Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 101 capoverso 1 della legge federale del 21 marzo 2003 sull’energia nucleare (LENu); visti gli articoli 4, 11 e 22 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI); visti gli articoli 17 capoverso 2 e 47 capoverso 1 della legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP), ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1Oggetto e scopo
1 La presente ordinanza disciplina in particolare l’esecuzione dell’Accordo del 6 settembre 19781 tra la Confederazione Svizzera e l’Agenzia internazionale dell’energia atomica (AIEA) concernente l’applicazione di garanzie nell’ambito del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari (Accordo sull’applicazione delle salvaguardie) e del Protocollo aggiuntivo del 16 giugno 20002 all’Accordo sull’applicazione delle salvaguardie.
2 Essa ha lo scopo di garantire che i materiali e le attività assoggettate a questo accordo servano unicamente a scopi pacifici.
- RS 0.515.031
- RS 0.515.031.1
Art. 2Campo di applicazione
1 La presente ordinanza si applica:
- a.
ai seguenti materiali:
- 1.
materiali nucleari ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 10 dicembre 20041 sull’energia nucleare (OENu) e materiali fissili speciali ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 lettera b OENu,
- 2.
scorie radioattive, contenenti materiali di cui al numero 1,
- 3.
minerali da cui viene estratto uranio o torio;
- b.
agli impianti in cui sono utilizzati o stoccati materiali di cui alla lettera a:
- 1.
reattori di ricerca e assemblaggi critici,
- 2.
- 3.
depositi, in particolare depositi intermedi,
- 4.
depositi in strati geologici profondi,
- 5.
altri impianti secondo l’articolo 3 lettera a;
- c.
ai seguenti impianti in cui non sono ancora utilizzati o stoccati, oppure non lo sono più, materiali di cui alla lettera a:
- 1.
impianti in fase di progettazione o di costruzione secondo la lettera b,
- 2.
impianti messi fuori servizio secondo la lettera b;
- d.
agli stabilimenti esterni agli impianti in cui sono utilizzati o stoccati materiali secondo la lettera a;
- e.
alle attrezzature nucleari secondo l’allegato 1, per le quali produzione, montaggio e costruzione soggiacciono all’obbligo di notifica, nonché alla produzione e all’arricchimento dell’acqua pesante e del deuterio secondo l’allegato 1;
- f.
al possesso, all’importazione e all’esportazione, nonché al trasporto di materiali di cui alla lettera a;
- g.
alla ricerca e allo sviluppo concernenti il ciclo del combustibile nucleare;
- h.
all’esplorazione o allo sfruttamento di giacimenti di uranio e torio.
2 La presente ordinanza si applica:
- a.
al territorio doganale svizzero;
- b.
ai depositi doganali aperti svizzeri;
- c.
ai depositi svizzeri di merci di gran consumo;
- d.
ai depositi franchi doganali svizzeri; nonché
- e.
alle enclavi doganali svizzere.
- RS 732.11
1 Ai sensi della presente ordinanza valgono le seguenti definizioni:
- a.
impianto (facility): un reattore, un assemblaggio critico, un impianto di conversione, una fabbrica di elementi combustibili, un impianto di ritrattamento, un impianto di arricchimento, un impianto di stoccaggio o un altro impianto in cui sono abitualmente utilizzati materiali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a in quantità superiore a un chilogrammo effettivo;
- b.
stabilimento esterno agli impianti (location outside facilities): installazione situata al di fuori degli impianti in cui sono abitualmente utilizzati o stoccati materiali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a in quantità inferiore a un chilogrammo effettivo;
- c.
sito (site): l’area comprendente gli edifici e le installazioni necessari all’esercizio di un impianto o di uno stabilimento esterno agli impianti; ciò vale anche per gli impianti e gli stabilimenti esterni agli impianti messi fuori servizio, sempre che in questi stabilimenti esterni agli impianti siano ancora installate celle calde o siano state svolte attività legate alla conversione, all’arricchimento, alla fabbricazione di combustibile o al ritrattamento;
- d.
