Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 56 capoverso 2bis della legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI), ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza contiene disposizioni esecutive della LNI per la navigazione civile dell’Amministrazione federale.
2 Essa è applicabile ai battelli acquistati, noleggiati, presi in leasing, presi in prestito o requisiti dall’Amministrazione federale (battelli dell’Amministrazione) per adempiere compiti della Confederazione e ai loro conduttori sulle acque svizzere, comprese quelle confinarie.1
3 Sempre che la presente ordinanza o accordi internazionali non dispongano altrimenti, è applicabile l’ordinanza dell’8 novembre 19782 sulla navigazione nelle acque svizzere.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 306).
- RS 747.201.1
Art. 1aLicenza di condurre natanti federale1
È considerata licenza di condurre natanti federale la licenza di condurre natanti cantonale che reca il segno figurativo e verbale ufficiale della Confederazione Svizzera.
- Introdotto dal n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2016 409).
Art. 2Principi d’impiego
Le unità centrali e decentrate dell’Amministrazione federale (unità amministrative):
- a.
assumono la responsabilità dell’impiego e del materiale;
- b.
impiegano i mezzi secondo criteri economici.
1 l’Ufficio della circolazione e della navigazione dell’esercito (UCNEs) è competente per:
- a.
la sorveglianza dell’applicazione della presente ordinanza nell’Amministrazione federale;
- b.
l’approvazione del tipo, l’ammissione e l’ispezione periodica dei battelli dell’Amministrazione;
- c.
l’ammissione dei conduttori di battelli dell’Amministrazione federale;
- d.
il rilascio e la revoca della licenza di navigazione federale, della licenza di condurre natanti federale e della licenza federale di perito d’esame;
- e.
la rappresentanza della Confederazione, in quanto ufficio della navigazione, in seno all’Associazione dei servizi della navigazione e presso l’Ufficio federale dei trasporti.
2 La Formazione d’addestramento del genio/salvataggio/NBC è competente per:1
- a.
la formazione e il perfezionamento dei conduttori di battelli dell’Amministrazione;
- b.
la messa a disposizione del personale specializzato e dei periti d’esame necessari alla formazione e agli esami, conformemente alle direttive dell’UCNEs.
3 La Base logistica dell’esercito (BLEs) è competente per:
- a.
la prontezza d’impiego e la sicurezza d’esercizio dei battelli dell’Amministrazione;
- b.
il controllo periodico dei battelli dell’Amministrazione conformemente alle direttive dell’UCNEs.
4 Armasuisse è competente per:
- a.
l’acquisto dei battelli dell’Amministrazione;
- b.
la consulenza tecnica a favore dei mandanti.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 306).
Sezione 2: Battelli dell’Amministrazione
Art. 4Immatricolazione e contrassegni
1 L’UCNEs immatricola i battelli dell’Amministrazione e li dota di una licenza di navigazione federale e di contrassegni della Confederazione. Il dipartimento competente, d’intesa con l’UCNEs, decide in merito a un’eventuale immatricolazione cantonale.
2 In casi particolari, l’UCNEs può autorizzare l’impiego di contrassegni militari.
3 Per i battelli dell’Amministrazione è possibile derogare alle prescrizioni civili concernenti i gas di scarico se l’impiego nelle acque di confine lo richiede.1
- Introdotto dal n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2016 409).
Art. 5Utilizzazione
1 I battelli dell’Amministrazione possono essere condotti e utilizzati unicamente da impiegati della Confederazione. Tali impiegati devono essere titolari di una licenza di condurre natanti federale della categoria corrispondente.1
1bis Il personale civile dei cantieri navali può condurre battelli dell’Amministrazione soltanto durante corse di prova o trasferimenti. A tal fine, è sufficiente una licenza di condurre natanti cantonale della categoria corrispondente.2
1ter Gli agenti di polizia, i pompieri e il personale dei servizi sanitari non necessitano di una licenza di condurre natanti federale se durante la loro attività professionale conducono battelli dell’Amministrazione con una licenza di condurre natanti cantonale della categoria corrispondente. La licenza di condurre battelli dell’Amministrazione è rilasciata, per una durata massima di cinque anni, dal comando della Formazione d’addestramento del genio/salvataggio/NBC una volta conclusa l’istruzione complementare.3
2 I battelli dell’Amministrazione possono essere utilizzati unicamente per corse di servizio.
3 Eccezionalmente, è permesso trasportare terzi se lo scopo della corsa lo esige, nonché in casi d’urgenza o per prestare soccorso. Per trasportare terzi ad altri fini è necessario il consenso dell’UCNEs.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2016 409).
