Législation

Ordinanza dell’USTRA del 6 maggio 2025 sulla formazione pratica di base per allievi motociclisti (OFPM)

OFPMRS 741.512.1Stato 15.06.202512 articoli

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L’Ufficio federale delle strade (USTRA), visto l’articolo 19a dell’ordinanza del 27 ottobre 1976 sull’ammissione alla circolazione (OAC), ordina:

Art. 1Oggetto

La presente ordinanza disciplina l’impostazione, il contenuto e lo svolgimento della formazione pratica di base per allievi motociclisti (corso).

Art. 2Requisiti relativi allo svolgimento del corso

1

 Il corso può essere impartito solo da maestri conducenti in possesso di un’abilitazione della categoria A (organizzatori dei corsi).

2

 Gli organizzatori dei corsi devono avere dimestichezza con i contenuti del corso in virtù della loro formazione o del loro perfezionamento professionale.

Art. 3Obbligo di comunicazione

1

 I maestri conducenti che intendono impartire il corso devono darne comunicazione scritta all’autorità di vigilanza del Cantone in cui esercitano prevalentemente la propria professione prima di iniziare tale attività.

2

 Se richiesto dall’autorità di vigilanza cantonale, la comunicazione deve avvenire in forma elettronica.

3

 La comunicazione deve contenere le seguenti informazioni:

  1. a.

    data di avvio dell’attività;

  2. b.

    piazzale di esercitazione consueto, in particolare luogo, punto d’incontro e installazioni;

  3. c.

    impostazione del corso;

  4. d.

    maestri conducenti impiegati.

Art. 4Registro delle presenze

1

 Gli organizzatori del corso devono tenere un registro delle presenze dei partecipanti.

2

 Il registro deve contenere le seguenti informazioni:

  1. a.

    nome, cognome e data di nascita dei partecipanti;

  2. b.

    per quanto riguarda i conducenti di motoleggere, dati relativi a genere di veicolo e numero di posti come da voci 19 e 27 nella licenza di circolazione;

  3. c.

    data di frequentazione dei moduli e visto del maestro conducente;

  4. d.

    data di rilascio dell’attestato di partecipazione.

3

 Se richiesto dall’autorità di vigilanza cantonale, le informazioni menzionate al capoverso 2 devono essere trasmesse in forma elettronica.

4

 Gli organizzatori del corso devono conservare il registro delle presenze per tre anni.

Art. 5Partecipazione al corso

1

 Chi non possiede ancora nessuna categoria di licenza di condurre per motoveicoli deve completare i moduli 1–3 di cui all’allegato.

2

 Chi ha ottenuto la licenza di condurre in formato carta di credito della sottocategoria A1 prima del 1° gennaio 2021 e intende conseguire la categoria A limitata deve completare il modulo 3 durante il periodo di validità della licenza per allievo conducente della categoria A limitata.

3

 Chi ha ottenuto la licenza di condurre in formato carta di credito della sottocategoria A1 prima del 1° gennaio 2021, intende conseguire la categoria A e possiede una licenza per allievo conducente della categoria A in virtù dell’articolo 15 capoverso 2 OAC deve completare il modulo 3 durante il periodo di validità della licenza per allievo conducente.

Art. 6Impostazione del corso

1

 All’inizio di ogni modulo occorre controllare la licenza per allievo conducente e la licenza di circolazione.

2

 I moduli hanno una durata di quattro ore ciascuno, pause comprese, e devono essere distribuiti su tre giornate.

3

 L’ordine di successione dei moduli 1, 2 e 3 deve essere rispettato. Se necessario, è possibile modificare l’ordine dei contenuti dei singoli moduli.

4

 Gli organizzatori del corso possono tenere lezioni con al massimo cinque partecipanti.

Art. 7Contenuto del corso

Il contenuto del corso deve rispettare il programma generale di cui all’allegato.

Art. 8Suddivisione in gruppi

1

 I conducenti di motoleggere secondo l’articolo 14 lettera b numero 1 dell’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali che partecipano al modulo 3 devono possibilmente essere riuniti in un gruppo omogeneo.

2

 I gruppi misti, costituiti da conducenti sia di motoleggere sia dei restanti generi di motoveicoli, sono ammessi solo in casi eccezionali, in particolare se il numero di iscritti non è sufficiente per formare un gruppo specifico separato.

  1. RS 741.41

Art. 9Attestato di partecipazione

1

 Gli organizzatori del corso devono attestare per iscritto agli allievi conducenti la partecipazione al corso e il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 19 capoverso 2 OAC.

2

 I Cantoni stabiliscono le modalità di attestazione. In particolare, possono prevedere:

  1. a.

    l’indicazione nella licenza per allievo conducente della partecipazione con data di conclusione del corso, timbro e firma del maestro conducente;

  2. b.

    il rilascio di un’apposita attestazione scritta contenente le generalità del partecipante, la data di conclusione del corso, il timbro e la firma del maestro conducente.

Art. 10Controllo qualità

1

 Nel quadro del loro obbligo di sorveglianza secondo l’articolo 24 capoverso 1 dell’ordinanza del 28 settembre 20071 sui maestri conducenti (OMaeC), i Cantoni svolgono controlli periodici per garantire la qualità della formazione obbligatoria.

2

 Possono delegare tale attività a terzi, in particolare all’organizzazione del mondo del lavoro responsabile degli attestati professionali federali di «maestro conducente», «maestro conducente per motoveicoli» e «maestro conducente per autocarri» (art. 24 cpv. 4 OMaeC).

  1. RS 741.522

Art. 11Abrogazione di Istruzioni

Le Istruzioni dell’USTRA del 24 settembre 2020 relative alla formazione pratica di base per motociclisti sono abrogate.

Art. 12Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 15 giugno 2025.

Allegati

  • Programma quadro della formazione pratica di base per allievi motociclisti

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 15.06.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).