impianto messo fuori servizio (closed-down facility): impianto non più operativo nel quale non sono più presenti materiali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a, ma nel quale sono ancora presenti le strutture e gli equipaggiamenti essenziali per il trattamento e la manipolazione di tali materiali;
- e.
impianto disattivato (decommissioned facility): impianto di cui le strutture e gli equipaggiamenti sono stati eliminati o resi inservibili affinché non siano più utilizzabili per lo stoccaggio, la manipolazione, il trattamento o l’uso di materiali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a;
- f.
chilogrammo effettivo: unità di misura corrispondente per:
- 1.
il plutonio: al suo peso in chilogrammi,
- 2.
l’uranio con un arricchimento dello 0,01 (1 %) o superiore: al prodotto del suo peso in chilogrammi per il quadrato dell’arricchimento,
- 3.
l’uranio con un arricchimento inferiore allo 0,01 (1 %) ma superiore allo 0,005 (0,5 %): al prodotto del suo peso in chilogrammi per 0,0001, e
- 4.
l’uranio con un arricchimento dello 0,005 (0,5 %) o inferiore e per il torio: al loro peso in chilogrammi moltiplicato per 0,00005;
- g.
uranio altamente arricchito: uranio la cui parte di uranio 233, di uranio 235 o di ambedue gli isotopi insieme raggiunge o supera il 20 per cento;
- h.
batch: porzione di materiali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a trattata come unità ai fini della contabilità e per la quale la quantità e la composizione dei materiali sono definite da un’unica serie di specificazioni o misurazioni; il materiale può presentarsi in forma sfusa oppure essere costituito da un numero di singole componenti;
- i.
materiale non più soggetto alle salvaguardie: materiale di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a al quale non sono più applicabili le misure di salvaguardia ai sensi dell’articolo 11 o 13 dell’Accordo sull’applicazione delle salvaguardie1;
- j.
essential equipment: equipaggiamenti essenziali utilizzati per lo stoccaggio, la manipolazione, il trattamento o l’utilizzazione di materiali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a;
- k.
campioni ambientali: campioni di aria, acqua, terreno e vegetazione, nonché altri campioni, compresi i campioni prelevati mediante striscio;
- l.
attività di ricerca e sviluppo legate al ciclo del combustibile nucleare: fatto salvo il capoverso 2, attività comprendenti aspetti specifici della messa a punto di processi o di sistemi, in particolare:
- 1.
la conversione e l’arricchimento di materiali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a,
- 2.
la fabbricazione e il ritrattamento di elementi combustibili,
- 3.
lo sviluppo di reattori nucleari e di assemblaggi critici,
- 4.
il trattamento di scorie mediamente e altamente attive contenenti plutonio, uranio altamente arricchito o uranio 233, eccezion fatta per il reimballaggio e il condizionamento a scopo di stoccaggio o di smaltimento, sempre che non vi sia separazione di isotopi.
2 Non costituiscono attività di ricerca e sviluppo legate al ciclo del combustibile secondo il capoverso 1 lettera l:
- a.
attività legate alla ricerca teorica o scientifica fondamentale;
- b.
la ricerca e lo sviluppo concernenti:
- 1.
le applicazioni industriali dei radioisotopi,
- 2.
le applicazioni mediche, idrologiche e agricole,
- 3.
le ripercussioni sulla salute e sull’ambiente, e
- 4.
il miglioramento della manutenzione.
- RS 0.515.031
1 L’Ufficio federale dell’energia (UFE) è competente per la vigilanza sulle misure di salvaguardia (autorità di vigilanza).
2 L’UFE, ove necessario, disciplina in direttive i requisiti dettagliati per l’implementazione delle misure di salvaguardia, in particolare degli articoli 5, 6, 10, 14, 16 e 20.
Sezione 2 Misure di salvaguardia per gli impianti di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera b
Art. 5Responsabili delle salvaguardie
1 Il titolare di una licenza d’esercizio ai sensi dell’articolo 19 LENu (titolare della licenza) designa una persona responsabile delle misure di salvaguardia e un supplente (responsabili delle salvaguardie) cui attribuisce le competenze e i mezzi necessari.
