sicurezza aerea;
- d.
dispone di almeno un responsabile dell’ispezione.
Art. 9Compiti del responsabile dell’ispezione
Il responsabile dell’ispezione ha la responsabilità generale di tutte le attività dell’organismo di controllo indipendente. È l’interlocutore per l’UFAC e in particolare:
- a.
seleziona, forma e sorveglia le persone dell’organismo di controllo indipendente incaricate della verifica;
- b.
presenta all’UFAC la richiesta di autorizzazione per le persone incaricate;
- c.
verifica se l’entità da controllare rispetta le prescrizioni;
- d.
controlla che presso le entità siano rispettate le disposizioni dell’UFAC per i compiti di controllo.
Sezione 5a Organismo di formazione esterno
Art. 9aAttribuzione dell’incarico
1 L’UFAC può incaricare un organismo di formazione esterno di formare i responsabili della sicurezza delle entità nonché gli istruttori.
2 L’UFAC può incaricare contemporaneamente diversi organismi di formazione esterni al fine di garantire la sicurezza aerea.
Art. 9bCompiti e requisiti
1 L’organismo di formazione esterno può adempiere in particolare i seguenti compiti:
- a.
prepara una propria documentazione destinata alla formazione dei responsabili della sicurezza e di altri collaboratori delle entità secondo le disposizioni dell’UFAC e la sottopone per approvazione all’UFAC;
- b.
istruisce i responsabili della sicurezza e gli altri collaboratori delle entità secondo le disposizioni dell’UFAC;
- c.
esamina i responsabili della sicurezza e gli altri collaboratori delle entità designati dall’UFAC per la formazione al termine della stessa;
- d.
presenta all’UFAC la richiesta di autorizzazione per gli istruttori;
- e.
rilascia alle persone secondo l’articolo 6 lettera j, su loro richiesta, una conferma della loro autorizzazione da parte dell’UFAC.
2 L’organismo di formazione esterno sottostà alla vigilanza dell’UFAC.
3 L’UFAC incarica soltanto un organismo di formazione che:
- a.
è indipendente da tutte le entità e non è esso stesso un organismo di controllo indipendente;
- b.
dispone di competenze nello svolgimento e nell’organizzazione di formazioni;
- c.
svolge la propria attività di formazione in tutta la Svizzera a tariffe unitarie;
- d.
dispone di personale con sufficiente formazione ed esperienza nei settori rilevanti della sicurezza aerea;
- e.
dispone di almeno un responsabile della formazione.
Art. 9cCompiti e requisiti dei responsabili della formazione e degli istruttori
1 Il responsabile della formazione ha la responsabilità generale di tutte le attività dell’organismo di formazione esterno. È l’interlocutore per l’UFAC e in particolare:
- a.
seleziona, forma e sorveglia gli istruttori dell’organismo di formazione esterno;
- b.
presenta all’UFAC la richiesta di autorizzazione per gli istruttori;
- c.
controlla che siano rispettate le disposizioni dell’UFAC per i compiti di formazione.
2 Gli istruttori incaricati della formazione devono disporre:
- a.
di competenze nei settori rilevanti della sicurezza aerea;
- b.
di qualifiche e competenze nel settore della metodologia didattica;
- c.
dell’autorizzazione da parte dell’UFAC.
Sezione 6 Misure in caso di particolare minaccia
1 In caso di una situazione generale di forte minaccia o su richiesta di un’impresa di trasporto aereo o di un esercente di aeroporto, l’UFAC può ordinare controlli di sicurezza supplementari per determinati voli o aerodromi particolarmente minacciati.
2 Nella sua decisione, l’UFAC si basa sull’analisi della minaccia svolta dall’Ufficio federale di polizia.
3 Se la situazione di minaccia lo richiede e in considerazione dell’urgenza, l’UFAC consulta preventivamente la competente polizia aeroportuale e l’esercente dell’aeroporto o l’impresa di trasporto aereo interessati e convoca il comitato nazionale di sicurezza nell’aviazione.
Sezione 7 Assunzione dei costi
1 Gli esercenti di aeroporto e le imprese di trasporto aereo sostengono i costi delle misure di sicurezza che devono adottare.
