L’Ufficio federale dei trasporti (UFT), visto l’articolo 28 della legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna; in esecuzione degli articoli 2 e 7 della Convenzione del 10 maggio 1879 tra la Svizzera e il Granducato di Baden relativamente alla navigazione sul Reno da Neuhausen fin sotto a Basilea, ordina:
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 1Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza disciplina le condizioni per il personale di navigazione su veicoli secondo gli articoli 1.01 e 1.02 del regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno1 all’interno del territorio svizzero sulla sezione del Reno compresa tra Basilea (confine nazionale, km 170,00) e Rheinfelden (ponte stradale, km 149,10).
2 Disciplina in particolare le condizioni per l’ottenimento dell’autorizzazione specifica per la conduzione di veicoli secondo gli articoli 1.01 e 1.02 del regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno sulla sezione del Reno compresa tra il ponte «Mittlere Rheinbrücke» (km 166,53) e l’avamporto a valle della conca di Birsfelden (km 163,60) (sezione urbana di Basilea).
- Il regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno, stato 1° dic. 2024, può essere consultato gratuitamente presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen, o scaricato dai siti Internet
www.bav.admin.ch
> Diritto > Accordi internazionali > Regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno (soltanto in tedesco e francese) o
www.ccr-zkr.org
> Documents > Règlements de la CCNR > Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin (soltanto in tedesco e francese).
Art. 2Prescrizioni applicabili
1 Per la sezione del Reno compresa tra Basilea (confine nazionale, km 170,00) e Rheinfelden (ponte stradale, km 149,10), secondo l’articolo 2 dell’ordinanza di polizia UFT sul Reno superiore del 29 aprile 20251 sono applicabili, nel tenore in vigore, le prescrizioni del regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno2.
2 Per l’obbligo di patente per i veicoli secondo l’articolo 11.01 numero 4 del regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno sono applicabili le prescrizioni dei seguenti atti normativi:
- a.
legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna;
- b.
ordinanza dell’8 novembre 19783 sulla navigazione interna;
- c.
ordinanza del 1° marzo 20064 sulla navigazione militare;
- d.
ordinanza del 1° marzo 20065 sulla navigazione civile dell’Amministrazione federale.
- RS 747.224.211
- V. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.
- RS 747.201.1
- RS 510.755
- RS 747.201.2
Nella presente ordinanza si intende per:
- 1.
«veicolo», un’imbarcazione destinata alla navigazione interna o marittima o un apparecchio galleggiante secondo gli articoli 1.01 e 1.02 del regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno1;
- 2.
«patente per il Reno», un certificato d’idoneità come conduttore secondo l’articolo 12.01 del regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno;
- 3.
«certificato di qualifica dell’Unione come conduttore», un certificato d’idoneità come conduttore rilasciato secondo la direttiva (UE) 2017/23972;
- 4.
«tratto di via navigabile interna con rischio specifico», un tratto di via navigabile interna che presenta un rischio per la sicurezza dovuto a particolari condizioni di navigazione secondo l’articolo 13.03 numero 2 del regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno;
- 5.
«autorizzazione specifica», un’autorizzazione specifica per la navigazione su una via d’acqua registrata come tratto di via navigabile interna con rischio specifico.
- V. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.
- Direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio, GU L 345 del 27.12.2017, pag. 53; modificata da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2022/184, GU L 30 dell’11.2.2022, pag. 3.
Art. 4Autorità competenti
1 I Cantoni di Basilea Città, Basilea Campagna e Argovia sono competenti, ciascuno per il proprio territorio, per l’esecuzione della presente ordinanza. Essi designano l’autorità competente.
2 L’Ufficio federale dei trasporti è competente per:
- a.
la messa in vigore delle prescrizioni temporanee della Commissione centrale per la navigazione sul Reno di cui all’articolo 1.03 numero 1 del regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno1;
- b.
l’emanazione di prescrizioni temporanee:
- 1.
- 2.
per lo svolgimento di test, se la sicurezza e la fluidità della navigazione non ne risultano pregiudicate.
- V. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.
I Porti renani svizzeri riscuotono emolumenti per la loro attività secondo il rispettivo tariffario dei Porti renani svizzeri1 (Gebührentarif der Schweizerischen Rheinhäfen) nel tenore in vigore.
- SG 955.470 Basel-Stadt, stato 1° gen. 2017; SGS 421.17 Basel-Landschaft, stato 1° gen. 2017.
Sezione 2 Autorizzazione specifica per la sezione urbana di Basilea
Art. 6Tratto di via navigabile interna con rischio specifico
La sezione urbana di Basilea è considerata un tratto di via navigabile interna con rischio specifico.
Art. 7Autorizzazione specifica per la sezione urbana di Basilea
Chi conduce un veicolo sulla sezione urbana di Basilea necessita di un’autorizzazione specifica per la navigazione su questa sezione (di seguito «autorizzazione specifica per la sezione urbana di Basilea»).
