Législation

Ordinanza del 29 giugno 2011 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata per provvedimenti nel traffico aereo (OMinTA)

OMinTARS 725.116.22In vigoreStato 01.11.202514 articoli

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  • RU 2025 550in vigore il 01.11.2025
    modificato: art. 5 · abrogato: art. 10
  • RU 2015 4941in vigore il 01.01.2016
    modificato: art. 1, 3, 5, 8, 10, 13

2 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1In generale1–2
  2. Sezione 2Chiave di ripartizione e importo dei contributi3–7
  3. Sezione 3Procedura8–11
  4. Sezione 4Disposizioni finali12–14

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 37a capoverso 2, 37b capoverso 3 e 37c capoverso 2 della legge federale del 22 marzo 1985 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin), ordina:

Sezione 1 In generale

Art. 1Oggetto e campo d’applicazione1

1

 La presente ordinanza disciplina la concessione di contributi ai provvedimenti di cui all’articolo 37a capoverso 1 LUMin.

2

 Gli articoli 6, 7, 8, 9, 10 capoversi 1, 3 e 4 non si applicano:

  1. a.

    ai contributi alle istruzioni elencate nell’ordinanza del 1° luglio 20152 sugli aiuti finanziari all’istruzione aeronautica (OAFA);

  2. b.

    ai contributi della Confederazione per la sicurezza di avvicinamento e di decollo negli aerodromi regionali di cui agli articoli 29–30 dell’ordinanza del 18 dicembre 19953 concernente il servizio della sicurezza aerea.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4941).
  2. RS 748.03
  3. RS 748.132.1

Art. 2Applicabilità della legge sui sussidi

La legge del 5 ottobre 19901 sui sussidi è applicabile.

  1. RS 616.1

Sezione 2 Chiave di ripartizione e importo dei contributi

Art. 3Chiave di ripartizione

1

 Il periodo durante il quale la chiave di ripartizione di cui all’articolo 37a LUMin deve essere rispettata è di 12 anni.1

2

 L’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) può derogare temporaneamente alla chiave di ripartizione:

  1. a.

    per sostenere evoluzioni importanti, soprattutto giuridiche e tecnologiche, all’interno dei tre settori di compiti;

  2. b.

    in caso di eventi eccezionali che rendono necessari provvedimenti immediati a favore della sicurezza e della protezione dell’ambiente nel settore del traffico aereo.

3

 In caso di deroga alla chiave di ripartizione, occorre assicurare che questa sia rispettata durante il periodo di cui al capoverso 1.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4941).

Art. 4Requisiti fondamentali dei provvedimenti

1

 L’UFAC può concedere contributi solo per provvedimenti adeguati ed efficaci conformemente agli articoli 37d–37f LUMin.

2

 Concede i contributi sulla base di un programma pluriennale.

3

 I provvedimenti di cui agli articoli 37d–37f LUMin devono conseguire i loro effetti o i loro benefici in Svizzera.

Art. 5Programma pluriennale

1

 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni definisce il programma pluriennale previa consultazione delle cerchie interessate. Il programma pluriennale contiene una pianificazione finanziaria a medio termine e definisce le priorità di cui all’articolo 37a capoverso 3 LUMin.1

2

 Il programma pluriennale definisce aliquote massime comprese fra il 40 e l’80 per cento per il calcolo dei contributi ai provvedimenti di cui agli articoli 37d, 37e e 37f lettere b–e LUMin, sempreché ai contributi di cui all’articolo 37f lettera e LUMin non sia applicabile il tasso massimo previsto nell’articolo 4 capoverso 1 OAFA2.3

3

 La durata del programma pluriennale è di quattro anni.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I n. 5 dell’O del 27 ago. 2025 concernente l’abolizione dell’obbligo di approvazione o consultazione del DFF o dell’AFF statuito in 12 disposizioni che prevedono aiuti finanziari, in vigore dal 1° nov. 2025 (RU 2025 550).
  2. RS 748.03
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4941).

Art. 6Costi computabili

1

 Non sono computabili quali costi relativi a un provvedimento in particolare:

  1. a.

    gli emolumenti e le altre tasse versati alle autorità;

  2. b.

    i costi per l’acquisizione e la rimunerazione del capitale.

2

 Il richiedente deve documentare i costi. Qualora provvedimenti ricorrenti comportino costi più o meno costanti, i costi computabili possono essere definiti sulla base di valori empirici.