2 Eccezionalmente, la Confederazione può assumere una parte degli oneri e delle spese straordinari che contribuiscono in modo rilevante e duraturo al miglioramento della sicurezza.
Sezione 8 Misure di sicurezza agevolate
Art. 12Esercenti di aeroporto
Gli esercenti di aeroporto a cui l’UFAC accorda misure di sicurezza agevolate rispetto alle norme generali prevedono almeno:
- a.
un organigramma dell’organizzazione di sicurezza in cui siano definiti compiti e responsabilità;
- b.
una descrizione delle misure atte a migliorare la consapevolezza della sicurezza;
- c.
una descrizione delle misure volte a proteggere il terreno, garantire la sicurezza contro il furto e impedire altre interferenze illecite nell’aviazione civile;
- d.
i piani d’emergenza e le procedure da seguire in caso di azioni criminali, con particolare riferimento ai dirottamenti d’aeromobile, ai sabotaggi o alle minacce di attentato alla bomba.
Art. 13Imprese di trasporto aereo
1 Le imprese di trasporto aereo a cui l’UFAC accorda misure di sicurezza agevolate rispetto alle norme generali prevedono almeno:
- a.
un organigramma dell’organizzazione di sicurezza in cui siano definiti compiti e responsabilità;
- b.
una descrizione delle misure atte a migliorare la consapevolezza della sicurezza;
- c.
una descrizione delle misure volte a proteggere l’aeromobile, garantire la sicurezza contro il furto e impedire altre interferenze illecite nell’aviazione civile;
- d.
i piani d’emergenza e le procedure da seguire in caso di azioni criminali, con particolare riferimento ai dirottamenti d’aeromobile, ai sabotaggi o alle minacce di attentato alla bomba.
2 L’UFAC accorda tali agevolazioni a un’impresa di trasporto aereo solo se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:
- a.
l’impresa di trasporto aereo ha in esercizio solo aeromobili con un peso massimo al decollo inferiore alle 15 t o con meno di 20 posti.
- b.
sulla base delle analisi della minaccia e dei rischi, per l’impresa di trasporto aereo sussiste un rischio ridotto tale da giustificare la deroga alle norme generali.
Sezione 8a Disposizione penale
In virtù dell’articolo 91 capoverso 1 lettera i della legge federale del 21 dicembre 19482 sulla navigazione aerea, è punito chiunque:
- a.
in quanto collaboratore di un esercente di aeroporto, di un’impresa di trasporto aereo, di un’impresa terza incaricata da un esercente di aeroporto o da un’impresa di trasporto aereo, di un fornitore di servizi della sicurezza aerea, di un agente regolamentato, di un mittente conosciuto di merci o di posta, di un fornitore regolamentato o conosciuto di provviste di bordo, di un trasportatore autorizzato, di un organismo di controllo indipendente o di un organismo di formazione esterno:3
- 1.
viola uno degli obblighi di cui agli articoli 4 capoverso 2, 5 capoverso 2, 5a capoverso 2, 8 capoverso 1 lettera a, 9, 12 o 13 capoverso 1,
- 2.
viola l’obbligo di esecuzione di controlli di sicurezza,
- 3.
viola l’obbligo di proteggere o sorvegliare i passeggeri, il bagaglio a mano, il bagaglio da stiva, le merci o la posta, le provviste di bordo oppure gli aeromobili protetti ai fini della sicurezza,
- 4.
disattende l’obbligo di formare personale,
- 4bis.
disattende l’obbligo di impiegare soltanto personale formato e, se necessario, certificato,
- 5.
viola l’obbligo di eseguire controlli della qualità,
- 6.
viola l’obbligo di notificare eventi rilevanti per la sicurezza;
- b.
esercita senza autorizzazione un’attività per la quale è necessaria un’autorizzazione conformemente all’articolo 6.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541).
- RS 748.0
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 21 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 798).
Sezione 9 Disposizioni finali
Art. 14Abrogazione del diritto previgente
L’ordinanza del DATEC del 31 marzo 19931 sulle misure di sicurezza nell’aviazione è abrogata.
- [RU 1993 1382, 1999 2458, 2005 663 1021]
Art. 15Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2009.