Législation

Legge federale del 17 giugno 1994 concernente il transito stradale nella regione alpina (LTS)

LTSRS 725.14In vigoreStato 01.09.20166 articoli

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  • RU 2016 2997Risanamento della galleria autostradale del San Gottardoin vigore il 01.09.2016
    modificato: art. 1 · introdotto: art. 3a

1 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 84 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 4 maggio 1994, decreta:

Art. 1Oggetto1

La presente legge disciplina l’esecuzione dell’articolo 84 capoverso 3 della Costituzione federale sulla capacità delle strade di transito nella regione alpina.

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014 (Risanamento della galleria autostradale del San Gottardo), in vigore dal 1° set. 2016 (RU 2016 2997; FF 2013 6267).

Art. 2Strade di transito nella regione alpina

Sono strade di transito nella regione alpina esclusivamente:

  1. a.

    la strada del San Bernardino:

    tratta Thusis–Bellinzona-Nord;

  2. b.

    la strada del San Gottardo:

    tratta Amsteg–Göschenen–Airolo–Bellinzona-Nord;

  3. c.

    la strada del Sempione:

    tratta Briga–Gondo/Zwischbergen (confine);

  4. d.

    la strada del Gran San Bernardo:

    tratta Sembrancher–entrata nord della galleria.

Art. 3Capacità

1

 La capacità delle strade di transito non può essere aumentata.

2

 Per aumento della capacità delle strade di transito si intende segnatamente:

  1. a.

    la costruzione di strade che, dal profilo funzionale, sgravano o completano le strade esistenti;

  2. b.

    l’allargamento di strade mediante corsie supplementari.

3

 La sistemazione delle strade esistenti, se serve principalmente alla manutenzione della rete stradale e a migliorare la sicurezza del traffico, non è considerata una misura mirante all’aumento della capacità.

Art. 3aGalleria autostradale del San Gottardo1

1 La costruzione di una seconda canna della galleria autostradale del San Gottardo è consentita.

2 La capacità della galleria non può tuttavia essere aumentata. In ciascuna canna può essere in esercizio una sola corsia di marcia; qualora sia aperta al traffico soltanto una delle due canne, al suo interno i veicoli possono circolare su due corsie, una per direzione.

3 Per il transito del traffico pesante attraverso la galleria è predisposto un sistema di dosaggio. L’Ufficio federale delle strade stabilisce una distanza minima tra gli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci.

  1. Introdotto n. I della LF del 26 set. 2014 (Risanamento della galleria autostradale del San Gottardo), in vigore dal 1° set. 2016 (RU 2016 2997; FF 2013 6267).

Art. 4Strade di circonvallazione

1

 La costruzione e l’estensione di strade di circonvallazione che sgravano gli abitati dal traffico di transito sono ammissibili.

2

 Le strade di circonvallazione di più abitati sottostanno al capoverso 1 unicamente se detti abitati formano un agglomerato coeso o se lo esigono altre ragioni inerenti alla pianificazione del territorio o alla protezione dell’ambiente.

Art. 5Referendum ed entrata in vigore

1

 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

DCF del 17 nov. 1994.

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 1995

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.09.2016. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).