Législation

Ordinanza dell'Assemblea federale del 15 giugno 2012 concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale

RS 741.13In vigoreStato 01.10.20164 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 55 capoverso 6 della legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 ottobre 2010, decreta:

Art. 1Stato di ebrietà

L’inattitudine alla guida dovuta all’influsso dell’alcol (stato di ebrietà) è in ogni caso dimostrata se il conducente presenta:

  1. a.

    una concentrazione di alcol nel sangue pari o superiore allo 0,5 per mille;

  2. b.

    una concentrazione di alcol nell’alito pari o superiore a 0,25 milligrammi per litro di aria espirata; oppure

  3. c.

    una quantità di alcol nell’organismo che determina la concentrazione nel sangue di cui alla lettera a.

Art. 2Concentrazioni di alcol qualificate

Sono considerate qualificate:

  1. a.

    una concentrazione di alcol nel sangue pari o superiore allo 0,8 per mille;

  2. b.

    una concentrazione di alcol nell’alito pari o superiore a 0,4 milligrammi per litro di aria espirata.

Art. 3Diritto previgente: abrogazione

[RU 2004 3523]

L’ordinanza dell’Assemblea federale del 21 marzo 2003 concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale è abrogata.

Art. 4Entrata in vigore

Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore.

DCF del 1° luglio 2015.

Data dell’entrata in vigore: 1° ottobre 2016

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.10.2016. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).