Législation

Ordinanza del 9 giugno 2006 concernente i recipienti e le tubazioni, negli impianti nucleari, classificati ai fini della sicurezza (ORTN)

ORTNRS 732.13In vigoreStato 01.01.20099 articoli

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Indice
  1. Sezione 1: Disposizioni generali1–2
  2. Sezione 2: Sicurezza e manutenzione3–4
  3. Sezione 3: Norme tecniche e documentazione5–6
  4. Sezione 4: Disposizioni finali7–9

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 101 capoverso 1 della legge federale del 21 marzo 2003 sull’energia nucleare (LENu), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1Oggetto e campo di applicazione

1

 La presente ordinanza disciplina la pianificazione, la fabbricazione, il montaggio, la messa in esercizio nonché l’esercizio di recipienti e tubazioni classificati ai fini della sicurezza nonché dei relativi supporti e componenti a pressione per l’utilizzazione negli impianti nucleari (RTN).

2

 Sono parimenti considerati RTN i seguenti componenti con funzioni di sicurezza destinati alla protezione di RTN in caso di superamento dei limiti ammissibili:

  1. a.

    i dispositivi per la limitazione diretta della pressione, quali valvole di sicurezza, dispositivi a disco di rottura, barre di schiacciamento, dispositivi di sicurezza pilotati;

  2. b.

    i dispositivi di limitazione che attivano i sistemi di regolazione o che propongono funzioni di chiusura, rispettivamente chiusura e disattivazione, quali i commutatori attivati dalla pressione, dalla temperatura o dal livello del fluido e i dispositivi di protezione per la misurazione e la regolazione.

3

 La presente ordinanza non si applica agli apparecchi che rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni concernenti il trasporto di merci pericolose.

4

 Per il rimanente si applicano le prescrizioni dell’ordinanza del 10 dicembre 20041 sull’energia nucleare (OENu).

  1. RS 732.11

Art. 2Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per:

  1. a.

    recipiente: un componente chiuso progettato e costruito per contenere fluidi pressurizzati o sostanze radioattive, compresi gli elementi annessi direttamente sino al dispositivo previsto per il collegamento con altri componenti; un recipiente può essere composto di uno o più scomparti;

  2. b.

    tubazione: componenti di una conduttura destinati al trasporto di fluidi pressurizzati o sostanze radioattive, allorché essi sono collegati al fine di essere inseriti in un sistema a pressione; le tubazioni comprendono in particolare un tubo o un insieme di tubi, condotti, componenti, giunti a espansione, tubi flessibili o altri eventuali componenti a pressione;

  3. c.

    pressione: la pressione riferita alla pressione atmosferica;

  4. d.

    pressione massima ammissibile: la pressione massima specificata dal fabbricante per la quale sono progettati gli RTN. Essa è definita dal fabbricante per un punto specificato. Si tratta del punto in cui sono collegati componenti con funzione di sicurezza o del punto più alto degli RTN oppure, qualora tali punti siano inadeguati, di un altro punto che viene indicato;

  5. e.

    temperatura minima/massima ammissibile: la temperatura minima, rispettivamente massima indicata per la quale sono progettati gli RTN o ne è ammessa l’utilizzazione;

  6. f.

    fluido: gas, gas liquefatto, gas disciolto sotto pressione, liquido o vapore monofase nonché loro miscele; un fluido può contenere sostanze radioattive o una sospensione di solidi;

  7. g.

    classificazione ai fini della sicurezza: la suddivisione delle costruzioni, dei sistemi e degli equipaggiamenti di un impianto nucleare in classi di sicurezza, di terremoto e di costruzione sulla base della loro importanza per la sicurezza nucleare interna.

Sezione 2: Sicurezza e manutenzione

Art. 3Requisiti in materia di sicurezza

1

 I requisiti in materia di sicurezza degli RTN figurano nell’Allegato 1.

2

 L’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) è incaricato di disciplinare i requisiti dettagliati in materia di sicurezza degli RTN mediante direttive.1

  1. Nuovo testo giusta il n. 13 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 732.21).

Art. 4Requisiti in materia di manutenzione

1

 Gli RTN devono essere sottoposti a manutenzione secondo le indicazioni del fabbricante e in considerazione dei requisiti d’esercizio e delle esperienze d’esercizio. A tale riguardo dev’essere tenuto conto delle relative condizioni d’impiego. Gli RTN devono essere regolarmente sottoposti a manutenzione e controllo secondo un programma sistematico prestabilito.

2

 Ulteriori controlli devono essere intrapresi in seguito a eventi soggetti all’obbligo di notifica e a riscontri suscettibili di compromettere la sicurezza degli RTN.

3

 I requisiti applicabili ai controlli periodici degli RTN figurano nell’Allegato 2.

4

 L’IFSN è incaricato di disciplinare i requisiti dettagliati in materia di manutenzione degli RTN mediante direttive.1

  1. Nuovo testo giusta il n. 13 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 732.21).

Sezione 3: Norme tecniche e documentazione

Art. 5Norme tecniche

1

 L’IFSN definisce regole tecniche atte a concretizzare le esigenze in materia di sicurezza e di manutenzione degli RTN.1

2

 Per quanto possibile, definisce norme armonizzate a livello internazionale.

  1. Nuovo testo giusta il n. 13 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 732.21).

Art. 6Lingua di redazione della documentazione

1

 Le istruzioni per l’uso e per la manutenzione devono essere redatte nelle lingue ufficiali svizzere delle regioni in cui gli RTN sono utilizzati.

2

 La documentazione tecnica ulteriore è redatta in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 7Adeguamento degli allegati

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni può adeguare gli allegati agli sviluppi tecnici o internazionali.

Art. 8Modifica del diritto vigente

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 9 aprile 19251 concernente l’impianto e l’esercizio
dei generatori di vapore e dei recipienti di vapore

Art. 4 n.1 lett. d

...

Art. 5 n. 3

...

2. Ordinanza del 19 marzo 19382 concernente l’impianto e l’esercizio
dei recipienti a pressione

Art. 4 lett. d

...

  1. [CS 41 473; RU 1974 1381 n. II, 1999 704 n. II 30, 2006 2437 art. 8 n. 1. RU 2007 2943 art. 17 cpv. 1 lett. a]
  2. [CS 54 233; RU 2006 2437 art. 8 n. 2. RU 2007 2943 art. 17 cpv. 1 lett. b]

Art. 9Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2006.

Allegati

  • Requisiti essenziali
  • Disposizioni generali

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2009. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).