L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 55 capoverso 6 della legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 ottobre 2010, decreta:
Art. 1Stato di ebrietà
L’inattitudine alla guida dovuta all’influsso dell’alcol (stato di ebrietà) è in ogni caso dimostrata se il conducente presenta:
- a.
una concentrazione di alcol nel sangue pari o superiore allo 0,5 per mille;
- b.
una concentrazione di alcol nell’alito pari o superiore a 0,25 milligrammi per litro di aria espirata; oppure
- c.
una quantità di alcol nell’organismo che determina la concentrazione nel sangue di cui alla lettera a.
Art. 2Concentrazioni di alcol qualificate
Sono considerate qualificate:
- a.
una concentrazione di alcol nel sangue pari o superiore allo 0,8 per mille;
- b.
una concentrazione di alcol nell’alito pari o superiore a 0,4 milligrammi per litro di aria espirata.
Art. 3Diritto previgente: abrogazione
[RU 2004 3523]L’ordinanza dell’Assemblea federale del 21 marzo 2003 concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale è abrogata.
Art. 4Entrata in vigore
Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore.
DCF del 1° luglio 2015.Data dell’entrata in vigore: 1° ottobre 2016