2 I responsabili delle salvaguardie devono conoscere gli obblighi derivanti dagli accordi e dalle intese pertinenti conclusi tra la Svizzera e l’AIEA.
3 Le nomine necessitano dell’approvazione scritta dell’UFE. A tal fine l’UFE può verificare l’idoneità delle persone nominate.
Art. 6Regolamento sulle salvaguardie
1 Il titolare della licenza redige un regolamento sulle salvaguardie.
2 Questo regolamento deve essere sottoposto all’UFE per approvazione.
Art. 7Definizione delle zone di bilancio materie
1 Il titolare della licenza definisce zone di bilancio materie per i settori in cui si trovano materiali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a.
2 Egli delimita la zona di bilancio materie in modo che sia possibile stabilire in qualsiasi momento la quantità di tali materiali situati all’interno della zona e la quantità di tali materiali trasportati oltre i confini della zona.
3 Egli suddivide una zona di bilancio materie in modo che sia sempre possibile constatare i movimenti di tali materiali all’interno della zona stessa.
Art. 8Considerazione delle misure di salvaguardia in caso di modifiche rilevanti
In caso di modifiche rilevanti agli impianti occorre considerare in sede di progettazione gli effetti dell’applicazione delle misure di salvaguardia (Safeguards by Design). In particolare deve essere considerata l’installazione di strumenti di misurazione e sorveglianza che consentano di agevolare la verifica dell’inventario dei materiali e il tracciamento completo dei movimenti dei materiali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a.
Art. 9Obbligo di tenere la contabilità
1 Il titolare della licenza tiene una contabilità aggiornata dell’inventario dei materiali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a per ogni zona di bilancio materie.
2 La contabilità comprende:
- a.
i rapporti sull’inventario e sulle variazioni dell’inventario secondo l’allegato 2 numero 1.2 per i materiali con una composizione o un grado di purezza tali da renderli adatti alla produzione di combustibili nucleari o all’arricchimento isotopico;
- b.
lo stock dei materiali con una composizione o un grado di purezza tali da non renderli ancora adatti alla produzione di combustili nucleari o all’arricchimento isotopico;
- c.
i rapporti d’esercizio secondo l’allegato 2 numero 1.3.
3 Il sistema di misurazione applicato per la determinazione dell’inventario di materiali deve essere conforme alle norme internazionali più recenti oppure esserne qualitativamente equivalente.
4 I documenti relativi alla contabilità devono essere conservati per almeno 10 anni.
Art. 10Obbligo di rapporto
Il titolare della licenza presenta all’UFE i seguenti documenti:
- a.
le informazioni descrittive sull’impianto, le informazioni supplementari sul sito e le informazioni Safeguards by Design ai sensi dell’allegato 2 numero 1.1, nonché le informazioni su modifiche rilevanti dell’essential equipment;
- b.
i rapporti sull’inventario e sulle variazioni dell’inventario ai sensi dell’allegato 2 numero 1.2;
- c.
le comunicazioni ai sensi dell’allegato 2 numero 1.2.
Sezione 3 Misure di salvaguardia per gli impianti di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera c
Art. 11Considerazione delle misure di salvaguardia a partire dalla fase di progettazione degli impianti
A partire dalla fase di progettazione degli impianti occorre considerare la futura applicazione delle misure di salvaguardia secondo l’allegato 2 numero 1.1 (Safeguards by Design). In particolare deve essere prevista la futura installazione di strumenti di misurazione e sorveglianza che consentano di agevolare la verifica dell’inventario dei materiali e il tracciamento completo dei movimenti dei materiali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a.
Art. 12Definizione di zone di bilancio materie
1 La persona avente diritto di disporre di un impianto secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera c numero 1 definisce per tale impianto le zone in cui saranno utilizzati i materiali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a.
