Législation

Ordinanza del 31 ottobre 2012 concernente l'immissione in commercio e la sorveglianza sul mercato di mezzi di contenimento per merci pericolose (Ordinanza sui mezzi di contenimento per merci pericolose, OMCont)

OMContRS 930.111.4In vigoreStato 01.01.202628 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Ultime modifiche

Una riga per pubblicazione nella Raccolta ufficiale, con gli articoli toccati.

1 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1Disposizioni generali1–4
  2. Sezione 2Immissione in commercio e procedure di valutazione della conformità5–11
  3. Sezione 3Organismi di valutazione della conformità12–16
  4. Sezione 4Sorveglianza sul mercato17–21
  5. Sezione 5Emolumenti22–23
  6. Sezione 6Disposizioni penali24–25
  7. Sezione 7Disposizioni finali26–28

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 7 capoverso 1, 26 capoverso 3 e 31 capoverso 1 della legge del 21 marzo 2025 sul trasporto di merci; visti gli articoli 30 capoverso 5, 103 capoverso 1 e 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale; visti gli articoli 46a e 48a capoverso 1 della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; visto l’articolo 9 della legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti; in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC), ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1Oggetto e campo d’applicazione

1

 La presente ordinanza disciplina, per i mezzi di contenimento destinati al trasporto di merci pericolose (mezzi di contenimento per merci pericolose) su strada, per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune:

  1. a.

    l’immissione in commercio e la relativa valutazione della conformità;

  2. b.

    la rivalutazione della conformità;

  3. c.

    i controlli periodici, i controlli intermedi e i controlli eccezionali;

  4. d.

    la sorveglianza sul mercato.

2

 L’ordinanza si applica alle persone fisiche e giuridiche residenti in Svizzera che:

  1. a.

    fabbricano o fanno fabbricare mezzi di contenimento per merci pericolose o parti di essi e dichiarano di esserne i fabbricanti (fabbricanti);

  2. b.

    importano in Svizzera mezzi di contenimento per merci pericolose o parti di essi (importatori);

  3. c.

    forniscono mezzi di contenimento per merci pericolose o parti di essi (distributori);

  4. d.

    sono proprietari di mezzi di contenimento per merci pericolose;

  5. e.

    utilizzano mezzi di contenimento per merci pericolose (operatori).

3

 L’ordinanza non si applica ai mezzi di contenimento usati per il trasporto di merci pericolose della classe 7 (materiali radioattivi) secondo:

  1. a.

    la sezione 2.2.7 del regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID)1, appendice C alla Convenzione del 9 maggio 19802 relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) nella versione del Protocollo del 3 giugno 19993; o

  2. b.

    la sezione 2.2.7 dell’Accordo del 30 settembre 19574 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR).

  1. Il RID non è pubblicato nella RU. Estratti dell’all. e delle sue mod. possono essere richiesti all’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita delle pubblicazioni federali, 3003 Berna, oppure direttamente all’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF), www.otif.org.
  2. RS 0.742.403.1
  3. RS 0.742.403.12
  4. RS 0.741.621

Art. 2Definizioni

Ai fini della presente ordinanza s’intendono per:

  1. a.

    mezzi di contenimento per merci pericolose: recipienti a pressione che non sono attrezzature a pressione trasportabili, imballaggi, contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa, grandi imballaggi, cisterne, contenitori per merci alla rinfusa e unità mobili per la fabbricazione di esplosivi o oggetti contenenti esplosivi che:

    1. 1.

      per il trasporto per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune, possono essere utilizzati secondo il RID nonché secondo l’allegato 2.1 capitolo 6 dell’ordinanza del 31 ottobre 20121 concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD),

    2. 2.

      per il trasporto su strada, possono essere utilizzati secondo l’ADR nonché secondo l’appendice 1 capitolo 6.14 dell’ordinanza del 29 novembre 20022 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR);

  2. b.

    attrezzature a pressione trasportabili: i seguenti mezzi di contenimento per merci pericolose:

    1. 1.

      recipienti a pressione, loro rubinetti e altri accessori secondo il capitolo 6.2 RID o il capitolo 6.2 ADR utilizzati per il trasporto di gas della classe 2 (esclusi gas e oggetti con numero 6 o 7 nel codice di classificazione secondo RID o ADR) o di sostanze secondo la tabella 3 nell’istruzione di imballaggio P200 di cui al capitolo 4.1 RID/ADR,

    2. 2.

