Législation

Ordinanza del 17 agosto 2011 sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (OOSI)

OOSIRS 745.21In vigoreStato 01.01.201313 articoli

Cosa si sta preparando

Progetti di revisione che toccano OOSI, seguiti fino alla pubblicazione nella RU.

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoverso 7 e 7 capoverso 6 della legge federale del 18 giugno 2010 sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (LFSI), ordina:

Art. 1Oggetto

La presente ordinanza disciplina le condizioni per l’impiego degli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico, la formazione e il perfezionamento di tali organi, il loro equipaggiamento e armamento, la collaborazione con le autorità di polizia come pure la vigilanza esercitata dall’Ufficio federale dei trasporti (UFT).

Art. 2Definizioni

Nella presente ordinanza s’intende per:

  1. a.

    impresa di sicurezza: un’organizzazione privata secondo l’articolo 5 capoverso 3 LFSI;

  2. b.

    personale di sicurezza: il personale del servizio di sicurezza o della polizia dei trasporti incaricato di svolgere compiti di protezione.

Art. 3Diritto applicabile

RS 364

Per quanto concerne l’uso della forza fisica, di mezzi ausiliari e di armi, sono applicabili la legge del 20 marzo 2008 sulla coercizione e l’ordinanza del 12 novembre 20081 sulla coercizione.

  1. RS 364.3

Art. 4Mezzi ausiliari e armi consentiti

1

 Il personale di sicurezza è autorizzato a impiegare i mezzi ausiliari e le armi seguenti:

  1. a.

    mezzi d’immobilizzazione;

  2. b.

    preparati naturali o sintetici a base di pepe;

  3. c.

    cani di servizio;

  4. d.

    manganelli e bastoni di difesa.

2

 La polizia dei trasporti può inoltre impiegare armi da fuoco.

Art. 5Deposito di garanzia

1

 Qualora la persona che si comporta in modo contrario alle prescrizioni non sia in grado di attestare in modo attendibile la propria identità e il proprio luogo di residenza o non abbia un domicilio fisso in Svizzera, il personale di sicurezza può esigere un deposito a titolo di garanzia.

2

 L’ammontare del deposito di garanzia è stabilito in base all’importo presumibile della multa, delle spese procedurali e dell’indennizzo di danni e oneri.

3

 Il deposito può essere fornito in contanti, mediante pagamento con carta di credito o di addebito, consegna di un oggetto di valore o garanzia rilasciata da un istituto bancario o assicurativo con sede in Svizzera.

4

 Il personale di sicurezza conferma con una ricevuta la consegna del deposito di garanzia.

5

 Se viene presentata denuncia penale contro una persona che ha fornito un deposito di garanzia, tale deposito è consegnato all’autorità inquirente assieme alla denuncia penale. Un’eventuale eccedenza è rimborsata.

Art. 6Costi della polizia dei trasporti

1

 La polizia dei trasporti pubblica i prezzi delle proprie prestazioni in un apposito catalogo.

2

 Le imprese di trasporto tengono una contabilità separata per quanto concerne la polizia dei trasporti.

3

 Offrono le prestazioni della propria polizia dei trasporti ad altre imprese di trasporto a condizioni comparabili.

Art. 7Trasferimento di compiti del servizio di sicurezza

1

 L’UFT rilascia l’autorizzazione a trasferire compiti del servizio di sicurezza a un’impresa di sicurezza qualora l’impresa di trasporto dimostri che l’impresa di sicurezza soddisfa le condizioni di cui all’articolo 5 capoverso 1 dell’ordinanza del 31 ottobre 20071 sull’impiego di società di sicurezza e dispone di un’autorizzazione cantonale che la abilita a operare come tale, se il diritto cantonale ne prevede il rilascio.

2

 L’impresa di trasporto stipula con l’impresa di sicurezza una convenzione scritta sul trasferimento dei compiti di protezione. La convenzione deve essere approvata dall’UFT.

