Législation

Ordinanza d'esecuzione del 6 luglio 1951 della legge federale sulle imprese filoviarie (Ordinanza sulle filovie)

RS 744.211In vigoreStato 23.01.202325 articoli

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  • RU 2022 698in vigore il 23.01.2023
    modificato: art. 17
  • RU 2011 6233in vigore il 01.07.2012
    modificato: art. 4, 9, 13
  • RU 2005 1167in vigore il 01.03.2005
    introdotto: art. 15
  • RU 2000 703in vigore il 01.03.2000
    modificato: art. 3, 5, 8, 10, 21 · abrogato: art. 6 e 7, 24 e 25
  • RU 1999 754in vigore il 01.01.1999
    modificato: art. 25a
  • RU 1999 721in vigore il 01.01.1999
    abrogato: art. 1 e 2

7 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. A. …1 e 2
  2. B. Vigilanza3
  3. C. Costruzione ed esercizio4–23
  4. D. …24 e 25
  5. Dbis. Emolumenti25a
  6. E. Disposizioni transitorie e finali26–27

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 20 della legge federale del 29 marzo 1950 sulle imprese filoviarie, decreta:

A. …

Art. 1 e 21

  1. Abrogati dall’art. 52 n. 2 dell’O del 25 nov. 1998 sulla concessione per il trasporto di viag­giatori, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 721).

B. Vigilanza

Art. 31

L’Ufficio federale dei trasporti (Ufficio federale) esercita la vigilanza sulle imprese filoviarie. Le competenze di tale Ufficio sono determi­nate dalla legge federale del 29 marzo 1950 sulle imprese filoviarie, dalla legislazione sulle ferrovie e da quella sugli impianti elettrici.

  1. Nuovo testo giusta il n. II 4 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).

C. Costruzione ed esercizio

a. Costruzioni e impianti fissi

Disposizioni applicabili

Art. 41

RS 742.141.1

Le disposizioni della legislazione sulle ferrovie e quelle della legislazione sugli impianti elettrici, in particolare l’ordinanza del 23 novembre 1983 sulle ferrovie, si applicano per analogia all’edificazione e alla manutenzione degli impianti fissi delle imprese filoviarie.

  1. Nuovo testo giusta il n. II 5 dell’annesso 2 all’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233).

Approvazione dei piani

Art. 51

RS 742.101

Le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferro­vie e dell’ordinanza del 2 febbraio 20002 sulla procedura d’approva­zione dei piani di impianti ferroviari si applicano per analogia alla procedura di approvazione dei piani per le costruzioni e gli impianti destinati esclusivamente o prevalentemente all’esercizio di una linea filoviaria (impianto filoviario) come pure alla procedura applicabile alle costruzioni e agli impianti di terzi (impianti secondari).

  1. Nuovo testo giusta il n. II 4 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).
  2. RS 742.142.1

Art. 6 e 71

  1. Abrogati dal n. II 4 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, con effetto dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).

b. Filobus e loro rimorchi

Veicolo stra­dale

Art. 8

1

 La costruzione dei veicoli deve rispondere alle esigenze della circo­lazione stradale e a quelle dell’esercizio della linea al cui servizio i veicoli stessi sono adibiti.

2

 L’equipaggiamento tecnico dei veicoli deve essere conforme alle disposizioni della legislazione sulla circolazione degli autoveicoli, applicata per analogia.

3

 I veicoli devono essere provvisti almeno di impianto per il riscalda­mento, illuminazione elettrica e ventilazione.1

  1. Nuovo testo giusta il n. II 4 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).

Installazioni a corrente forte

Art. 91

RS 742.141.1

L’ordinanza del 23 novembre 1983 sulle ferrovie si applica all’edifi­cazione, all’esercizio e alla manutenzione degli impianti elettrici dei veicoli, segnatamente delle parti collegate galvanicamente alla linea di contatto.

  1. Nuovo testo giusta il n. II 5 dell’annesso 2 all’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233).

Approvazione dei piani

1. Deposito dei piani

Art. 10

1

 I piani, disegni e calcoli concernenti i nuovi veicoli devono essere sottoposti all’Ufficio federale, come pure tutte le modificazioni o tra­sformazioni importanti apportate successivamente ai veicoli. I progetti de­vono essere sottoposti in tempo utile perché si possa tener conto delle osservazioni dell’autorità di vigilanza. L’Uffi­cio federale esa­mina se le prescrizioni della legislazione determinante sono ottempe­rate.1

2

 Devono essere consegnati i seguenti documenti relativi al veicolo stra­dale:2

  1. a.

