Législation

Regolamento interno della Commissione del trasporto ferroviario del 25 ottobre 2019

RS 742.101.4In vigoreStato 01.07.202022 articoli

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Indice
  1. Sezione 1: Disposizioni generali1–4
  2. Sezione 2: Competenze e compiti5–14
  3. Sezione 3: Sedute della Commissione15–16
  4. Sezione 4: Procedimento su azione e procedimento d’inchiesta17–20
  5. Sezione 5: Disposizioni finali21–22

La Commissione del trasporto ferroviario (ComFerr), visto l’articolo 40a capoverso 4 della legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr), adotta il regolamento seguente:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1Oggetto

Il presente regolamento disciplina l’organizzazione e la gestione della ComFerr nonché la sua collaborazione con gli altri servizi incaricati dell’attuazione della Lferr.

Art. 2Commissione

1

 La ComFerr si compone del presidente, del vicepresidente e degli altri membri.

2

 Il vicepresidente assume la supplenza per tutti i compiti presidenziali.

Art. 3Sede

1

 La sede della ComFerr è Berna.

2

 La sede è considerata come luogo di lavoro per il presidente e il personale della segreteria.

3

 Di regola, è il luogo in cui si svolgono le sedute.

Art. 4Segreteria

1

 La segreteria si compone:

  1. a.

    del capo;

  2. b.

    degli altri impiegati.

2

 Il presidente della ComFerr è competente per la costituzione, la modifica e la risoluzione dei rapporti di lavoro del personale della segreteria.

3

 Il presidente consulta gli altri membri della ComFerr prima di nominare un nuovo capo.

4

 Decide in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione dei rapporti di lavoro degli altri impiegati della segreteria dopo aver sentito il capo.

Sezione 2: Competenze e compiti

Art. 5Competenze della ComFerr

Le competenze della ComFerr sono rette dalla Lferr.

Art. 6Compiti del presidente

1

 Il presidente dirige i procedimenti.

2

 Il presidente sbriga autonomamente i compiti non giudiziari della ComFerr e informa regolarmente gli altri membri della ComFerr. Può attribuire a un membro la preparazione di singoli affari e il resoconto alla ComFerr.

Art. 7Compiti della segreteria

La segreteria prepara gli affari della ComFerr, le sottopone proposte e attua le delibere della ComFerr. In particolare:

  1. a.

    gestisce i lavori della ComFerr dal punto di vista tecnico e amministrativo;

  2. b.

    su incarico del presidente prepara l’istruzione del procedimento su azione e del procedimento d’inchiesta;

  3. c.

    redige pareri, decisioni e comunicazioni della ComFerr;

  4. d.

    rileva e tratta i dati;

  5. e.

    effettua l’osservazione e il monitoraggio del mercato;

  6. f.

    prepara l’informazione per il pubblico;

  7. g.

    coordina i lavori tra la ComFerr e l’Ufficio federale dei trasporti (UFT).

Art. 8Compiti del capo della segreteria

1

 Il capo dirige la segreteria e ne garantisce l’adempimento dei compiti. Tiene il verbale delle sedute della ComFerr e informa gli altri impiegati della segreteria in merito alle delibere.

2

 Designa un supplente per la gestione della segreteria.

Art. 9Collaborazione con l’UFT

1

 La ComFerr assicura lo scambio di informazioni con l’UFT su tutti i fatti determinanti per l’adempimento dei compiti.

2

 La ComFerr informa l’UFT delle sue decisioni.

3

 L’UFT trasmette alla ComFerr i dati necessari per l’osservazione e il monitoraggio del mercato.

4

 L’UFT informa la ComFerr in particolare su:

  1. a.

    il rilascio e il ritiro di autorizzazioni di accesso alla rete, autorizzazioni di sicurezza e certificati di sicurezza;

  2. b.

    la subordinazione di impianti di trasbordo per il traffico combinato, binari di raccordo e impianti portuali per il trasbordo di merci nel traffico combinato all’accesso non discriminatorio;

  3. c.

    l’assunzione di compiti sistemici.

5

 L’UFT invita la ComFerr a esprimere il proprio parere nell’ambito dei suoi compiti.

