Législation

Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la ripartizione del capitale della Regìa federale degli alcool in favore della Confederazione

RS 689.3Stato 01.05.20244 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 70 capoverso 1 della legge del 21 giugno 1932 sull’alcool, ordina:

Art. 1Ripartizione del capitale

1

 Gli attivi e i passivi della Regìa federale degli alcool passano alla Confederazione.

2

 L’eccedenza di attivi passata alla Confederazione è impiegata per il finanziamento dei contributi federali all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti conformemente agli articoli 103 e 104 della legge federale del 20 dicembre 19461 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti nonché all’assicurazione per l’invalidità conformemente all’articolo 78 della legge federale del 19 giugno 19592 su l’assicurazione per l’invalidità.

  1. RS 831.10
  2. RS 831.20

Art. 2Versamento

Il versamento è effettuato il 10 maggio 2024.

Art. 3Abrogazione di altri atti nomativi

Sono abrogate:

  1. 1.

    l’ordinanza del 28 settembre 20181 concernente la ripartizione del capitale della Regìa federale degli alcool in favore della Confederazione;

  2. 2.

    l’ordinanza del 9 settembre 19982 sulle finanze e la contabilità della Regìa federale degli alcool.

  1. [RU 2018 3503]
  2. [RU 1999 1631; 2002 10, II; 2017 5161 all. 2 n. II 9]

Art. 4Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2024.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.05.2024. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).