    disegni tipo (planimetria con disposizione interna del veicolo e prospetto laterale, anteriore e posteriore) e indicazioni partico­la­reggiate per quanto concerne:

    le dimensioni principali;

    i pesi a vuoto e a pieno carico;

    il numero dei posti a sedere e in piedi;

    il rivestimento delle ruote;

    l’altezza del pavimento;

    l’altezza dei predellini;

    la larghezza delle porte;

    lo spazio minimo libero tra il suolo e il punto più basso del vei­colo carico;

  2. b.

    un piano del telaio;

  3. c.

    uno schema dei freni col calcolo relativo;

  4. d.

    uno schema della ripartizione dei carichi con garanzia del fab­bricante;

  5. e.

    uno schema delle possibilità di sterzo;

  6. f.

    un disegno della disposizione del motore e degli organi di tras­missione;

  7. g.

    un disegno dei dispositivi di presa di corrente di nuovo modello;

  8. h.

    disegni e calcoli delle molle di sospensione;

  9. i.

    uno schema delle condotte d’aria con indicazione delle pres­sioni e del volume dei serbatoi, come pure del tipo e della potenza dei compressori;

  10. k.

    le curve caratteristiche dei motori e dei veicoli (trazione e fre­na­tura);

  11. l.

    …3

  12. m.

    schemi dei circuiti ausiliari, di guida, di riscaldamento, di illu­mi­nazione, di ventilazione e di segnalazione, con indica­zione delle tensioni e delle potenze.

3

 Devono essere consegnati i seguenti documenti relativi all’installa­zio­ne a corrente forte:

  1. a.

    schema del circuito principale con indicazioni relative alla prevenzione delle perturbazioni e al comando;

  2. b.

    schemi dei circuiti elettrici secondari alimentati dalla linea di contatto (per es. motore del compressore) e schemi dei circuiti di riscaldamento con indicazione delle tensioni e delle po­tenze;

  3. c.

    indicazioni sull’isolazione elettrica dei circuiti elettrici ali­mentati dalla linea di contatto e loro controllo.4

4

 Per i rimorchi devono essere presentati i documenti previsti nel capoverso 2 lettere a, b, c, d, e, h, i e m nonché nel capoverso 3 lettere b e c, come pure i piani del dispositivo d’agganciamento.5

  1. Nuovo testo giusta il n. II 4 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).
  2. Nuovo testo giusta il n. II 4 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).
  3. Abrogata dal n. II 4 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, con effetto dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).
  4. Nuovo testo giusta il n. II 4 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).
  5. Nuovo testo giusta il n. II 4 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).

2. Procedura

Art. 11

1

 Per ogni nuovo tipo di veicolo (filobus e rimorchio), l’Ufficio fede­rale1 sottopone per preavviso all’autorità cantonale pre­posta alla cir­co­lazione degli autoveicoli un esemplare dei documenti indicati nell’articolo 10 capoverso 2 lettere a a e.

2

 Se le dimensioni e il peso dei veicoli sono superiori a quelli indicati nelle norme applicabili agli automobili, i progetti dovranno in ogni caso essere sottoposti all’autorità cantonale preposta alla circolazione degli autoveicoli e l’Ufficio federale li approverà soltanto con il con­senso di tale autorità cantonale.

3

 I progetti sono approvati per una determinata rete o per linee filo­via­rie nominativamente designate. L’approvazione è comunicata all’im­pre­sa e all’autorità cantonale competente, insieme con i piani che entrano in considerazione.

4

 Nella procedura d’approvazione non è tenuto conto alcuno dei con­tratti di costruzione o di consegna conchiusi anteriormente.

  1. Nuova espr. giusta il n. II 4 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Segno distintivo dell’impresa. Numerazione dei veicoli e desi­gnazione delle linee

Art. 12

1

 I veicoli devono portare sulle due pareti laterali la designazione dell’impresa esercente in forma d’iscrizione completa, abbreviata o simbolica.

2

 Tutti i veicoli ammessi alla circolazione devono portare all’esterno un numero d’ordine ben visibile, alto almeno 10 cm. Per i filobus, tale numero deve essere apposto sulla parte anteriore e su quella po­ste­riore; per i rimorchi, soltanto sulla parte posteriore.1

3

 Tutti i filobus per il trasporto dei viaggiatori devono portare un’indi­cazione che informi gli utenti sulle corse a cui sono adibiti.

  1. Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 15 ott. 1957, in vigore dal 1° nov. 1957 (RU 1957 865).

Materiale d’esercizio, manutenzione

Art. 131

L’impresa deve disporre di veicoli di riserva o delle parti di ricambio necessari per garantire il regolare svolgimento dell’esercizio. Essi devono essere ispezionati periodicamente a fondo e sottoposti a manutenzione. Per quanto concerne la parte elettrica, lo stato dell’isolazione deve essere costantemente verificato.