- Introdotto dal n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2016 409).
- Introdotto dal n. I dell’O del 13 gen. 2016 (RU 2016 409). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 306).
1 I battelli dell’Amministrazione possono essere noleggiati a terzi se:
- a.
vi é un nesso oggettivo con l’adempimento di compiti della Confederazione;
- b.
i battelli e il loro equipaggiamento soddisfano le prescrizioni civili e i requisiti tecnici; e
- c.
è stato concluso un contratto scritto.1
2 I battelli dell’Amministrazione noleggiati devono essere condotti da persone in possesso di una licenza2 di condurre natanti federale o cantonale della categoria corrispondente.
3 Mediante il noleggio dei battelli dell’Amministrazione le unità amministrative non devono concorrenziare in misura eccessiva il settore privato.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2016 409).
- Nuova espr.giusta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2016 409). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Le unità amministrative sono responsabili della manutenzione dei loro battelli. Incaricano le aziende specializzate di tutti i lavori di manutenzione. I crediti devono essere iscritti nel preventivo dell’unità amministrativa competente.
Art. 8Mezzi di salvataggio1
1 I giubbotti di salvataggio devono essere indossati:
- a.
a bordo di battelli sprovvisti di ponte e di altri corpi galleggianti;
- b.
a bordo di altri battelli, se si staziona o lavora in luoghi in cui vi è pericolo di cadere in acqua.
2 Ai mezzi di salvataggio sulle attrezzature nautiche idonee alla competizione si applicano gli articoli 134 e 134a dell’ordinanza dell’8 novembre 19782 sulla navigazione interna.3
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2016 409).
- RS 747.201.1
- Introdotto dal n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2016 409).
Sezione 3: Conduttori
1 Gli impiegati federali previsti per condurre battelli dell’Amministrazione seguono una formazione civile oppure una formazione in scuole e corsi militari.
2 La formazione militare è prioritaria ed è equiparata alla formazione civile.
3 Le lezioni di guida devono essere impartite da personale specializzato e possono aver luogo, in parte, collettivamente.
4 La Confederazione può convenire con le persone da formare una partecipazione alle spese di formazione.
Gli esami di conduttore sono svolti da periti d’esame militari.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2016 409).
1 L’UCNEs rilascia la licenza di condurre natanti federale agli impiegati della Confederazione che hanno concluso con successo la pertinente formazione militare o civile.
2 Se un impiegato è titolare di una licenza di condurre natanti cantonale, l’UCNEs converte tale licenza, senza esame, nella corrispondente licenza di condurre natanti federale.
3 L’UCNEs revoca la licenza se sussiste un motivo di revoca ai sensi della LNI oppure se le condizioni mediche o psichiche non sono più adempiute.
4 Alla fine del rapporto di lavoro l’impiegato deve restituire all’UCNEs la licenza di condurre natanti federale. Su richiesta, tale licenza può essere convertita presso il Cantone di domicilio nella corrispondente licenza di condurre natanti cantonale.1
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2016 409).
Sezione 4: Disposizioni complementari
Art. 12Noleggio di battelli civili da parte della Confederazione
1 Il noleggio di battelli civili incombe alle unità amministrative competenti. L’Amministrazione federale delle finanze emana le istruzioni necessarie.
2 I battelli noleggiati conservano l’immatricolazione cantonale.
3 Per quanto concerne la responsabilità, l’utilizzazione e l’indennizzo sono applicabili le disposizioni del contratto di noleggio.
Art. 13Incidenti e casi di danno
RS 514.31Nel caso d’incidenti e nei casi di danno, il Centro danni del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport è competente per la liquidazione dei danni e la decisione di prima istanza in merito al regresso e alla partecipazione alle spese per i danni. Del rimanente sono applicabili per analogia gli articoli 19–22 dell’ordinanza del 23 febbraio 2005 concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti.
Art. 13aTrasporto di merci pericolose1
1 Il trasporto di merci pericolose è disciplinato nell’allegato.
2 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport può modificare l’allegato con il consenso del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni.
- Introdotto dal n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 306).
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 14Diritto previgente: abrogazione
[RU 1982 2248]L’ordinanza del 6 dicembre 1982 su i battelli dell’amministrazione federale e i loro conduttori è abrogata.
Art. 14aDisposizioni transitorie1
L’istruzione in materia di radar è riconosciuta con effetto retroattivo dal 1° gennaio 1995. Su richiesta, l’UCNEs rilascia un brevetto radar.
- Introdotto dal n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2016 409).
Art. 15Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2006.
Allegati
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