Législation

Legge federale del 4 ottobre 1991 concernente la costruzione di una ferrovia transalpina (Legge sul transito alpino; LTAlp)

RS 742.104In vigoreStato 01.12.201925 articoli

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  • RU 2019 2341Scioglimento della delegazione di vigilanza della NFTA delle Camere federaliin vigore il 01.12.2019
    abrogato: art. 20
  • RU 2015 3205atto di base LTV (RS 745.1)in vigore il 01.01.2016
    abrogato: art. 12
  • RU 2009 4219atto di base LSIF (RS 742.140.2)in vigore il 01.09.2009
    modificato: art. 10ter, 17
  • RU 1999 769Decreto sul transito alpino · atto di base Decreto federale concernente la costruzione di una ferrovia transalpinain vigore il 01.01.1999
    modificato: art. 2, 9, 11, 14, 16, 19, 20 · abrogato: art. 3, 5, 6 – 8, 10, 15, 18, 22 · introdotto: art. 3bis, 5bis, 8bis, 10bis, 10ter

4 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1: Principio1–2
  2. Sezione 2: Concezione3–10ter
  3. Sezione 3: Progetti11–13
  4. Sezione 4: Finanziamento14–17
  5. Sezione 5: Coordinamento, controllo, rendiconto18–20
  6. Sezione 6: Disposizioni finali21–22

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 81, 87 e 196 numero 3 della Costituzione federale (Cost.); visti i messaggi del Consiglio federale del 23 maggio 1990 e del 26 giugno 1991, decreta:

Sezione 1: Principio

Art. 1Scopi

La Confederazione realizza un progetto di grande portata per tutelare la sua posizione in Europa nell’ambito della politica dei trasporti e per proteggere le Alpi da nuove immissioni dannose all’ecologia. Il progetto deve garantire la costruzione di un corridoio ferroviario efficace, che alleggerisca le strade dal traffico merci su grande distanza, serva al trasporto di viaggiatori e riduca gli eccessivi carichi ambientali preesistenti.

Art. 2Provvedimenti promozionali1

Per promuovere la realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 1 e conseguire un esercizio ottimale della nuova linea ferroviaria transalpina (NFTA), si adotteranno adeguate misure collaterali affinché il transito delle merci attraverso le Alpi avvenga per principio su rotaia.

  1. Nuovo testo giusta il n. I del DF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 769; FF 1996 IV 551).

Sezione 2: Concezione

Art. 3bisProgramma NFTA1

1

 Il programma NFTA si prefigge di fare in modo che la Svizzera diventi una piattaforma del traffico viaggiatori europeo ad alta velocità. A tale fine vanno applicati in permanenza gli sviluppi tecnologici in campo ferroviario. Nel traffico merci occorre in particolare integrare in modo ottimale il trasporto combinato non accompagnato (TC NA) nei corridoi ferroviari europei.

2

 Il programma NFTA include gli assi di transito del San Gottardo e del Lötschberg-Sempione come sistema globale nonché un miglior raccordo della Svizzera orientale all’asse di transito del San Gottardo.

  1. Introdotto dal n. I del DF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 769; FF 1996 IV 551).

Art. 4Aspettative dei Cantoni

Nell’ambito della pianificazione e realizzazione delle opere devono essere soddisfatte adeguatamente le aspettative dei Cantoni interessati circa un tracciato conforme alle esigenze ambientali.

Art. 5bisInvestimenti della NFTA finanziati1

Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla LF del 20 mar. 2009 sullo sviluppo futuro dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 4219; FF 2007 6933).

Il finanziamento previsto dall’articolo 196 numero 3 della Costituzione federale include i seguenti progetti della NFTA:

  1. a.

    San Gottardo: la rete delle Ferrovie federali svizzere (FFS) è completata con una galleria di base del San Gottardo tra l’area di Altdorf/Erstfeld e quella di Bodio/Biasca, con una nuova linea fino alla regione della Giustizia e con una galleria di base del Ceneri tra le aree di S. Antonino/Cadenazzo e Lugano (Massagno)/Vezia, compresi i raccordi alle linee esistenti. L’approvvigionamento energetico delle ferrovie e i lavori di messa in esercizio di queste opere sono inclusi. Il raccordo con i cantieri della Surselva avviene mediante la rete ferroviaria esistente, che va potenziata in funzione dei relativi bisogni.

  2. b.

    Lötschberg: la rete della BLS Lötschbergbahn AG è completata con una nuova galleria di base del Lötschberg, in parte a binario unico, che allaccia l’area di Frutigen a quella di Steg/Baltschieder, compresi i raccordi alle linee esistenti. La nuova linea deve essere concepita in modo tale da garantire il raccordo alla linea del Sempione e rendere possibile il carico degli autoveicoli.