2 Essa delimita la zona di bilancio materie in modo tale che sia possibile stabilire in qualsiasi momento la quantità di tali materiali situati all’interno della zona e la quantità di tali materiali trasportati oltre i confini della zona.
3 All’interno di una zona di bilancio materie, essa definisce punti di misurazione chiave (Key Measurement Points, KMPs) in modo tale che i movimenti di tali materiali all’interno della zona di bilancio materie possano essere stabiliti in qualunque momento.
Art. 13Responsabile della redazione dei rapporti e dell’esecuzione delle ispezioni
La persona avente diritto di disporre secondo l’articolo 12 capoverso 1 designa un responsabile per la redazione dei rapporti e per l’esecuzione di ispezioni e gli assegna le competenze e i mezzi necessari.
Art. 14Obbligo di rapporto
1 La persona responsabile secondo l’articolo 13 presenta all’UFE i rapporti di cui all’allegato 2 numero 2.
2 Per gli impianti messi fuori servizio, essa notifica all’UFE con cadenza trimestrale l’essential equipment smontato o reso inutilizzabile.
3 L’obbligo di rapporto decade non appena l’AIEA, sulla base delle indicazioni di cui al capoverso 2, designa l’impianto come disattivato per quanto concerne le salvaguardie.
Sezione 4 Misure di salvaguardia nella produzione, nel montaggio e nella costruzione di determinate attrezzature nucleari nonché nella produzione e nell’arricchimento dell’acqua pesante e del deuterio
1 Chi esercita attività ai sensi dell’allegato 1, è tenuto a notificarlo ogni anno all’UFE. Le notifiche devono essere presentate entro il 31 marzo dell’anno seguente.
2 Le notifiche devono contenere indicazioni sul luogo, sul tipo e sulla portata delle attività.
Sezione 5 Misure di salvaguardia riguardanti l’importazione, l’esportazione e il trasporto di materiali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a nonché la contabilità di tali materiali che si trovano all’estero
Art. 16Obbligo di notifica per l’importazione, l’esportazione e il trasporto di materiali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a in provenienza da o a destinazione di impianti
Chi importa o esporta oppure trasporta in Svizzera materiali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a in provenienza da o a destinazione di un impianto deve notificare all’UFE al più tardi 30 giorni prima del trasporto la quantità, lo stato fisico, la composizione chimica e lo scopo di utilizzazione. Sono fatti salvi gli obblighi di licenza ai sensi dell’articolo 6 capoverso 1 LENu.
Art. 17Forniture equiparate a importazioni ed esportazioni
Sono equiparate a importazioni ed esportazioni le forniture:
- a.
in provenienza da o a destinazione di rappresentanze diplomatiche o consolari;
- b.
in provenienza da o a destinazione di organizzazioni internazionali;
- c.
in provenienza da o a destinazione di depositi doganali aperti, depositi di merci di gran consumo, depositi franchi doganali o enclavi doganali.
Art. 18Contabilità dei materiali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a numero 1 all’estero
1 Il proprietario di materiali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a numero 1 destinati all’utilizzazione nel ciclo del combustibile nucleare che si trovano all’estero deve tenerne la contabilità. Deve indicare:
- a.
se si tratta di uranio naturale, uranio impoverito, uranio arricchito, torio o plutonio;
- b.
la quantità, arrotondata al chilogrammo intero più vicino;
- c.
il luogo di stoccaggio e l’indirizzo della persona responsabile dello stoccaggio;
- d.
- e.
- f.
lo scopo di utilizzazione.
2 Egli deve notificare all’UFE ogni anno entro il 31 marzo dell’anno seguente l’inventario di cui dispone al termine dell’anno civile.
Sezione 6: Misure di salvaguardia particolari
Art. 19Obbligo di notifica in caso di possesso di materiali non più soggetti alle salvaguardie in scorie radioattive
1 Chi possiede scorie mediamente o altamente attive contenenti plutonio, uranio altamente arricchito o uranio 233 non più soggetti alle salvaguardie deve notificarne ogni anno il luogo di stoccaggio.