      cisterne, carri-batteria, veicoli-batteria nonché container per gas a elementi multipli, loro rubinetti e altri accessori secondo il capitolo 6.8 RID o il capitolo 6.8 ADR utilizzati per il trasporto di gas della classe 2 (esclusi gas e oggetti con il numero 6 o 7 nel codice di classificazione secondo RID o ARD) o di sostanze di cui all’allegato I della direttiva 2010/35/UE3,

    3. 3.

      cartucce di gas (n. ONU 2037), ma non aerosol (n. ONU 1950), recipienti criogenici aperti, bombole per gas per apparecchi respiratori ed estintori (n. ONU 1044), né attrezzature a pressione trasportabili escluse secondo la sottosezione 1.1.3.2 RID o la sottosezione 1.1.3.2 ADR, né attrezzature a pressione trasportabili escluse dalle prescrizioni relative alla costruzione e alle prove degli imballaggi in base alle prescrizioni speciali del capitolo 3.3 RID o del capitolo 3.3 ADR.

  1. RS 742.412
  2. RS 741.621
  3. Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE, versione della GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1.

Art. 3Autorità competente

L’autorità competente è l’Ufficio federale dei trasporti (UFT).

Art. 4Allegati

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) può adeguare gli allegati alle nuove condizioni.

Sezione 2 Immissione in commercio e procedure di valutazione della conformità

Art. 5Condizioni per l’immissione in commercio

I mezzi di contenimento per merci pericolose possono essere immessi in commercio se:

  1. a.

    per il trasporto per ferrovia o tramite impianti di trasporto a fune, soddisfano le prescrizioni del RID o dell’allegato 2.1, capitolo 6 RSD;

  2. b.

    per il trasporto su strada, soddisfano le prescrizioni dell’ADR o dell’appendice 1, capitolo 6.14 SDR.

Art. 6Procedure per le attrezzature a pressione trasportabili

1

 Le attrezzature a pressione trasportabili immesse in commercio per la prima volta devono essere sottoposte a una procedura di valutazione della conformità. Si applicano:

  1. a.

    al trasporto per ferrovia o tramite impianti di trasporto a fune, le procedure di cui alle sezioni 1.8.7 e 1.8.8 RID;

  2. b.

    al trasporto su strada, le procedure di cui alle sezioni 1.8.7 e 1.8.8 ADR.

2

 Le procedure di cui al capoverso 1 si applicano anche ai controlli periodici, ai controlli intermedi e ai controlli eccezionali delle attrezzature a pressione trasportabili.

Art. 7Procedure per altri mezzi di contenimento per merci pericolose

Per i mezzi di contenimento diversi dalle attrezzature a pressione trasportabili, la valutazione della conformità nonché i controlli periodici, i controlli intermedi e i controlli eccezionali sono effettuati secondo le procedure indicate nell’allegato 1.

Art. 8Marchio Pi per attrezzature a pressione trasportabili

1

 Sulle attrezzature a pressione trasportabili e sulle parti rimovibili delle attrezzature a pressione trasportabili ricaricabili con una funzione diretta di sicurezza, soggette alle procedure di cui all’articolo 6, deve essere apposto il marchio Pi secondo l’allegato 2 al termine delle procedure stesse.

2

 Le attrezzature a pressione trasportabili recanti un marchio di conformità secondo la direttiva 84/525/CEE1, 84/526/CEE2 o 84/527/CEE3 devono essere provviste di marchio Pi secondo l’allegato 2 in occasione del controllo periodico successivo.

3

 Il marchio Pi deve essere apposto:

  1. a.

    dal fabbricante in occasione della valutazione della conformità secondo l’articolo 6 capoverso 1;

  2. b.

    dall’organismo di valutazione della conformità in occasione di un controllo periodico secondo l’articolo 6 capoverso 2.

4

 Chi appone o fa apporre il marchio Pi conferma che l’attrezzatura a pressione trasportabile è conforme alle prescrizioni del RID o dell’ADR.

  1. Direttiva 84/525/CEE del Consiglio del 17 set. 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di bombole per gas in acciaio senza saldatura in un sol pezzo, GU L 300 del 19.11.1984, pag. 1 (abrogata dalla direttiva 2010/35/UE, GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1).
  2. Direttiva 84/526/CEE del Consiglio del 17 set. 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di bombole per gas in alluminio non legato e in lega di alluminio non saldate, GU L 300 del 19.11.1984, pag. 20 (abrogata dalla direttiva 2010/35/UE, GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1).
  3. Direttiva 84/527/CEE del Consiglio del 17 set. 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di bombole per gas saldate in acciaio non legato, GU L 300 del 19.11.1984, pag. 48 (abrogata dalla direttiva 2010/35/UE, GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1).