  3. c.

    Svizzera orientale: la Confederazione migliora il collegamento della Svizzera orientale alla linea del San Gottardo; a tale scopo la tratta tra San Gallo e Arth-Goldau viene in parte potenziata.

  1. Introdotto dal n. I del DF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 769; FF 1996 IV 551).

Art. 8bisPiano settoriale1

1

 La Confederazione coordina i progetti per farne un insieme coerente. A tale scopo il Consiglio federale emana un piano settoriale conformemente all’articolo 13 della legge del 22 giugno 19792 sulla pianificazione del territorio. Nel piano dovranno figurare almeno:

  1. a.

    i collegamenti tra le gallerie di base del San Gottardo e del Ceneri e la galleria di Thalwil (Nidelbad);

  2. b.

    gli impianti di carico degli autoveicoli nelle valli della Kander e del Rodano, nonché il loro raccordo alla linea di base del Lötschberg;

  3. c.

    il collegamento diretto tra il Vallese centrale e la linea di base del Lötschberg e il suo raccordo alla linea del Sempione.

2

 La realizzazione e il finanziamento dei progetti non menzionati nell’articolo 5bis sono disciplinati da singoli decreti federali di obbligatorietà generale.

  1. Introdotto dal n. I del DF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 769; FF 1996 IV 551).
  2. RS 700

Art. 9Adattamento alla rete ferroviaria esistente1

La Confederazione assicura in tempo utile il potenziamento delle vie d’accesso alle trasversali alpine nell’Altipiano centrale e nelle parti meridionali del Paese e ne regola il finanziamento; provvede al coordinamento con le ferrovie private. Le FFS e le ferrovie private interessate adattano le proprie reti alle condizioni risultanti dalle nuove linee entro la messa in servizio di quest’ultime.

  1. Nuovo testo giusta il n. I del DF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 769; FF 1996 IV 551).

Art. 10bisScadenze della NFTA1

1

 La NFTA di cui agli articoli 3-9 è realizzata in due fasi:

  1. a.

    la prima fase comprende la costruzione delle gallerie di base del San Gottardo e del Lötschberg;

  2. b.

    la seconda fase comprende la realizzazione dei progetti di cui all’articolo 5bis.

2

 Il Consiglio federale stabilisce la data di inizio dei lavori della seconda fase.

3

 Il programma di esercizio va ottimizzato, tenendo conto dei progressi tecnologici in campo ferroviario.

  1. Introdotto dal n. I del DF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 769; FF 1996 IV 551).

Art. 10terAltri grandi progetti ferroviari previsti dall’articolo 196 numero 3 della Costituzione federale12

Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla LF del 20 mar. 2009 sullo sviluppo futuro dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 4219; FF 2007 6933).

Per mezzo di singole legge federali sono definite le modalità di realizzazione dei seguenti grandi progetti ferroviari previsti dall’articolo 196 numero 3 della Costituzione federale:

  1. a.

    Ferrovia 2000;

  2. b.

    il raccordo della Svizzera orientale e occidentale alla rete ferroviaria europea ad alta velocità;

  3. c.

    il miglioramento, per mezzo di provvedimenti attivi e passivi, della protezione contro l’inquinamento fonico lungo le tratte ferroviarie.

  1. Introdotto dal n. I del DF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 769; FF 1996 IV 551).
  2. Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla LF del 20 mar. 2009 sullo sviluppo futuro dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 4219; FF 2007 6933).

Sezione 3: Progetti

Art. 11Progetti preliminari

1

 I progetti preliminari delle nuove linee del programma NFTA ragguagliano in particolare in merito al tracciato, ai punti di raccordo, alle dimensioni delle aree delle stazioni e dei terminali nonché alle opere di incrocio.1

2

 Tengono conto delle esigenze della pianificazione del territorio, della protezione dell’ambiente, della natura e del paesaggio nonché della difesa nazionale.

3

 Essi sono presentati all’Ufficio federale dei trasporti.

4

 L’Ufficio federale dei trasporti sente le autorità federali, i Cantoni e le aziende ferroviarie interessati. I Comuni sono consultati dai Cantoni.

5

 I progetti preliminari devono essere approvati dal Consiglio federale. Esso determina il tracciato.2

6

 In applicazione della legislazione sulla protezione dell’ambiente, la procedura d’esame e d’approvazione dei progetti preliminari include parimenti lo studio d’impatto sull’ambiente.

7

 Sono ammesse misure preparatorie per la messa a punto dei progetti o per la verifica delle basi decisionali. Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni3 decide sulle obiezioni di terzi. I proprietari sono avvertiti preliminarmente conformemente alla legge federale del 20 giugno 19304 sull’espropriazione. Le conseguenze giuridiche a livello d’indennizzo sono rette dalla legislazione federale in materia di espropriazione.