2 La notifica deve essere effettuata alla fine dell’anno civile e deve essere presentata all’UFE entro il 31 marzo dell’anno seguente.
3 L’intenzione di trattare ulteriormente queste scorie, qualora si separino gli isotopi, deve essere preventivamente notificata all’UFE. Non sono considerati trattamento ulteriore ai sensi del presente articolo il reimballaggio e il condizionamento a scopo di stoccaggio o smaltimento.
Art. 20Obbligo di notifica in caso di possesso, importazione ed esportazione di materiali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a in stabilimenti esterni agli impianti
1 Chi possiede in stabilimenti esterni agli impianti materiali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a assoggettati ai sensi dell’ordinanza del 26 aprile 20171 sulla radioprotezione all’obbligo di licenza dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) o ne modifica l’inventario, deve notificarne all’UFE la quantità, lo stato fisico, la composizione chimica, nonché il luogo di stoccaggio e lo scopo di utilizzazione. L’UFSP comunica all’UFE i nominativi dei titolari della licenza.
2 L’UFE, sentito l’UFSP, disciplina in una direttiva l’entità, la periodicità e la forma di tali notifiche.
3 Chi importa o esporta oppure trasporta in Svizzera una quantità di tali materiali superiore a 1000 kg per trimestre, deve notificarne all’UFE al più tardi entro 30 giorni prima del trasporto la quantità, lo stato fisico, la composizione chimica e lo scopo di utilizzazione.
- RS 814.501
Art. 21Esenzione dalle misure di salvaguardia per i materiali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a
1 L’UFE può fare richiesta all’AIEA di esentare dalle misure di salvaguardia ai sensi dell’Accordo sull’applicazione delle salvaguardie1 i materiali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a.
2 Chi possiede tali materiali esentati dalle misure di salvaguardia deve notificarne ogni anno all’UFE la quantità, lo stato fisico e la composizione chimica, nonché il luogo di stoccaggio e lo scopo di utilizzazione.
3 La notifica relativa all’inventario alla fine dell’anno civile e alle relative modifiche nel corso dell’anno civile deve essere presentata all’UFE entro il 31 marzo dell’anno seguente.
- RS 0.515.031
Art. 22Esplorazione o sfruttamento di giacimenti di uranio e torio
1 I titolari di una licenza per l’esplorazione o lo sfruttamento di un giacimento di uranio o torio devono presentarne copia all’UFE. Questo obbligo si applica a prescindere dal fatto che l’uranio o il torio siano il prodotto principale o un sottoprodotto e indipendentemente dalla procedura di estrazione applicata. L’UFE può richiedere ulteriori informazioni.
2 Entro il 31 marzo di ogni anno devono essere trasmessi all’UFE i seguenti dati:
- a.
le planimetrie con le coordinate;
- b.
la capacità produttiva massima annua (t di uranio e torio);
- c.
un riepilogo delle attività dell’anno civile precedente;
- d.
la quantità estratta nell’anno civile precedente (t di uranio e torio).
Art. 23Ricerca e sviluppo in relazione al ciclo di combustibile nucleare
Chi svolge attività di ricerca e sviluppo in relazione al ciclo di combustibile nucleare deve:
- a.
presentare all’UFE entro il 31 marzo di ogni anno una descrizione delle attività svolte nell’anno civile precedente;
- b.
comunicare all’UFE, su richiesta, l’identità delle persone che svolgono tali attività.
Sezione 7: Ispezioni
1 Al fine di verificare l’attuazione delle misure di salvaguardia possono essere svolte ispezioni.
2 Durante l’ispezione si può verificare in particolare:
- a.
nel caso dell’attuazione delle misure di cui alla sezione 2, se:
- 1.
le informazioni descrittive inoltrate corrispondono alle caratteristiche dell’impianto,
- 2.
le informazioni supplementari inoltrate corrispondono alle caratteristiche del sito,
- 3.
la contabilità è conforme alle regole,
- 4.
le indicazioni fornite nei rapporti secondo l’articolo 10 corrispondono all’inventario dei materiali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a;
- b.
nel caso dell’attuazione delle misure di cui alla sezione 3, se:
- 1.
i rapporti sono conformi alle regole,
- 2.
non sono presenti materiali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a,
- 3.
la configurazione dell’impianto e la suddivisione delle zone di bilancio materie sono adeguate all’attuazione delle misure di salvaguardia.
