Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, visto l’articolo 11 capoverso 1 dell’ordinanza del 23 gennaio 1985 sull’esame del tipo dei natanti, ordina:
La presente ordinanza disciplina gli emolumenti riscossi dal Servizio d’omologazione di natanti per gli esami del tipo e altri atti ufficiali.1
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 4 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 233).
Art. 2Obbligo di pagare gli emolumenti
1 Per le prestazioni del Servizio d’omologazione è percepito un emolumento.
2 Se l’emolumento chiesto per una prestazione è dovuto da più persone, queste ne rispondono solidalmente.
3 La persona che ha inoltrato una richiesta d’esame e non presenta il natante all’ora e al giorno stabiliti per l’esame stesso deve pagare l’emolumento di base, a meno che non abbia revocato l’iscrizione del natante presso il Servizio d’omologazione almeno due giorni lavorativi prima della data d’esame o non abbia rinunciato all’esame.
1 Le spese possono essere calcolate separatamente e secondo i costi effettivi. Sono fatturate assieme agli emolumenti.
2 Se l’emolumento chiesto per una prestazione è dovuto da più persone, queste ne rispondono solidalmente.1
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 4 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 233).
Art. 4Emolumenti per prestazioni amministrative1
Gli emolumenti per le seguenti prestazioni amministrative ammontano a:
| franchi |
|---|
- a.
verbale dell’esame tecnico - b.
- c.
registrazione nel certificato tipo
| 50.– 70.– 40.– |
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 4 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 233).
Art. 5Emolumenti per l’esame tecnico1
1 L’emolumento di base per l’esame tecnico delle imbarcazioni sportive e delle imbarcazioni da diporto ammonta a:
2 Per le imbarcazioni sportive e le imbarcazioni da diporto sono riscossi i seguenti supplementi:
| franchi |
|---|
- a.
per le imbarcazioni con motore entrobordo - b.
| 40.– |
- 1.
- 2.
della protezione delle acque - 3.
- 4.
degli impianti fissi per il carburante - 5.
delle cisterne fisse delle acque nere
| 40.– 40.– 40.– 40.– 40.– |
- c.
per la misurazione del rumore in esercizio - d.
per la misurazione delle vele
| 250.– |
- 1.
fino a 15 m2 di superficie velica - 2.
oltre 15 m2 di superficie velica
| 100.– 150.– |
3 Per le imbarcazioni da diporto sono inoltre riscossi i seguenti supplementi per il calcolo:
| franchi |
|---|
- a.
- b.
- c.
- d.
| 40.– 40.– 40.– 40.– |
4 Per i controlli successivi sono riscossi solamente gli emolumenti di cui ai capoversi 2 e 3.
5 Per gli altri natanti l’emolumento è calcolato conformemente all’articolo 7.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 4 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 233).
- Abrogato dalla cifra I dell’O del DATEC dell’8 feb. 2008, con effetto dal 1° mar. 2008 (RU 2008 553).
Art. 7Emolumenti per gli altri atti ufficiali1
1 Gli emolumenti per gli altri atti ufficiali sono calcolati in ragione del dispendio di tempo.
2 Per altri atti ufficiali s’intendono le prestazioni che vanno oltre il volume ordinario dell’esame, in particolare esami di documenti, accertamenti tecnici e tempi di viaggio sotto forma di forfait per il percorso.
3 Gli emolumenti variano tra 100 e 200 franchi per ora di lavoro. Il loro ammontare dipende dal volume e dalla difficoltà del lavoro.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 4 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 233).
Art. 8Riduzione o esenzione
Il Servizio d’omologazione può ridurre l’importo degli emolumenti o esentare dalla loro corresponsione, in particolare se:
- a.
l’atto ufficiale è nel suo interesse;
- b.
il controllo successivo è effettuato senza colpa del titolare del certificato tipo.
Art. 9Decisione sugli emolumenti1
1 Gli emolumenti sono oggetto di una decisione formale, se la persona tenuta a versarli lo chiede.
- Nuovo testo giusta la cifra V n. 6 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).
- Abrogato dalla cifra V n. 6 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).
Art. 10Scadenza e termine di pagamento
1 L’emolumento è esigibile:
- a.
al momento della comunicazione scritta all’assoggettato;
- b.
in caso d’impugnazione, al momento in cui la decisione su ricorso passa in giudicato.
2 Il termine di pagamento è di 30 giorni a partire dalla data di esigibilità.
1 Il Servizio d’omologazione stabilisce le modalità di pagamento.
2 La consegna del verbale dell’esame tecnico e del certificato tipo può essere rifiutata fino al saldo degli emolumenti.
1 Il credito per emolumenti si prescrive in cinque anni dalla data di scadenza.
2 La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo con il quale il credito è fatto valere presso l’assoggettato.
Art. 13Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 5 agosto 19971 concernente gli emolumenti della Commissione per l’esame federale del tipo dei natanti è abrogata.
- [RU 1997 2017]
Art. 14Disposizioni transitorie
1 Per gli esami non ancora conclusi all’entrata in vigore della presente ordinanza si applicano le disposizioni previgenti.
2 Agli esami di imbarcazioni sportive per le quali la richiesta d’esame del tipo è stata presentata a partire dal 1° maggio 2001 sono applicabili gli emolumenti di cui alla presente ordinanza.
Art. 15Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 16 luglio 2001.