Art. 9Obbligo di diligenza

Prima di immettere in commercio un mezzo di contenimento per merci pericolose, l’importatore o il distributore si accerta che il fabbricante o il suo mandatario abbia svolto la pertinente procedura di valutazione della conformità.

Art. 10Eccezioni per esposizioni e presentazioni

I mezzi di contenimento per merci pericolose che non soddisfano le condizioni per l’immissione in commercio possono essere esposti o presentati nonché trasportati a tal fine dopo essere stati riempiti se:

  1. una targa indica chiaramente che la loro conformità ai requisiti legali non è provata e che pertanto non possono essere immessi in commercio; e

  2. sono state prese le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute delle persone.

Art. 11Deroghe

1

 Per chiedere alle autorità competenti una deroga alle prescrizioni di cui all’articolo 5, il richiedente deve inoltrare, insieme alla domanda, un rapporto di perizia.

2

 I rapporti di perizia devono essere redatti da periti in possesso dei requisiti indicati nell’allegato 3.

Sezione 3 Organismi di valutazione della conformità

Art. 12Condizioni

1

 Gli organismi che intendono effettuare valutazioni della conformità, rivalutazioni della conformità, controlli periodici, controlli intermedi e controlli eccezionali per le attrezzature a pressione trasportabili devono:

  1. a.

    essere designati dal DATEC come organismi di valutazione della conformità secondo l’articolo 15; e

  2. b.

    essere riconosciuti come organismi di valutazione della conformità nel quadro dell’Accordo del 21 giugno 19991 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità.

2

 Gli organismi di valutazione della conformità per altri mezzi di contenimento per merci pericolose devono:

  1. a.

    essere designati dal DATEC come organismi di valutazione della conformità secondo l’articolo 15;

  2. b.

    essere riconosciuti dalla Svizzera nell’ambito di un accordo internazionale; oppure

  3. c.

    essere autorizzati o riconosciuti in altro modo conformemente al diritto svizzero.

3

 Chi si riferisce alla documentazione emessa da un organismo di valutazione della conformità che non soddisfa le condizioni di cui al capoverso 1 o 2 deve dimostrare con verosimiglianza che le procedure applicate e la qualifica dell’organismo in questione soddisfano le esigenze svizzere (art. 18 cpv. 2 LOTC).

  1. RS 0.946.526.81

Art. 13Obblighi

Gli obblighi degli organismi di valutazione della conformità sono definiti nell’allegato 4.

Art. 14Cessazione o cambiamento di attività

1

 In caso di cessazione o cambiamento di attività, l’organismo di valutazione della conformità deve preventivamente assicurarsi che i documenti relativi a valutazioni della conformità, rivalutazioni della conformità, controlli periodici, controlli intermedi e controlli eccezionali rimangano a disposizione dell’autorità competente.

2

 La disponibilità della documentazione è disciplinata dai termini di conservazione prescritti dal RID o dall’ADR.

Art. 15Designazione1

1

 Il DATEC designa come organismi di valutazione della conformità gli organismi che:

  1. a.

    sono accreditati dal Servizio di accreditamento svizzero (SAS) secondo la norma EN ISO/IEC 170202; e

  2. b.

    soddisfano le condizioni definite nell’allegato 5.

2

 Definisce i campi tecnici e le procedure autorizzati degli organismi di valutazione della conformità.

3

 Attribuisce un numero d’identificazione agli organismi di valutazione della conformità designati.

  1. Nuovo testo giusta il n. II 8 dell’all. all’O del 25 mag. 2016 sul trasporto di merci, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1859).
  2. La norma menzionata può essere consultata gratuitamente od ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

Art. 16Vigilanza

1

 L’UFT vigila sugli organismi di valutazione della conformità designati.

2

 Esso coordina le sue attività con quelle di vigilanza del SAS.

Sezione 4 Sorveglianza sul mercato

Art. 17Collaborazione di altre autorità o organizzazioni

1

 Il DATEC può chiedere la collaborazione di altre autorità o organizzazioni e concludere con esse accordi in tal senso.

2

 L’UFT può esigere che per un determinato periodo di tempo l’Amministrazione federale delle dogane gli notifichi le importazioni di mezzi di contenimento per merci pericolose precisamente designati.

Art. 18Compiti e competenze dell’UFT

1

 L’UFT procede a controlli qualora indizi fondati indichino che mezzi di contenimento per merci pericolose non sono conformi alle prescrizioni. Per accertare il rispetto di queste ultime può effettuare controlli a campione.

