Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 37a capoverso 2, 37b capoverso 3 e 37c capoverso 2 della legge federale del 22 marzo 1985 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin), ordina:
Sezione 1 In generale
Art. 1Oggetto e campo d’applicazione1
1 La presente ordinanza disciplina la concessione di contributi ai provvedimenti di cui all’articolo 37a capoverso 1 LUMin.
2 Gli articoli 6, 7, 8, 9, 10 capoversi 1, 3 e 4 non si applicano:
- a.
ai contributi alle istruzioni elencate nell’ordinanza del 1° luglio 20152 sugli aiuti finanziari all’istruzione aeronautica (OAFA);
- b.
ai contributi della Confederazione per la sicurezza di avvicinamento e di decollo negli aerodromi regionali di cui agli articoli 29–30 dell’ordinanza del 18 dicembre 19953 concernente il servizio della sicurezza aerea.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4941).
- RS 748.03
- RS 748.132.1
Art. 2Applicabilità della legge sui sussidi
La legge del 5 ottobre 19901 sui sussidi è applicabile.
- RS 616.1
Sezione 2 Chiave di ripartizione e importo dei contributi
Art. 3Chiave di ripartizione
1 Il periodo durante il quale la chiave di ripartizione di cui all’articolo 37a LUMin deve essere rispettata è di 12 anni.1
2 L’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) può derogare temporaneamente alla chiave di ripartizione:
- a.
per sostenere evoluzioni importanti, soprattutto giuridiche e tecnologiche, all’interno dei tre settori di compiti;
- b.
in caso di eventi eccezionali che rendono necessari provvedimenti immediati a favore della sicurezza e della protezione dell’ambiente nel settore del traffico aereo.
3 In caso di deroga alla chiave di ripartizione, occorre assicurare che questa sia rispettata durante il periodo di cui al capoverso 1.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4941).
Art. 4Requisiti fondamentali dei provvedimenti
1 L’UFAC può concedere contributi solo per provvedimenti adeguati ed efficaci conformemente agli articoli 37d–37f LUMin.
2 Concede i contributi sulla base di un programma pluriennale.
3 I provvedimenti di cui agli articoli 37d–37f LUMin devono conseguire i loro effetti o i loro benefici in Svizzera.
Art. 5Programma pluriennale
1 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni definisce il programma pluriennale previa consultazione delle cerchie interessate. Il programma pluriennale contiene una pianificazione finanziaria a medio termine e definisce le priorità di cui all’articolo 37a capoverso 3 LUMin.1
2 Il programma pluriennale definisce aliquote massime comprese fra il 40 e l’80 per cento per il calcolo dei contributi ai provvedimenti di cui agli articoli 37d, 37e e 37f lettere b–e LUMin, sempreché ai contributi di cui all’articolo 37f lettera e LUMin non sia applicabile il tasso massimo previsto nell’articolo 4 capoverso 1 OAFA2.3
3 La durata del programma pluriennale è di quattro anni.
- Nuovo testo giusta la cifra I n. 5 dell’O del 27 ago. 2025 concernente l’abolizione dell’obbligo di approvazione o consultazione del DFF o dell’AFF statuito in 12 disposizioni che prevedono aiuti finanziari, in vigore dal 1° nov. 2025 (RU 2025 550).
- RS 748.03
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4941).
Art. 6Costi computabili
1 Non sono computabili quali costi relativi a un provvedimento in particolare:
- a.
gli emolumenti e le altre tasse versati alle autorità;
- b.
i costi per l’acquisizione e la rimunerazione del capitale.
2 Il richiedente deve documentare i costi. Qualora provvedimenti ricorrenti comportino costi più o meno costanti, i costi computabili possono essere definiti sulla base di valori empirici.
Art. 7Calcolo dei contributi
1 L’importo dei singoli contributi è calcolato in base:
- a.
ai benefici del provvedimento in relazione all’obiettivo della corrispondente categoria di provvedimenti;
- b.
alla capacità economica del richiedente;
- c.
all’interesse proprio del richiedente.
