Législation

Ordinanza del DATEC del 2 luglio 2001 concernente gli emolumenti del Servizio d'omologazione di natanti (OEmSON)

OEmSONRS 747.201.55In vigoreStato 01.05.202515 articoli

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Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, visto l’articolo 11 capoverso 1 dell’ordinanza del 23 gennaio 1985 sull’esame del tipo dei natanti, ordina:

Art. 1Oggetto

La presente ordinanza disciplina gli emolumenti riscossi dal Servizio d’omologazione di natanti per gli esami del tipo e altri atti ufficiali.1

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 4 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 233).

Art. 2Obbligo di pagare gli emolumenti

1

 Per le prestazioni del Servizio d’omologazione è percepito un emolumento.

2

 Se l’emolumento chiesto per una prestazione è dovuto da più persone, queste ne rispondono solidalmente.

3

 La persona che ha inoltrato una richiesta d’esame e non presenta il natante all’ora e al giorno stabiliti per l’esame stesso deve pagare l’emolumento di base, a meno che non abbia revocato l’iscrizione del natante presso il Servizio d’omologazione almeno due giorni lavorativi prima della data d’esame o non abbia rinunciato all’esame.

Art. 3Spese

1

 Le spese possono essere calcolate separatamente e secondo i costi effettivi. Sono fatturate assieme agli emolumenti.

2

 Se l’emolumento chiesto per una prestazione è dovuto da più persone, queste ne rispondono solidalmente.1

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 4 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 233).

Art. 4Emolumenti per prestazioni amministrative1

Gli emolumenti per le seguenti prestazioni amministrative ammontano a:

franchi

  1. a.

    verbale dell’esame tecnico

  2. b.

    certificato tipo

  3. c.

    registrazione nel certificato tipo

  50.–

  70.–

  40.–

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 4 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 233).

Art. 5Emolumenti per l’esame tecnico1

1

 L’emolumento di base per l’esame tecnico delle imbarcazioni sportive e delle imbarcazioni da diporto ammonta a:

franchi

  1. a.

    fino a 10 m di lunghezza

  2. b.

    oltre 10 m di lunghezza

150.–

180.–

2

 Per le imbarcazioni sportive e le imbarcazioni da diporto sono riscossi i seguenti supplementi:

franchi

  1. a.

    per le imbarcazioni con motore entrobordo

  2. b.

    per il controllo

  40.–

  1. 1.

    dell’illuminazione

  2. 2.

    della protezione delle acque

  3. 3.

    degli impianti sanitari

  4. 4.

    degli impianti fissi per il carburante

  5. 5.

    delle cisterne fisse delle acque nere

  40.–

  40.–

  40.–

  40.–

  40.–

  1. c.

    per la misurazione del rumore in esercizio

  2. d.

    per la misurazione delle vele

250.–

  1. 1.

    fino a 15 m2 di superficie velica

  2. 2.

    oltre 15 m2 di superficie velica

100.–

150.–

3

 Per le imbarcazioni da diporto sono inoltre riscossi i seguenti supplementi per il calcolo:

franchi

  1. a.

    del numero delle persone

  2. b.

    della potenza propulsiva

  3. c.

    del bordo libero

  4. d.

    della stabilità

  40.–

  40.–

  40.–

  40.–

4

 Per i controlli successivi sono riscossi solamente gli emolumenti di cui ai capoversi 2 e 3.

5

 Per gli altri natanti l’emolumento è calcolato conformemente all’articolo 7.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 4 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 233).

Art. 61

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del DATEC dell’8 feb. 2008, con effetto dal 1° mar. 2008 (RU 2008 553).

Art. 7Emolumenti per gli altri atti ufficiali1

1

 Gli emolumenti per gli altri atti ufficiali sono calcolati in ragione del dispendio di tempo.

2

 Per altri atti ufficiali s’intendono le prestazioni che vanno oltre il volume ordinario dell’esame, in particolare esami di documenti, accertamenti tecnici e tempi di viaggio sotto forma di forfait per il percorso.

3

 Gli emolumenti variano tra 100 e 200 franchi per ora di lavoro. Il loro ammontare dipende dal volume e dalla difficoltà del lavoro.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 4 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 233).

Art. 8Riduzione o esenzione

Il Servizio d’omologazione può ridurre l’importo degli emolumenti o esentare dalla loro corresponsione, in particolare se:

  1. a.

    l’atto ufficiale è nel suo interesse;

  2. b.

    il controllo successivo è effettuato senza colpa del titolare del certificato tipo.

Art. 9Decisione sugli emolumenti1

1

 Gli emolumenti sono oggetto di una decisione formale, se la persona tenuta a versarli lo chiede.

2

 ...2

  1. Nuovo testo giusta la cifra V n. 6 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).
  2. Abrogato dalla cifra V n. 6 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

Art. 10Scadenza e termine di pagamento

1

 L’emolumento è esigibile:

  1. a.

    al momento della comunicazione scritta all’assoggettato;

  2. b.

    in caso d’impugnazione, al momento in cui la decisione su ricorso passa in giudicato.

2

 Il termine di pagamento è di 30 giorni a partire dalla data di esigibilità.

Art. 11Riscossione

1

 Il Servizio d’omologazione stabilisce le modalità di pagamento.

2

 La consegna del verbale dell’esame tecnico e del certificato tipo può essere rifiutata fino al saldo degli emolumenti.

Art. 12Prescrizione

1

 Il credito per emolumenti si prescrive in cinque anni dalla data di scadenza.

2

 La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo con il quale il credito è fatto valere presso l’assoggettato.

Art. 13Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 5 agosto 19971 concernente gli emolumenti della Commissione per l’esame federale del tipo dei natanti è abrogata.

  1. [RU 1997 2017]

Art. 14Disposizioni transitorie

1

 Per gli esami non ancora conclusi all’entrata in vigore della presente ordinanza si applicano le disposizioni previgenti.

2

 Agli esami di imbarcazioni sportive per le quali la richiesta d’esame del tipo è stata presentata a partire dal 1° maggio 2001 sono applicabili gli emolumenti di cui alla presente ordinanza.

Art. 15Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 16 luglio 2001.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.05.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).