3

 La convenzione impegna l’impresa di sicurezza a:

  1. a.

    fornire informazioni sullo stato dei compiti ad essa delegati, su richiesta dell’impresa di trasporto o dell’UFT;

  2. b.

    comunicare l’identità del personale del servizio di sicurezza all’impresa di trasporto e all’UFT;

  3. c.

    sostituire immediatamente il personale del servizio di sicurezza che non dispone delle conoscenze necessarie o che compromette l’adempimento dei compiti;

  4. d.

    notificare immediatamente all’impresa di trasporto e agli organi di polizia interessati circostanze che potrebbero compromettere l’adempimento dei compiti;

  5. e.

    comunicare immediatamente all’impresa di trasporto i casi in cui i requisiti concernenti l’impresa di sicurezza e la formazione non sono più soddisfatti;

  6. f.

    garantire la formazione del personale del servizio di sicurezza conformemente all’articolo 8 capoverso 1.

4

 L’impresa di trasporto controlla se l’impresa di sicurezza adempie regolarmente gli obblighi di cui al capoverso 3 e i compiti ad essa delegati.

  1. RS 124

Art. 8Formazione

1

 L’impresa di trasporto o l’impresa di sicurezza assicura che il personale di sicurezza adempia i requisiti di cui all’articolo 6 dell’ordinanza del 31 ottobre 20071 sull’impiego di società di sicurezza.

2

 Il personale della polizia dei trasporti incaricato di svolgere compiti di protezione deve essere in possesso di un attestato professionale di agente di polizia secondo le indicazioni della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione2.

3

 L’impresa di trasporto o l’impresa di sicurezza assicura che il personale di sicurezza possa frequentare corsi di perfezionamento specifici.

  1. RS 124
  2. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013.

Art. 9Identificabilità

1

 L’impresa di trasporto provvede affinché il personale della polizia dei trasporti incaricato di svolgere compiti di protezione sia identificabile nello svolgimento delle sue funzioni e non possa essere confuso con il personale delle autorità di polizia.

2

 L’impresa di trasporto o l’impresa di sicurezza provvede affinché il personale del servizio di sicurezza incaricato di svolgere compiti di protezione sia identificabile nello svolgimento delle sue funzioni e non possa essere confuso con il personale della polizia dei trasporti o delle autorità di polizia.

Art. 10Convenzione con le autorità di polizia

L’impresa di trasporto o l’impresa di sicurezza disciplina la collaborazione con le autorità di polizia cantonali o comunali in una convenzione scritta. Una copia della convenzione va inoltrata all’UFT.

Art. 11Informazioni e notifiche all’UFT

1

 L’impresa di trasporto o l’impresa di sicurezza inoltra all’UFT:

  1. a.

    le istruzioni di servizio destinate al personale di sicurezza;

  2. b.

    ulteriori documenti e informazioni richiesti dall’UFT per poter esercitare la vigilanza.

2

 L’impresa di trasporto o l’impresa di sicurezza presenta all’UFT, entro la fine di marzo di ogni anno, un rapporto sull’attività di sicurezza dell’anno precedente. L’allegato della presente ordinanza contiene le direttive inerenti ai rapporti sull’attività di sicurezza.

3

 L’impresa di trasporto o l’impresa di sicurezza notifica senza indugio all’UFT le circostanze che compromettono seriamente l’adempimento dei compiti di sicurezza.

Art. 12Disposizione transitoria

1

 L’UFT può autorizzare deroghe all’adempimento dei requisiti in materia di formazione (art. 8) per il personale che ha svolto compiti di polizia ferroviaria secondo il diritto anteriore.

2

 Entro il 30 giugno 2012 le imprese di trasporto sono tenute a:

  1. a.

    trasferire a una polizia dei trasporti ai sensi della presente ordinanza i compiti di polizia ferroviaria svolti secondo il diritto anteriore da organizzazioni private;

  2. b.

    trasferire al personale di sicurezza ai sensi della presente ordinanza i compiti di polizia ferroviaria svolti secondo il diritto anteriore dal personale delle imprese ferroviarie;

  3. c.

    adeguare alle disposizioni della presente ordinanza le convenzioni stipulate con imprese di sicurezza secondo il diritto anteriore.

Art. 13Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2011.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2013. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).