  1. Nuovo testo giusta il n. I del DF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 769; FF 1996 IV 551).
  2. Nuovo testo giusta il n. I del DF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 769; FF 1996 IV 551).
  3. Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.
  4. RS 711

Art. 13Libera concorrenza

1

 Nell’ambito della normativa federale in materia di appalti, la Confederazione assicura, per ogni tronco di linea, la libera concorrenza per i lavori di pianificazione, progettazione e costruzione.

2

 Per i candidati svizzeri e stranieri si esigeranno pari condizioni di concorrenza.

Sezione 4: Finanziamento

Art. 14Condizioni di finanziamento1

1

 La Confederazione mette a disposizione delle ferrovie interessate i mezzi necessari sotto forma di mutui soggetti a interessi di mercato o a tasso variabile e rimborso condizionato, nonché sotto forma di contributi a fondo perso.

2

 I mutui soggetti a interessi di mercato possono essere concessi al massimo fino al 25 per cento dei costi del progetto (compresi i costi del capitale). Detti mutui sono contabilizzati nel bilancio. I loro interessi sono capitalizzati e remunerati fino all’entrata in servizio delle tratte.

3

 Il Consiglio federale e le ferrovie disciplinano nel quadro di un accordo i dettagli della concessione dei mutui e dei contributi a fondo perso.

4

 I fondi provenienti dal prodotto dei dazi sui carburanti di cui all’articolo 36ter capoverso 1 lettera c2 della Costituzione federale sono concessi a fondo perso alle ferrovie. Il Consiglio federale li ripartisce tra le linee di base.

  1. Nuovo testo giusta il n. I del DF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 769; FF 1996 IV 551).
  2. [RU 1996 1491]. Vedi ora: l’art. 86 cpv. 3 lett. b della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101).

Art. 16Crediti d’impegno1

L’Assemblea federale stanzia per tappe, con decreti federali semplici, i crediti d’impegno necessari per la realizzazione delle linee di base del San Gottardo e del Lötschberg nonché per l’integrazione della Svizzera orientale.

  1. Nuovo testo giusta il n. I del DF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 769; FF 1996 IV 551).

Art. 17Conto speciale

1

 Le FFS e la BLS tengono contabilità separata per l’allestimento dei progetti, la costruzione e l’esercizio delle linee del San Gottardo e del Lötschberg.1

2

 Il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni.

  1. Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla LF del 20 mar. 2009 sullo sviluppo futuro dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 4219; FF 2007 6933).

Sezione 5: Coordinamento, controllo, rendiconto

Art. 19Sorveglianza e controllo1

1

 Il Consiglio federale assicura la sorveglianza e il controllo del progetto NFTA.

2

 Può insediare un organo consultivo incaricato della valutazione di questioni centrali del progetto.

  1. Nuovo testo giusta il n. I del DF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 769; FF 1996 IV 551).

Art. 20Rendiconto e alta vigilanza1

1

 Annualmente, la prima volta nel 1992, il Consiglio federale informa le Camere federali circa:

  1. a.

    lo stato di realizzazione del progetto;

  2. b.

    le spese effettive in base ai crediti d’impegno stanziati;

  3. c.

    l’onere che ne deriva per la Confederazione e i costi che questa dovrà probabilmente sopportare durante il quinquennio successivo.

2

 Ogni volta che sollecita un nuovo credito, il Consiglio federale informa inoltre le Camere federali in merito:

  1. a.

    ai costi globali previsti per la realizzazione del progetto;

  2. b.

    al calcolo aggiornato della redditività.

3

 a 5 ...2

  1. Nuovo testo giusta il n. I del DF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 769; FF 1996 IV 551).
  2. Introdotti dal n. I del DF del 20 mar. 1998 (RU 1999 769; FF 1996 IV 551). Abrogati dal n. I della LF del 22 mar. 2019 (Scioglimento della delegazione di vigilanza della NFTA delle Camere federali), con effetto dal 1° dic. 2019 (RU 2019 2341; FF 2018 6077 6089).

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 21Esecuzione

Il Consiglio federale è incaricato dell’esecuzione del presente decreto. Esso emana le necessarie disposizioni.

Art. 22Referendum, entrata in vigore e validità

1

 Il presente decreto, di obbligatorietà generale, sottostà al referendum facoltativo.

2

 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

3

 …1

DCF del 30 nov. 1992.

Data dell’entrata in vigore: 1° dicembre 1992

  1. Abrogato dal n. I del DF del 20 mar. 1998, con effetto dal 1° gen. 1999 (RU 1999 769; FF 1996 IV 551).

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.12.2019. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).