3 Inoltre possono essere sottoposte a verifica le notifiche di cui agli articoli 15–22 e le indicazioni fornite secondo l’articolo 23. Non sono assoggettate a verifica le notifiche relative alle forniture di cui all’articolo 17.
1 Le ispezioni sono svolte dall’UFE, eventualmente con ispettori dell’AIEA.
2 L’UFE può concordare con il responsabile delle salvaguardie che le ispezioni secondo l’articolo 24 capoverso 2 lettera a siano svolte da ispettori dell’AIEA senza la partecipazione dell’UFE.
3 L’UFE può avvalersi del supporto di altri Uffici federali, organizzazioni specializzate e specialisti. Il personale delle organizzazioni specializzate e gli specialisti sono tenuti al segreto d’ufficio ai sensi dell’articolo 320 del Codice penale1.
- RS 311.0
Art. 26Tolleranza e collaborazione
Le persone aventi diritto di disporre di terreni o di locali assoggettati alla presente ordinanza devono tollerare le ispezioni dell’UFE e dell’AIEA e fornire la loro collaborazione. Devono in particolare:
- a.
consentire l’accesso, anche senza preavviso:
- 1.
all’UFE e agli ispettori dell’AIEA agli impianti di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera b,
- 2.
all’UFE agli impianti di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera c;
- b.
fornire informazioni:
- 1.
- 2.
sulle attività che vi si svolgono,
- 3.
sulle misure di sicurezza necessarie allo svolgimento dell’ispezione, e
- 4.
sui relativi aspetti amministrativi e logistici;
- c.
mettere a disposizione nel luogo d’ispezione mezzi di telecomunicazione, locali di lavoro con raccordi elettrici e mezzi di trasporto, nella misura in cui siano necessari allo svolgimento regolare dell’ispezione;
- d.
consentire l’introduzione di strumenti informatici, nella misura in cui siano necessari allo svolgimento regolare dell’ispezione.
1 L’UFE adotta i necessari provvedimenti per lo svolgimento delle ispezioni. Deve in particolare:
- a.
creare le condizioni necessarie per perturbare il meno possibile l’esercizio nel settore ispezionato;
- b.
garantire la protezione dei dati confidenziali e delle attrezzature;
- c.
imporre una classificazione inequivocabile delle informazioni divenute accessibili.
2 Esso decide, d’intesa con la persona avente diritto di disporre di terreni o di locali assoggettati alla presente ordinanza, se gli ispettori dell’AIEA possono avere accesso a informazioni degne di protezione.
3 Esso provvede, su richiesta della persona avente diritto di disporre di terreni o di locali assoggettati alla presente ordinanza, affinché dal settore ispezionato non trapelino informazioni degne di protezione.
Durante le ispezioni è possibile, in particolare:
- a.
accedere a terreni e a locali e visitare gli stessi durante gli orari d’esercizio e di lavoro usuali;
- b.
verificare i materiali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a;
- c.
apporre e rimuovere sigilli;
- d.
installare, mantenere e rimuovere strumenti di sorveglianza e di misurazione;
- e.
procedere a controlli visivi;
- f.
- g.
prelevare campioni dei materiali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a e campioni ambientali;
- h.
- i.
consultare rapporti d’esercizio e altri documenti.
1 L’UFE può limitare l’attività degli ispettori dell’AIEA al fine di:
- a.
soddisfare le prescrizioni di sicurezza del lavoro, di radioprotezione o della sicurezza nucleare esterna;
- b.
impedire la divulgazione di informazioni degne di protezione.
