Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 7 capoverso 1, 26 capoverso 3 e 31 capoverso 1 della legge del 21 marzo 2025 sul trasporto di merci; visto l’articolo 48a capoverso 1 della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, ordina:
Art. 1Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza disciplina il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune.
2 Essa si applica:
- a.
alle persone fisiche e giuridiche che producono, trasportano, imballano, riempiono, spediscono, caricano, scaricano o ricevono merci pericolose;
- b.
ai produttori e agli utilizzatori di imballaggi, cisterne o mezzi adibiti al trasporto di merci pericolose;
- c.
ai gestori di infrastrutture ferroviarie e impianti di trasporto a fune.
Art. 2Rapporto con l’ordinanza sugli addetti alla sicurezza
Alle persone fisiche e giuridiche che trasportano, imballano, riempiono, spediscono, caricano o scaricano merci pericolose si applicano anche le disposizioni contenute nell’ordinanza del 15 giugno 20011 sugli addetti alla sicurezza.
- RS 741.622
Art. 3Diritto internazionale
1 Al trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune si applica, anche nel traffico nazionale, il regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID), appendice C alla Convenzione del 9 maggio 19801 relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) nella versione del Protocollo del 3 giugno 19992.
2 La versione del RID attualmente in vigore è indicata nell’allegato 1.
- RS 0.742.403.1
- RS 0.742.403.12
Art. 4Autorità competenti
Le autorità competenti ai sensi del RID sono:
- a.
l’Ispettorato federale della sicurezza nucleare per l’approvazione dei modelli di colli nonché delle spedizioni di materiali radioattivi secondo le disposizioni relative alle merci pericolose;
- b.
l’Ufficio federale dei trasporti (UFT) o un servizio designato da quest’ultimo per tutti gli altri casi.
Art. 5Eccezioni e deroghe
1 Le eccezioni e le deroghe al RID e le altre prescrizioni applicabili soltanto ai trasporti nazionali sono disciplinate nell’allegato 2.1 per le ferrovie e nell’allegato 2.2 per gli impianti di trasporto a fune.
2 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) può adeguare gli allegati 2.1 e 2.2 alle nuove condizioni.
3 L’UFT può convenire deroghe temporanee secondo la sezione 1.5.1 RID con le autorità competenti di altri Stati contraenti il RID.
4 In singoli casi l’UFT può ammettere eccezioni alla presente ordinanza, a condizione che ne siano salvaguardate le finalità.
5 Per chiedere eccezioni o deroghe alle prescrizioni riguardanti la classificazione delle merci pericolose secondo la parte 2 RID, insieme alla domanda il richiedente deve presentare un rapporto di perizia. Tale rapporto deve essere redatto da periti in possesso dei requisiti indicati nell’allegato 3 dell’ordinanza del 31 ottobre 20121 sui mezzi di contenimento per merci pericolose.
- RS 930.111.4
Art. 6Modifiche del RID
1 L’UFT decide se approvare le eventuali modifiche apportate al RID.
2 Il DATEC adegua l’allegato 1 alle modifiche del RID.
Art. 7Obbligo d’informare
Le persone che rientrano nel campo d’applicazione della presente ordinanza devono fornire all’autorità competente tutte le informazioni necessarie all’esecuzione della presente ordinanza e consentire a detta autorità l’accesso all’azienda per i necessari sopralluoghi.
Art. 8Infrazioni alle disposizioni sulla spedizione della merce
È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:
- a.
affida al trasporto o trasporta merci pericolose che, secondo l’allegato 2.1 o 2.2 della presente ordinanza oppure secondo la parte 2 o 4 RID, non è consentito trasportare;
- b.
affida al trasporto merci pericolose senza accertarsi che il trasporto venga eseguito secondo l’allegato 2.1 o 2.2 della presente ordinanza oppure secondo i capitoli 7.1–7.4 RID;
- c.
disattende o adempie in modo insufficiente gli obblighi di sicurezza e di documentazione nonché gli altri obblighi di cui agli allegati 2.1 e 2.2 della presente ordinanza oppure ai capitoli 1.4, 1.7 e 5.4 RID;
- d.
affida al trasporto merci pericolose senza informare il vettore circa il loro stato, la loro natura e la loro classificazione.
Art. 9Infrazioni alle disposizioni sulla manipolazione della merce
È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:
- a.
imballa, riempie, carica o scarica merci pericolose senza aver osservato gli obblighi di cui al capitolo 1.4 o 1.7 RID; la stessa pena è applicabile al responsabile di queste operazioni che non si sia accertato dell’adempimento di tali obblighi;
- b.
preposto al carico e allo scarico di un veicolo, omette di adottare le misure di sicurezza adeguate quando lo spargimento di una sostanza può causare danni all’ambiente;
- c.
disattende o adempie in modo insufficiente gli obblighi di notifica di cui alla sezione 1.8.5 RID.
Art. 10Infrazioni alle disposizioni sul trasporto della merce
È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:
- a.
trasporta o affida al trasporto merci pericolose con una cisterna non rispondente alle esigenze particolari concernenti la costruzione e l’equipaggiamento secondo l’allegato 2.1 o 2.2 della presente ordinanza oppure secondo la parte 4, la parte 6 o il capitolo 1.6 RID, o utilizza mezzi di trasporto non controllati secondo le norme;
- b.
disattende o adempie in modo insufficiente gli obblighi di sicurezza, di notifica o di documentazione nonché gli altri obblighi di cui agli allegati 2.1 e 2.2 della presente ordinanza oppure ai capitoli 1.4, 1.7 e 5.4 o alla sezione 1.8.5 RID;
- c.
disattende le prescrizioni relative al contrassegno e all’identificazione dei veicoli che trasportano o hanno trasportato merce pericolosa secondo l’allegato 2.1 o 2.2 della presente ordinanza oppure secondo la parte 5 RID.
L’UFT esegue la presente ordinanza.
Art. 12Abrogazione e modifica del diritto vigente
L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato 3.
Art. 13Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.
Allegati
- Versione applicabile del RID
- Deroghe a singole prescrizioni del RID per il trasporto di merci pericolose per ferrovia nel traffico nazionale
- Deroghe a singole prescrizioni del RID per il trasporto di merci pericolose tramite impianti di trasporto a fune nel traffico nazionale
- Abrogazione e modifica del diritto vigente
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.