Art. 1Oggetto
Il presente regolamento disciplina l’organizzazione e la gestione della ComFerr nonché la sua collaborazione con gli altri servizi incaricati dell’attuazione della Lferr.

Nessun progetto di revisione in corso.
La Commissione del trasporto ferroviario (ComFerr), visto l’articolo 40a capoverso 4 della legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr), adotta il regolamento seguente:
Il presente regolamento disciplina l’organizzazione e la gestione della ComFerr nonché la sua collaborazione con gli altri servizi incaricati dell’attuazione della Lferr.
La ComFerr si compone del presidente, del vicepresidente e degli altri membri.
Il vicepresidente assume la supplenza per tutti i compiti presidenziali.
La sede della ComFerr è Berna.
La sede è considerata come luogo di lavoro per il presidente e il personale della segreteria.
Di regola, è il luogo in cui si svolgono le sedute.
La segreteria si compone:
del capo;
degli altri impiegati.
Il presidente della ComFerr è competente per la costituzione, la modifica e la risoluzione dei rapporti di lavoro del personale della segreteria.
Il presidente consulta gli altri membri della ComFerr prima di nominare un nuovo capo.
Decide in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione dei rapporti di lavoro degli altri impiegati della segreteria dopo aver sentito il capo.
Le competenze della ComFerr sono rette dalla Lferr.
Il presidente dirige i procedimenti.
Il presidente sbriga autonomamente i compiti non giudiziari della ComFerr e informa regolarmente gli altri membri della ComFerr. Può attribuire a un membro la preparazione di singoli affari e il resoconto alla ComFerr.
La segreteria prepara gli affari della ComFerr, le sottopone proposte e attua le delibere della ComFerr. In particolare:
gestisce i lavori della ComFerr dal punto di vista tecnico e amministrativo;
su incarico del presidente prepara l’istruzione del procedimento su azione e del procedimento d’inchiesta;
redige pareri, decisioni e comunicazioni della ComFerr;
rileva e tratta i dati;
effettua l’osservazione e il monitoraggio del mercato;
prepara l’informazione per il pubblico;
coordina i lavori tra la ComFerr e l’Ufficio federale dei trasporti (UFT).
Il capo dirige la segreteria e ne garantisce l’adempimento dei compiti. Tiene il verbale delle sedute della ComFerr e informa gli altri impiegati della segreteria in merito alle delibere.
Designa un supplente per la gestione della segreteria.
La ComFerr assicura lo scambio di informazioni con l’UFT su tutti i fatti determinanti per l’adempimento dei compiti.
La ComFerr informa l’UFT delle sue decisioni.
L’UFT trasmette alla ComFerr i dati necessari per l’osservazione e il monitoraggio del mercato.
L’UFT informa la ComFerr in particolare su:
il rilascio e il ritiro di autorizzazioni di accesso alla rete, autorizzazioni di sicurezza e certificati di sicurezza;
la subordinazione di impianti di trasbordo per il traffico combinato, binari di raccordo e impianti portuali per il trasbordo di merci nel traffico combinato all’accesso non discriminatorio;
l’assunzione di compiti sistemici.
L’UFT invita la ComFerr a esprimere il proprio parere nell’ambito dei suoi compiti.
Il presidente rappresenta la ComFerr nei confronti delle autorità estere di regolazione e in seno alle organizzazioni internazionali specializzate. Può farsi assistere da altri membri della ComFerr o da impiegati della segreteria.
I membri della ComFerr, il personale della segreteria nonché gli esperti consultati sono tenuti al segreto d’ufficio su fatti confidenziali di cui vengono a conoscenza nel corso della loro attività per la ComFerr. Sono confidenziali in particolare i dibattimenti, i verbali, i documenti di lavoro e i progetti di decisione della ComFerr.
La ComFerr è considerata autorità superiore, autorizzata a dispensare dal segreto d’ufficio le persone tenute all’obbligo d’edizione o di testimonianza davanti ad altre autorità giudiziarie (art. 320 n. 2 del Codice penale1).
La ComFerr fissa i principi della sua politica d’informazione.
Il presidente è responsabile dell’informazione del pubblico. Può delegare l’informazione su affari e decisioni a un altro membro della ComFerr o al capo della segreteria.
Le decisioni sono pubblicate in forma anonima. Non sono pubblicate le decisioni concernenti i processi che non sono di interesse pubblico.
La ComFerr presenta annualmente al Consiglio federale un rapporto sulle proprie attività, le proprie decisioni e i propri obiettivi.
La ComFerr allestisce il proprio preventivo insieme alla Segreteria generale del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC).
La Segreteria generale del DATEC tiene la contabilità della ComFerr.
Il presidente convoca la ComFerr secondo necessità.
Egli è tenuto a convocare la ComFerr se un membro ne fa richiesta motivata.
La ComFerr delibera a maggioranza semplice dei membri presenti. Il presidente partecipa alla votazione.
Il presidente decide in caso di parità.
La ComFerr può effettuare inchieste preliminari d’ufficio, su richiesta degli interessati o su denuncia di terzi.
La procedura di inchiesta preliminare non dà diritto alla consultazione degli atti.
La ComFerr decide in merito all’apertura dell’inchiesta.
Il presidente chiarisce i fatti e raccoglie le prove secondo l’articolo 39 della legge del 17 giugno 20051 sul Tribunale amministrativo federale. Può delegare tale compito a un membro.
Il presidente emana decisioni incidentali, segnatamente su provvedimenti cautelari. Può ordinare, in particolare, un ulteriore scambio di atti scritti o una deliberazione.
Sottopone agli altri membri che partecipano alla decisione una proposta scritta di liquidazione della procedura.
Il presidente ordina un dibattimento. Quest’ultimo non è pubblico.
Se nessun membro chiede la convocazione di una seduta, la decisione può essere presa mediante circolazione degli atti. Si applicano le regole valide per le delibere.
La decisione menziona i nomi dei membri della ComFerr e del collaboratore della segreteria che vi hanno partecipato.
Le decisioni sono firmate dal presidente, da un membro della ComFerr e dal collaboratore della segreteria che vi hanno partecipato.
Le decisioni incidentali sono firmate dal presidente e dal collaboratore della segreteria che vi hanno partecipato.
La segreteria informa gli altri membri della ComFerr delle decisioni emanate.
Il regolamento interno della Commissione d’arbitrato in materia ferroviaria del 15 marzo 2013 è abrogato.
Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2020.
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.07.2020. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).