Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), visto l’articolo 57 capoverso 2 della legge del 24 giugno 1902 sugli impianti elettrici (LIE), ordina:
1 In caso di infrazioni agli articoli 55 e 56 della LIE, l’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) indaga di propria iniziativa o su denuncia. A questo scopo esegue le prime operazioni di inchiesta; in particolare, può effettuare interrogatori e raccogliere informazioni presso le autorità.
2 L’ESTI trasferisce i casi all’Ufficio federale dell’energia (UFE) per l’inchiesta conclusiva.
1 L’UFE può chiedere in qualsiasi momento all’ESTI di trasferirle un caso.
2 Può effettuare inchieste al posto dell’ESTI.
3 Può ricorrere all’ESTI per le inchieste.
Il giudizio è in ogni caso di competenza dell’UFE.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.