  1. Nuovo testo giusta il n. II 5 dell’annesso 2 all’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233).

Controllo dei veicoli

Art. 14

Per ogni filobus o rimorchio, l’impresa deve tenere un controllo in cui sono indicati:

  1. a.

    il numero e la serie del veicolo;

  2. b.

    il nome dei costruttori e la data della messa in servizio del vei­colo e delle sue parti principali, come telaio, carrozzeria, equi­paggiamento elettrico;

  3. c.

    l’uso del veicolo e il numero di chilometri percorsi;

  4. d.

    la data e l’entità delle revisioni eseguite, come pure gli accerta­menti fatti durante le revisioni;

  5. e.

    la data e i risultati delle prove dei freni, come pure delle prove dei recipienti ad aria;

  6. f.

    le riparazioni e le modificazioni importanti subite dal veicolo; i dati concernenti la sostituzione o il cambio di elementi mecca­nici o elettrici o della parte elettrica del veicolo, come dispo­si­ti­vo di guida, freni, motore, indotti; la data delle riparazioni;

  7. g.

    gl’incidenti importanti.

Messa in circo­lazione e verifi­cazione dei veicoli

Art. 15

1

 I veicoli nuovi, trasformati o rilevati da altre imprese possono essere messi in circolazione soltanto dopo autorizzazione dell’Ufficio fede­rale.

2

 I veicoli devono essere annunciati in tempo all’Ufficio federale. Questo fissa la data dell’esame ufficiale al quale è convo­cata l’autorità cantonale preposta alla circolazione degli autoveicoli.

3

 Se l’autorizzazione è limitata a corse di prova, il veicolo deve essere annunciato come vettura di prova e non può essere adibito al tra­sporto di viaggiatori.

4

 I veicoli sono verificati periodicamente dall’Ufficio federale il quale può, in ogni tempo, procedere a nuovi controlli. La veri­ficazione dei veicoli in seguito ad infortuni è eseguita in comune dal perito dell’Ufficio federale e da quello dell’autorità canto­nale competente.

5

 Per le filovie, l’Ufficio federale può affidare le verifiche prescritte a istituzioni, aziende e organizzazioni che garantiscono un’esecuzione conforme alle prescrizioni. Dette istituzioni, aziende e organizzazioni rendono conto delle verifiche all’Ufficio federale.1

  1. Introdotto dal n. II 6 dell’all. all’O del 23 feb. 2005 concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti, in vigore dal 1° mar. 2005 (RU 2005 1167).

Norme sulla circolazione

Art. 16

1

 La circolazione filoviaria sulla strada pubblica è disciplinata dalle disposizioni della legislazione sulla circolazione degli autoveicoli.

2

 L’Ufficio federale può fissare, nei limiti prescritti dalla legislazione sulla circolazione degli autoveicoli, velocità massime in rapporto col tipo di costruzione dei veicoli o giustificate da altre con­dizioni spe­ciali.

c. Conducenti di filobus

Licenza di con­durre

Art. 17

1

 Con riserva delle disposizioni della presente ordinanza, sono appli­cabili le disposizioni della legislazione sulla circolazione degli auto­veicoli concernenti la licenza di condurre.

2

 La licenza d’allievo conducente di filobus è rilasciata per le corse di tirocinio previste nell’articolo 18.

3

 La licenza di condurre per filobus costituisce una categoria particolare di licenza di condurre. Può essere rilasciata soltanto a conducenti che hanno compiuto l’età di 21 anni, che adempiono le condizioni mediche minime richieste per la guida degli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di persone. Il richiedente deve presentare l’attestato di un medico riconosciuto dalle autorità cantonali, come pure un certificato di buona condotta e un estratto per privati del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA.1

  1. Nuovo testo giusta l’all. 10 n. II 22 dell’O del 19 ott. 2022 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 698).

Formazione dei conducenti

Art. 181

1

 La formazione dei conducenti spetta alle imprese filoviarie in pos­sesso della concessione.

2

 Gli allievi conducenti devono innanzitutto essere istruiti su le norme della circolazione, il meccanismo dei veicoli, la disposizione e il fun­zionamento degli impianti elettrici, come pure sulle caratteristiche tec­niche dell’esercizio.

3

 La formazione pratica dei candidati che non sono in possesso di una licenza di condurre automobili pesanti s’inizia con la guida di un autocarro pesante. In seguito, sotto il controllo del perito cantonale delle automobili, il candidato sosterrà la prima parte del suo esame di guida (art. 19 cpv. 4). I candidati riconosciuti idonei proseguono il tirocinio di guida su fiIobus.

4

 I titolari di licenze di condurre automobili pesanti possono iniziare direttamente su un filobus il tirocinio di guida.

5

 Se l’impresa concessionaria possiede impianti bastevoli per la for­mazione completa dei conducenti quanto alla guida e alla manovra dei veicoli, l’Ufficio federale può, dopo aver sentito l’autorità cantonale competente, autorizzare la formazione di conducenti esclu­sivamente su filobus.

