L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 84 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 4 maggio 1994, decreta:
La presente legge disciplina l’esecuzione dell’articolo 84 capoverso 3 della Costituzione federale sulla capacità delle strade di transito nella regione alpina.
- Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014 (Risanamento della galleria autostradale del San Gottardo), in vigore dal 1° set. 2016 (RU 2016 2997; FF 2013 6267).
Art. 2Strade di transito nella regione alpina
Sono strade di transito nella regione alpina esclusivamente:
- a.
la strada del San Bernardino:
tratta Thusis–Bellinzona-Nord;
- b.
la strada del San Gottardo:
tratta Amsteg–Göschenen–Airolo–Bellinzona-Nord;
- c.
la strada del Sempione:
tratta Briga–Gondo/Zwischbergen (confine);
- d.
la strada del Gran San Bernardo:
tratta Sembrancher–entrata nord della galleria.
1 La capacità delle strade di transito non può essere aumentata.
2 Per aumento della capacità delle strade di transito si intende segnatamente:
- a.
la costruzione di strade che, dal profilo funzionale, sgravano o completano le strade esistenti;
- b.
l’allargamento di strade mediante corsie supplementari.
3 La sistemazione delle strade esistenti, se serve principalmente alla manutenzione della rete stradale e a migliorare la sicurezza del traffico, non è considerata una misura mirante all’aumento della capacità.
Art. 3aGalleria autostradale del San Gottardo1
1 La costruzione di una seconda canna della galleria autostradale del San Gottardo è consentita.
2 La capacità della galleria non può tuttavia essere aumentata. In ciascuna canna può essere in esercizio una sola corsia di marcia; qualora sia aperta al traffico soltanto una delle due canne, al suo interno i veicoli possono circolare su due corsie, una per direzione.
3 Per il transito del traffico pesante attraverso la galleria è predisposto un sistema di dosaggio. L’Ufficio federale delle strade stabilisce una distanza minima tra gli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci.
- Introdotto n. I della LF del 26 set. 2014 (Risanamento della galleria autostradale del San Gottardo), in vigore dal 1° set. 2016 (RU 2016 2997; FF 2013 6267).
Art. 4Strade di circonvallazione
1 La costruzione e l’estensione di strade di circonvallazione che sgravano gli abitati dal traffico di transito sono ammissibili.
2 Le strade di circonvallazione di più abitati sottostanno al capoverso 1 unicamente se detti abitati formano un agglomerato coeso o se lo esigono altre ragioni inerenti alla pianificazione del territorio o alla protezione dell’ambiente.
Art. 5Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
DCF del 17 nov. 1994.Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 1995