Législation

Ordinanza del 20 settembre 2024 sulle competenze del DATEC e dell’USTRA relative alla modifica di trattati internazionali in materia di diritto della circolazione stradale (OCTrIn)

OCTrInRS 741.016Stato 01.04.20257 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 106a della legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr), ordina:

Art. 1Scopo

La presente ordinanza intende assicurare l’attuazione tempestiva dei trattati internazionali in materia di circolazione stradale e dei relativi emendamenti.

Art. 2Campo d’applicazione

La presente ordinanza non si applica alla conclusione di accordi ai sensi dell’articolo 5 capoverso 3 dell’ordinanza del 29 novembre 20021 concernente il trasporto di merci pericolose su strada.

  1. RS 741.621

Art. 3Competenze del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni può:

  1. a.

    apportare modifiche di particolari tecnici delle regolamentazioni internazionali di cui all’allegato 2 dell’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali;

  2. b.

    dichiarare vincolanti in Svizzera nuove prescrizioni internazionali sulla costruzione e l’equipaggiamento che riguardano particolari tecnici di importanza secondaria;

  3. c.

    approvare emendamenti all’Accordo europeo del 1° luglio 19702 relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada.

  1. RS 741.41
  2. RS 0.822.725.22

Art. 4Competenze dell’Ufficio federale delle strade

L’Ufficio federale delle strade può approvare i seguenti emendamenti, purché di portata limitata:

  1. a.

    emendamenti di trattati internazionali concernenti il riconoscimento di licenze, attestati, corsi di perfezionamento e autorizzazioni;

  2. b.

    emendamenti all’Accordo del 20 marzo 19581 concernente l’adozione di regolamenti tecnici armonizzati delle Nazioni Unite per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni concesse sulla base di tali regolamenti delle Nazioni Unite;

  3. c.

    emendamenti agli allegati dell’Accordo del 30 settembre 19572 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose.

  1. RS 0.741.411
  2. RS 0.741.621

Art. 5Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

...1

  1. Le mod. possono essere consultate alla RU 2024 549.

Art. 6Disposizione transitoria

Le procedure di approvazione in corso al momento dell’entrata in vigore sono disciplinate dal diritto anteriore.

Art. 7Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2025.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.04.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).