2

 Il controllo comprende:

  1. a.

    l’esame formale inteso a stabilire se:

    1. 1.

      la valutazione della conformità o i risultati dei controlli periodici, dei controlli intermedi e dei controlli eccezionali sono disponibili e conformi alle prescrizioni legali, e

    2. 2.

      la documentazione tecnica necessaria è completa;

  2. b.

    ove necessario, un esame visivo e una prova funzionale di tutti gli equipaggiamenti;

  3. c.

    ove necessario, un controllo successivo del mezzo di contenimento contestato.

3

 Nell’ambito dei controlli l’UFT può in particolare:

  1. a.

    chiedere al fabbricante, al suo mandatario, all’importatore o al distributore la documentazione e le informazioni necessarie per dimostrare la conformità del mezzo di contenimento;

  2. b.

    prelevare campioni;

  3. c.

    ordinare verifiche;

  4. d.

    accedere ai locali commerciali durante il normale orario di lavoro.

4

 Può inoltre ordinare una verifica tecnica del mezzo di contenimento se sussistono dubbi sul fatto che esso:

  1. a.

    corrisponda alla documentazione inoltrata; o

  2. b.

    sia conforme alle prescrizioni vigenti, nonostante la correttezza della documentazione inoltrata.

5

 L’UFT ordina le misure necessarie secondo l’articolo 10 capoversi 2–4 della legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti se:

  1. a.

    il fabbricante, il suo mandatario, l’importatore o il distributore presentano in modo tardivo o incompleto la documentazione richiesta secondo il capoverso 3; o

  2. b.

    il mezzo di contenimento non è conforme alle prescrizioni della presente ordinanza.

6

 Prima di ordinare le misure, l’UFT accorda al fabbricante, al suo mandatario, all’importatore o al distributore la possibilità di prendere posizione.

7

 L’UFT pubblica rapporti periodici sui risultati della sorveglianza sul mercato.

Art. 19Obblighi di collaborazione e d’informazione

1

 I fabbricanti, i loro mandatari, gli importatori, i distributori, i proprietari e gli operatori nonché le persone che agiscono per essi devono:

  1. a.

    collaborare all’esecuzione della presente ordinanza e fornire gratuitamente all’UFT tutte le informazioni necessarie;

  2. b.

    conservare per il periodo prestabilito i documenti tecnici menzionati nelle prescrizioni del RID o dell’ADR concernenti la valutazione della conformità, la rivalutazione della conformità, i controlli periodici, i controlli intermedi e i controlli eccezionali dei mezzi di contenimento per merci pericolose e presentarli ogni qualvolta l’UFT lo richieda;

  3. c.

    permettere all’UFT di accedere all’azienda e di effettuare le indagini necessarie.

2

 Su richiesta, i fabbricanti e i loro mandatari, gli importatori, i distributori, i proprietari e gli operatori devono indicare all’UFT per un periodo di almeno dieci anni i nomi di tutte le persone da cui hanno ricevuto o a cui hanno fornito mezzi di contenimento per merci pericolose.

Art. 20Lingua della documentazione

I documenti e le informazioni necessarie alla loro valutazione devono essere forniti all’UFT in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.

Art. 21Mezzi di contenimento non conformi

1

 Qualora un fabbricante, un suo mandatario, un importatore, un distributore, un proprietario o un operatore ritenga o abbia motivo di supporre che i mezzi di contenimento da lui immessi in commercio, utilizzati o gestiti non soddisfino le esigenze della presente ordinanza, deve adottare senza indugio i correttivi adeguati.

2

 Se i mezzi di contenimento presentano pericoli, il fabbricante, il suo mandatario, l’importatore, il distributore, il proprietario o l’operatore deve informarne immediatamente l’UFT. Esso deve fornire all’UFT indicazioni dettagliate, soprattutto riguardo alla non conformità e ai correttivi adottati.

3

 Tutti i casi di mezzi di contenimento non conformi e i correttivi adottati devono essere documentati.

Sezione 5 Emolumenti

Art. 22Emolumenti per la designazione degli organismi di valutazione della conformità

1

 Il DATEC riscuote emolumenti per la designazione degli organismi di valutazione della conformità.

2

 Tali emolumenti sono retti dall’ordinanza generale sugli emolumenti dell’8 settembre 20041.