Art. 8Requisiti per l’ottenimento dell’autorizzazione specifica per la sezione urbana di Basilea
1 Chi intende ottenere l’autorizzazione specifica per la sezione urbana di Basilea deve:
- a.
disporre di uno dei seguenti certificati d’idoneità come conduttore:
- 1.
una patente per il Reno in corso di validità o un certificato di qualifica dell’Unione come conduttore in corso di validità,
- 2.
una patente delle autorità in corso di validità,
- 3.
una patente sportiva in corso di validità;
- b.
prima dell’esame:
- 1.
aver navigato sulla sezione urbana di Basilea almeno tre volte in direzione ascendente e in direzione discendente negli ultimi tre anni; durante le corse il candidato deve essere stato presente nella cabina di comando e aver determinato autonomamente la rotta e la velocità in almeno una corsa in direzione ascendente e una corsa in direzione discendente,
- 2.
aver effettuato le percorrenze a bordo di un veicolo motorizzato per condurre il quale è prescritto un certificato d’idoneità come conduttore; il conduttore, nel quadro di un esercizio sicuro del veicolo, deve consentire al candidato di effettuare le percorrenze, fornendogli assistenza,
- 3.
dimostrare le percorrenze mediante il libretto di navigazione;
- c.
sostenere un esame teorico e un esame pratico presso i Porti renani svizzeri.
2 I requisiti per l’esame figurano nell’allegato 1.
Art. 9Ammissione all’esame per l’ottenimento dell’autorizzazione specifica per la sezione urbana di Basilea
Chi intende sostenere l’esame per ottenere l’autorizzazione specifica per la sezione urbana di Basilea deve presentare ai Porti renani svizzeri una domanda di ammissione all’esame contenente i seguenti dati e documenti:
- a.
nome(i) e cognome(i), data e luogo di nascita, indirizzo;
- b.
- c.
copia della carta d’identità o del passaporto;
- d.
copia di un certificato d’idoneità in corso di validità secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera a;
- e.
copia delle pertinenti pagine del libretto di navigazione (art. 8 cpv. 1 lett. b n. 3).
Art. 10Composizione e compiti della commissione d’esame
1 Per lo svolgimento degli esami volti all’ottenimento dell’autorizzazione specifica per la sezione urbana di Basilea i Porti renani svizzeri costituiscono una commissione d’esame composta dalle seguenti persone:
- a.
un presidente, che deve far parte dei Porti renani svizzeri;
- b.
almeno un esaminatore con sufficienti competenze.
2 Almeno un membro della commissione d’esame deve essere in possesso dell’autorizzazione specifica per la sezione urbana di Basilea.
3 Durante gli esami scritti o al computer, i membri della commissione d’esame possono essere sostituiti da uno o più supervisori qualificati.
4 La commissione d’esame valuta l’idoneità dei candidati durante l’esame.
5 In caso di mancato superamento dell’esame, comunica i motivi al candidato.
6 Può vincolare la ripetizione dell’esame a oneri o condizioni oppure decidere che debbano essere ripetute solo determinate parti dell’esame.
Art. 11Certificato di autorizzazione specifica per la sezione urbana di Basilea, duplicato e iscrizione nel registro nazionale
1 Se il candidato ha superato l’esame, i Porti Renani Svizzeri gli rilasciano il certificato di autorizzazione specifica per la sezione urbana di Basilea secondo il modello dell’allegato 2.
2 Iscrivono l’autorizzazione specifica per la sezione urbana di Basilea nel registro nazionale.
3 In caso di smarrimento o deterioramento del certificato, i Porti Renani Svizzeri inseriscono una pertinente indicazione nel registro nazionale.
4 Emettono, su richiesta, un duplicato. Il titolare deve denunciare lo smarrimento ai Porti renani svizzeri.
5 Un certificato deteriorato o ritrovato deve essere consegnato ai Porti renani svizzeri o annullato dagli stessi.
La validità dell’autorizzazione specifica per la sezione urbana di Basilea è determinata dalla validità del relativo certificato d’idoneità come conduttore secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera a.
Sezione 3 Disposizioni finali
Art. 13Disposizione transitoria
1 Le grandi o piccole patenti per il Reno superiore rilasciate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza restano valide fino alla relativa scadenza, ma al più tardi fino al 17 gennaio 2032.
2 I titolari di una patente per il Reno superiore possono convertirla prima della relativa scadenza presso i Porti renani svizzeri con una patente corrispondente ai sensi del regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno1. Riceveranno inoltre un certificato di autorizzazione specifica per la sezione urbana di Basilea secondo l’articolo 11 capoverso 1. Il modulo di richiesta dovrà essere corredato della patente per il Reno superiore e di una copia del documento d’identità. I titolari che abbiano già compiuto 60 anni devono inoltre presentare una prova dell’idoneità medica di cui all’articolo 4.02 del regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno, rilasciata da non oltre tre mesi.
3 Le patenti delle autorità per il Reno superiore e le patenti sportive per il Reno superiore rilasciate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza restano valide fino alla relativa scadenza.
- V. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.
Art. 14Abrogazione di altri atti normativi
Sono abrogati:
- 1.
il regolamento del 19 aprile 20021 concernente il rilascio delle patenti per il Reno superiore;
- 2.
l’ordinanza del 19 aprile 20022 sulla messa in vigore del regolamento concernente il rilascio delle patenti per il Reno superiore;
- 3.
l’ordinanza dell’UFT del 22 febbraio 20233 sulla messa in vigore del regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno.
- [RU 2002 2477;2004 1255; 2007 7069 cifra I n. 10; 2008 777; 2011 555; 2012 6555]
- [RU 2002 2500; 2007 7069 cifra I n. 11]
- [RU 2023 93]
Art. 15Entrata in vigore
La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2025.
Allegati
- Requisiti relativi all’esame per l’ottenimento dell’autorizzazione specifica per la sezione urbana di Basilea
- Modello di certificato di autorizzazione specifica per la sezione urbana di Basilea
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.