Art. 1Scopo
La presente ordinanza intende assicurare l’attuazione tempestiva dei trattati internazionali in materia di circolazione stradale e dei relativi emendamenti.

Nessun progetto di revisione in corso.
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 106a della legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr), ordina:
La presente ordinanza intende assicurare l’attuazione tempestiva dei trattati internazionali in materia di circolazione stradale e dei relativi emendamenti.
La presente ordinanza non si applica alla conclusione di accordi ai sensi dell’articolo 5 capoverso 3 dell’ordinanza del 29 novembre 20021 concernente il trasporto di merci pericolose su strada.
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni può:
apportare modifiche di particolari tecnici delle regolamentazioni internazionali di cui all’allegato 2 dell’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali;
dichiarare vincolanti in Svizzera nuove prescrizioni internazionali sulla costruzione e l’equipaggiamento che riguardano particolari tecnici di importanza secondaria;
approvare emendamenti all’Accordo europeo del 1° luglio 19702 relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada.
L’Ufficio federale delle strade può approvare i seguenti emendamenti, purché di portata limitata:
emendamenti di trattati internazionali concernenti il riconoscimento di licenze, attestati, corsi di perfezionamento e autorizzazioni;
emendamenti all’Accordo del 20 marzo 19581 concernente l’adozione di regolamenti tecnici armonizzati delle Nazioni Unite per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni concesse sulla base di tali regolamenti delle Nazioni Unite;
emendamenti agli allegati dell’Accordo del 30 settembre 19572 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose.
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
...1
Le procedure di approvazione in corso al momento dell’entrata in vigore sono disciplinate dal diritto anteriore.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2025.
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.04.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).