Législation

Ordinanza del 31 ottobre 2012 concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD)

RSDRS 742.412In vigoreStato 01.01.202613 articoli

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Nessun progetto di revisione in corso.

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 7 capoverso 1, 26 capoverso 3 e 31 capoverso 1 della legge del 21 marzo 2025 sul trasporto di merci; visto l’articolo 48a capoverso 1 della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, ordina:

Art. 1Oggetto e campo d’applicazione

1

 La presente ordinanza disciplina il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune.

2

 Essa si applica:

  1. a.

    alle persone fisiche e giuridiche che producono, trasportano, imballano, riempiono, spediscono, caricano, scaricano o ricevono merci pericolose;

  2. b.

    ai produttori e agli utilizzatori di imballaggi, cisterne o mezzi adibiti al trasporto di merci pericolose;

  3. c.

    ai gestori di infrastrutture ferroviarie e impianti di trasporto a fune.

Art. 2Rapporto con l’ordinanza sugli addetti alla sicurezza

Alle persone fisiche e giuridiche che trasportano, imballano, riempiono, spediscono, caricano o scaricano merci pericolose si applicano anche le disposizioni contenute nell’ordinanza del 15 giugno 20011 sugli addetti alla sicurezza.

  1. RS 741.622

Art. 3Diritto internazionale

1

 Al trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune si applica, anche nel traffico nazionale, il regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID), appendice C alla Convenzione del 9 maggio 19801 relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) nella versione del Protocollo del 3 giugno 19992.

2

 La versione del RID attualmente in vigore è indicata nell’allegato 1.

  1. RS 0.742.403.1
  2. RS 0.742.403.12

Art. 4Autorità competenti

Le autorità competenti ai sensi del RID sono:

  1. a.

    l’Ispettorato federale della sicurezza nucleare per l’approvazione dei modelli di colli nonché delle spedizioni di materiali radioattivi secondo le disposizioni relative alle merci pericolose;

  2. b.

    l’Ufficio federale dei trasporti (UFT) o un servizio designato da quest’ultimo per tutti gli altri casi.

Art. 5Eccezioni e deroghe

1

 Le eccezioni e le deroghe al RID e le altre prescrizioni applicabili soltanto ai trasporti nazionali sono disciplinate nell’allegato 2.1 per le ferrovie e nell’allegato 2.2 per gli impianti di trasporto a fune.

2

 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) può adeguare gli allegati 2.1 e 2.2 alle nuove condizioni.

3

 L’UFT può convenire deroghe temporanee secondo la sezione 1.5.1 RID con le autorità competenti di altri Stati contraenti il RID.

4

 In singoli casi l’UFT può ammettere eccezioni alla presente ordinanza, a condizione che ne siano salvaguardate le finalità.

5

 Per chiedere eccezioni o deroghe alle prescrizioni riguardanti la classificazione delle merci pericolose secondo la parte 2 RID, insieme alla domanda il richiedente deve presentare un rapporto di perizia. Tale rapporto deve essere redatto da periti in possesso dei requisiti indicati nell’allegato 3 dell’ordinanza del 31 ottobre 20121 sui mezzi di contenimento per merci pericolose.

  1. RS 930.111.4

Art. 6Modifiche del RID

1

 L’UFT decide se approvare le eventuali modifiche apportate al RID.

2

 Il DATEC adegua l’allegato 1 alle modifiche del RID.

Art. 7Obbligo d’informare

Le persone che rientrano nel campo d’applicazione della presente ordinanza devono fornire all’autorità competente tutte le informazioni necessarie all’esecuzione della presente ordinanza e consentire a detta autorità l’accesso all’azienda per i necessari sopralluoghi.

Art. 8Infrazioni alle disposizioni sulla spedizione della merce

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:

  1. a.

    affida al trasporto o trasporta merci pericolose che, secondo l’allegato 2.1 o 2.2 della presente ordinanza oppure secondo la parte 2 o 4 RID, non è consentito trasportare;

  2. b.

    affida al trasporto merci pericolose senza accertarsi che il trasporto venga eseguito secondo l’allegato 2.1 o 2.2 della presente ordinanza oppure secondo i capitoli 7.1–7.4 RID;

  3. c.

    disattende o adempie in modo insufficiente gli obblighi di sicurezza e di documentazione nonché gli altri obblighi di cui agli allegati 2.1 e 2.2 della presente ordinanza oppure ai capitoli 1.4, 1.7 e 5.4 RID;

  4. d.

    affida al trasporto merci pericolose senza informare il vettore circa il loro stato, la loro natura e la loro classificazione.

Art. 9Infrazioni alle disposizioni sulla manipolazione della merce

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:

  1. a.

    imballa, riempie, carica o scarica merci pericolose senza aver osservato gli obblighi di cui al capitolo 1.4 o 1.7 RID; la stessa pena è applicabile al responsabile di queste operazioni che non si sia accertato dell’adempimento di tali obblighi;

  2. b.

    preposto al carico e allo scarico di un veicolo, omette di adottare le misure di sicurezza adeguate quando lo spargimento di una sostanza può causare danni all’ambiente;

  3. c.

    disattende o adempie in modo insufficiente gli obblighi di notifica di cui alla sezione 1.8.5 RID.

Art. 10Infrazioni alle disposizioni sul trasporto della merce

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:

  1. a.

    trasporta o affida al trasporto merci pericolose con una cisterna non rispondente alle esigenze particolari concernenti la costruzione e l’equipaggiamento secondo l’allegato 2.1 o 2.2 della presente ordinanza oppure secondo la parte 4, la parte 6 o il capitolo 1.6 RID, o utilizza mezzi di trasporto non controllati secondo le norme;

  2. b.

    disattende o adempie in modo insufficiente gli obblighi di sicurezza, di notifica o di documentazione nonché gli altri obblighi di cui agli allegati 2.1 e 2.2 della presente ordinanza oppure ai capitoli 1.4, 1.7 e 5.4 o alla sezione 1.8.5 RID;

  3. c.

    disattende le prescrizioni relative al contrassegno e all’identificazione dei veicoli che trasportano o hanno trasportato merce pericolosa secondo l’allegato 2.1 o 2.2 della presente ordinanza oppure secondo la parte 5 RID.

Art. 11Esecuzione

L’UFT esegue la presente ordinanza.

Art. 12Abrogazione e modifica del diritto vigente

L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato 3.

Art. 13Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.

Allegati

  • Versione applicabile del RID
  • Deroghe a singole prescrizioni del RID per il trasporto di merci pericolose per ferrovia nel traffico nazionale
  • Deroghe a singole prescrizioni del RID per il trasporto di merci pericolose tramite impianti di trasporto a fune nel traffico nazionale
  • Abrogazione e modifica del diritto vigente

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).