2 I contributi sono concessi per un anno civile.
3 Per i provvedimenti la cui durata si estende oltre l’anno civile sono fissati contributi parziali per ogni anno civile.
Sezione 3 Procedura
Art. 8Richiesta di contributo1
1 La richiesta di contributo deve essere presentata all’UFAC mediante un modulo apposito. Il modulo è messo a disposizione dall’UFAC.
2 La richiesta di contributo deve contenere i seguenti dati:
- a.
nome e indirizzo oppure ragione sociale e sede del richiedente;
- b.
dati sulla capacità economica del richiedente;
- c.
descrizione del provvedimento e della sua efficacia;
- d.
descrizione dell’interesse proprio del richiedente in relazione all’attuazione del provvedimento;
- e.
importo del contributo richiesto;
- f.
elenco dettagliato dei costi;
- g.
prova dei mezzi propri e delle prestazioni esterne;
- h.
ulteriori fonti di finanziamento e prestazioni di terzi;
- i.
inizio e fine del provvedimento;
- j.
per i richiedenti che hanno sede o residenza all’estero: un attestato equivalente all’estratto del registro di commercio svizzero;
- k.
per le associazioni non iscritte nel registro di commercio: la copia degli statuti;
- l.
estratto del registro delle esecuzioni;
- m.
3 L’UFAC può chiedere altri documenti.
4 La richiesta deve essere presentata al più tardi il 30 novembre per l’anno successivo. Se sono già fissati i contributi per provvedimenti pluriennali conformemente all’articolo 7 capoverso 3, la richiesta non deve essere presentata ogni anno.
5 Se un provvedimento per il quale è già stato chiesto o assegnato un contributo subisce modifiche sostanziali, le modifiche devono essere comunicate all’UFAC.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4941).
Art. 9Ordine di priorità
1 Se l’importo complessivo delle richieste che adempiono i requisiti definiti negli articoli 4 e 8 supera i mezzi disponibili per l’anno civile in questione, l’UFAC definisce un ordine di priorità sulla base del programma pluriennale.
2 Comunica l’ordine di priorità alle cerchie interessate.
Art. 10Assegnazione dei contributi
1 L’UFAC si pronuncia sulla richiesta di contributo mediante decisione.
3 La decisione indica:
- a.
- b.
- c.
l’importo assegnato o, in caso di versamenti parziali su più anni civili, gli importi parziali e l’importo globale;
- d.
le condizioni e gli oneri applicabili al versamento del contributo, in particolare i termini per l’inizio dell’attuazione e la conclusione del provvedimento;
- e.
la data in cui il contributo dev’essere versato.
4 Se l’attuazione del provvedimento non inizia entro il termine definito nella decisione di assegnazione e se la conclusione non può più avvenire entro il termine stabilito, l’UFAC revoca l’assegnazione del contributo.2
- Abrogato dalla cifra I n. 5 dell’O del 27 ago. 2025 concernente l’abolizione dell’obbligo di approvazione o consultazione del DFF o dell’AFF statuito in 12 disposizioni che prevedono aiuti finanziari, con effetto dal 1° nov. 2025 (RU 2025 550).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4941).
1 L’UFAC ordina il versamento dei contributi.
2 Per i provvedimenti la cui durata si estende oltre l’anno civile, il corrispondente importo parziale è versato ogni anno.
Sezione 4 Disposizioni finali
Art. 12Modifica del diritto vigente
- La mod. può essere consultata alla RU 2011 3473.
Art. 13Disposizioni transitorie1
1 Il 1° gennaio 2012 inizia il primo periodo in cui la chiave di ripartizione deve essere rispettata (art. 3).
2 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni può, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, prolungare fino a sei anni al massimo la durata del programma pluriennale in corso al momento dell’entrata in vigore della modifica del 18 novembre 2015.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4941).
Art. 14Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2011.