2 Esso può negare agli ispettori dell’AIEA l’accesso agli impianti, se:
- a.
l’AIEA non fornisce per tempo i documenti necessari, in particolare i dati personali degli ispettori, o se non provvede ai dovuti chiarimenti;
- b.
vengono violate prescrizioni di sicurezza del lavoro o di radioprotezione.
Art. 30Avviso d’ispezione
1 L’UFE informa gli interessati circa l’ora, il luogo e l’oggetto dell’ispezione, nonché i partecipanti alla stessa.
2 In caso di ispezioni senza preavviso, l’accesso all’impianto deve essere consentito entro due ore dall’annuncio.
Art. 31Rimborso delle spese, assistenza in caso di danni
1 Le spese correnti, in particolare quelle per la trasmissione dei dati, o le spese straordinarie causate da una richiesta dell’AIEA sono rimborsate dall’AIEA, se gli interessati ne hanno fatto richiesta e se l’AIEA si è precedentemente dichiarata disposta a farlo. Le relative domande possono essere presentate all’UFE.
2 Se qualcuno subisce un danno durante un’ispezione, la Confederazione, nell’ambito delle sue competenze legali, sostiene la persona danneggiata nel far valere le sue pretese giuridiche.
3 In materia di responsabilità per danni riconducibili ad un comportamento illecito da parte di rappresentanti della Confederazione si applica la legge del 14 marzo 19581 sulla responsabilità.
- RS 170.32
Sezione 8: Disposizioni penali
Art. 32Punibilità ai sensi della legge federale sull’energia nucleare
In virtù dell’articolo 93 LENu, è punito:
- a.
chiunque contravviene all’obbligo di definire una zona conformemente agli articoli 7 e 12;
- b.
chiunque contravviene agli obblighi di tenere la contabilità, di rapporto o di notifica conformemente agli articoli 9, 10, 14, 16, 18, 19, 22 e 23;
- c.
chiunque contravviene all’obbligo di notifica secondo l’articolo 21 in relazione a impianti;
- d.
chiunque impedisce lo svolgimento di ispezioni secondo l’articolo 24 per la verifica degli obblighi di tenere la contabilità, di rapporto o di notifica di cui alle lettere b e c;
- e.
chiunque contravviene agli obblighi di tolleranza e di collaborazione di cui all’articolo 26 nel quadro di ispezioni secondo la lettera d.
Art. 33Punibilità ai sensi della legge sul controllo dei beni a duplice impiego
In virtù dell’articolo 15 LBDI è punito:
- a.
chiunque contravviene all’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 15;
- b.
chiunque impedisce lo svolgimento di ispezioni per la verifica degli obblighi di notifica ai sensi dell’articolo 15;
- c.
chiunque contravviene agli obblighi di tolleranza e di collaborazione di cui all’articolo 26 nel quadro di ispezioni secondo la lettera d.
Art. 34Punibilità ai sensi della legge sulla radioprotezione
In virtù dell’articolo 44 capoverso 1 LRaP è punito:
- a.
chiunque contravviene all’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 20;
- b.
chiunque contravviene all’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 21 in relazione a stabilimenti esterni agli impianti;
- c.
chiunque impedisce lo svolgimento di ispezioni secondo l’articolo 24 per la verifica degli obblighi di notifica secondo le lettere a e b;
- d.
chiunque contravviene agli obblighi di tolleranza e di collaborazione di cui all’articolo 26 nel quadro di ispezioni secondo la lettera c.
Sezione 9: Disposizioni finali
Art. 35Adeguamenti da parte del DATEC
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) adegua gli allegati 1 e 2, se gli obblighi internazionali della Svizzera nell’ambito delle misure di salvaguardia lo richiedono.
Art. 36Abrogazione di un altro atto normativo
[RU 2012 1703; 2016 2195 all. 8 n. 2]L’ordinanza del 21 marzo 2012 sull’applicazione delle salvaguardie è abrogata.
Art. 37Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2021.
Allegati
- Obbligo di rapporto in relazione agli impianti di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera b
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.