Art. 10Cooperazione internazionale

Il presidente rappresenta la ComFerr nei confronti delle autorità estere di regolazione e in seno alle organizzazioni internazionali specializzate. Può farsi assistere da altri membri della ComFerr o da impiegati della segreteria.

Art. 11Segreto d’ufficio

1

 I membri della ComFerr, il personale della segreteria nonché gli esperti consultati sono tenuti al segreto d’ufficio su fatti confidenziali di cui vengono a conoscenza nel corso della loro attività per la ComFerr. Sono confidenziali in particolare i dibattimenti, i verbali, i documenti di lavoro e i progetti di decisione della ComFerr.

2

 La ComFerr è considerata autorità superiore, autorizzata a dispensare dal segreto d’ufficio le persone tenute all’obbligo d’edizione o di testimonianza davanti ad altre autorità giudiziarie (art. 320 n. 2 del Codice penale1).

  1. RS 311.0

Art. 12Informazione del pubblico

1

 La ComFerr fissa i principi della sua politica d’informazione.

2

 Il presidente è responsabile dell’informazione del pubblico. Può delegare l’informazione su affari e decisioni a un altro membro della ComFerr o al capo della segreteria.

3

 Le decisioni sono pubblicate in forma anonima. Non sono pubblicate le decisioni concernenti i processi che non sono di interesse pubblico.

Art. 13Rapporto

La ComFerr presenta annualmente al Consiglio federale un rapporto sulle proprie attività, le proprie decisioni e i propri obiettivi.

Art. 14Preventivo

1

 La ComFerr allestisce il proprio preventivo insieme alla Segreteria generale del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC).

2

 La Segreteria generale del DATEC tiene la contabilità della ComFerr.

Sezione 3: Sedute della Commissione

Art. 15Convocazione

1

 Il presidente convoca la ComFerr secondo necessità.

2

 Egli è tenuto a convocare la ComFerr se un membro ne fa richiesta motivata.

Art. 16Delibere

1

 La ComFerr delibera a maggioranza semplice dei membri presenti. Il presidente partecipa alla votazione.

2

 Il presidente decide in caso di parità.

Sezione 4: Procedimento su azione e procedimento d’inchiesta

Art. 17Apertura

1

 La ComFerr può effettuare inchieste preliminari d’ufficio, su richiesta degli interessati o su denuncia di terzi.

2

 La procedura di inchiesta preliminare non dà diritto alla consultazione degli atti.

3

 La ComFerr decide in merito all’apertura dell’inchiesta.

Art. 18Istruzione

1

 Il presidente chiarisce i fatti e raccoglie le prove secondo l’articolo 39 della legge del 17 giugno 20051 sul Tribunale amministrativo federale. Può delegare tale compito a un membro.

2

 Il presidente emana decisioni incidentali, segnatamente su provvedimenti cautelari. Può ordinare, in particolare, un ulteriore scambio di atti scritti o una deliberazione.

3

 Sottopone agli altri membri che partecipano alla decisione una proposta scritta di liquidazione della procedura.

  1. RS 173.32

Art. 19Decisioni

1

 Il presidente ordina un dibattimento. Quest’ultimo non è pubblico.

2

 Se nessun membro chiede la convocazione di una seduta, la decisione può essere presa mediante circolazione degli atti. Si applicano le regole valide per le delibere.

Art. 20Testo della decisione

1

 La decisione menziona i nomi dei membri della ComFerr e del collaboratore della segreteria che vi hanno partecipato.

2

 Le decisioni sono firmate dal presidente, da un membro della ComFerr e dal collaboratore della segreteria che vi hanno partecipato.

3

 Le decisioni incidentali sono firmate dal presidente e dal collaboratore della segreteria che vi hanno partecipato.

4

 La segreteria informa gli altri membri della ComFerr delle decisioni emanate.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 21Abrogazione di un altro atto normativo

[RU 2013 1911]

Il regolamento interno della Commissione d’arbitrato in materia ferroviaria del 15 marzo 2013 è abrogato.

Art. 22Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2020.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.07.2020. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).