Art. 7Calcolo dei contributi

1

 L’importo dei singoli contributi è calcolato in base:

  1. a.

    ai benefici del provvedimento in relazione all’obiettivo della corrispondente categoria di provvedimenti;

  2. b.

    alla capacità economica del richiedente;

  3. c.

    all’interesse proprio del richiedente.

2

 I contributi sono concessi per un anno civile.

3

 Per i provvedimenti la cui durata si estende oltre l’anno civile sono fissati contributi parziali per ogni anno civile.

Sezione 3 Procedura

Art. 8Richiesta di contributo1

1

 La richiesta di contributo deve essere presentata all’UFAC mediante un modulo apposito. Il modulo è messo a disposizione dall’UFAC.

2

 La richiesta di contributo deve contenere i seguenti dati:

  1. a.

    nome e indirizzo oppure ragione sociale e sede del richiedente;

  2. b.

    dati sulla capacità economica del richiedente;

  3. c.

    descrizione del provvedimento e della sua efficacia;

  4. d.

    descrizione dell’interesse proprio del richiedente in relazione all’attuazione del provvedimento;

  5. e.

    importo del contributo richiesto;

  6. f.

    elenco dettagliato dei costi;

  7. g.

    prova dei mezzi propri e delle prestazioni esterne;

  8. h.

    ulteriori fonti di finanziamento e prestazioni di terzi;

  9. i.

    inizio e fine del provvedimento;

  10. j.

    per i richiedenti che hanno sede o residenza all’estero: un attestato equivalente all’estratto del registro di commercio svizzero;

  11. k.

    per le associazioni non iscritte nel registro di commercio: la copia degli statuti;

  12. l.

    estratto del registro delle esecuzioni;

  13. m.

    firma del richiedente.

3

 L’UFAC può chiedere altri documenti.

4

 La richiesta deve essere presentata al più tardi il 30 novembre per l’anno successivo. Se sono già fissati i contributi per provvedimenti pluriennali conformemente all’articolo 7 capoverso 3, la richiesta non deve essere presentata ogni anno.

5

 Se un provvedimento per il quale è già stato chiesto o assegnato un contributo subisce modifiche sostanziali, le modifiche devono essere comunicate all’UFAC.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4941).

Art. 9Ordine di priorità

1

 Se l’importo complessivo delle richieste che adempiono i requisiti definiti negli articoli 4 e 8 supera i mezzi disponibili per l’anno civile in questione, l’UFAC definisce un ordine di priorità sulla base del programma pluriennale.

2

 Comunica l’ordine di priorità alle cerchie interessate.

Art. 10Assegnazione dei contributi

1

 L’UFAC si pronuncia sulla richiesta di contributo mediante decisione.

2

 ...1

3

 La decisione indica:

  1. a.

    il provvedimento;

  2. b.

    i costi computabili;

  3. c.

    l’importo assegnato o, in caso di versamenti parziali su più anni civili, gli importi parziali e l’importo globale;

  4. d.

    le condizioni e gli oneri applicabili al versamento del contributo, in particolare i termini per l’inizio dell’attuazione e la conclusione del provvedimento;

  5. e.

    la data in cui il contributo dev’essere versato.

4

 Se l’attuazione del provvedimento non inizia entro il termine definito nella decisione di assegnazione e se la conclusione non può più avvenire entro il termine stabilito, l’UFAC revoca l’assegnazione del contributo.2

  1. Abrogato dalla cifra I n. 5 dell’O del 27 ago. 2025 concernente l’abolizione dell’obbligo di approvazione o consultazione del DFF o dell’AFF statuito in 12 disposizioni che prevedono aiuti finanziari, con effetto dal 1° nov. 2025 (RU 2025 550).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4941).

Art. 11Versamento

1

 L’UFAC ordina il versamento dei contributi.

2

 Per i provvedimenti la cui durata si estende oltre l’anno civile, il corrispondente importo parziale è versato ogni anno.

Sezione 4 Disposizioni finali

Art. 13Disposizioni transitorie1

1

 Il 1° gennaio 2012 inizia il primo periodo in cui la chiave di ripartizione deve essere rispettata (art. 3).

2

 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni può, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, prolungare fino a sei anni al massimo la durata del programma pluriennale in corso al momento dell’entrata in vigore della modifica del 18 novembre 2015.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4941).

Art. 14Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2011.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.11.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).