  1. RS 172.041.1

Art. 23Emolumenti per la vigilanza sugli organismi di valutazione della conformità e la sorveglianza sul mercato

1

 L’UFT riscuote emolumenti per:

  1. a.

    controlli e misure conseguenti, laddove risulti che un organismo di valutazione della conformità designato non adempie i suoi obblighi secondo l’articolo 13 o non soddisfa le condizioni di cui all’allegato 5;

  2. b.

    le seguenti attività nell’ambito della sorveglianza sul mercato:

    1. 1.

      controlli, laddove risulti che il mezzo di contenimento non è conforme alle prescrizioni,

    2. 2.

      decisioni relative all’edizione di valutazioni della conformità e documenti tecnici,

    3. 3.

      decisioni e misure secondo l’articolo 18 capoverso 5 determinate dal fabbricante, dal suo mandatario, dall’importatore o dal distributore.

2

 Gli emolumenti per la vigilanza sugli organismi di valutazione della conformità e per la sorveglianza sul mercato sono retti dall’ordinanza del 25 novembre 19981 sugli emolumenti e sulle tasse dell’Ufficio federale dei trasporti.

  1. RS 742.102

Sezione 6 Disposizioni penali

Art. 24Disposizioni penali per il settore delle strade

Nel trasporto di merci pericolose su strada, è punito con la multa chiunque:

  1. a.

    appone sui mezzi di contenimento il marchio Pi o altri marchi secondo la parte 6 ADR senza esserne autorizzato;

  2. b.

    appone sui mezzi di contenimento il marchio Pi o altri marchi secondo la parte 6 ADR senza che gli stessi abbiano superato i controlli prescritti;

  3. c.

    non adempie uno degli obblighi di cui agli articoli 9, 13 o 19.

Art. 25Disposizioni penali per i settori delle ferrovie e degli impianti di trasporto a fune

Nel trasporto di merci pericolose per ferrovia o tramite impianti di trasporto a fune, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:

  1. a.

    appone sui mezzi di contenimento il marchio Pi o altri marchi secondo la parte 6 RID o la parte 6 ADR senza esserne autorizzato;

  2. b.

    appone sui mezzi di contenimento il marchio Pi o altri marchi secondo la parte 6 RID o la parte 6 ADR senza che gli stessi abbiano superato i controlli prescritti;

  3. c.

    non adempie uno degli obblighi di cui agli articoli 9, 13 o 19.

Sezione 7 Disposizioni finali

Art. 26Esecuzione

1

 L’ UFT esegue la presente ordinanza.

2

 Emana direttive sull’esecuzione e l’attuazione della presente ordinanza.1

  1. Introdotto dalla cifra II n. 8 dell’all. all’O del 25 mag. 2016 sul trasporto di merci, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1859).

Art. 27Disposizioni transitorie

1

 Alle attrezzature a pressione trasportabili, immesse in commercio in data anteriore al 1° gennaio 2013 e sprovviste di marchio di conformità secondo le direttive 2010/35/UE1, 1999/36/CE2, 84/525/CEE3, 84/526/CEE4 o 84/527/CEE5, si applica la procedura di cui all’allegato 6 per la rivalutazione della conformità.

2

 Le attrezzature a pressione trasportabili immesse in commercio in data anteriore al 1° gennaio 2013 e non sottoposte a rivalutazione della conformità possono essere ancora utilizzate per:

  1. a.

    il traffico merci in Svizzera;

  2. b.

    il traffico merci tra la Svizzera e gli Stati contraenti il RID nonché le Parti contraenti l’ADR, purché questi Stati o queste Parti non siano membri dell’Unione europea.

3 e 4

 …6

  1. Vedi nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. b n. 1.
  2. Direttiva 1999/36/CE del Consiglio del 29 aprile 1999 in materia di attrezzature a pressione trasportabili, GU L 138 del 1.6.1999, pag. 20; modificata da ultimo dalla direttiva 2002/50/CE, GU L 149 del 7.6.2002, pag. 28 (abrogata dalla direttiva 2010/35/UE, GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1).
  3. Vedi nota a piè di pagina relativa all’art. 8 cpv. 2.
  4. Vedi nota a piè di pagina relativa all’art. 8 cpv. 2.
  5. Vedi nota a piè di pagina relativa all’art. 8 cpv. 2.
  6. Abrogati dalla cifra II n. 8 dell’all. all’O del 25 mag. 2016 sul trasporto di merci, con effetto dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1859).

Art. 28Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.

Allegati

  • Procedure di valutazione della conformità dei mezzi di contenimento per merci pericolose diversi dalle attrezzature a pressione trasportabili
  • Marchio Pi
  • Requisiti dei periti
  • Obblighi degli organismi di valutazione della conformità
  • Designazione degli organismi di valutazione della conformità da parte del DATEC
  • Rivalutazione della conformità

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).