6

 Il programma di tirocinio è stabilito per ciascuna impresa filoviaria dall’Ufficio federale, d’intesa con l’autorità cantonale competente in materia di circolazione stradale. I candidati alla licenza di condurre sono ammessi all’esame finale soltanto se, tenuto conto del tirocinio, abbiano condotto un filobus o una automobile pesante e un filobus durante almeno 60 ore.

7

 Le corse di tirocinio su filobus sono permesse soltanto se l’allievo è accompagnato da una persona in possesso di licenza di condurre sif­fatti veicoli.

  1. Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 15 ott. 1957, in vigore dal 1° nov. 1957 (RU 1957 865).

Esame dei con­ducenti

Art. 19

1

 Per l’ammissione all’esame di guida dopo il tirocinio menzionato nell’articolo 18 capoversi 4 e 5, o per la seconda parte dell’esame menzionato nell’articolo 18 capoverso 3, l’impresa deve presentare:

  1. a.

    un attestato comprovante che il candidato ha compiuto il tiro­cinio prescritto dall’articolo 18;

  2. b.

    un rapporto d’esame comprovante che il candidato possiede pro­fonde conoscenze sul meccanismo dei veicoli e che è suffi­ciente­mente familiarizzato con i particolari degli impianti elet­trici.

2

 L’esame dei conducenti è eseguito dai periti cantonali degli autovei­coli conformemente alle prescrizioni della presente ordinanza.

3

 Il candidato deve dimostrare di conoscere le norme sulla circola­zione, come pure il funzionamento dei dispositivi di guida e di frena­tura dei filobus. Esso deve fornire la prova di possedere la padro­nanza del veicolo in qualsiasi situazione e di saper condurre senza in­tralciare o mettere in pericolo la sicurezza della circolazione.

4

 Se l’esame di guida è eseguito in due riprese, la prima parte concer­ne la conoscenza delle norme sulla circolazione e l’idoneità a condur­re un autocarro pesante; la seconda parte concerne la guida di un filo­bus nelle condizioni previste nel capoverso 3.

Art. 201

  1. Abrogato dall’art. 153 lett. m dell’O del 27 ott. 1976 sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli, in vigore dal ° gen. 1977 (RU 1976 2423).

d. Esercizio

Disposizioni applicabili

Art. 211

Le imprese filoviarie devono essere esercitate conformemente alle disposizioni della concessione e alle prescrizioni della legislazione
fer­roviaria e della legislazione sugli impianti elettrici.

  1. Nuovo testo giusta il n. II 4 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).

Regolamenti d’esercizio

Art. 22

I regolamenti d’esercizio e le disposizioni d’applicazione corrispon­denti delle imprese filoviarie, come pure le loro modificazioni o gli ulteriori complementi devono essere sottoposti allo stato di progetto all’Ufficio federale per approvazione. Lo stesso dicasi delle istruzioni concernenti il servizio e la manutenzione degli im­pianti elettrici.

Apertura dell’es­ercizio

Art. 23

1

 L’apertura dell’esercizio può aver luogo solo con l’autorizzazione dell’Ufficio federale. Essa sarà sempre subordinata alla prova dell’esistenza dell’assicurazione di responsabilità civile pre­scritta dall’articolo 16 della legge federale del 29 marzo 1950 sulle imprese filoviarie.

2

 Prima di autorizzare l’apertura dell’esercizio, l’Ufficio federale pro­cede a un’ispezione delle costruzioni, degli impianti e dei vei­coli, alla quale sono convocate le autorità federali e cantonali inte­ressate.

D. …

Art. 24 e 251

  1. Abrogati dal n. II 4 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, con effetto dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).

Dbis. Emolumenti

Art. 25a1

RS 742.102

Gli emolumenti sono disciplinati dall’ordinanza del 25 novembre 1998 sugli emolumenti dell’UFT.

  1. Nuovo testo giusta il n. 6 dell’all. dell’O del 25 nov. 1998 sugli emolumenti all’UFT, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 754).

E. Disposizioni transitorie e finali

Disposizioni transitorie

Art. 26

1

 La presente ordinanza è applicabile anche alle imprese filoviarie la cui concessione è anteriore alla data della sua entrata in vigore.

2

 Entro un anno dall’entrata in vigore della presente ordinanza, le imprese in possesso della concessione devono comunicare i numeri dei loro veicoli all’Ufficio federale.

3

 Le autorizzazioni di messa in circolazione dei veicoli e le licenze di condurre per vetture filoviarie anteriori all’entrata in vigore della pre­sente ordinanza continuano a essere valide. Le licenze di condurre devono essere uniformate alle nuove prescrizioni il più presto pos­sibile.

Entrata in vigore

Art. 27

La presente ordinanza entra in vigore il 20 luglio 1951.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 23.01.2023. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).