Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 70 capoverso 1 della legge del 21 giugno 1932 sull’alcool, ordina:
Art. 1Ripartizione del capitale
1 Gli attivi e i passivi della Regìa federale degli alcool passano alla Confederazione.
2 L’eccedenza di attivi passata alla Confederazione è impiegata per il finanziamento dei contributi federali all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti conformemente agli articoli 103 e 104 della legge federale del 20 dicembre 19461 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti nonché all’assicurazione per l’invalidità conformemente all’articolo 78 della legge federale del 19 giugno 19592 su l’assicurazione per l’invalidità.
- RS 831.10
- RS 831.20
Il versamento è effettuato il 10 maggio 2024.
Art. 3Abrogazione di altri atti nomativi
Sono abrogate:
- 1.
l’ordinanza del 28 settembre 20181 concernente la ripartizione del capitale della Regìa federale degli alcool in favore della Confederazione;
- 2.
l’ordinanza del 9 settembre 19982 sulle finanze e la contabilità della Regìa federale degli alcool.
- [RU 2018 3503]
- [RU 1999 1631; 2002 10, II; 2017 5161 all. 2 n. II 9]
Art. 4Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2024.